In questa guida spieghiamo quali sono le caratteristiche del contratto per realizzazione di sito web e mettiamo a disposizione un fac simile di contratto da scaricare.
Contratto per la Realizzazione di Sito Web
Negli ultimi anni il contratto per realizzazione di un sito web è sempre più diffuso, vista anche il crescente numero di ecommerce. Con questo accordo formale una web agency, un web designer o un freelance si impegna a realizzare un portale per conto di un cliente.
La stipulazione di questo contratto avviene dopo tutta una serie di trattative e una volta definite le esigenze del committente. In questa maniera l’esecutore potrà avere ben chiare le idee su cosa fare, ma non solo. Sarà possibile evitare contenziosi in giudizio e altri disaccordi che possono portare la risoluzione.
Da un punto di vista strettamente giuridico l’accordo che ha come oggetto la creazione di un sito web viene inquadrato nella categoria del contratto di realizzazione d’opera. Più nel dettaglio, ci troviamo davanti a un contratto di appalto o d’opera se chi esegue il servizio è rispettivamente una web agency oppure un freelance.
Alla luce di quanto spiegato, pertanto, una volta concluso l’accordo mancherà il vincolo di subordinazione fra le parti. Il committente, di contro, sarà tenuto a corrispondere un determinato corrispettivo rispettando le modalità definite nel contratto. L’obbligazione, invece, può essere di mezzi o di risultato.
Nel primo caso l’esecutore dovrà svolgere il lavoro senza garantire alcun esito, mentre nella seconda ipotesi è obbligato a compiere l’attività assicurando al contempo uno specifico risultato.
Prima di stipulare un contratto per la realizzazione di un sito web le parti dovranno stabilire tutta una serie di aspetti, anche perché l’esecutore dovrà essere messo in condizioni di lavorare e di soddisfare appieno le aspettative del cliente.
In prima battuta, pertanto, è fondamentale definire se bisogna creare un sito vetrina, un blog oppure un ecommerce. L’accordo servirà a mettere nero su bianco gli obblighi e i diritti delle parti, ma la fase della trattativa si rivela determinante per stabilire l’equo compenso e la maniera di svolgimento delle attività necessarie.
Ecco perché, prima di giungere alla sottoscrizione, viene sempre raccomandato di stilare un preventivo, le cui clausole verranno poi riprese nel contratto definitivo. In ogni caso è bene precisare che il preventivo non assume lo stesso valore legale del contratto di realizzazione del sito web, in quanto non obbliga i contraenti. In caso di controversia, infatti, il giudice prenderà in considerazione solo l’accordo di realizzazione del sito web e il preventivo potrà essere eventualmente valutato solo come elemento di prova.
Tante persone si domandano se l’oggetto del contratto di realizzazione di un sito web riguarda solo la progettazione del portale oppure includa anche la relativa manutenzione.
In linea generale il web designer si occupa di progettare il sito, mentre il web developer provvede al successivo sviluppo. Quando poi il portale viene messo online il webmaster provvede a portare a termine tutta una serie di attività, quali aggiornamenti, backup, rinnovo dell’hosting, eventuali problematiche relative al funzionamento e molto altro.
Nei fatti, tuttavia, accade che viene concluso un solo contratto, che include tutti i servizi, direttamente con un’agenzia o un freelance. Le clausole dovranno essere quanto più dettagliate possibili, specialmente se il sito da creare è abbastanza complesso. Diverso, invece, è il caso di un portale puramente informativo in cui non sono necessari interventi minuziosi e che implicano attività tecniche sofisticate.
Insomma, la creazione di un sito comporta interventi differenti. Un ecommerce, ad esempio, implica la scelta delle metodologie di pagamento, gli aspetti riguardanti l’acquisizione dei dati dei clienti e il form del contratto.
Ecco, quindi, che l’oggetto di un contratto per la realizzazione di un sito web potrebbe essere vario, quindi potrebbe cambiare, così come le responsabilità delle parti.
Nel caso in cui fosse anche previsto lo sviluppo del sito sarebbe opportuno includere una successiva fase di collaudo che preveda limitate modifiche, nonché miglioramenti e aggiornamenti.
Quando poi ci si accorda anche per la manutenzione del sito è importante specificare che cosa si intende per solo backup e aggiornamenti dei plugin, nonché per l’aggiunta delle pagine. A volte si prevede la struttura basata sulla SEO, per cui è opportuno integrare il contratto con una consulenza mirata.
Le clausole che compongono il contratto di realizzazione del sito web prevedono che, una volta finito il lavoro, il portale verrà messo online nel rispetto delle norme di legge.
A tal riguardo è fondamentale specificare in modo dettagliato quali sono gli adempimenti a carico del sviluppatore e riguardano l’adeguamento al GDPR, ovvero l’informativa per la privacy, il banner dei cookie, le pagine di check-out in caso di e-commerce e il form dei contatti. Nel caso in cui lo sviluppatore provvede anche alla manutenzione occorre prestare attenzione anche al sistema di back-up che dovrà essere in linea con la normativa di settore.
A questo punto bisogna distinguere in modo chiaro quali sono le responsabilità a carico del cliente e quelle che riguardano il web master. Da una parte, al fine di creare un’informativa estesa nel rispetto della legge e il corretto banner dei cookie, il cliente dovrà fornire al webmaster tutti i dati necessari ai cookie che saranno implementati sul portale. In aggiunta alle informazioni riguardanti il DPO, ove presente, ci sono i link alle informative di siti terzi che trattano i dati dei navigatori.
Non bisogna poi dimenticare l’esenzione di responsabilità delle sviluppatore del sito in merito alle conosceneze legali del GDPR.
Ecco spiegato come mai sarebbe opportuno che il cliente, proprietario del portale, chiedesse il supporto di un legale specializzato sul campo in grado di redigere la privacy policy, oltre che il contenuto del banner.
Per quanto poi riguarda il trattamento dei dati degli utenti da parte del webmaster, quando è previsto da contratto anche il servizio di manutenzione del sito, sarà necessario aggiungere la nomina del responsabile esterno del trattamento.
Il fornitore del servizio è tenuto a creare un sito web in linea con le specifiche esigenze del cliente. Quest’ultimo, di contro, ha delle responsabilità rilevanti per ciò che riguarda il materiale.
Il cliente, infatti, è tenuto ad essere abbastanza chiaro nel specificare ciò che vuole. Bisogna quindi giungere all’accordo contrattuale con una pianificazione ben definita, anche per porre un limite alle modifiche in corso d’opera.
Il committente è inoltre tenuto a fornire al web designer il materiale necessario per poter realizzare il sito, come ad esempio un certo numero di contenuti testuali di qualità e originali, in modo che l’esecutore possa lavorare solo ai fini dell’adattamento del portale.
Sul punto è bene segnalare che con una clausola specifica di limitazione della responsabilità è possibile esentare il webmaster per i contenuti che vengono prodotti dal cliente e coperti da copyright.
Nella prassi, quando il committente omette di saldare l’importo stabilito sul contratto per il lavoro ottenuto, il web master procede con l’oscurazione del sito. Una condotta del genere, che potrebbe essere discutibile da un punto di vista etico, è fortemente sconsigliata in quanto potrebbe comportare tutta una serie di conseguenze negative.
Da un punto di vista strettamente legale, infatti, l’oscuramento potrebbe esporre al risarcimento dei danni e anche a non essere in definitiva pagati. Per evitare situazioni del genere basta inserire nel contratto di creazione di un sito web una clausola specifica, in base alla quale il fornitore del servizio procederà all’oscuramento del sito quanto il prezzo pattuito non verrà corrisposto o interamente saldato a una data ben precisa.
Con riferimento alla proprietà intellettuale occorre considerare solo la struttura del portale e non CSM sul quale il webmaster non vanta alcun diritto di proprietà.
In alcuni casi gli accordi possono prevedere che il webmaster ceda in modo definitivo i diritti patrimoniali della struttura oppure, altre volte, che venga ceduta soltanto la visualizzazione e l’operatività del portale, mantenendo egli stesso i diritti relativi allo sfruttamento economico del sito web.
Un contratto di realizzazione di un sito web non è mai identico a un altro ma ci sono degli elementi essenziali che non potranno mai mancare e grazie ai quali sarà possibile limitare il rischio di controversie future.
Oltre a specificare i dati identificativi delle parti contraenti, bisogna indicare il tipo di sito che si deve realizzare con il relativo numero delle pagine, gli obblighi del cliente riguardanti la consegna del materiali, quali foto, video e testi, i tempi di realizzazione di approvazione del mockup, nonché quelli della messa online e le eventuali attività di aggiornamento del backup
L’accordo dovrà poi prevedere le clausole sui tempi di collaudo e di funzionamento corretto del sito, sull’acquisto del dominio e dell’hosting provider. In particolare è importante distinguere le responsabilità del webmaster per la corretta manutenzione del portale.
Occorre inoltre descrivere i termini e le modalità di pagamento, quindi precisare chiaramente l’ammontare del corrispettivo e quello delle spese per saldare l’hosting, eventuali plugin e software di terze parti. In alcuni casi si possono aggiungere le specifiche degli abbonamenti a carico del cliente
Altre parti essenziali del contratto sono quelle relative al diritto recesso, alle modalità di comunicazione per lo scambio delle informazioni fra le parti e alla risoluzione per inadempimento.
La stesura di un accordo completo per la realizzazione di un sito web prevede le clausole sull’obbligo di consegna da parte del web designer delle credenziali d’accesso al CSM e delle password, nonché sull’obbligo a carico del webmaster di mantenere il riserbo sulle credenziali d’accesso al backend del portale.
In alcuni contratti si prevede spesso la possibilità di avvalersi di collaboratori esterni per ultimare il lavoro da svolgere, nonché il diritto di sfruttamento del sito e l’esclusiva su grafica, struttura e template.
Non dovranno mancare le clausole di esenzione della responsabilità in relazione alle normative, come quelle sul codice del consumo o sul commercio elettronico. Altrettanto importanti sono le specifiche in caso di colpa del fornitore del servizio, sulla possibilità di oscurare il sito quando il cliente non dovesse pagare il prezzo, sull’informativa del GDPR e riguardanti il foro competente in caso di controversia.
Modello Contratto per Realizzazione di Sito Web
Di seguito è possibile trovare un fac simile contratto per realizzazione di sito web in formato Doc da scaricare e da utilizzare come esempio. La bozza di contratto per realizzazione di sito web può essere modificata inserendo i dati delle parti e gli altri elementi contrattuali mancanti, per poi essere convertita in formato PDF o stampata.