In questa guida spieghiamo quali sono le caratteristiche del contratto di accollo e mettiamo a disposizione un fac simile di contratto da scaricare.
Caratteristiche del Contratto di Accollo
Il contratto di accollo è oggi abbastanza diffuso quando arriva il momento di regolare i rapporti economici fra creditori e debitori. Questa tipologia di convenzione prevede che un terzo, chiamato accollante, si assume il debito dell’accollatario nei riguardi del creditore. Quest’ultimo, salvo differente pattuizione, rimane estraneo all’accordo intercorso.
Ciò che rende differente l’accollo da altri istituti similari, come la delegazione e l’espropriazione, è proprio l’estraneità della posizione del creditore che, di regola, non partecipa contrattualmente e non esprime alcun consenso in ordine ai rapporti fra accollatario e accollante. Sul punto, infatti, molte dottrine considerano l’accollo un accordo bilaterale che prevede due debitori, cioè quello originario a cui si aggiunge il terzo accollante.
Vediamo, qui di seguito, quello che c’è da sapere sul contratto di accollo, le tipologia, la disciplina e le eccezioni.
Contratto di accollo – Aspetti generali
A norma dell’articolo 1273 del codice civile, quando un terzo e un debitore stabiliscono che il primo assuma un determinato debito nei riguardi del creditore, allora quest’ultimo potrà aderire alla convenzione così da rendere la stipulazione irrevocabile nei suoi stessi confronti.
Questa convenzione in realtà non è di recente introduzione nel nostro ordinamento, in quanto identificata dalla dottrina nel 1865 e prevista dal codice del 1942.
Quali effetti produce l’adesione da parte del creditore? Questa facoltà non fa altro che comportare la liberazione del debitore originario, ma solo quando ciò viene dichiarato dallo stesso creditore o se si tratta di una condizione espressa della stipulazione. In mancanza di liberazione, pertanto, l’accollante resta obbligato in solido con il debitore originari.
Bisogna in ogni caso precisare che il terzo resta obbligato nei riguardi del creditore che ha aderito alla stipulazione solo nei limiti dei debiti assunti. Questo vuol dire che potrà opporre al creditore tutte quelle eccezioni che sono basate sul contratto in virtù delle quali l’assunzione è avvenuta.
L’accollo ricorre, salvo che il creditore non aderisca in modo espresso, sempre fra accollante e debitore originario. Il primo è un soggetto terzo che si assume il debito che il debitore, ovvero l’accollatario, vanta nei riguardi del creditore.
A tal riguardo appare chiara la distinzione fra accollo ed espromissione. Più nello specifico, in entrambe le situazioni il debitore sarà liberato dal suo impegno perché c’è un terzo che assume il debito, tuttavia nell’accollo la convenzione riguarda accollante e accollato. Nell’espromissione, invece, l’accordo interessa il terzo e il creditore.
Per quanto riguarda la distinzione fra accollo e delegazione, in quest’ultimo caso si configura una fattispecie maggiormente complessa, in cui è richiesta la partecipazione di tutte e tre le parti, mentre nell’accollo, come spiegato, il rapporto vede coinvolti solo accollante e accollatario.
Tipologie di accollo
Oltre ad essere esterno o interno, l’accollo è pure liberatorio o cumulativo.
Si configura quello esterno, a norma dell’articolo 1273 del codice civile, comma I, nel momento in cui il creditore aderisce alla convenzione intercorsa fra debitore e accollante in modo che, a partire da questo momento, la stipulazione diventerà irrevocabile.
L’accollo interno, noto anche come semplice, sussiste invece quando il creditore non aderisce alla convenzione. In buona sostanza l’accollatario si obbligherà soltanto verso il debitore senza assumere alcun diritto. Tuttavia, in presenza dei necessari presupposti, si ritiene che il creditore possa comunque agire nei confronti del debitore originario agendo con l’azione surrogatoria, ex articolo 2900 del codice civile.
Occorre comunque segnalare che l’accollo interno non viene disciplinato in maniera espressa dal codice civile, il quale regolamenta solo quello esterno, tuttavia l’ammissibilità di questo istituto viene considerata pacifica in forza del principio generale dell’autonomia privata, previsto dall’articolo 1322.
Per quanto poi riguarda l’obbligazione dell’accollante, questa potrà avere diversa portata e contenuto. Il terzo può infatti impegnarsi a liberare il debitore originario nella maniera che riterrà maggiormente opportuna, altrimenti può sempre vincolarsi a pagare al creditore con le modalità specifiche dell’adempimento del terzo, ex articolo 1180 del codice civile. In alternativa, l’accollante potrà rendere indenne il debitore da quanto abbia pagato al creditore.
Nel corso del tempo si è discusso a lungo sulla natura giuridica dell’accollo interno, la cui distinzione con questo esterno è proprio la mancata adesione del debitore, per questo si ritiene che si tratti di una figura autonoma.
Secondo la teoria dell’accordo fra debitore e terzo, rappresenterebbe sempre un accollo interno, al quale potrebbe seguire o meno l’adesione del creditore. Nella prima ipotesi l’accollo si tramuterebbe in esterno e nel secondo caso resterebbe interno.
In altri termini, l’accollo interno sarebbe solo la fase preliminare di quello esterno, saranno le parti, eventualmente, a stabilire sull’adesione del creditore.
Secondo un altro orientamento, invece, l’accollo interno ed esterno sarebbero due distinti negozi. Quando il terzo e il debitore si accordano affinché il secondo resti estraneo all’obbligazione l’accollo è di tipo interno e non avrebbe comunque la possibilità di trasformarsi in esterno dopo l’adesione del creditore.
Quanto all’accollo esterno, questo ricorre quando le parti si accordano per assumere il debito, prevedendo l’espressa facoltà per il creditore di aderire successivamente. In questa maniera l’accollo sorge in partenza esterno e qualora il creditore non dovesse aderire diventerà interno.
Un esempio potrà rendere meglio la distinzione fra i due istituti. In base alla prima teoria, nel momento in cui Caio assume il debito e accetta, nasce l’accollo interno al quale il creditore potrà o meno aderire. L’accollo sorge sempre come interno per poi diventare eventualmente esterno.
Per il secondo orientamento l’accordo in questione è sempre interno e non potrebbe mai tramutarsi in esterno. Quest’ultimo, invece, si configura quando il debitore originario si accorda con Caio, ma prevedendo dall’origine che il creditore aderisca alla stipulazione. Il contratto riporterà pertanto un’espressa clausola con la quale viene dichiarato l’impegno dell’accollante di assumere il debito di Caio, il quale accetta, e al contempo il creditore ha la facoltà di aderire alla stipulazione.
Sarebbe in ogni caso maggiormente corretto precisare che la possibilità offerta al creditore di aderire o meno alla convenzione è strettamente legata al tipo di accordo stipulato fra debitore originario e accollante. Quando non viene previsto nulla, invece, si adotteranno i normali criteri di interpretazione della volontà delle parti. Nel dubbio, si tiene conto della stipulazione, considerando quanto viene disposto dall’articolo 1273, in virtù del quale il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito dell’altro, quindi senza specificare nulla in merito alla possibile adesione del creditore. Quest’ultimo, quindi, può aderire alla stipulazione.
Accollo liberatorio, cumulativo, ex lege e volontario
Quali sono le conseguenze nel caso in cui il debitore dovesse aderire all’accollo? In questo caso egli potrà scegliere di liberare il debitore originario o meno. Nella prima ipotesi l’accollo sarà liberatorio e nella seconda cumulativo. In quest’ultimo caso, infatti, il debitore originario con l’accollante restano obbligati in solido verso il creditore.
La liberazione del debitore originario nei fatti potrà ricorrere anche a seguito di un’iniziativa spontanea del creditore oppure dipenderà da una condizione espressa del contratto stesso. In altre parole l’accollante e il debitore possono accordarsi affinché il prima assuma il debito, ma spetterà comunque al creditore liberare l’accollatario.
Anche per l’accollo si pone il dubbio dell’ammissibilità di una convezione privativa, con la quale si realizza la successione nel debito, derivante da un accollo novativo.
Stando alla lettera dell’articolo 1273 del codice civile, è pacifico ritenere che la norma si riferisca all’accollo volontario, ovvero quello che sorge a seguito di un accordo fra le parti. In certe situazioni si verifica tuttavia l’accollo ex lege, ovvero quando è la stessa legge a disporre che il debito venga assunto da un soggetto terzo al verificarsi di determinati presupposti.
Le ipotesi di accollo legare interno sono ad esempio quelle previste dall’articolo 2031, 668 e 1010 del codice civile, rispettivamente riguardanti le obbligazioni della gestione altrui, gli adempimenti dei pesi della cosa legata e le passività che gravano sull’usufrutto di eredità.
Casi di accollo ex lege esterno sono invece quelli di cui agli articoli 1408, 1602 e 2558 del codice civile, ovvero che interessano rispettivamente la liberazione del cedente, il trasferimento a titolo particolare della cosa locata e di azienda.
Non manca poi l’accollo cumulativo ex lege, ad esempio in tema di responsabilità del nuovo socio nella società di persone per i debiti contratti antecedentemente al suo ingresso (articolo 2269), oppure di responsabilità dell’accomodante che assume la gestione sociale (articolo 2320).
La natura giuridica dell’accollo esterno
Secondo la tesi del contratto plurilaterale, supportata dal tenore letterale dell’articolo 1273 del codice civile, in caso di accollo esterno si avrebbe un contratto tra debitore e terzo al quale successivamente prende parte il creditore, momento costitutivo della convenzione.
Esiste poi la tesi del doppio negozio, secondo la quale l’accollo è una fattispecie complessa composta da due negozi distinti, seppur separati, il primo dei quali sarebbe quello fra debitore originario e terzo che contiene l’offerta al creditore di aderire. Il secondo negozio è invece quello che sorge con l’accollante, nel momento in cui il creditore aderisce. Secondo questa tesi l’accollo vero e proprio è un contratto fra terzo e creditore, per cui si configura una variante dell’espromissione. L’orientamento non è esente da critiche, perché ammetterlo vuol dire negare la previsione normativa che ritiene l’accollo un istituto autonomo.
Dottrina e giurisprudenza maggioritarie concordano nel considerare l’accollo come un accordo bilaterale a favore del terzo, la cui adesione sarebbe solo una dichiarazione che rende irrevocabile la stipulazione a suo favore, in maniera simile a quanto prescritto dall’articolo 1411 del codice civile. Il contratto, di conseguenza, di perfezione nel momento in cui si conclude l’accordo fra debitore e accollante.
Anche la tesi del contratto a favore del terzo è stata contestata con argomentazioni simili a quelle proposte a proposito dell’espromissione. L’accollo è infatti un contratto tipico, con una sua causa e che produce precisi effetti: sicuramente produce un vantaggio al creditore, ma questo non è sufficiente per fa sorgere un contratto a favore del terzo.
Causa e disciplina dell’accollo
Alcuni autori ritengono che l’accollo abbia una propria causa, trattandosi di un negozio accessorio. Conseguentemente la causa andrà ricercata nell’obbligazione principale.
Non mancano tuttavia autori che riscontrano una doppia causa nell’accollo, di cui una derivante dal rapporto di valuta fra creditore e debitore originario e l’altra da quello di provvista fra debitore e accollante.
Secondo altro orientamento, invece, la causa dell’accollo sarebbe da ricercare nell’assunzione del debito altrui, comprensivo degli interessi non scaduti.
L’accollante, così come previsto dall’articolo 1273 del codice civile, è obbligato nei limiti in cui l’accollante ha assunto il debito nei riguardi del creditore. Questo vuol dire che se inizialmente il debito era pari a 100 e l’accollante assume 80, la restante parte resta a carico del debitore originario.
In caso di accollo cumulativo si discute se il creditore possa rivolgersi indistintamente al debitore principale e all’accollante, trattandosi di obbligazioni solidali. Secondo l’opinione maggioritaria, grava sul creditore l’onere di chiedere la prestazione prima all’accollante e solo dopo al debitore originario. Diverso è invece il caso di accollo cumulativo interno, perché stavolta il creditore non è tenuto a rispettare alcun ordine per recuperare la somma insoluta.
Le eccezioni
Il comma IV dell’articolo 1273 del codice civile prevede che l’accollante possa opporre al creditore le eccezioni fondate sull’accordo in virtù del quale l’assunzione è avvenuta. Più precisamente, si tratta quindi delle eccezioni che interessano il rapporto di provvista, quindi quelle che si riferiscono al debitore e al terzo. A tal riguardo l’accollante potrebbe, ad esempio, eccepire la stessa validità dell’accollo, nonché la risoluzione oppure la rescissione, quindi rifiutare l’adempimento quando si presenta un vizio che rende la prestazione non più dovuta.
Secondo l’orientamento maggioritario l’accollante potrà opporre al creditore le eccezioni che avrebbe potuto opporre al debitore originario, ovvero quelle inerenti al rapporto di valuta. Questo principio non è previsto dalla legge, ma è comunque sostenuti da due assunti. Il primo luogo l’accollo non fa altro che realizzare una successione nel debito e in secondo luogo trova applicazione, per analogia, la disciplina dell’espromissione.
In senso contrario si sono pronunciati coloro che non ritengono ammissibile la successione nel debito e chi fa presente che nella legge non esiste traccia di una soluzione simile. Non si comprende inoltre per quale ragione si dovrebbe applicare per analogia la disciplina dell’espromissione e non quella della delegazione.
A norma dell’articolo 1376 del codice civile quando il creditore aveva già liberato il debitore originario e l’obbligazione assunta dal terzo è nulla o annullata, la convezione di questo rivive. In ogni caso il creditore non potrà valersi delle garanzie prestate da terzi. Secondo alcuni autori si tratterebbe di un caso di reviviscenza del rapporto estinto, mentre per altri prenderebbe origine un nuovo rapporto. Optando per la prima ipotesi, infatti, il creditore sarebbe chiamato a rendere all’accollante quanto questi gli abbia già pagato, mentre la responsabilità del primo debitore resta limitata alla parte residua della somma.
Fac Simile Contratto di Accollo
Di seguito è possibile trovare un fac simile contratto di accollo in formato Doc da scaricare e da utilizzare come esempio. La bozza di contratto di accollo gratuito può essere modificata inserendo i dati delle parti e gli altri elementi contrattuali mancanti, per poi essere convertita in formato PDF o stampata.