In questa guida spieghiamo in cosa consiste il patto di preferenza in contratto di somministrazione e mettiamo a disposizione un fac simile di clausola da scaricare.
Patto di Preferenza Contratto di Somministrazione
Può essere contenuta nel contratto di somministrazione una clausola di preferenza, clausola di prelazione, in virtù della quale il somministrato (ma si ritiene che la prelazione in oggetto sia concedibile anche a favore del somministrato o anche di entrambi) si obbliga a preferire il somministrante nella stipulazione di un successivo contratto avente lo stesso oggetto.
In particolare in capo al soggetto passivo della prelazione, una volta che questi abbia liberamente deciso di stipulare un nuovo contratto, derivano due obblighi
-l’uno, principale, consistente nel dare al soggetto attivo la preferenza nella stipulazione di un contratto avente un determinato oggetto per il periodo di tempo — non maggiore di cinque anni e se è convenuto un periodo maggiore, questo è ridotto di diritto a cinque anni ex art. 1566, comma 1, c.c. — per il quale è stato concesso il diritto;
-l’altro, complementare, consistente nel comunicare al titolare della prelazione le condizioni proposte da terzi, per dargli modo di dichiarare se accetta o meno di concludere il contratto a quelle condizioni. Nel caso in cui il titolare della prelazione dichiari di accettarle (e sempreché il patto di prelazione non disponga diversamente per effetto di speciali accordi), con la notificazione dell’accettazione nel termine stabilito il contratto o, in mancanza, entro quello richiesto dalle circostanze o dagli usi (art. 1566, comma 2, c.c.) resta concluso tra proponente e accettante alle condizioni comunicate, per l’avvenuto incontro dei consensi. Nel caso in cui il titolare della prelazione non accetti le condizioni comunicategli, o non dichiari esplicitamente, nel termine stabilito, di accettarle, decade dal diritto di essere preferito nella stipulazione di quel contratto le cui condizioni gli sono state comunicate, con la conseguenza che l’altra parte è libera di stipulare con un terzo, ma a condizioni che non siano più favorevoli per il terzo di quelle comunicate all’avente diritto alla prelazione. Infatti, la stipulazione a condizioni diverse e più convenienti per il terzo presuppone che questi le abbia proposte e che l’altra parte abbia stipulato il contratto col terzo senza previamente comunicarle, come imponeva la norma dell’art. 1566, comma 2, c.c. al predetto avente diritto (il quale, appunto perché erano migliori di quelle da lui rifiutate, le avrebbe anche potute accettare); l’omissione si risolve in una violazione dell’obbligo, di colui che ha concesso la prelazione, di porre l’altra parte in grado di esercitarla ed è, pertanto, ammesso
il rimedio dell’art. 2932 c.c.).
Bisogna precisare che, comunque, l’art. 1566, comma 2, c.c. impone al soggetto passivo della prelazione volontaria solo l’obbligo di comunicare al soggetto attivo “le condizioni” contrattuali propostegli da terzi, ma non anche di rivelargli i nomi dei proponenti né di metterlo in grado di controllare la provenienza delle proposte.
Siffatte indicazioni, aventi un oggetto diverso dalle condizioni, non sono prescritte dalla legge, e neppure possono ritenersi richieste dalle finalità del patto di prelazione, a raggiungere le quali è sufficiente che al titolare della preferenza sia dato il modo di concludere il contratto alle condizioni comunicategli, e che l’altra parte non lo possa stipulare con terzi a condizioni di verse e più favorevoli per costoro (Cass., 26 luglio 1974, n. 2269).
Quanto agli elementi oggetto della comunicazione (prezzo, modalità di pagamento, di consegna, ecc.) essi saranno normalmente stabiliti nella clausola contenente il patto di preferenza; nel caso in cui detti elementi non siano specificati, si ritiene che l’obbligo di comunicazione riguardi tutti gli elementi della offerta pervenuta dal terzo, che si rendano necessari per dare al soggetto attivo della prelazione la piena consapevolezza dei termini dell’affare, così da tradursi in una vera e propria proposta contrattuale (Cass., 12 marzo 1981, n. 1407).
Si ricorda, infine che la clausola in parola deve essere specificamente approvata per iscritto a norma dell’art. 1341, comma 2, c.c. e, se stipulata in un contratto corrente tra due imprenditori, deve essere provata per iscritto, a norma dell’art. 2596, comma 1, c.c. (Cass., 29 marzo 1977, n. 1214).
Modello Patto di Preferenza in Contratto di Somministrazione
Di seguito è possibile trovare un fac simile patto di preferenza in contratto di somministrazione in formato Doc da scaricare e da utilizzare come esempio. La bozza di patto di preferenza in contratto di somministrazione può essere modificata inserendo i dati delle parti e gli altri elementi mancanti, per poi essere convertita in formato PDF o stampata.