In questa guida spieghiamo quali sono le caratteristiche del contratto di brokeraggio e mettiamo a disposizione un fac simile di contratto da scaricare.
Caratteristiche generali
L’attività di brokeraggio è attività di intermediazione e nella prassi degli affari indica specificamente la mediazione nella predisposizione e conclusione dei contratti assicurativi (la parola broker significa letteralmente mediatore, intermediario).
La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che il contratto di brokeraggio, che ha ad oggetto l’attività di consulenza e di intermediazione nel campo assicurativo, ove stipulato con un ente pubblico assume le caratteristiche proprie di un appalto pubblico di servizi e come tale è soggetto alla disciplina di cui al d.lgs. 17 marzo 1995, n. 157 (Cons. Stato, Sez. IV, 24 febbraio 2000, n. 1019; TAR Sicilia, Catania, 31 agosto 1998, n. 1408; TAR Lazio, Roma, Sez. III, 16 luglio 2002, n. 6314; TAR Lombardia, Milano, 1 aprile 1998, n. 674). Ciò in quanto si tratta di un’attività strumentale comunque volta a migliorare il rendimento e l’efficienza del soggetto pubblico stipulante, attraverso l’assolvimento di compiti che richiedono specifiche competenze professionali; in tal senso, più che il carattere personale e fiduciario del rapporto ciò che rileva è l’idoneità dell’apparato organizzativo e funzionale del broker rispetto alle esigenze della stazione appaltante, aspetti che impongono un momento di valutazione e di confronto concorrenziale; va anche specificato che il contratto di brokeraggio non si configura come a titolo gratuito, essendo la relativa onerosità differita al momento del pagamento del premio in favore del broker a titolo di provvigione (TAR Campania, Napoli, Sez. I, 23 marzo 2006, n. 3143).
Secondo una corrente dottrinaria l’attività del broker va inquadrata nella prestazione d’opera intellettuale, in quanto si tratterebbe di mettere a disposizione del cliente tutta una serie di conoscenze in modo da poter valutare le diverse offerte contrattuali delle assicurazioni in considerazione dei rischi da tutelare. Il contratto di brokeraggio, anche a parere di parte della giurisprudenza, va inquadrato tra i contratti d’opera o nello schema dell’appalto di servizi, ed eventualmente anche come contratto misto, con applicazione altresì della disciplina della mediazione. Per contro non può essere inquadrato tra i contratti d’opera intellettuale, in quanto la rado della disciplina dettata dagli artt. 2229 ss. c.c. impone di limitarne l’applicazione alle cd. professioni protette, ossia che presuppongono l’iscrizione ad albo, come è attualmente anche per i broker (Trib. Brescia, Sez. III, 17 gennaio 2003).
Altro orientamento individua nel contratto di brokeraggio un rapporto misto che avrebbe le caratteristiche del contratto d’opera e della mediazione. Anche la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che il contratto di brokeraggio, prevedendo un’attività di consulenza ed assistenza a favore dell’assicurando, di messa in contatto dei contraenti, ed eventualmente di gestione del contratto, origina un rapporto misto con le caratteristiche della prestazione d’opera e della mediazione (Trib. Torino, 26 gennaio 2000).
Il problema della disciplina applicabile tuttavia sussiste ed in effetti, nonostante la I. n. 792 del 1984, abbia disciplinato l’attività dei broker— mediatori di assicurazione e riassicurazione — e regolamentato l’albo degli stessi, ha apportato un ordinamento della loro attività in prevalenza amministrativo, senza tuttavia intervenire in modo importante circa il riordinamento del rapporto di brokeraggio e le norme ad esso applicabili (Trib. Napoli, 30 settembre 2003). L’art. I della predetta legge definisce la figura del broker come «chi esercita professionalmente attività rivolta a mettere in diretta relazione con imprese di assicurazione o riassicurazione, alle quali non sia vincolato da impegni di sorta, soggetti che intendano provvedere con la sua collaborazione alla copertura dei rischi, assistendoli nella determinazione del contenuto dei relativi contratti e collaborando eventualmente alla loro gestione ed esecuzione>.
La figura del broker e disciplina applicabile
A parere di una parte della giurisprudenza secondo il disposto dell’art. 1 l. 28 novembre 1984, n. 792, nell’ambito delle attività proprie del broker si distingue quella della collaborazione intellettuale con l’assicurando per la copertura dei rischi e la assistenza alla determinazione del contenuto dei futuri contratti, seguita logicamente e cronologicamente dall’eventuale intermediazione nella conclusione e gestione dei contratti assicurativi; nel contempo la medesima disposizione normativa riporta il broker al ruolo di mediatore di assicurazione e riassicurazione, legittimando il rinvio alle norme codificate sulla mediazione. Conseguentemente, il conferente l’incarico è libero di concludere o meno l’affare, senza che, in caso negativo, al mediatore spetti altro che il rimborso delle spese, di cui all’art. 1756 c.c., e rimanendo escluso anche il diritto al risarcimento del danno da perdita del compenso (Cass., Sez. I,1 febbraio 2005, n. 1991).
Il broker più che mediatore è finito per diventare nella prassi degli affari un vero e proprio consulente di fiducia di chi conferisce l’incarico, con la conseguenza che la natura mediatoria della figura in oggetto sembra assumere un ruolo secondario nella configurazione concreta del contratto di brokeraggio. Il cliente, infatti, si rivolge e sottoscrive tale contratto affidandosi alle competenze tecniche del broker che, stante la complessità del mercato assicurativo e riassicurativo, deve essere in grado di fornire un prodotto appropriato. Tale circostanza impedisce di ritenere sufficiente richiamarsi alla “conclusione dell’affare”, prevista in materia di mediazione dalla disciplina codicistica ed impone una valutazione autonoma e distinta dei caratteri propri del contratto in oggetto, non riconducibile, per comodità di sistema e conseguente disciplina applicabile, necessariamente agli schemi noti. Si tratta di un rapporto trilaterale tra assicurato, broker ed assicuratore in cui l’attività posta in essere dal broker sebbene non sia considerabile in termini di professione intellettuale, certamente si caratterizza per la propria peculiarità riconducibile latu senso nell’alveo delle conoscenze intellettuali. Più aderente al reale configurarsi del contratto è quella giurisprudenza che afferma che il contratto di brokeraggio, prevedendo un’attività di consulenza ed assistenza a favore dell’assicurando, di messa in contatto dei contraenti, ed eventualmente di gestione del contratto, dà vita ad un rapporto misto con le caratteristiche della prestazione d’opera e della mediazione (Trib. Torino, 26 gennaio 2000). Il broker è un professionista esperto del ramo assicurativo, cui si rivolge chi sia interessato a stipulare contratti di assicurazione alle migliori condizioni, per casi particolarmente complessi; questi è un mediatore, ma non solo, poiché deve assicurare al cliente le migliori condizioni possibili, assisterlo nello svolgimento del rapporto e, quindi, è un professionista che svolge una particolare attività qualificata e fiduciaria, a contenuto chiaramente intellettuale, che presuppone un’esperienza ed un patrimonio culturale tecnico di sicura specializzazione, cui legittimamente la P.A. ricorre (Cass., Sez. III, 7 febbraio 2005, n. 2416). In quanto tale, esso è configurabile come un contratto d’opera professionale, inerente ad un servizio assicurativo in senso ampio, sarebbe del tutto semplicistico qualificare il broker un servizio assicurativo al pari dell’attività di agenzia, che è tipicamente commerciale ed a servizio dell’assicurazione (TAR Abruzzi, Pescara, Sez. I, 26 luglio 2006, n. 397). Si è anche affermato che consistendo l’attività di broker in una mediazione assicurativa, trova applicazione la disciplina normativa del lavoro autonomo ex titolo III, libro V, cc., pertanto la revoca di detto incarico, essendo relativa ad un contratto ad esecuzione continuata e periodica, è regolata ai sensi dell’art. 1373 c.c. Attesa la natura di rapporto contrattuale intuitu personae e la pariteticità dello stesso, la controversia relativa è devoluta alla giurisdizione dell’a.g.o., come lo sarebbe in ogni caso ex art. 409 c.p.c. (TAR Sicilia, Catania, Sez. II, 25 marzo 2003, n. 508).
L’attività del broker
L’elemento peculiare e qualificante del rapporto di brokeraggio, e che determina il sorgere del diritto al compenso, consiste pur sempre, come in qualunque rapporto di mediazione, nella messa in contatto dei contraenti fra i quali l’affare viene concluso, con la sola differenza che tale messa in contatto deve essere il risultato, o il punto di arrivo, di quell’attività di assistenza e consulenza che costituisce la peculiarità ulteriore della mediazione assicurativa, rispetto al comune rapporto di mediazione. Ogni altra prestazione ed attività svolta dal broker, funzionale alla predisposizione e conclusione di un contratto di assicurazione che prescinde dalla concreta e diretta messa in relazione dei contraenti, non può essere qualificata come mediazione di assicurazione, ma integra un altro tipo di attività.
La giurisprudenza, partendo da tale presupposto, ne ha fatto discendere che l’attività di brokeraggio vera e propria, rettamente intesa come attività di intermediazione di assicurazione, è incompatibile con le procedure di evidenza pubblica, iniziate con pubblico bando o avviso di gara, nelle quali la ricerca dell’assicuratore e la messa in contatto fra l’amministrazione che intende stipulare un contratto e le compagnie di assicurazione possibili, avviene direttamente, per effetto dell’invito rivolto con il bando e della richiesta di partecipazione alla gara, senza alcuna interposizione del preteso mediatore (App. Torino, 8 marzo 2001).
Il “broker” assicurativo, svolgendo un’attività che precede ed una che segue la messa in contatto diretto tra l’assicurando e l’assicuratore, attende in via principale alla promozione e conclusione dei contratti, rispetto alle quali assumono carattere strumentale, accessorio e meramente eventuale le attività di assistenza e consulenza tecnica, esercitata dal “broker” quale soggetto esperto di tecnica assicurativa nei confronti del proprio cliente, e di gestione ed esecuzione dei contratti stipulati; pertanto, il relativo contratto di brokeraggio, costituendo figura atipica di contratto ad esecuzione continuata o periodica e configurando uno specifico rapporto di intermediazione nel particolare campo assicurativo, rientra certamente nel novero dei servizi assicurativi previsti dall’art. 1 d.lgs. 17 marzo 1995, n. 157 (emanato in attuazione della direttiva Cee in materia di appalti pubblici di servizi) ai quali si applica la possibilità, contemplata dall’art. 10 d.lgs. 24 luglio 1992, n. 358, dei raggruppamenti di impresa, come tali abilitati a partecipare a gare e selezioni (TAR Lazio, Sez. II, 9 aprile 1997, n. 637).
Il broker, oltre che mettere autonomamente in contatto le parti, può ricevere l’incarico anche dall’assicurando o dall’assicuratore.
Presso il Ministero dell’industria è stato istituito un albo dei broker assicurativi, in cui possono iscriversi sia persone fisiche che giuridiche (purché gli amministratori abbiano svolto attività assicurativa), con obbligo annualmente di inviare un rendiconto indicante il numero di contratti conclusi mediante l’intervenuta mediazione. L’attività di broker non è compatibile con altre attività. Si pone poi la distinzione tra broker di assicurazione e riassicurazione sancendone la incompatibilità, così come vengono individuate le irregolarità che non possono essere commesse sanzionabili nel massimo con la radiazione dall’Albo stesso.
Compenso
La misura della provvigione, in caso di mancato accordo tra le parti, sarà determinata come disposto dall’art. 1755 c.c. in materia di mediazione determinandosi sulla base delle tariffe professionali o dagli usi, e solo in mancanza di questi dal giudice secondo equità.
A seguito dell’attività svolta, il diritto al compenso matura unicamente verso il committente e non verso la compagnia, ove l’attività esercitata dal broker non sia sfociata nella messa in relazione fra i due contraenti — ad es. gestione di una polizza già stipulata, consulenza richiesta unicamente dall’assicurato, senza alcun contatto con l’assicuratore. Alla luce di quanto sopra, il pagamento del compenso ad opera dell’assicuratore dipende dal reale esperimento di un’attività di mediazione, in quanto solo così si garantisce l’imparzialità del broker dall’assicuratore, dando origine ad un rapporto di fiducia con il futuro assicurato, consapevole della circostanza per cui non dovrà corrispondere nulla al broker per la sua attività (Trib. Napoli, 30 settembre 2003).
L’attività di messa in relazione delle parti e di assistenza nella determinazione del contratto, che costituisce l’attività tipica del broker, così come definita dall’art. 1 l. 28 novembre 1984, n. 792, è attività nettamente distinta dall’attività di consulenza o collaborazione nella gestione ed esecuzione del contratto, che può essere eventualmente espletata dal broker durante lo svolgimento successivo del rapporto assicurativo. Pertanto, in assenza di uno specifico incarico da parte dell’assicuratore diretto ad affidare la gestione degli incassi dei premi assicurativi, il broker non ha quindi alcun titolo per pretendere dall’assicuratore un relativo compenso e cioè di percepire le c.d. provvigioni di incasso né per pretendere che l’eventuale attività, successiva alla stipulazione del contatto, di consulenza o gestione del rapporto svolta in favore dell’assicuratore, sia remunerata da quest’ultimo (Trib. Genova, Sez. II, 20 giugno 2005). È possibile che le parti regolino contrattualmente il compenso del broker nell’ipotesi in cui il cliente passi da un broker ad un altro.
Forma
Nessuna norma impone la forma scritta anche se taluno ritiene applicabile analogicamente la norma dettata in materia di agenzia dall’art. 1888 c.c., la quale richiede la forma scritta ad probationem, ossia la necessità che il contratto sia provato per scritto.
Obblighi delle parti
Obblighi del broker
Il “broker” è un mediatore qualificato, la cui attività di messa in contatto dei contraenti per la stipula del contratto non è “neutra” ma deve essere il risultato di un’attività di assistenza e collaborazione con il soggetto assicurando, contraente presunto debole, per individuarne le esigenze particolari e scegliere le condizioni contrattuali più adatte a soddisfarle e quindi per porre tale soggetto in contatto o almeno per segnalargli la compagnia o le compagnie, in grado e disposte ad offrire le condizioni e garanzie più rispondenti ai predetti bisogni (App. Torino, 8 marzo 2001).
Posto che il broker deve attenersi, nell’adempimento delle obbligazioni assunte, alle regole generali di cui agli arti. 1176 e 1375 c.c. e a quella di cui all’art. 1710 c.c., in materia di contratto di mandato, cui lo schema complesso del contratto in questione consente di fare riferimento, incorre in responsabilità contrattuale il broker che non si attivi per la gestione dell’incarico conferitogli dall’assicurato (Trib. Lodi, 30 dicembre 2002).
Obblighi del conferente l’incarico
La giurisprudenza ha avuto modo di affermare che legittimamente spetta al broker il compenso provvisionale (Trib. Torino, 10 gennaio 1997).
A seguito dell’attività svolta, il diritto al compenso matura unicamente verso il committente e non verso la compagnia, ove l’attività esercitata dal broker non sia sfociata nella messa in relazione fra i due contraenti — ad es. gestione di una polizza già stipulata, consulenza richiesta unicamente dall’assicurato, senza alcun contatto con l’assicuratore. Alla luce di quanto sopra, il pagamento del compenso ad opera dell’assicuratore dipende dal reale esperimento di un’attività di media ione, in quanto solo così si garantisce l’imparzialità del broker dall’assicuratore, dando origine ad un rapporto di fiducia con il futuro assicurato, consapevole della circostanza per cui non dovrà corrispondere nulla al broker per la sua attività (Trib. Napoli, 30 settembre 2003).
Risoluzione
Il contratto si risolve nell’ipotesi in cui manchi al broker il presupposto dell’iscrizione all’Albo dei broker.
Secondo il disposto dell’art. 1 l. 28 novembre 1984, n. 792, nell’ambito delle attività proprie del broker si distingue quella della collaborazione intellettuale con l’assicurando per la copertura dei rischi e la assistenza alla determinazione del contenuto dei futuri contratti, seguita logicamente e cronologicamente dall’eventuale intermediazione nella conclusione e gestione dei contratti assicurativi; nel contempo la medesima disposizione normativa riporta il broker al ruolo di mediatore di assicurazione e riassicurazione, legittimando il rinvio alle norme codificate sulla mediazione. Conseguentemente, il conferente l’incarico è libero di concludere o meno l’affare, senza che, in caso negativo, al mediatore spetti altro che il rimborso delle spese, di cui all’art 1756 c.c., e rimanendo escluso anche il diritto al risarcimento del danno da perdita del compenso (Cass., Sez. I,1 febbraio 2005, n. 1991).
La legge ha previsto un fondo di garanzia a favore degli assicurandi, costituito presso il Ministero mediante la contribuzione degli iscritti all’Albo in misura non inferiore al 0,50 % delle provvigioni annue incassate da ciascun broker. La competenza giurisdizionale è da attribuirsi all’Autorità giudiziaria ordinaria.
Fac Simile Contratto di Brokeraggio
Di seguito è possibile trovare un fac simile contratto di brokeraggio in formato Doc da scaricare e da utilizzare come esempio. La bozza di contratto di brokeraggio può essere modificata inserendo i dati delle parti e gli altri elementi contrattuali mancanti, per poi essere convertita in formato PDF o stampata.