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Contratto di Esclusiva Commerciale – Fac Simile e Caratteristiche

In questa guida spieghiamo quali sono le caratteristiche del contratto di esclusiva commerciale e mettiamo a disposizione un fac simile di contratto di esclusiva commerciale.

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Caratteristiche Contratto di Esclusiva Commerciale

Il concetto di esclusiva commerciale è spesso al centro di molte trattative commerciali e di strategie di mercato, ma nel linguaggio comune si tende talvolta a utilizzare l’espressione “contratto di esclusiva commerciale” in modo inesatto. Più precisamente, l’esclusiva è quasi sempre una clausola inserita in contratti di durata (come, ad esempio, i contratti di fornitura continuativa o di distribuzione), e non si configura di per sé come un contratto autonomo. È il caso, per esempio, del contratto di somministrazione disciplinato nel nostro ordinamento dagli articoli 1559 e seguenti del Codice civile. Nell’ambito di questa tipologia contrattuale, che si colloca all’interno del genus dei contratti di fornitura continuativa, gli articoli 1567 e 1568 c.c. contemplano espressamente clausole di esclusiva che possono essere pattuite a favore di una parte piuttosto che dell’altra, a seconda delle esigenze e della struttura dell’operazione economica.

Partendo proprio dal testo del Codice civile, l’articolo 1567 disciplina l’ipotesi di esclusiva a favore del somministrante, ossia del fornitore. La norma stabilisce che, qualora il contratto preveda tale clausola, l’altra parte (vale a dire il somministrato, colui che riceve la fornitura) non possa ricevere da terzi prestazioni della stessa natura e, salvo patto contrario, non possa provvedere con mezzi propri alla produzione delle cose oggetto del contratto. Si tratta di un vincolo piuttosto forte, poiché impedisce al somministrato di rivolgersi a fornitori concorrenti. In tal modo, il somministrante ottiene un vantaggio significativo sul mercato, assicurandosi la piena e totale fornitura alla controparte, senza rischiare di essere sostituito, per tutto il periodo di validità del contratto, da soggetti terzi. L’efficacia di questa clausola, però, può essere modulata dalle parti. L’inserimento della dicitura “salvo patto contrario” permette infatti di stabilire con maggiore elasticità alcuni margini di autonomia in cui il somministrato possa eventualmente produrre da sé, in misura limitata, i beni che gli occorrono, o persino rivolgersi ad altri fornitori per determinate evenienze eccezionali. Proseguendo nell’analisi, l’articolo 1568 si occupa dell’altra ipotesi, ossia l’esclusiva a favore del somministrato. Qui il Codice stabilisce che, se l’esclusiva è convenuta nell’interesse di chi riceve la fornitura, il somministrante non può prestare servizi o vendere beni della stessa natura a terzi nella zona e per la durata del contratto. Ciò significa che è il cliente a godere di una protezione di tipo territoriale e temporale, in virtù della quale il fornitore si impegna a non fare concorrenza indiretta o diretta al proprio partner contrattuale, servendo altri soggetti situati nella medesima area geografica, quantomeno per l’oggetto del contratto. In questo modo, il somministrato può garantire a sé stesso un margine di vantaggio competitivo, magari perché sta distribuendo un prodotto in esclusiva o perché intende immetterlo su un mercato territoriale ben definito senza doversi preoccupare che lo stesso fornitore stipuli accordi con i suoi concorrenti.

Nel caso in cui vi sia l’esclusiva a favore del cliente, la norma è chiara nel precisare che tale divieto vale sia in forma diretta sia in forma indiretta. Il fornitore, ad esempio, non può costituire una società ad hoc e, per suo tramite, aggirare la clausola fornendo il medesimo prodotto o servizio ad altre imprese concorrenti. Analogamente, se il fornitore dispone di società controllate o collegate, queste non possono essere utilizzate come strumento per violare la clausola di esclusiva pattuita. Di conseguenza, l’impegno contrattuale a non rivolgersi a terzi costituisce un vero e proprio obbligo di non fare, che il somministrante è tenuto a rispettare in maniera rigorosa per non incorrere in un inadempimento.

Queste due ipotesi di esclusiva, a favore del fornitore o a favore del cliente, possono coesistere, sebbene non sia molto frequente che in uno stesso contratto si preveda l’esclusiva reciproca (vale a dire il somministrato che si impegna a ricevere i beni solamente da un determinato fornitore e il fornitore che si impegna a concedere i beni esclusivamente a quel cliente, senza potersene servire per altri). Tuttavia, la flessibilità contrattuale permette alle parti di definire forme di esclusiva più o meno estese, con qualche margine di eccezione, in base alle loro esigenze commerciali.

L’interesse che spinge all’inserimento di una clausola di esclusiva è dettato da molte ragioni. Sotto il profilo economico, l’impresa fornitrice, che magari punta a tutelare il proprio investimento in ricerca e sviluppo, o che vuole lanciare un prodotto innovativo con un partner strategico, può desiderare la sicurezza di un determinato volume di acquisti. Allo stesso tempo, il somministrato può preferire avere garanzie sulla stabilità del rapporto, sulla fornitura continuativa e sulla mancata concorrenza del fornitore nel proprio territorio di vendita. Pensiamo, per esempio, al caso di distributori o rivenditori che desiderino vendere in esclusiva un certo prodotto a marchio noto, oppure a ristoratori che vogliano avere l’esclusiva sulla fornitura di un determinato tipo di bevanda o di materia prima di qualità. In siffatti contesti, l’esclusiva può essere uno strumento che agevola la pianificazione e riduce i rischi commerciali. Occorre però non dimenticare che l’esclusiva, specialmente in alcune forme, può generare effetti rilevanti sotto il profilo della concorrenza. Una clausola di esclusiva molto ampia e duratura potrebbe, in determinate circostanze, sollevare questioni antitrust, specialmente se la sua applicazione interessa un mercato rilevante e se coinvolge imprese che detengono posizioni dominanti o quote di mercato consistenti. In tal caso, la clausola di esclusiva andrà valutata con attenzione per accertare che non costituisca una restrizione illegittima della concorrenza. Nella prassi, ciò comporta che le parti, per tutelarsi, inseriscano formule specifiche che limitino l’estensione territoriale o la durata dell’esclusiva, in modo da evitare di incorrere nei divieti contenuti nella normativa antitrust (sia a livello nazionale sia a livello europeo).

A livello contrattuale, oltre a queste riflessioni di natura sostanziale, è importante sottolineare che l’esclusiva, per essere efficace e ridurre i margini di contestazione, dovrebbe essere inserita in un contratto scritto, con clausole chiare e dettagliate. Nonostante il Codice civile non imponga sempre la forma scritta per la validità dei contratti di somministrazione, nella prassi commerciale è vivamente consigliato redigere un documento in cui siano specificati: l’oggetto della fornitura, l’ambito territoriale in cui si esercita l’esclusiva, la durata del rapporto, l’eventuale possibilità di rinnovo e di recesso, nonché le conseguenze in caso di violazione della clausola. Proprio quest’ultimo aspetto è cruciale. Se una parte viola l’impegno di esclusiva, l’altra parte potrebbe agire giudizialmente per risarcimento del danno o per l’ottenimento di un provvedimento inibitorio che impedisca il protrarsi della violazione. In molti contratti di durata, come la distribuzione commerciale (che talvolta viene impropriamente definita contratto di esclusiva commerciale, perché la distribuzione può essere stipulata con una clausola di esclusiva a favore del distributore), si registrano clausole che danno al distributore un certo monopolio nell’area di competenza. Il produttore, dal canto suo, si impegna a non rifornire direttamente altri operatori nella stessa zona, oppure a non avvalersi di propri canali di distribuzione. Analogamente, il distributore si vincola a non vendere prodotti concorrenti, concentrando così i propri sforzi sulla commercializzazione del prodotto del fornitore. Anche in questi casi, l’esclusiva non è il “contratto” in senso stretto, ma è una clausola funzionale all’accordo di distribuzione.

Dal punto di vista giuridico, è utile comprendere la distinzione tra l’“obbligo di esclusiva” e la “facoltà di esclusiva”. Un conto è l’impegno di una parte a non avere rapporti con soggetti terzi (o a non fornire prodotti concorrenti a terzi), un altro conto è la possibilità riservata a una parte di concedere l’esclusiva o di sciogliersene in base a determinate condizioni. Ciò dimostra la flessibilità di questa clausola. In alcuni casi, infatti, l’esclusiva può essere subordinata a livelli minimi di acquisti o di vendite: se il distributore non raggiunge determinati target di vendita, il fornitore si riserva il diritto di revocare l’esclusiva; o ancora, se il fornitore non garantisce una qualità costante del prodotto, il distributore può rifiutare di continuare a rispettare l’obbligo di esclusiva.

Accanto a tali profili, merita attenzione la disciplina del recesso e della risoluzione contrattuale quando viene violata la clausola di esclusiva. Spesso i contratti commerciali prevedono una penale pecuniaria a carico della parte inadempiente, oppure una facoltà di risoluzione immediata se l’altra parte rileva la violazione. In aggiunta, la parte danneggiata può domandare il risarcimento del danno, che dovrà essere provato nella sua entità. La fissazione di una clausola penale ha la funzione di quantificare, anche in via preventiva, l’ammontare del danno in caso di inadempimento, offrendo certezza e rapidità nella soluzione dei possibili conflitti.

Un altro aspetto che può rilevare nel caso di esclusiva a favore del fornitore (art. 1567 c.c.) è la compatibilità con le esigenze del somministrato. Talvolta, le imprese hanno bisogno di una certa flessibilità per far fronte a picchi di produzione interna, a situazioni impreviste di mercato o a forti aumenti della domanda. Se si sottoscrive un’esclusiva assoluta con un unico fornitore, si corre il rischio di incontrare difficoltà qualora quest’ultimo non riesca a soddisfare interamente il fabbisogno in tempi rapidi, oppure non rispetti gli standard di qualità. In tali casi, alcune clausole prevedono un diritto del somministrato di ricorrere a terzi se il fornitore non è in grado di adempiere, oppure un limite temporale entro il quale il fornitore deve assicurare la consegna, decorso il quale il somministrato può rivolgersi ad altri, senza violare la clausola di esclusiva. Simmetricamente, per l’esclusiva a favore del somministrato (art. 1568 c.c.), il vincolo a non fornire i medesimi beni nella zona può risultare restrittivo e, in alcuni casi, rischioso per il fornitore, qualora emergano opportunità interessanti di collaborazione con altri operatori. Tuttavia, è una scelta commerciale che può portare benefici economici, perché il somministrato sarà incentivato a promuovere il prodotto in quell’area, sapendo di non dover competere con altri rivenditori che offrono il medesimo bene. Di nuovo, dunque, si tratta di valutazioni strategiche che le parti compiono in sede di negoziazione del contratto, calibrando portata e durata dell’esclusiva.

Se ci si chiede che valore giuridico abbia, in senso stretto, l’espressione “contratto di esclusiva commerciale” quando non si è in presenza di una somministrazione, si scopre che, nella maggior parte dei casi, essa designa un contratto di agenzia, di concessione di vendita o di distribuzione, caratterizzato dall’inserimento di una clausola di esclusiva in favore di una delle parti. L’attenzione si sposta quindi sulla natura del rapporto commerciale preesistente, che può essere di agenzia (dove l’agente gode di una determinata esclusiva su un territorio), di concessione di vendita (dove il concessionario agisce in esclusiva per il produttore in un’area definita) o di franchising (dove il franchisee gode dell’esclusiva territoriale) e via dicendo. In ognuno di questi contratti, l’esclusiva costituisce un elemento accessorio, benché di grande importanza strategica, volto a delineare confini chiari entro i quali le parti possono operare.

In conclusione, pur essendo comune sentire parlare di “contratto di esclusiva commerciale”, è bene precisare che l’esclusiva si manifesta come una clausola derivante da un accordo di natura commerciale più complesso, tipicamente un contratto di somministrazione, di distribuzione, di agenzia o similare. Nel Codice civile, la disciplina degli articoli 1567 e 1568 fornisce le coordinate per l’esclusiva nel contesto della somministrazione. Se l’esclusiva avvantaggia il somministrante, il cliente si vincola a non ricorrere a fornitori terzi né a produrre in proprio i beni oggetto del contratto, salvo diverse pattuizioni. Se l’esclusiva è pattuita a favore dell’avente diritto alla somministrazione, il fornitore si impegna a non vendere o fornire lo stesso bene a terzi nella zona pattuita, né in modo diretto né indiretto. L’inserimento di una simile clausola comporta vantaggi strategici, ma anche possibili rischi, specie sotto il profilo della concorrenza. Per questo, le parti solitamente concordano dettagliatamente l’ambito di applicazione dell’esclusiva, la sua durata, gli obblighi reciproci, le modalità di recesso e le eventuali penalità in caso di violazione.

Contratto di esclusiva commerciale
Contratto di esclusiva commerciale

Fac Simile Contratto di Esclusiva Commerciale Word

Di seguito è possibile trovare un fac simile contratto di esclusiva commerciale Word da scaricare e da utilizzare come esempio. La bozza può essere modificata inserendo i dati delle parti e gli altri elementi contrattuali mancanti, per poi essere convertita in formato PDF o stampata.

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Fac simile contratto di esclusiva commerciale Word
1 file(s)

Fac Simile Contratto di Esclusiva Commerciale PDF

Di seguito viene proposto un fac simile contratto di esclusiva commerciale PDF.

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Fac simile contratto di esclusiva commerciale PDF
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