In questa guida spieghiamo quali sono le caratteristiche del contratto preliminare di locazione e mettiamo a disposizione un fac simile di contratto da scaricare.
Contratto Comodato d’Uso Gratuito Auto
Il contratto di comodato d’uso gratuito di un autoveicolo si configura come un accordo in base al quale il proprietario, o comunque colui che ne abbia la disponibilità giuridica, mette a disposizione di un altro soggetto un veicolo per fare in modo che quest’ultimo possa utilizzarlo senza alcun corrispettivo economico. Questa figura contrattuale, regolata dagli articoli 1803 e seguenti del Codice civile, trova specifica applicazione nel settore automobilistico, dove l’uso di un veicolo senza oneri per il comodatario è soggetto a una serie di adempimenti peculiari, determinati soprattutto da disposizioni del Codice della Strada e dagli interventi normativi e ministeriali che si sono susseguiti negli anni. Occorre dunque comprendere a fondo la disciplina generale del comodato, chiarire quali siano i requisiti per la sua validità, le modalità di annotazione, i limiti, gli obblighi delle parti e le eventuali sanzioni in caso di inadempimento di specifici doveri.
Le basi civilistiche del comodato, delineate nel Codice civile a partire dall’articolo 1803, stabiliscono che il comodato è essenzialmente un contratto reale, il che significa che si perfeziona con la consegna del bene. Nell’ipotesi in cui il bene oggetto del contratto sia un’automobile, la consegna consiste nella messa a disposizione del veicolo, comprendendo anche la consegna delle chiavi e di ogni documento necessario alla circolazione. L’articolo 1803 del Codice civile stabilisce altresì il carattere di gratuità del comodato: non è infatti previsto alcun canone, corrispettivo o controprestazione in denaro a favore del comodante. L’utilizzo del veicolo avviene in forza di un mero accordo tra comodante e comodatario, e il secondo si impegna a restituire l’auto alla scadenza eventualmente pattuita o, in mancanza di un termine specifico, quando il comodante la richieda per sopravvenuta necessità o al termine dell’uso convenuto. La normativa di riferimento che regola il comodato di un veicolo è variegata. Oltre agli articoli del Codice civile sopra richiamati, si attinge a diverse fonti: l’articolo 94 del Codice della Strada, comma 4 bis, come modificato dalla Legge 120 del 2010, che detta obblighi precisi in merito all’intestazione temporanea dei veicoli concessi in comodato per periodi superiori a 30 giorni; l’articolo 247 bis del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada, che specifica le modalità di applicazione di tali norme; e la Circolare n. 15513 del 10 luglio 2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che fornisce indicazioni puntuali sulle novità introdotte in materia di variazione dell’intestatario della carta di circolazione e di intestazione temporanea dei veicoli.
Nell’ambito di un comodato d’uso gratuito di un veicolo, i soggetti coinvolti possono essere persone fisiche oppure persone giuridiche. Nel primo caso, si pensi all’ipotesi in cui un familiare proprietario di un’auto la conceda a un parente che ne abbia temporanea necessità. Nel secondo, è frequente la situazione in cui una società (persona giuridica) metta a disposizione di un lavoratore dipendente un’auto aziendale in comodato. In quest’ultimo caso, occorre però fare attenzione a un elemento fondamentale, ossia l’assenza di un corrispettivo. Se il veicolo è concesso come benefit, rientrando nella retribuzione del dipendente, non si tratta più di comodato vero e proprio, poiché viene meno la gratuità che caratterizza il contratto. Quando invece la società cede al dipendente o a un collaboratore l’utilizzo di un veicolo senza che ciò implichi un vantaggio retributivo, e con utilizzo esclusivo e personale del mezzo, siamo di fronte a un comodato d’uso gratuito disciplinato dalla normativa anzidetta.
La Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti specifica con precisione chi sia legittimato a concedere in comodato un veicolo a terzi. Le figure principali corrispondono al proprietario del veicolo, al trustee (se il veicolo è inserito in un trust), all’usufruttuario e all’acquirente di un veicolo soggetto a patto di riservato dominio, purché vi sia il consenso del venditore. Ciò implica che il comodatario non possa a sua volta concedere a un altro soggetto il medesimo veicolo in subcomodato, a meno che non sia stata accordata un’esplicita autorizzazione del titolare del diritto di disporre del veicolo. Anzi, la Circolare afferma un vero e proprio divieto di subcomodato. Il motivo risiede nel fatto che l’intestazione temporanea va a tutelare il nesso diretto tra l’intestatario effettivo del veicolo e il suo utilizzatore esclusivo, ed è tesa a garantire che le autorità competenti possano risalire agevolmente all’effettivo soggetto che ha la detenzione e la disponibilità del mezzo. Ogni ulteriore passaggio a soggetti terzi potrebbe complicare tale tracciabilità e ingenerare incertezze sugli obblighi relativi alla circolazione, al pagamento di sanzioni e all’assicurazione.
Per quanto concerne l’atto scritto, va evidenziato che la legge non impone alle parti di redigere necessariamente per iscritto un contratto di comodato d’uso gratuito di un’auto. Però, nel caso in cui se ne voglia rendere palese la data certa, o nel caso si voglia tutelare al meglio le parti in merito ai diritti e ai doveri reciproci, è buona prassi stipulare un documento da cui risultino gli elementi essenziali dell’accordo, la durata e ogni altra clausola ritenuta opportuna. Nel contesto di un comodato avente a oggetto un bene immobile, è obbligatoria la registrazione presso l’Agenzia delle Entrate, ma ciò non vale per i veicoli. L’unico adempimento rilevante è quello previsto dal Codice della Strada, ossia l’obbligo di comunicazione alla Motorizzazione Civile nel caso in cui la concessione del veicolo in comodato superi i 30 giorni di durata. La motivazione di questa norma è assicurare la massima trasparenza sui veicoli circolanti, così che la Pubblica Amministrazione possa sapere con rapidità e precisione chi utilizzi effettivamente l’auto. È infatti importante, sia per ragioni di sicurezza pubblica che per le ipotesi di responsabilità civile e amministrativa, poter individuare il soggetto che ha la materiale disponibilità del mezzo. La regola prevede che, quando il comodato dura oltre 30 giorni, il comodatario debba darne comunicazione all’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile, chiedendo l’emissione di un tagliando da apporre sulla carta di circolazione. Sotto il profilo civilistico, la comunicazione alla Motorizzazione è di interesse sia del comodatario che del comodante: il primo ha l’obbligo di procedere entro 30 giorni dalla data di inizio del comodato, mentre il secondo può essere indirettamente responsabile se non cura che tale obbligo venga osservato, poiché un’omissione nella comunicazione potrebbe creare problemi e sanzioni anche per lui, specialmente in termini di responsabilità solidale per violazioni del Codice della Strada.
Non sempre però la comunicazione è dovuta. Il Codice della Strada e la normativa di attuazione stabiliscono che non è necessario procedere all’annotazione temporanea nel caso in cui l’uso del veicolo in comodato non superi i 30 giorni. Non occorre inoltre l’annotazione se il veicolo è messo a disposizione di un familiare convivente, perché in quel caso non viene meno la corrispondenza tra l’intestatario della carta di circolazione e il nucleo in cui il veicolo è effettivamente utilizzato. La norma intende semplificare le procedure, evitando eccessivi oneri amministrativi per tutti i casi in cui, di fatto, l’auto è condivisa tra parenti che vivono sotto lo stesso tetto. Quando invece il periodo di utilizzo supera i 30 giorni, la procedura da seguire prevede che il comodatario predisponga l’apposito modulo di domanda (TT2119), scaricabile anche dal Portale dell’Automobilista, e lo presenti alla Motorizzazione Civile. Alla domanda si allega una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con cui il comodante attesta di avere disposto il veicolo a favore del comodatario a titolo di comodato. È necessario inserire la copia di un documento di identità del comodante, nonché, quando ricorra il caso, l’assenso del locatore se il bene è oggetto di leasing, o l’assenso del venditore se il veicolo è stato acquistato con patto di riservato dominio. Questi documenti fanno sì che la Pubblica Amministrazione possa verificare la legittima provenienza della disponibilità dell’auto, scongiurando ipotesi di uso abusivo o non autorizzato. Alla domanda e alla dichiarazione sostitutiva vanno allegati i versamenti che costituiscono i costi da sostenere per l’aggiornamento della carta di circolazione. Ci sono due bollettini fondamentali: uno, sul conto corrente 4028, per l’imposta di bollo (16 euro), e un altro, sul conto corrente 9001, per i diritti di Motorizzazione (10,20 euro). A fronte di tali pagamenti, l’Ufficio della Motorizzazione Civile procede all’istruttoria della pratica e, una volta verificata la completezza formale della documentazione, rilascia un tagliando di aggiornamento da applicare sul libretto di circolazione. Su questo tagliando si riportano i dati anagrafici del comodatario, il suo domicilio o la sede aziendale (qualora sia una società) e la data di scadenza del comodato. Si specifica infine che si tratta di “intestazione temporanea per comodato d’uso”, in modo da rendere evidente l’avvenuto adempimento. In caso di veicoli aziendali, è frequente che la società disponga di più mezzi da concedere in comodato a diversi dipendenti, o comunque a soggetti che ne abbiano bisogno. La normativa consente di presentare un’istanza cumulativa (tramite il modello TT2120), pagando una sola imposta di bollo di 16 euro. Rimane però l’obbligo di pagare i diritti di motorizzazione per ciascuna carta di circolazione che deve essere aggiornata, poiché l’aggiornamento del libretto è individuale per ogni mezzo. Non si applica invece l’onere di comunicazione se il veicolo aziendale viene concesso come fringe benefit, cioè come elemento della retribuzione in natura del dipendente, oppure se il mezzo viene usato promiscuamente da diversi lavoratori. Per configurare il comodato occorre infatti l’uso personale ed esclusivo del veicolo da parte di un soggetto e la totale gratuità; se l’auto è destinata a essere utilizzata in modo promiscuo, magari alternandosi tra più dipendenti, o se rappresenta una componente della retribuzione, non si parla di comodato in senso stretto.
Una volta che la Motorizzazione rilascia il tagliando di aggiornamento e l’attestazione di avvenuta annotazione nell’Archivio Nazionale dei Veicoli, il comodatario deve provvedere a conservare tale tagliando unito alla carta di circolazione. In sede di eventuale controllo su strada, gli organi di polizia possono chiedere di visionare la documentazione per verificare la corrispondenza tra l’effettivo utilizzatore del veicolo e i dati annotati. Se il tagliando è assente, e non risulta nemmeno la relativa annotazione, può essere contestata la violazione dell’articolo 94 del Codice della Strada, con sanzioni pecuniarie che variano da 728 euro fino a 3.636 euro, oltre al ritiro della carta di circolazione. L’entità della sanzione e la misura amministrativa accessoria servono a dissuadere dall’omesso aggiornamento, poiché lo scopo primario è garantire che le autorità abbiano sempre chiare le responsabilità in merito alla conduzione del veicolo. È importante sottolineare che la Motorizzazione, nell’atto di rilascio del tagliando, non effettua verifiche approfondite sui rapporti privatistici tra comodante e comodatario. Non si entra nel merito della valida costituzione dell’accordo o delle effettive facoltà del comodante di disporre del veicolo, se non per controllare la presenza della documentazione formale prevista. Ciò significa che un contenzioso in merito all’effettiva liceità del comodato o alla legittimazione del comodante a concedere il veicolo potrebbe emergere solo in sede civile, qualora ci fossero contrasti tra le parti o terzi soggetti. L’Ufficio della Motorizzazione si limita a recepire le dichiarazioni rese dalle parti e ad annotare la temporanea intestazione.
Al termine del periodo di comodato, o quando il rapporto si sciolga anticipatamente, il veicolo torna nella piena disponibilità del proprietario, e pertanto si deve comunicare il ripristino della precedente intestazione. In pratica, il proprietario (o chi ne fa le veci) richiede un duplicato della carta di circolazione, riportando la situazione originaria. Se la riconsegna dell’auto avviene prima della scadenza prevista dal contratto, sarà necessaria un’apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesti la rinuncia del comodatario. Così facendo, l’Archivio Nazionale dei Veicoli registra la cessazione dell’intestazione temporanea e il proprietario può nuovamente disporre del bene, anche per concederlo in comodato ad altro soggetto, avviando un nuovo procedimento di annotazione.
Dal punto di vista civilistico, il vincolo principale che il comodatario assume è di custodire e conservare il veicolo e di restituirlo allo scadere del termine convenuto o alla cessazione delle necessità per le quali il comodato era stato stipulato. La disciplina del Codice civile prevede che il comodatario risponda dei danni arrecati al mezzo derivanti da un uso diverso da quello pattuito o da colpa grave. Il proprietario può inoltre esigere la restituzione immediata del veicolo se sopravviene un bisogno urgente e imprevisto. Quando il comodatario riconsegna il mezzo, questo deve essere nello stato in cui si trovava al momento della consegna, salvo il normale deperimento dovuto all’utilizzo conforme al contratto. Se insorgono vizi o danni e il comodante subisce una perdita economica, egli può agire civilmente per il risarcimento. Non è invece tenuto a risarcire eventuali migliorie o addizioni effettuate dal comodatario sul veicolo, salvo diverso accordo tra le parti. Nella pratica, è consigliabile che le parti definiscano con chiarezza le modalità di utilizzo dell’auto, indicando se siano ammessi usi non strettamente legati all’attività lavorativa (se si tratta di auto aziendale), oppure se ne sia consentita la guida a terzi. Occorre però ricordare che, in un vero e proprio comodato d’uso gratuito, l’assegnazione del veicolo dovrebbe essere univoca, limitata al comodatario, in modo tale da evitare di incorrere in ipotesi di subcomodato o, comunque, in situazioni che potrebbero rendere poco chiara la disponibilità effettiva del mezzo. È frequente, infatti, che chi riceva un’auto in comodato la utilizzi anche per finalità personali, purché ciò non contrasti con le finalità originarie per le quali il comodato era stato concesso.
Poiché nel comodato si fa ricorso alla diligenza del comodatario nel custodire il bene, gli obblighi di manutenzione ordinaria possono essere a suo carico, mentre gli interventi di manutenzione straordinaria di regola competono al proprietario, a meno che le parti non abbiano stabilito diversamente. Nulla impedisce infatti di stipulare patti differenti, purché rimanga la gratuità come tratto caratteristico. Se ci sono spese impreviste per la circolazione, come multe o contravvenzioni elevate per infrazioni commesse mentre il comodatario era alla guida, queste ricadranno su di lui, essendo lui il responsabile della violazione. Proprio per questo diventa essenziale che l’intestatazione temporanea sia correttamente registrata: in caso di infrazioni rilevate da autovelox o da altri dispositivi, l’autorità saprà immediatamente a chi rivolgere il verbale. Altrimenti, se il proprietario riceve la notifica di multe o sanzioni, potrà comunque rivalersi sul comodatario che ha effettivamente commesso l’infrazione, ma dovrà dimostrarlo con prove opportune o con la collaborazione di quest’ultimo. Nell’ambito delle imprese, molte società preferiscono la formula del comodato per mettere a disposizione dei propri dipendenti veicoli utili a svolgere compiti lavorativi, mantenendo la proprietà dei mezzi. Questa scelta permette di controllare il parco auto e di evitare trasferimenti di proprietà, che comporterebbero costi maggiori e passaggi burocratici più impegnativi. Tuttavia, il ricorso al comodato comporta anche la necessità di prestare attenzione alle regole sul regime di uso esclusivo, in modo da non ricadere nella fattispecie del fringe benefit. Se il veicolo è adibito a più conducenti, non c’è un’effettiva assegnazione in esclusiva, e quindi non si pone il problema dell’intestazione temporanea. Se invece un singolo dipendente ha un’auto in uso esclusivo e gratuito per periodi superiori a 30 giorni, occorrerà espletare le formalità del comodato.
La Circolare n. 15513 del 10 luglio 2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti precisa che la Motorizzazione Civile non effettua verifiche sostanziali, ma soltanto formali, sui documenti e sulle dichiarazioni prodotte. Ciò significa che, se il proprietario non è abilitato per legge a concedere il veicolo e tuttavia produce un’autodichiarazione non veritiera, commette un illecito di natura penale che può essere perseguito a parte. Il comodatario, a sua volta, se riceve il mezzo in comodato e non ne segnala l’uso esclusivo alla Motorizzazione, può incorrere nelle sanzioni amministrative ricordate in precedenza. La Circolare pone in evidenza come il sistema di annotazioni presso l’Archivio Nazionale dei Veicoli rappresenti uno strumento di trasparenza e di migliore controllo sulla circolazione stradale, sulla responsabilità in caso di incidenti e sulla sicurezza in generale.

Fac Simile Contratto Comodato d’Uso Gratuito Auto Word
Di seguito è possibile trovare un fac simile contratto comodato d’uso gratuito auto Word da scaricare e da utilizzare come esempio. La bozza può essere modificata inserendo i dati delle parti e gli altri elementi contrattuali mancanti, per poi essere convertita in formato PDF o stampata.
Fac Simile Contratto Comodato d’Uso Gratuito Auto PDF
Di seguito viene proposto un fac simile contratto comodato d’uso gratuito auto PDF.