In questa guida spieghiamo in cosa consiste la clausola di rinnovo tacito del contratto e mettiamo a disposizione un fac simile di clausola da scaricare.
Clausola di Rinnovo Tacito
In ambito civilistico le parti, in base al noto principio dell’autonomia contrattuale di cui all’art. 1322 c.c., sono libere di determinare il contenuto del negozio da stipulare. Pur non comparendo la scadenza e il termine tra gli elementi essenziali del contratto descritti dall’art. 1325 c.c. (accordo, causa, oggetto e forma), essi rappresentano in realtà uno dei contenuti fondamentali per la validità dello stesso poichè una obbligazione non collocabile nel tempo è di fatto ineseguibile e priva di causa, oltre che senza alcuna utilità pratica.
LA SCADENZA CONTRATTUALE
Come si è visto, tra le facoltà riconosciute ai contraenti vi è pure quella di inserire dei termini, che possono essere di adempimento (che individuano cioè il momento in cui la prestazione deve essere eseguita) o di efficacia e durata. In quest’ultimo caso, in buona sostanza, le parti stabiliscono la durata del contratto, intesa come il periodo in cui lo stesso produrrà i suoi effetti.
Normalmente, mentre nei contratti ad esecuzione istantanea il rapporto si esaurisce automaticamente con il compimento della prestazione, in quelli di durata – la cui esecuzione è protratta e continuata nel tempo – l’obbligazione si estingue con il decorso del termine finale contrattualmente pattuito.
PROROGA E RINNOVO DEL CONTRATTO
La regola generale della caducazione contratto alla sua scadenza contempla alcune eccezioni in base alle quali – a determinate condizioni – è consentita la prosecuzione del rapporto: si tratta degli istituti della proroga e del rinnovo. La prima consiste nella materiale e temporanea prosecuzione nell’adempimento delle obbligazioni gravanti sulle parti, mentre la seconda ha l’effetto di riconfermare tutte le condizioni contrattuali previgenti, ivi compresa la durata. La differenza non è da poco, soprattutto se si considera la diversa entità dei vincoli che permangono a carico delle parti. Per questo motivo, salvo i casi – sempre validi – di rinnovo espressamente pattuito dai contraenti all’approssimarsi della naturale scadenza, il legislatore ha imposto dei limiti al c.d. rinnovo tacito del contratto.
LA CLAUSOLA DI RINNOVO TACITO DEL CONTRATTO
Con questo termine ci si riferisce a tutte quelle pattuizioni contrattuali a mente delle quali, in caso di mancata regolare disdetta di una delle parti, il negozio debba intendersi automaticamente rinnovato alle stesse condizioni e per il medesimo periodo di tempo del precedente. Tale clausola, di per sè legittima, presenta alcune criticità, specie nel caso in cui si traduca in un sostanziale squilibrio delle posizioni dei due contraenti.
VESSATORIETA’ DELLA CLAUSOLA DI RINNOVO TACITO DEL CONTRATTO
Nell’ambito dei contratti per adesione, nei quali le condizioni generali sono predisposte unilateralmente da una sola parte senza una trattativa specifica e personalizzata con l’altro contraente, l’art. 1341 c.c. stabilisce espressamente che “in ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono tacita proroga o rinnovazione del contratto, vedasi sul punto le interessante pronunce Cass. Civ. n. 20402/2015 e n. 11734/2004. Da notare che secondo il consolidato orientamento della Giurisprudenza le clausole di rinnovo tacito predisposte dal contraente più forte nell’ambito di un contratto per adesione sono inefficaci se non specificamente approvate per iscritto, anche quando hanno un carattere di reciprocità e bilateralità. Questo perchè comunque colui che le ha redatte ha preventivamente valutato i vantaggi derivanti dalla loro accettazione, a differenza del contraente per adesione che perciò deve porvi particolare attenzione.
LA DISCIPLINA CONSUMERISTICA
Analogo spirito ha animato il legislatore nella redazione dell’art. 33 del D.L. 206/2005, meglio conosciuto come Codice del Consumo, laddove ha annoverato tra le clausole c.d. vessatorie anche quelle che stabiliscono un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o rinnovazione. In tema di contratti annuali, la Giurisprudenza di merito considera generalmente eccesivi e dunque vessatori termini superiori a 60-90 giorni, mentre nei rapporti pluriennali applica un criterio proporzionale, con tempistiche più dilatate. Da notare che è considerato alla stregua di un consumatore, con conseguente applicazione della disciplina consumeristica, anche il condominio, con la conseguenza che le limitazioni alla validità della clausola di rinnovo tacito possono essere applicate anche ai contratti condominiali di fornitura, somministrazione, manutenzione e quant’altro (Cass. Civ. 10679/2015).
LA DISCIPLINA DEL RINNOVO TACITO NELLE LOCAZIONI
Come noto, in materia locatizia vige una normativa del tutto peculiare che impone alle parti alcuni modelli standard di contratto, con nullità delle clausole contra legem e loro automatica sostituzione con quelle conformi alla legge. Tra gli elementi predeterminati dal legislatore vi è pure la durata del rapporto (4 + 4 anni nel caso di immobili abitativi, 6 + 6 anni per quelli commerciali e 9 + 9 per le strutture teatrali o alberghiere). Nella fattispecie, infatti, il legislatore ha stabilito una sorta di rinnovo tacito e automatico ex lege alla prima scadenza, senza possibilità per il locatore di rifiutare se non per specifici e predeterminati motivi (necessità di utilizzo del bene per scopi personali, ristrutturazione, vendita, inutilizzo da parte del conduttore). Tuttavia, anche in occasione della seconda scadenza (all’ottavo, dodicesimo o diciottesimo anno) è stata prevista una particolare disciplina in materia di rinnovo automatico: l’art. 1597 c.c. prevede infatti che la locazione si ha per rinnovata se, scaduto il termine, il conduttore rimane nella detenzione della cosa o se, trattandosi di locazione a tempo indeterminato, non è stata comunicata regolare disdetta.
PROROGA TACITA E CLAUSOLA DI RINNOVO TACITO NELLA SOCIETA’ DI PERSONE
Anche in ambito societario è prevista una fattispecie di c.d. rinnovo tacito legale. Pur in assenza di apposita previsione contrattuale, infatti, l’art. 2273 c.c. prevede che la società che ha continuato la propria attività anche oltre la scadenza del termine è tacitamente prorogata a tempo indeterminato. Ciò non di meno, anche in ambito societario, è pacificamente ammesso il ricorso a clausole di rinnovo tacito, salvo disdetta da inviare nei termini pattuiti. La particolarità della fattispecie è rappresentata dal fatto che l’eventuale disdetta inviata anche da uno solo dei soci ha effetto su tutti gli altri, comportando l’automatico e inevitabile scioglimento della società per compimento del termine.
RINNOVO TACITO NEI CONTRATTI PUBBLICI
La disciplina dei contratti stipulati dalla Pubblica Amministrazione prevede particolari limitazioni e garanzie legate al rispetto delle note esigenze di imparzialità, trasparenza e buon andamento della stessa. Tra le norme in parola è annoverata anche quella, comparsa per la prima volta all’art. 6 della L. 537/1993 e costantemente reiterata sino all’attuale Codice degli Appalti, che ha prescritto la nullità delle clausole di rinnovo tacito dei contratti di appalto, fornitura, servizi et similia (ivi compresi atti diversi e del tutto autonomi quali le concessioni). Tale disciplina è motivata da una parte dall’esigenza di contenimento della spesa pubblica e dall’altra dalla necessità di aprire il mercato alla concorrenza. L’obiettivo è infatti quello di assicurare la scelta del c.d. miglior contraente, evitando la costituzione nel tempo di rendite di posizione che falsino il mercato.
Modello Clausola di Rinnovo Tacito del Contratto
Di seguito è possibile trovare un fac simile clausola di rinnovo tacito del contratto in formato Doc da scaricare e da utilizzare come esempio. La bozza di clausola di rinnovo tacito del contratto può essere modificata inserendo i dati mancanti, per poi essere convertita in formato PDF o stampata.