In questa guida spieghiamo quali sono le caratteristiche della cessione dei beni ai creditori e mettiamo a disposizione un fac simile di contratto da scaricare.
Caratteristica della Cessione dei Beni ai Creditori
Con la cessione dei beni ai creditori (art. 1977 c.c.) il debitore incarica i suoi creditori o alcuni di essi di liquidare tutte o alcune sue attività al fine di ripartirne il ricavato per il soddisfacimento dei crediti.
Si tratta di un contratto consensuale con il quale il debitore conferisce un mandato con rappresentanza anche nell’interesse dei creditori con lo scopo di adempiere i debiti (funzione solutoria) (Cass., 21 febbraio 1995, n. 1909; Cass., 16 dicembre 1988, n. 6853; Trib. Napoli, 4 novembre 1997). Con tale contratto non viene trasferita ai creditori la proprietà dei beni, bensì soltanto la disponibilità degli stessi; pertanto, il debitore mantiene l’esercizio diretto delle azioni relative alle attività cedute (Cass., 2 giugno 1990, n. 5177; Cass., 23 giugno 1982, n. 3827). Essendo prevista la risoluzione del contratto per inadempimento (art. 1986, comma 3, c.c.) si ritiene che si tratti di un contratto a prestazioni corrispettive ed a titolo oneroso. Al contratto può anche essere apposto un termine finale (Trib. Napoli, 4 novembre 1997, cit.).
La cessione dei beni ai creditori è considerato un contratto per adesione (art. 1332 c.c.), sicché gli altri creditori che non hanno partecipato al contratto possono successivamente aderirvi al fine di partecipare sia all’amministrazione dei beni sia alla distribuzione del ricavato. Tale possibilità viene implicitamente ricavata da quanto previsto dall’art. 1981 c.c. che, in relazione all’anticipazione delle spese di liquidazione, parla di creditori che hanno concluso il contratto e di creditori che vi hanno aderito.
Capacità e forma
L’art. 1978 c.c. stabilisce che la cessione dei beni deve essere fatta per iscritto a pena di nullità e se la cessione ha ad oggetto anche crediti, essa deve essere realizzata con le forme della cessione dei crediti (arti. 1264 e 1265 c.c.). È necessaria la capacità negoziale del cedente e si tratta di una atto di straordinaria amministrazione.
Oggetto
Oggetto della cessione possono essere tutti i beni mobili, immobili ed attività in genere del debitore, ma anche solo una parte di essi, purché specificata ed individuata nel contratto.
Qualsiasi bene può astrattamente formare oggetto di cessione ai creditori ad anche aziende, titoli e brevetti. Anche in ambito fallimentare è prevista la cessione dei bene ai creditori, realizzata nelle forme del concordato, preventivo o fallimentare, con cessione dei beni.
Obblighi delle parti
A seguito della cessione dei beni ai creditori, il debitore perde la disponibilità degli stessi e, qualora ne disponga, il contratto può essere risolto per inadempimento (art. 1986, comma 2, c.c.). Il debitore ha, però, il diritto di controllare la gestione e di ottenere il rendiconto alla fine della liquidazione (art. 1983 c.c.) e può recedere in ogni momento dal contratto (art. 1985 c.c.) purché offra di pagare l’importo del capitale e degli interessi a coloro i quali hanno concluso o aderito alla cessione. Solo con il pagamento il recesso produce effetto. Al rendiconto annuale non si applicano le norme dettate in tema di rendimento dei conti (art. 263 ss. c.p.c.), in quanto l’obbligo può essere soddisfatto dai creditori anche con modalità più semplici, purché idonee a rendere edotto il debitore circa lo svolgimento delle operazioni di liquidazione (Cass., 14 febbraio 1980, n. 1062).
I creditori amministrano i beni ed esercitano tutte le azioni di carattere patrimoniale relative agli stessi (art. 1979 c.c.). I creditori cessionari non possono agire esecutivamente su beni diversi da quelli ceduti se prima non hanno liquidato questi ultimi; mentre i creditori anteriori alla cessione, che non vi abbiano partecipato, possono agire anche sui beni oggetto di cessione (art. 1980 c.c. Cass., 30 giugno 1969, n. 2391).
I creditori cessionari sono tenuti ad anticipare le spese necessarie per la liquidazione dei beni, salvo poi prelevarle dal ricavato della liquidazione.
A seguito della liquidazione, il ricavato dai beni viene suddiviso tra i creditori cessionari in proporzione dei rispettivi crediti e fatte salve le cause di prelazione.
Estinzione, annullamento e risoluzione del contratto
Il contratto si estingue con la liquidazione dei beni e la ripartizione del ricavato tra i creditori. A seguito di tale evento, il debitore è liberato verso i creditori nei limiti di quanto questi hanno ricevuto (art. 1984 c.c.) e ciò significa che questi sono liberi di agire sugli altri beni per il soddisfacimento del credito residuo. Non sono causa di estinzione del contratto la morte o l’incapacità sopravvenuta del cedente.
La cessione può essere annullata allorché il debitore, avendo dichiarato di cedere tutti i suoi beni, ha nascosto una parte notevole degli stessi; oppure ha nascosto passività o ha simulato passività inesistenti (art. 1986 c.c.).
Causa di risoluzione del contratto per inadempimento, secondo le regole generali (art. 1986, comma 2, c.c.), sono, per quanto riguarda il debitore, il venire meno di tutti o parte dei beni a seguito di azioni esperite da terzi soggetti; l’inadempimento all’obbligo di consegnare i beni ceduti ai creditori; la violazione dell’obbligo di non disporre dei beni ai sensi dell’art. 1980 c. c. Sono motivo di risoluzione del contratto per inadempimento dei creditori, la violazione dell’obbligo di non agire esecutivamente su altri beni del debitore diversi da quelli ceduti prima di aver liquidato questi ultimi: la violazione dell’obbligo di diligenza nella liquidazione dei beni, che si può concretare anche nel ritardo nella liquidazione degli stessi.
La difficoltà economica in cui versa il debitore cedente non è di per sé sola causa di rescissione per lesione del contratto.
Fac Simile Cessione dei Beni ai Creditori
Di seguito è possibile trovare un fac simile cessione dei beni ai creditori in formato Doc da scaricare e da utilizzare come esempio. La bozza di cessione dei beni ai creditori può essere modificata inserendo i dati delle parti e gli altri elementi contrattuali mancanti, per poi essere convertita in formato PDF o stampata.