In questa guida spieghiamo quali sono le caratteristiche del contratto di sequestro conservativo e mettiamo a disposizione un fac simile di contratto da scaricare.
Caratteristiche Contratto di Sequestro Conservativo
Il sequestro convenzionale, ai sensi di cui agli artt. 1798 e ss. c.c., è il contratto con il quale due o più persone affidano ad un terzo una cosa o una pluralità di cose, rispetto alle quali sia nata tra esse controversia, perché le custodisca e restituisca a quella tra le parti litiganti cui la cosa o le cose spetteranno quando la controversia sarà definita. La fattispecie in esame costituisce una forma di autotutela privata e preventiva con la quale garantire, al termine della insorta controversia, la piena disponibilità materiale del bene a colui che risulta l’avente diritto. Appartiene, dunque, alla categoria degli atti cautelari, disposti però dalla libera autonomia delle parti che, come tale, si estrinseca nell’ambito del puro diritto privato. Il sequestro convenzionale rientra nella categoria dei contratti reali, perfezionandosi con la consegna della cosa oggetto della controversia. In dottrina, è prevalente l’opinione di chi ritiene che il sequestro convenzionale sia un contratto bilaterale concluso tra sequestratario e sequestranti atteso che, indipendentemente dal numero dei contraenti, i “centri di interesse” sarebbero solo due, ovvero un negozio complesso dalla struttura binaria nel quale trovano incontro due distinti contratti: l’uno, avente funzione preparatoria, intercorrerebbe tra i sequestranti e consisterebbe nell’accordo mediante il quale le parti litiganti decidono di affidare la cosa litigiosa ad un terzo; l’altro, inteso come vero e proprio contratto di sequestro, andrebbe a concludersi tra i sequestranti e il sequestratario. Quanto poi alla natura di tale negozio preparatorio, divergenti sono gli orientamenti in dottrina; secondo alcuni, detto negozio consisterebbe in una semplice convenzione, in un accordo preparatorio affidato allo spontaneo adempimento delle parti, le quali rimangono vicendevolmente sfornite di tutela nell’ipotesi di inadempimento di una di esse, non potendo qualificare tale negozio come un preliminare in senso tecnico. Di contro, secondo altri, esso integrerebbe gli estremi di un contratto consensuale distinto dal sequestro e preliminare rispetto a questo. Secondo quest’ultimo orientamento – prevalente – la parte che si rifiuti di con segnare la cosa al sequestratario dovrà considerarsi inadempiente rispetto a questo preliminare contrattuale e soggiacerà alle conseguenze dell’inadempimento. Minoritario, invece, è l’orientamento di chi ravviserebbe nel sequestro un contratto plurilaterale poiché i sequestranti, in quanto portatori di interessi divergenti, non possono essere considerati come un’unica parte del contratto.
La funzione cautelare è svolta dalla fattispecie in oggetto in sostituzione del provvedimento del giudice autorizzante il sequestro giudiziario su istanza di parte. L’accordo insito nel sequestro convenzionale si colloca in una posizione parallela rispetto al provvedimento autoritativo del giudice sollecitato con iniziativa unilaterale di parte; parallelismo, invero, non comportante alcuna confusione circa la natura del sequestro convenzionale nel cui ambito la funzione cautelare è esercitata dal sequestratario senza alcun legame con l’organo giurisdizionale. Nella fattispecie in esame, i poteri attribuiti al sequestratario convenzionale sono poteri di diritto privato a differenza del custode nominato dal giudice con provvedimento autorizzativo del sequestro giudiziario. Si deve proprio a questo parallelismo se al sequestro convenzionale le parti facciano raramente ricorso, preferendo, il più delle volte, ricorrere all’analogo strumento cautelare, di natura processuale, del sequestro giudiziario. Preferenza che si spiega con la concomitanza di una lite giudiziaria alla quale è più agevole affiancare la procedura cautelare.
Gli obblighi, i diritti e i poteri del sequestratario sono determinati dal contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1799 c.c. e, pertanto, sono rimessi alla libera determinazione delle parti. Le parti, invero, non possono spingersi oltre determinati limiti, quali quello di derogare a norme imperative, come l’art. 1229 c.c., né, tanto meno, possono conferire diritti e poteri suscettibili di snaturare la fisionomia del sequestro convenzionale.
Tra gli obblighi posti a carico del sequestratario vi è quello di restituire la cosa, al termine della controversia, nelle stesse condizioni in cui gli è stata affidata; obbligo, questo, a cui si aggiunge quello ulteriore di custodire il bene, compiendo tutti quegli atti finalizzati alla conservazione dell’originaria consistenza della res secondo il criterio della diligenza del buon padre di famiglia. Il sequestratario, per la custodia delle cose affidategli, è soggetto alle norme sul deposito (art. 1800 comma 1 c.c.) ovvero, se la natura delle cose oggetto di sequestro richiede una loro amministrazione, a quelle del man dato (art. 1800 comma 3 c.c.). Al sequestratario amministratore sono riconosciuti ampi poteri di gestione e amministrazione: egli potrà compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione necessari per la conservazione del bene, nonché per la produzione dei frutti che potrà egli stesso riscuotere per conto dei sequestranti. In quest’ottica, si spiega il potere riconosciuto al sequestratario di vendere la cosa sequestrata che sia in procinto di deteriorarsi, nonché quello di stare in giudizio in tutte le liti che lo coinvolgono per gli atti da lui compiuti nell’esercizio dei poteri che gli sono attribuiti e nell’adempimento dei doveri che incombono su di lui. La posizione del sequestratario, dunque, consente di attribuire il giusto valore agli interessi dei sequestranti, realizzando la sintesi degli interessi in funzione dei quali i sequestranti stipulano il contratto. La qualificazione di detti interessi come fondamentali dell’intera fattispecie esclude la possibilità di identificare la causa del contratto nella funzione di scambio tra la custodia della cosa ed il pagamento del compenso. In caso contrario, si rischierebbe di svalutare la funzione di garanzia che, nel sequestro convenzionale, si costituisce già al momento dell’accordo tra i sequestranti; accordo, questo, che costituisce il primo momento rilevante dell’intera fattispecie contrattuale che si concluderà con l’affidamento del bene al sequestratario.
Prima che la controversia sia definita, il sequestratario non può essere liberato che per accordo delle parti o per giusti motivi. Il sequestratario può, altresì, liberarsi in caso di perimento del bene per cause a lui non imputabili, ovvero nel caso in cui le parti, di comune accordo, revochino l’incarico al sequestratario. Ad ogni modo, in tutte le ipotesi di estinzione del sequestro per accordo del le parti, si ritiene che il sequestratario possa avanzare pretese risarcitorie solo se era stato pattuito un compenso per il suo operato e, per questo, si ritiene applicabile il disposto di cui all’art. 1725 c.c. in tema di mandato. Nel caso in cui ricorrano giusti motivi, spetta a ciascun sequestrante e al sequestratario il diritto di chiedere, rispettivamente, la sostituzione o l’esonero; ove poi sorga una controversia circa la sussistenza o meno di giusti motivi, spetterà al giudice pronunciarsi al riguardo.
Salvo diversa pattuizione, il sequestratario ha diritto al compenso, nonché al rimborso delle spese e di ogni altra erogazione fatta per la conservazione e per l’amministrazione della cosa a lui affidata (art. 1802 c.c.). Il carattere principalmente oneroso del sequestro convenzionale ha portato la dottrina ad avvicinare la fattispecie in esame maggiormente al mandato che al deposito presumendosi, quest’ultimo, gratuito. Tuttavia, le parti possono accordarsi sulla gratuità del sequestro, purché tale intento sia desumibile da comportamenti concludenti. In tal caso, la responsabilità per colpa del sequestratario, in forza del richiamo all’art. 1768 comma 2 c.c., sarà valutata con minor rigore pur se, tuttavia, per liberarsi da ogni responsabilità, il sequestratario dovrà dimostrare, oltre alla perdita della cosa affidatagli per fatto a lui non imputabile – che lo libera dall’obbligo di restituzione – anche di avere immediatamente denunciato la per dita stessa, che lo libera dall’obbligo del risarcimento del danno. Avuto riguardo all’entità del compenso, l’art. 1802 c.c. sancisce che, in mancanza di esplicite determinazioni contrattuali, la stessa sarà determinata in base alle tariffe professionali o agli usi, ovvero in mancanza dal giudice (art. 1709 c.c.) che decide secondo equità. Il sequestratario ha, altresì, diritto al rimborso delle spese per tutte le attività di custodia e amministrazione che ha eseguito. In tal caso, tale pretesa può essere vantata solo nei confronti di colui che risulti essere il vincitore della controversia, atteso che le spese sono state sostenute esclusivamente nel suo interesse. I crediti vantati dal sequestratario nei confronti dei sequestranti sono sempre assistiti da privilegio speciale mobiliare di cui all’art. 2761 comma 3 c.c.
Condizione essenziale e necessaria ai fini dell’individuazione della fatti specie in esame è l’esistenza di una controversia su un bene, atteso che, in assenza di questa, la consegna della ns darebbe luogo ad un deposito cumulativo. La controversia – che differisce dalia lite presupponendo quest’ultima l’esistenza di un’attività processuale – deve riguardare necessariamente la cosa che si intende affidare in custodia al sequestratario atteso che, ove si trattasse di un bene diverso, ricorrerebbe un differente tipo di contratto assimilabile a forme atipiche di deposito o di mandato. Ad ogni modo, il diritto oggetto di controversia deve essere attualmente esercitabile dalle parti: in caso contrario, non sussisterebbe alcun interesse negoziale al contratto.
Il sequestro convenzionale può avere ad oggetto cose mobili, incluso il denaro – nel qual caso si applicherà la disciplina dettata per il deposito irregolare — e cose immobili. In passato, si riteneva che il sequestro convenzionale potesse riguardare un bene, mobile od immobile, non già una somma di denaro, in quanto rispetto a quest’ultima si sarebbe dovuto parlare in termini di esistenza del credito e non in termini di spettanza, così da far supporre che, in tale ipotesi, non si sarebbero ravvisati gli estremi di cui all’art. 1798 c.c. il quale, invece, sembra presupporre l’esistenza di una controversia sulla titolarità di un determinato bene. Tuttavia, si è ritenuto che l’ipotesi in cui ad un terzo sia affidata una somma di denaro da consegnare in pagamento a colui che risulterà vincitore nella lite avente ad oggetto l’esistenza di un credito, non differisca dall’ipotesi in cui al terzo venga consegnato un bene con l’incarico di restituirlo a chi risulterà vincitore nella controversia riguardante la titolarità del medesimo. Pacifico è che possa costituire oggetto di sequestro una pluralità di cose (anche un’azienda), nonché cose infruttifere bisognevoli di sola custodia e cose fruttifere bisognevoli anche di amministrazione. Riguardo alla possibilità che possano costituire oggetto di sequestro convenzionale anche i beni immateriali, quali il marchio e gli altri segni distintivi, i diritti d’autore e altro, la dottrina ha ritenuto di non doverli escludere in quanto se la parte può esercitare i propri diritti su tali beni nulla osta alle parti di trasferire ad un terzo (sequestratario) l’esercizio del diritto per conto di chi spetta.
In merito alla forma della fattispecie in esame, in assenza di espressa indicazione di legge o di accordo tra le parti, essa deve ritenersi libera.
La principale causa fisiologica di estinzione del sequestro è la definizione della controversia, potendovi rientrare anche il perimento della cosa per causa non imputabile alle parti. Il perimento della cosa per causa imputabile alle parti o ad un terzo de termina surrogazione dell’oggetto, non già estinzione della controversia. Nel caso in cui ricorrano giusti motivi, spetta a ciascun sequestrante e al sequestratario il diritto di chiedere, rispettivamente, la sostituzione o l’esonero. Ove sorga una controversia circa la sussisten2a o meno di giusti motivi, spetterà al giudice pronunciarsi sul punto.
Modello Contratto di Sequestro Conservativo
Di seguito è possibile trovare un fac simile contratto di sequestro conservativo in formato Doc da scaricare e da utilizzare come esempio. La bozza di contratto di sequestro conservativo può essere modificata inserendo i dati delle parti e gli altri elementi contrattuali mancanti, per poi essere convertita in formato PDF o stampata.