In questa guida spieghiamo quali sono le caratteristiche del contratto di somministrazione e mettiamo a disposizione un fac simile di contratto da scaricare.
Caratteristiche del Contratto di Somministrazione
Definito dal codice come quel contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell’altra, prestazioni periodiche o continuative di cose (art. 1559 c.c.); si intende per prestazione continuativa quella che soddisfa un bisogno variabile del somministra to (ad es. energia elettrica, acqua, gas), mentre per prestazione periodica quella che viene fornita periodicamente allo scadere di un determinato periodo di tempo. Secondo la giurisprudenza (Cass., 28 luglio 1977, n. 3360)
una conseguenza della periodicità delle prestazioni è che qualora un contatto di somministrazione debba eseguirsi a consegne ripartite, è contrario alle regole della correttezza il comportamento del creditore, che, avendo trascurato di ricevere le singole prestazioni alle rispettive scadenze, le pretenda poi tutte insieme in un solo momento, non tenendo conto dei limiti delle capacita produttive del somministrante; in tal caso, è il creditore stesso a dovere sopportare le conseguenze della mancata esecuzione del contratto.
Il contratto in oggetto è un contratto consensuale (e si perfeziona, quindi, con rincontro delle volontà), di durata e ad esecuzione continuata pur rimanendo, nella pluralità degli atti esecutivi, un negozio unitario (Cass., 6 ottobre 1995, n. 10521; Cass., 2 febbraio 1980, n. 742).
La finalità del contratto di somministrazione è, quindi, quella di soddisfare, attraverso una pluralità di prestazioni, un bisogno durevole del somministrato, ovvero le esigenze di chi periodicamente o continuativamente ha bisogno di rifornirsi di qualcosa (si pensi al gestore di un ristorante che ha necessità di assicurarsi i prodotti alimentari da preparare oppure alla collettività generalizzata dei cittadini che hanno necessità di energia elettrica, gas, acqua, telefono) o di aver qualcosa in uso (si pensi ad un noleggio continuativo di
veicoli, di contenitori, ecc.). E nella pratica, il tipo contrattuale della somministrazione ricorre nelle forniture a privati e pubbliche amministrazioni, nell’erogazione di gas, luce (Cass., 5 novembre 1990, n. 10620), acqua e la giurisprudenza ritiene che anche il contratto di utenza telefonica sia riconducibile allo schema della somministrazione (Cass., 2 ottobre 1997, n. 9624; Cass., 29 novembre 1978, n. 5613). Come rientra nella somministrazione la vendita con esclusiva, intesa come vendita di un quantitativo di merce da
determinare, con la clausola unilaterale o bilaterale d’esclusiva, o come concessione di rivendita dei propri prodotti per una determinata zona. Si dovrà, tuttavia, parlare di contratto misto, con elementi del contratto d’agenzia o di mandato, se la concessione di rivendita in esclusiva implichi la successiva stipulazione di contratti di vendita.
Si applicano alla somministrazione le regole che disciplinano il contratto a cui corrispondono le singole prestazioni (art. 1570 c.c.) ed in particolare gli artt. del c.c.: 1471, nn. 1 e 3, mentre il n. 2 lo è solo alle aggiudicazioni per gara pubblica, 1472, 1473, 1474, 1476, nn. 1 e 2, 1477, comma 3, le norme in materia di garanzia per vizi, 1510, 1511-1516, 1518, 1520-1522, 1527-1530, 1575-1581, 1583-1593,1665,1666,1667, comma 1 (queste tre norme trovano applicazione alla somministrazione di consumo), 1668,1804-808,1812.
Sono, invece, inapplicabili le norme sulla vendita con riserva di proprietà, a termine di titoli di credito, sulla vendita di immobili e di eredità, nonché quelle sul lavoro subordinato, sul mandato e sull’agenzia, nonché gli artt. del c.c.: 1475 (né le norme sul riscatto), 1476, n. 3, 1517, 1671, 1657.
Oggetto
Oggetto del contratto può essere solo la prestazione di cose (nella realtà, beni mobili, anche se, in linea puramente teorica, non esistono ostacoli alla somministrazione di beni immobili), in quanto le prestazioni di servizi sono escluse dall’ambito di operatività della somministrazione, rientrando, secondo le particolarità dello specifico servizio, nella disciplina prevista da altre figure contrattuali: lavoro subordinato, lavoro autonomo, mandato, agenzia, appalto, contratto d’opera.
La prestazione può trasferire la proprietà delle cose somministrate (somministrazione di consumo) o il diritto di godimento delle stesse (somministrazione d’uso) (ad cs. fornitura di recipienti); in quest’ultima ipotesi il somministrato è tenuto, dopo l’utilizzazione, a restituirle.
Unica eccezione è costituita dal c.d. patto di collaudo, nel qual caso l’effetto traslativo si verifica solo all’esito positivo dei collaudo stesso; tale patto configurerebbe per parte della dottrina una condizione sospensiva, per altra parte, invece, un trasferimento a prova o su campione.
Il carattere di durata del contratto di somministrazione postula necessariamente la prestazione di cose generiche. Tuttavia, al riguardo è discusso il momento in cui può dirsi avvenuto il passaggio della proprietà (rilevante per l’individuazione del soggetto, somministrante o somministrato, su cui grava il rischio del perimento delle cose): una tesi sostiene l’attuarsi dell’effetto traslativo al momento dell’individuazione delle cose; altra opinione lo identifica, invece, nel momento dell’effettiva erogazione.
Comunque, una eventuale specificazione precedente alla consegna ha valore solo come atto preparatorio delimitativo.
Risulta essere necessario che il contratto determini almeno il genere (ad es. carbone) della prestazione; in mancanza il contratto è affetto da nullità per indeterminatezza dell’oggetto (artt. 1346, 1418, comma 2, c.c.).
Qualora il contratto non fornisca elementi per determinare la qualità delle cose da fornire, trova applicazione la disposizione dell’art. 1178 c.c., da cui scaturisce l’obbligo di fornire cose di qualità non inferiore alla media.
Anche il contratto di somministrazione, quale contratto di scambio, soggiace al principio, stabilito dall’art. 1346 c.c., della determinabilità della quantità dell’oggetto. Ne dà conferma il disposto dell’art. 1560 c.c., secondo cui ove la prestazione non sia stata determinata dalle parti, la sua entità va commisurata al normale fabbisogno del somministrato, avuto riguardo al tempo della conclusione del contratto. Nello stabilire la quantità da prestare le parti sono completamente libere di fissare i relativi criteri. Pertanto, la quantità può essere determinata globalmente, indicando cioè il totale complessivo e l’ammontare delle singole partite; come pure può essere stabilito solo l’importo di queste ultime.
Nell’ipotesi in cui sia prevista solo la quantità complessiva (ad es. 10 tonnellate) senza specificare l’entità delle singole prestazioni, quest’ultima può essere determinata in relazione al “normale fabbisogno” del somministrato al momento della conclusione del contratto (art. 1560, comma 1, c.c.); se, invece, la determinazione riguarda l’entità delle singole prestazioni, la quantità complessiva è calcolata dalla loro somma.
Qualora, inoltre, le parti abbiano stabilito solo il limite minimo e massimo dell’intera somministrazione o delle singole prestazioni, l’art. 1560,comma 2, c.c., fa salvo il diritto del somministrato di stabilire, entro i limiti convenuti, il quantitativo dovuto (ad es., il somministrante di un prodotto si potrà impegnare a fornire da un quantitativo minimo ad un massimo annuo, però riferito a consegne mensili che a loro volta non dovranno essere né al di sopra né al di sotto di certi limiti); ove, invece, sia stato pattuito soltanto il limite massimo, continuerà ad applicarsi il criterio del normale fabbisogno del somministrato (Cass., 22 dicembre 1986, n. 7841).
Può essere convenuta, esplicitamente o desumendola implicitamente dalle clausole contrattuali, la facoltà per il somministrato di richiedere o meno la fornitura e di fissarne la quantità; in questo caso si è in presenza della richiesta (Cass., 20 ottobre 1975, n. 3450) che realizza, se è stabilito anche un quantitativo minimo, una sorta di esclusiva in quanto il somministrato sarà tenuto a fornirsi per l’intero suo fabbisogno dal somministrante e non potrà limitarsi a ricevere il minimo contrattuale, procurandosi altrove il residuo occorrente.
Nella somministrazione di energia elettrica può essere prevista la clausola di impegno di potenza, in base alla quale il somministrante si impegna a tenere a disposizione del somministrato una determinata quantità di energia (tot Kw/ ora) che quest’ultimo può usare, a sua discrezione, verso il corrispettivo di una cifra fissa, ulteriore rispetto alla quantità effettivamente utilizzata; tale clausola configura una prestazione di carattere continuativo (Cass., 5 febbraio 1988, n. 1259; Cass., 19 marzo 1980, n. 1824; Cass., 21 marzo 1985, n. 2069).
Scadenza delle singole prestazioni
Il contratto indicherà il termine entro il quale devono essere effettuate le singole prestazioni. Tale termine si intende, ai sensi dell’art. 1563, comma 1, C.C., stabilito a favore di entrambi i contraenti, il che significa che la prestazione non può essere domandata dal creditore prima della scadenza, né il debitore può eseguirla prima di tale data.
Ove, invece, il somministrato si riservi, con apposita clausola, la facoltà di fissare la scadenza delle singole prestazioni, in tal caso dovrà comunicarne la data al somministrante con congruo anticipo (art. 1563, comma 2, c.c.).
In mancanza di previsione contrattuale del termine di scadenza, troverà applicazione l’art. 1183, comma 1, c.c., per cui la prestazione sarà immediatamente esigibile, salvo che per la natura della stessa, per le modalità o il luogo di esecuzione o in virtù di degli usi sia necessario un termine, che verrà fissato, in assenza di accordo tra le parti, dal giudice.
Prezzo
Il prezzo sarà determinato, di regola, nel contratto.
Le parti godono della più ampia libertà; il compenso può essere fissato globalmente, per tutto l’importo della fornitura, o per ogni singola partita, può essere determinato a consumo o a forfait. In caso di pubbliche forniture, in base alle leggi speciali vigenti in materia, la regola è quella dell’invariabilità dei prezzi; è fatta, in ogni caso, salva la possibilità che i capitolati speciali possano derogare a tale principio, fermo rimanendo la predeterminazione del corrispettivo.
Parimenti pienamente disponibile dalle parti sono le modalità di pagamento del prezzo.
Risulta essere utile ricordare anche che si è ritenuto che il prezzo della somministrazione di energia elettrica, che venga pagato annualmente o a scadenze inferiori all’anno, in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, configuri una prestazione periodica, connotati di autonomia nell’ambito di una causa debendi di tipo continuativo, e debba, ritenersi, pertanto, incluso nella previsione dell’art. 2948 n. 4 c.c. con l’ulteriore conseguenza dell’assoggettamento a prescrizione breve quinquennale del relativo credito (Cass., 12 marzo 1994, n. 429).
Nel caso in cui, invece, nella somministrazione a carattere periodico, le parti non abbiano determinato il prezzo della prestazione né abbiano fissato il metodo per determinarlo soccorre l’art. 1561 c.c. In tal caso troverà applicazione l’art. 1474 c.c.(applicabile anche alla somministrazione d’uso), che si articola nelle seguenti ipotesi:
a) quella in cui il contratto ha per oggetto cose che il somministrante fornisce abitualmente;
b) quella in cui le cose hanno un prezzo di Borsa o di mercato;
c) quella in cui le parti hanno inteso riferirsi al giusto prezzo.
Nel primo caso, se il prezzo non è imposto dall’Autorità, ci si rifarà a quello normalmente praticato dal somministrante; nel secondo caso ai prezzi indicati nei listini o mercuriali del luogo in cui deve essere eseguita la consegna (o della piazza più vicina); nell’ultimo caso dovranno utilizzarsi, in subordine l’uno all’altro, tre criteri: quello del prezzo normalmente praticato dal somministrante; quello dei listini o mercuriali o, in ultimo, si dovrà ricorrere ad un terzo nominato dalle parti o, in mancanza, dal presidente del tribunale del luogo in cui il contratto è stato concluso. Quindi la mancata indicazione di un prezzo non renderà invalido il contratto di somministrazione, essendo l’integrazione di esso già prevista dalla legge con una norma di chiusura (affidamento al terzo) che non lascia margini di incompletezza.
Durata
Il contratto di somministrazione può essere a tempo indeterminato o determinato (art. 1569 c.c.) ed in quest’ultimo caso, Ì1 termine finale può essere pattuito espressamente o venire desunto implicitamente (per esempio predeterminando la quantità di cose da fornire, che una volta fornite produrranno l’effetto di fare considerare il contratto esaurito, Cass., 17 novembre 1983, n. 6864; Cass., 2 luglio 1981, n. 4291; Cass., 15 novembre 1976, n. 4228).
Naturalmente, il contratto a tempo determinato è suscettibile di rinnovazione tacita, in presenza di fatti concludenti ed univoci (ad esempio, in caso di continuazione delle forniture e dei pagamenti) (Cass., 13 luglio 1987, n. 6107); qualora, Invece, la rinnovazione tacita sia prevista da clausola contrattuale (che la subordini al mancato esercizio della disdetta), quest’ultima deve essere specificamente approvata per iscritto (Cass., 3 luglio 1987, n. 5815).
Recesso
Se il contratto è stato stipulato a tempo indeterminato (e non anche, si badi bene, a tempo determinato), ciascuna delle parti ha il diritto di recedere dal contratto, dandone preavviso all’altro contraente nel termine stabilito dal contratto o dagli usi; in mancanza è dovuto un termine congruo, in relazione alla natura della somministrazione (art. 1569 c.c.). Ove, invece, il recesso sia avvenuto senza rispettare il termine di preavviso, lo stesso è comunque valido, salva la responsabilità per danni del recedente; è bene precisare, però, che il congruo
preavviso non è necessario nel caso in cui ricorra una giusta causa e che, comunque, non è surrogabile dalla corresponsione di una indennità.
Il recesso ha effetto ex nunc e non richiede particolari formalità e, conseguentemente, è esprimibile anche oralmente o per fatti concludenti (Cass., 22 aprile 1977, n. 1496).
Per quanto riguarda il recesso del monopolista obbligato a contrattare, la giurisprudenza ne ammette la legittimità, a condizione che tale recesso sia funzionale alla stipulazione di una nuova fornitura, secondo condizioni con formi a quelle praticate agli altri utenti, ed altresì obiettivamente ragionevoli ed eque (Cass., 6 luglio 1990, n. 7159).
Forma
Il contratto di somministrazione non è soggetto a requisiti di forma (salva la forma scritta che è richiesta, per la validità del contratto, in caso di contratti di somministrazione conclusi con la P.A.) e, pertanto, può essere concluso verbalmente (Cass., 16 ottobre 1998, n. 10249; Cass., 13 dicembre 1979, n. 6511) ed anche per fatti concludenti, quali, ad esempio, la ricezione e la fruizione, da parte di uno dei contraenti, della fornitura effettuata dall’altro. (Cass., 16 ottobre 1998, n. 10249; Cass., 30 giugno 1982, n. 3936).
Qualora, come sovente accade, il contratto venga stipulato per iscritto su moduli standard predisposti dal somministrante, varranno per esso le regole dettate dagli artt. 1341-1342 c.c.
Viceversa la somministrazione di consumo a titolo gratuito configura una donazione e pertanto richiederà l’atto pubblico con la presenza di due testimoni; il che non è quanto accade per la somministrazione di cose in godimento a titolo gratuito che può essere considerata come una sequela di contratti di comodato, e che, pertanto, è a forma libera.
Obbligazioni delle Parti
-Obbligazioni del somministrante
Il somministrante deve eseguire le prestazioni periodiche o continuative, nei tempi e nelle modalità previste dal contratto (o scaturenti dalla sua integrazione legale) e può consistere nella consegna delle cose allo scopo di far ne acquistare la proprietà al somministrato (somministrazione di consumo) o allo scopo di farne godere l’uso (somministrazione d’uso).
Nella somministrazione di consumo, il somministrante è tenuto alle garanzie per l’evizione e per i vizi previste dalle norme sul contratto di vendita (art. 1476, n. 3, c.c.). In particolare, nel caso in cui il somministrato domandi la riduzione del prezzo) o la compensazione con quanto dovuto per altre consegne) trova applicazione la disciplina degli artt. 1492, 1494 e 1495 C.C., mentre, se viene richiesta la risoluzione del contratto, la normativa applicabile sarà quella propria della somministrazione — art. 1564 c.c. — con i relativi requisiti (Cass., 17 marzo 1998, n. 2842).
Il somministrante è, inoltre, tenuto anche alla garanzia per le qualità essenziali o promesse prevista dall’art. 1497 c.c. (Cass., 9 agosto 1985, n. 4406).
Nel contratto può essere prevista una clausola di esclusiva a favore del somministrato, per effetto della quale il somministrante non può, nella zona in cui l’esclusiva è concessa e per la durata del contratto, compiere direttamente o indirettamente prestazioni delia stessa natura di quelle oggetto della somministrazione (art. 1568, comma 1, c.c.).
Il divieto investe, quindi, anche l’attività indiretta e quella per interposta persona; la disposizione è, pertanto, da intendere come contenente l’obbligo di astenersi da ogni comportamento idoneo ad incidere sul risultato perseguito col patto di esclusiva (Cass., 9 aprile 1997, n. 3076)
-Obbligazioni del somministrato
Il somministrato ha l’obbligo di pagare il prezzo. Le modalità di pagamento del prezzo variano a seconda che si tratti di somministrazione a carattere periodico o continuativo; quello che non differisce è il termine di prescrizione che, secondo l’art. 2948, n. 4, c.c., è di cinque anni, sia che venga corrisposto annualmente sia che venga corrisposto con scadenze infrannuali (Cass., 21 giugno 1999, n. 6209, Cass., 12 marzo 1994, n. 2429; Cass., 1° agosto 1990, n. 7658, Cass., 18 dicembre 1985, n. 6458).
Nel caso di somministrazione a carattere periodico il prezzo è corrisposto all’atto delle singole prestazioni e in proporzione a ciascuna di esse (art. 1562, comma 1, c.c.).
Nel contratto può essere prevista la clausola di esclusiva a favore del somministrante ed in questo caso il somministrato non può ricevere da terzi prestazioni della stessa natura, né, salvo patto contrario, può provvedere da sé alla produzione delle cose oggetto del contratto (art. 1567 c.c.).
Il somministrato può assumere l’obbligo di promuovere, nella zona assegnatagli, la vendita delle cose di cui ha l’esclusiva; in altri termini, il somministrato ha l’obbligo di promuovere la vendita in relazione alla quantità totale di beni fornitigli. Da notare che il somministrato risulta inadempiente, e conseguentemente risponde dei danni, anche se ha eseguito il contratto rispetto al quantitativo minimo che sia stato fissato (art. 1568, comma 2, c.c.); è necessario, perché possa esimersi dalla responsabilità, che dimostri di avere posto la necessaria diligenza nel diffondere i prodotti.
Risoluzione del contratto
Ferma restando la disciplina generale dettata in tema di risoluzione (artt. 1453 ss. c.c.) — per cui il contratto di somministrazione potrà essere risolto per recesso, mutuo consenso, impossibilità sopravvenuta della prestazione (del somministrante, visto che quella del somministrato ha per oggetto una somma di denaro e come tale sempre possibile), eccessiva onerosità sopravvenuta – art. 1564 c.c. detta la disciplina relativa alla risoluzione per inadempimento del contratto di somministrazione, tanto del somministrante quanto del somministrato.
La risoluzione del contratto può essere ottenuta (ma la norma ha carattere dispositivo e quindi è fatta salva una diversa volontà delle parti) se ricorrono entrambe le seguenti condizioni (Cass., 21 luglio 1969, n. 2717):
a) l’inadempimento deve avere una notevole importanza;
b) l’inadempimento deve essere tale da menomare la fiducia nell’esattezza dei successivi adempimenti.
Il requisito della “notevole importanza” vale a distinguere questa ipotesi rispetto alla non “scarsa importanza” prevista per legittimare la risoluzione del contratto secondo la normativa generale (art. 1455 c.c.).
Risulta essere interessante rilevare che, dal momento che la somministrazione è un contratto ad esecuzione continuata o periodica, nel quale le singole prestazioni godono di una relativa autonomia, si ritiene ammissibile la risoluzione parziale, limitata alle singole prestazioni (per esempio, risoluzione limitata alla singola consegna di una determinata partita di merce, per la quale non sarà dovuto il prezzo o, se già pagato, sarà dovuta la restituzione, che lasci in essere il contratto relativamente alle altre prestazioni da effettuare).
Inoltre, alla risoluzione della somministrazione si applica l’art. 1458, comma 1, per cui gli effetti della risoluzione non si estendono alle prestazioni già eseguite (Cass., 19 marzo 1980, n. 1824).
Naturalmente, secondo i principi generali, il contraente adempiente avrà diritto al risarcimento dei danni e l’azione di risoluzione dell’intero contratto si prescriverà nel termine ordinario decennale, mentre per le singole coppie di prestazione varrà il termine quinquennale, secondo quanto previsto dall’art. 2948, n. 4, c.c.
Sospensione dell’esecuzione del contratto
A norma dell’art. 1461 c.c., ciascuno dei contraenti ha il diritto di sospendere l’esecuzione della prestazione da lui dovuta se le condizioni patrimoniali dell’altro sono divenute tali da porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione, salvo che sia prestata idonea garanzia (Cass., 12 ottobre 1957, n. 3768); inoltre, a norma dell’art. 1460 c.c., ciascuno dei contraenti potrà rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l’altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che, dalle parti (o dalla natura del contratto), siano stati stabiliti termini diversi per l’adempimento. Tuttavia, non potrà rifiutarsi l’esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario a buona fede.
Ove, invece, la parte che ha diritto alla somministrazione è inadempiente e l’inadempimento è di lieve entità, il somministrante non può sospendere l’esecuzione del contratto senza dare congruo preavviso; viceversa, ove l’inadempimento non sia di lieve entità, per la sospensione immediata non sarà necessario il congruo preavviso (art. 1565 c.c.).
Quest’ultimo principio (art. 1565 c.c.) non si applica, invece, alla somministrazione nell’ipotesi di contratto concluso dal somministrante monopolista legale; in questo caso, infatti, l’obbligo di contrattare si estende alla fase esecutiva del contratto e nessun rilievo possono assumere le mutate condizioni patrimoniali (Cass., 16 novembre 1999, n. 12669). Ed inoltre, si afferma che nei contratti di somministrazione d’energia elettrica l’ente possa esercitare la facoltà di disdetta alla scadenza del termine solo nel caso in cui ciò sia funzionale alla stipula di un nuovo contratto (Cass., 6 luglio 1990, n. 7150).
Modello Contratto di Somministrazione
Di seguito è possibile trovare un fac simile contratto di somministrazione in formato Doc da scaricare e da utilizzare come esempio. La bozza di contratto di somministrazione può essere modificata inserendo i dati delle parti e gli altri elementi contrattuali mancanti, per poi essere convertita in formato PDF o stampata.