In questa guida spieghiamo quali sono le caratteristiche del contratto di prestazione d’opera intellettuale a disposizione un fac simile di contratto da scaricare.
Caratteristiche del Prestazione d’Opera Intellettuale
Il contratto d’opera intellettuale si differenzia dallo schema del contratto d’opera perché ha ad oggetto una prestazione intellettuale. Tale elemento ha importanti ripercussioni sul piano della disciplina del contratto in esame, che si articola su tre livelli: la disciplina contenuta nel codice civile agli artt. 2229 ss.; in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 2222 ss., relative al contratto d’opera manuale; le disposizioni contenute nelle leggi speciali, riguardanti le singole professioni intellettuali (per citarne solo alcune: ingegnere, architetto, geometra, attuario, avvocato, dottore commercialista, agrotecnico).
Quest’ultimo livello di disciplina riguarda le sole professioni c.d. protette: si tratta di quelle professioni il cui esercizio è subordinato dalla legge all’iscrizione in appositi albi o elenchi. Ciò avviene per l’esigenza, di carattere generale, di assicurare nell’esercizio di tali professioni determinati standard qualitativi: di regola, infatti, l’iscrizione è subordinata allo svolgimento di un periodo di tirocinio e al superamento di un esame. Sempre in ragione delle menzionate esigenze di carattere generale, le leggi speciali attribuiscono alle associazioni professionali di ciascuna professione un potere disciplinare sugli iscritti, che si sostanzia nella facoltà di infliggere sanzioni che vanno dall’ammonimento alla sospensione del diritto di esercitare la professione, alla cancellazione dall’albo (cfr. Cass., 1® ago
sto 2001, n. 10491).
Coordinandosi con le norme di carattere speciale, il codice civile prevede che l’esercizio della professione da parte di chi non è iscritto non dà al prestatore azione per il pagamento della retribuzione; nel caso poi che, durante l’esecuzione del contratto, intervenga la cancellazione dall’albo o dall’elenco, il contratto si risolve automaticamente, ma al prestatore è riconosciuto il diritto al rimborso delle spese sostenute e ad un compenso adeguato all’utilità del lavoro svolto (art. 2231, comma 2, c.c.).
La disciplina del codice, come si vede, è abbastanza lineare, tuttavia in concreto sorge l’esigenza di accertare se una determinata prestazione è subordinata o meno dalla legge all’iscrizione in un determinato albo professionale. Si consideri, ad esempio, il campo dell’assistenza legale: la giurisprudenza in materia ha chiarito che l’iscrizione all’albo è presupposto necessario per l’esercizio della professione, limitatamente alla «rappresentanza, assistenza e difesa delle parti in giudizio e, comunque, alla diretta collaborazione con il giudice nell’ambito del processo»; la semplice attività di consulenza legale non è invece riservata agli iscritti agli albi, con la conseguenza che essa dà comunque diritto al compenso a favore di colui che la esercita (Cass., 18 luglio 1991, n. 8000; Cass., 10 dicembre 1993, n. 12154; Cass., 8
agosto 1997, n. 7359; Cass., 30 maggio 2006, n. 12840).
Va comunque detto che non tutte le professioni intellettuali sono disciplinate nel loro esercizio e, in particolare, nelle relative modalità d’accesso: un esempio di professione non protetta è dato dalla professione di operatore informatico.
Forma
Il contratto d’opera intellettuale è di regola un contratto a forma libera.
Devono essere redatti per iscritto a pena di nullità i contratti con cui un’amministrazione pubblica conferisce un incarico ad un professionista (Cass. 23 giugno 1995, n. 7149; Cass. 12 dicembre 1995, n. 12728; Cass. 6 febbraio 1997, n. 1117; Cass., 14 marzo 1998, n. 2772; Cass., 5 novembre 2001, n. 13628).
Va evidenziato che l’art. 2233, comma 3, c.c., come sostituito dall’art. 2, comma Ibis, d.l. 4 luglio 2006, n. 233 stabilisce che sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali. Il requisito di forma non si riferisce peraltro all’intero contratto ma alla sola determinazione del compenso.
Obbligazioni e diritti del professionista
-Obbligazione di mezzi
Risulta essere ovviamente l’obbligazione principale del professionista. Secondo una consolidata ricostruzione, tale obbligazione è da inquadrare nello schema dell’obbligazione di mezzi, a differenza di quella del prestatore d’opera manuale che è invece un’obbligazione di risultato (Cass., 8 agosto 2000, n. 10431). 11 professionista intellettuale non si impegna infatti a far conseguire al cliente un determinato risultato, ma ad operare con diligenza perché quel risultato possa essere raggiunto: per riprendere un esempio classico, l’avvocato non si obbliga a vincere la causa ma solo a impiegare le sue competenze tecniche e professionali perché quel risultato possa essere raggiunto. Ne consegue che, anche nel caso in cui la causa venga persa, il compenso sarà dovuto ed il professionista non potrà incorrere in responsabilità, a meno che non dimostri il cliente che egli, nell’espletamento del suo incarico, non è stato diligente come avrebbe dovuto.
-Diligenza del professionista
Resta da chiarire il grado di diligenza che il professionista è tenuto a profondere nel compimento di questa attività; la soluzione al problema è data dall’art. 1176, comma 2, c.c. che, derogando al criterio della normale diligenza media richiede che nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale la diligenza vada valutata con riguardo alla natura dell’attività esercitata: il giudice, pertanto, dovrà assumere a parametro di riferimento il professionista di preparazione professionale media (Cass., 14 agosto 1997, n. 7618; Cass., 15 gennaio 2001, n. 499; Cass., 30 maggio 2001, n. 7387; Trib. Firenze, 29 gennaio 2001).
-Esecuzione personale
L’incarico assunto deve essere eseguito personalmente dal professionista; egli può tuttavia avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari, se la collaborazione è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l’oggetto della prestazione. Tale incompatibilità è stata ravvisata nell’ipotesi del geometra che si avvalga della collaborazione di un ingegnere per eseguire una prestazione eccedente i limiti della sua abilitazione: è chiaro infatti che il professionista può ricorrere a collaboratori ed
ausiliari solo per la realizzazione di prestazioni che egli sarebbe legittimato a svolgere in prima persona (Cass., 17 marzo 1995, n. 3108).
-Obblighi accessori
Si tratta di obblighi funzionali rispetto alla prestazione principale cui il professionista si è impegnato e che, di regola, non vengono mai espressamente specificati dalle parti al momento dell’accordo; essi tuttavia vincolano i contraenti in ragione del fondamentale dovere di buona fede e di cooperazione reciproca, che deve ispirare l’esecuzione degli impegni presi.
-Obblighi di informazione
Così in taluni casi, può venire in considerazione un obbligo del prestatore d’opera professionale di tenere informato il cliente delle circostanze che sono rilevanti per i suoi interessi: il fatto che il professionista non garantisca mai (o quasi) un risultato non impedisce che egli debba scrupolosamente riferire al cliente circa le possibilità effettivamente esistenti di vedere realizzato il risultato sperato (Cass. 4 dicembre 1990, n. 11612; Cass. 8 luglio 1994, n. 6464; Cass., 3 dicembre 1997, n. 12253; App. Torino, 14 febbraio 2001).
-Obbligo di segretezza
In altri casi, invece, il professionista deve dirsi vincolato a tenere il segreto su fatti riguardanti il cliente, di cui venga a conoscenza in ragione del suo incarico; ad esempio, incorre in responsabilità il commercialista che denunci penalmente il cliente per fatti appresi nello svolgimento del suo mandato, a meno che non si tratti di reati per cui è prevista la denunzia obbligatoria (Cass., 8 marzo 2001, n. 3404).
-Altri obblighi
Accanto agli obblighi accessori indicati, altri ne possono sorgere in relazione alle specifiche caratteristiche del caso di specie (ad es., obblighi di custodia), sempre in ragione del principio generale per cui il contratto deve eseguito secondo buona fede (art. 1375 ex.).
Va infine ricordato che il prestatore d’opera non può ritenere le cose e i documenti ricevuti se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali (art. 2235).
Obblighi del cliente
-Pagamento del corrispettivo
Risulta essere ovviamente l’obbligo principale del cliente: di regola, secondo il generale principio della post-numerazione del corrispettivo, tale obbligo diventa attuale solo dopo che il professionista ha eseguito la sua prestazione. Ciò spiega perché il professionista, che agisca per ottenere il soddisfacimento di crediti inerenti ad attività asseritamene prestata in favore del cliente, ha l’onere di dimostrare l’entità della prestazione eseguita, al fine di consentire la determinazione quantitativa del corrispettivo, mentre è priva di rilevanza probatoria la parcella da lui unilateralmente predisposta (Cass., 1 marzo 2002, n. 3024). Tuttavia, salvo diverso accordo delle parti, il cliente deve anticipare al professionista le spese occorrenti al compimento dell’opera e corrispondere gli acconti previsti dagli usi (art. 2234 c.c.).
Occorre precisare che il compenso, se non è convenuto dalle parti, va determinato secondo le tariffe o gli usi; in mancanza, è determinato dal giudice, sentito il parere dell’associazione professionale cui il professionista appartiene (Cass., 7 marzo 2003, n. 3432).
In ogni caso, la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione: tuttavia, qualora il compenso sia stato liberamente pattuito con il cliente, il giudice non ha il potere di modificarlo per adeguarlo al decoro e all’importanza della professione.
Al professionista è peraltro consentita la prestazione gratuita, che può sere dettata dalle ragioni più varie, quali, ad esempio, affetto nei confronti del cliente o anche la volontà di conseguire un personale ed indiretto vantaggio, purché la prestazione gratuita non costituisca un mezzo per perseguire fini deontologicamente riprovevoli, come l’accaparramento di affari altrui (Cass., 17 agosto 2005, n. 16966; Cass., 10 ottobre 2007, n. 21251).
-Obblighi accessori
In virtù del noto principio di buona fede, il cliente è tenuto a fornire al professionista tutte quelle informazioni necessarie per la corretta esecuzione dell’incarico.
Inadempimento del professionista
Va da sé che il cliente ha a disposizione gli ordinari rimedi contro l’inadempimento previsti dagli artt. 1453 ss.: e quindi, l’alternativa tra la domanda di risoluzione e quella di inadempimento, l’eccezione di inadempimento ecc.
L’unica deroga al regime ordinario della responsabilità è la limitazione della responsabilità del professionista al dolo ed alla colpa grave, quando la prestazione implichi problemi tecnici di particolare difficoltà (Cass., 4 novembre 2002, n. 15404; Cass., 22 aprile 2005, n. 8546).
Inadempimento del cliente
Risulta essere opportuno ricordare che il credito del prestatore d’opera intellettuale per le retribuzioni relative agli ultimi due anni di prestazioni professionali è assistito da privilegio generale sui beni mobili del cliente (art. 2751 bis, n. 2, c.c.).
Per il diritto al compenso nonché al rimborso delle spese vale la prescrizione presuntiva di tre anni (art. 2956, n. 2, c.c.).
La giurisprudenza qualifica il credito del professionista per il compenso delle prestazioni come credito di valuta e non di valore. Ad esso si applicherà la disciplina dell’art. 1224 c.c., per cui saranno dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e an che se il creditore non provi di aver sofferto alcun danno; ai professionista che dimostri, anche con elementi di prova indiretta, di aver subito un danno maggiore, spetta l’ulteriore risarcimento (Cass., 2 maggio 1996, n. 4018).
Recesso del professionista
Il professionista può recedere dal contratto solo per giusta causa (art. 2237, comma 2, c.c.): una giusta causa di recesso è, ad esempio, la dimostrata mora del cliente nel corrispondere il compenso dovuto.
Più in generale, si avrà giusta causa tutte le volte in cui si rompe il rapporto fiduciario intercorrente tra professionista e cliente (Cass., 25 giugno 2007, n. 14702). In ogni caso il recesso deve essere esercitato in modo da arrecare pregiudizio al cliente (Cass., 8 maggio 1993, n. 5325).
Recesso del cliente
Il cliente, al pari del committente nell’appalto e nel contratto d’opera manuale, può recedere in ogni momento dal contratto, questa facoltà trova la sua giustificazione nel carattere prettamente fiduciario del rapporto cliente professionista. Il cliente è però tenuto a rimborsare al professionista le spese sostenute e a pagargli il compenso per l’opera svolta: a differenza di quanto previsto dall’art. 2227 in materia di contratto d’opera manuale, egli non deve corrispondere alcuna indennità per il mancato guadagno.
Modello di Contratto di Prestazione d’Opera Intellettuale
Di seguito è possibile trovare un fac simile contratto di prestazione d’opera intellettuale in formato Doc da scaricare e da utilizzare come esempio. La bozza di contratto di prestazione d’opera intellettuale può essere modificata inserendo i dati delle parti e gli altri elementi contrattuali mancanti, per poi essere convertita in formato PDF o stampata.