In questa guida spieghiamo quali sono le caratteristiche del contratto di prestazione artistica e mettiamo a disposizione un fac simile di contratto da scaricare.
Caratteristiche Contratto di Prestazione Artistica
Si sente spesso parlare di contratto di prestazione artistica, ma in cosa consiste esattamente e quali requisiti prevede? Vediamo, qui di seguito, tutto quello che bisogna sapere su questo accordo a prestazioni corrispettive per cui è sempre preferibile la forma scritta.
Per capire cos’è un contratto di prestazione artistica, anche al fine di sgomberare il campo da ogni possibile dubbio ed equivoco, è meglio partire da un’importante definizione codicistica, ovvero dall’articolo 1321 del codice civile.
Secondo questa disposizione il contratto non è altro che un accordo tra due o più parti che ha lo scopo di costituire, regolare oppure estinguere un rapporto di natura giuridica.
Questa norma racchiude quindi un principio generale che ogni artista dovrà considerare nel momento in cui verrà chiamato a sottoscrivere un incarico con qualsiasi ente organizzatore.
Per quanto riguarda, più in particolare, il contratto di prestazione artistica, questo si configura quando un professionista si obbliga a prestare la propria opera, nelle proprie qualità artistiche, in favore di un soggetto che organizza spettacoli e a fronte di un determinato compenso.
In questo contratto di scrittura artistica, pertanto, l’oggetto è rappresentato dalla prestazione che implica attività materiali e intellettuali. In buona sostanza l’artista mette a disposizione le proprie capacità e abilità, dunque si obbliga a un facere. Com’è facile intuire, la personalità artistica si rivela un elemento determinante.
Per quello che riguarda la forma che dovrà assumere il contratto di prestazione artistica, sul punto è bene precisare che la legge non richiede un accordo scritto a pena di nullità. Questo vuol dire che l’intesa fra artista e organizzatore si può raggiungere verbalmente.
In ogni caso è fortemente raccomandato sottoscrivere il contratto di prestazione artistica e mettere nero su bianco tutte le clausole che lo compongono, specialmente quelle che riguardano l’ammontare e le modalità di pagamento del compenso.
Quando infatti il contratto non ha una forma scritta, in caso di controversie, l’artista farà molta fatica a dimostrare ciò che era stato originariamente pattuito a voce.
Nel corso dei giudizi che gli artisti instaurano contro gli organizzatori al fine di ottenere l’importo per la prestazione svolta, quando non è possibile produrre un contratto scritto si cercano di provare determinati fatti e le condizioni non rispettate attraverso i testimoni o persino con le chat scritte.
Sul punto si segnala un’interessante pronuncia della Corte di Cassazione, ovvero la numero 49016 del 2017, che ammette l’utilizzabilità in giudizio dei messaggi a patto che venga acquisito il supporto telematico o figurativo. In buona sostanza sarà necessario depositare lo smartphone all’interno del quale è contenuta la conversazione in Tribunale, situazione non molto auspicabile.
Solo esaminando direttamente il supporto l’organo giudicante potrà controllare l’affidabilità della prova, cioè la paternità delle registrazioni o degli sms, nonché l’attendibilità di quanto essi riescono a documentare.
Come principio generale, la collaborazione che viene instaurata tra l’artista e l’ente organizzatore si fa rientrare nel contratto d’opera che viene disciplinato dall’articolo 2222 del codice civile. Questo succede tutte le volte in cui l’artista lavora in forma individuale senza avere alle spalle un’organizzazione imprenditoriale di ampie dimensioni.
Diversamente, se la prestazione viene eseguita da una grande azienda con una consistente struttura d’impresa, non avranno piena visibilità le attitudini artistiche di un singolo soggetto che ha in commissione lo spettacolo. In altre parole, chi interviene sarà un’impresa e non il singolo artista. Si tratta, tuttavia, di un’ipotesi abbastanza rara, anche perché la prestazione artistica implica il lavoro di tipo personale.
Ecco, quindi, che il contratto di lavoro artistico può essere definito come l’accordo fra un impresario o un produttore e il prestatore d’opera, ovvero l’artista. L’intesa è finalizzata a costituire un vincolo giuridico, in quanto il datore di lavoro sarà chiamato a corrispondere la retribuzione prestabilita, mentre l’artista dovrà effettuare la prestazione.
Lo spettacolo pubblico può essere vario e in genere implica una rappresentazione teatrale, concertistica, cinematografica e molto altro ancora. Nella maggior parte dei casi l’allestimento è a cura dell’organizzatore dell’evento. Quando viene concluso questo accordo è bene ricordare che viene meno ogni vincolo di subordinazione fra l’artista e l’impresario o il produttore. Non si configura nemmeno alcun tipo di continuità.
Ogni accordo giuridico può diventare oggetto di contestazioni, specialmente quando non ha una forma scritta. Concludere un contratto di prestazione artistica verbalmente, con una semplice stretta di mano e senza fissare i punti determinanti, aumenta il rischio per ogni artista di non ottenere il compenso pattuito.
Bisogna poi tenere in considerazione che dal momento in cui viene conferito l’incarico al giorno in cui si dovrà eseguire la performance, potrà trascorrere molto tempo e ciò crea dimenticanze sulla somma da corrispondere o sulle modalità di svolgimento dello spettacolo.
L’ideale sarebbe quindi predisporre un contratto semplice, lineare e che non lasci spazio a nessun equivoco, al quale le parti potranno sempre far riferimento, anche quando si presenta la necessità di applicare le penalità per eventuale disdetta, entro ed oltre il termine consentito.
Quando l’artista ha in mano un contratto sottoscritto dall’organizzatore dell’evento, nel caso in cui non dovesse ricevere il compenso, potrà agire in giudizio con maggior certezza di far valere i suoi diritti. Nello specifico potrà ottenere un decreto ingiuntivo e avere la prova dell’accordo non rispettato, per poi intraprendere l’eventuale azione esecutiva.
Come Compilare il Contratto di Prestazione Artistica
Alla luce di quanto spiegato, il contratto di prestazione artistica non prevede la forma scritta a pena di nullità, per cui può essere liberamente stipulato fra le parti. Ad ogni modo è importante predisporre un contratto per poter eventualmente provare efficacemente le varie condizioni nel corso di un giudizio tutte le volte che dovessero sorgere problemi con l’ente organizzatore.
Si consiglia, inoltre, di rendere il contratto di prestazione artistica lineare, di facile comprensione e senza troppi termini che potrebbero rivelarsi persino in contraddizione fra loro. Bisogna quindi prediligere la semplicità e per questo è sempre meglio puntare su un accordo scritto schematico.
Non potranno comunque mancare tutta una serie di clausole indispensabili per disciplinare compiutamente gli aspetti più salienti. Descrizione delle parti e della prestazione artistica, il compenso, le penali e il foro competente, sono i punti determinanti dell’accordo.
Descrizioni delle parti del contratto di prestazione artistica
Come avviene per qualsiasi tipo di contratto, anche quello che prevede lo svolgimento della prestazione artistica implica la descrizione delle parti contraenti. Occorre quindi precisare con esattezza i dati anagrafici, il codice fiscale, le residenze e l’eventuale sede legale dell’artista e dell’organizzatore. Quando a commissionare lo spettacolo è un’associazione bisogna specificare le informazioni di chi sottoscrive per conto della stessa. A tal riguardo l’articolo 38 del codice civile precisa che degli impegni assunti dalle associazioni rispondono i soggetti che hanno agito in nome e per conto delle stesse.
L’artista dovrà prestare massima attenzione in fase di sottoscrizione, cercando di raggiungere accordi con organizzatori che vantano una certa capacità finanziaria. Tante volte gli spettacoli vengono infatti commissionati da associazioni come le Proloco che non dispongono di alcun patrimonio a garanzia dei debiti assunti. In caso di morosità recuperare la somma pattuita potrebbe rivelarsi complicato per chi ha svolto la prestazione artistica, visto che non potrà proficuamente proporre un’azione esecutiva e non potrà rivolgersi a nessun altro soggetto per rivolgere le richieste di pagamento degli insoluti.
Data, luogo, durata e modalità di svolgimento della performance artistica
All’interno del contratto di prestazione artistica si dovrà necessariamente far riferimento a tutti gli aspetti che riguardano la performance, ovvero al posto, al giorno, alla durata e al modo in cui verrà eseguita. Uno dei motivi più ricorrenti di contestazione riguarda la durata, per questo è fondamentale specificare che l’esibizione non supererà un certo numero di minuti o di ore, salvo diversa scelta da parte dell’artista.
Indicare le informazioni riguardanti la durata è sempre raccomandato, specialmente quando la prestazione artistica avrà luogo in occasione di matrimoni, feste private, eventi aziendali, karaoke e molto altro.
Determinazione del compenso
Per quanto riguarda il compenso, questo è un altro elemento determinante di qualsiasi contratto di prestazione artistica e che dovrà essere scritto in modo chiaro e inequivocabile. In linea generale si raccomanda sempre di specificare una cifra fissa, senza aggiungere oneri extra come ad esempio le spese di trasferta. Sarà compito dell’artista, infatti, quantificare i costi aggiuntivi per eseguire l’esibizione.
Tante volte, infatti, all’interno dei contratti di prestazioni artistiche si fa riferimento anche ai benefit, come ad esempio le bibite consumate prima e dopo l’esecuzione della performance, ma senza indicare come vengono conteggiate. Questi elementi diventano oggetto di contestazione, specialmente quando le previsioni sono differenti da quanto accaduto nei fatti. In alcuni casi prevede un importo troppo basso e talvolta spropositato.
Ulteriore aspetto da non tralasciare riguarda quello strettamente fiscale. Questo vuol dire che si deve sempre specificare se il compenso pattuito, con tutte le spese accessorie, è comprensivo o meno di IVA.
Casi di annullamento e penalità
Tanti eventi live e che si svolgono all’aperto sono spesso oggetto di annullamento per svariate ragioni, ad esempio legate alle condizioni di salute dell’artista o alla situazione climatica in corso che non permette di portare a compimento la prestazione. Per questo è molto utile indicare nel contratto un termine massimo entro il quale l’organizzatore resta libero di disdire lo spettacolo senza corrispondere nulla all’artista, oppure sarà obbligato a versare solo una percentuale sul cachet a titolo di penale.
Scaduto il periodo che consente di recedere dal contratto senza subire penalità, occorre indicare specificatamente che l’artista andrà pagato per intero. In alternativa si può sempre prevedere una differente percentuale, maggiorata, sempre a titolo di penale.
Foro competente
Prima di accettare un contratto l’artista è chiamato a verificare quale sarà il foro competente in caso di controversie. Si sconsiglia caldamente di firmare accordi in cui è previsto che in caso di disaccordo la causa verrà decisa da un collegio arbitrale, dalla Camera di Commercio e organi similari. Queste modalità di definizione delle liti, che apparentemente sembrano abbastanza snelle e semplici, nascondono in realtà delle trappole perché impediscono all’artista di recuperare quanto gli spetta in tempi rapidi.
Meglio, a questo punto, non specificare nulla, perché il foro competente sarà automaticamente il giudice del luogo in cui risiede la parte inadempiente. Altrimenti si può sempre indicare un foro esclusivo, per evitare di iniziare la causa presso altre sedi alternative. Iniziare un giudizio presso un Tribunale vicino al luogo in cui si risiede è determinante per evitare aggravi e incarichi di legali domiciliatari.
Modello Contratto di Prestazione Artistica
Di seguito è possibile trovare un fac simile contratto di prestazione artistica in formato Doc da scaricare e da utilizzare come esempio. La bozza di contratto di prestazione artistica può essere modificata inserendo i dati delle parti e gli altri elementi contrattuali mancanti, per poi essere convertita in formato PDF o stampata.