In questa guida spieghiamo quali sono le caratteristiche del contratto estimatorio e mettiamo a disposizione un fac simile di contratto da scaricare.
Caratteristiche del Contratto Estimatorio
Qual è lo strumento giuridico che consente alle imprese medio piccole di potere operare all’interno del mercato? Il contratto estimatorio, il quale, per la sua particolare struttura, prevede che l’impresa possa acquistare la merce anche senza l’immediata corresponsione di una somma ingente.
Questa è la tipica situazione che si instaura tra clienti e fornitori: i primi infatti, proprio grazie al contratto estimatorio, possono ricevere prodotti in grande quantità, senza la certezza di poterli rivendere integralmente. A seguito di ciò, fisseranno un termine entro cui procedere al pagamento della sola merce non restituita al fornitore.
Vediamo, quindi, più nel dettaglio il contratto estimatorio, prezioso alleato di ogni commerciante.
Iniziamo subito dicendo che il contratto estimatorio trova una propria disciplina giuridica dall’art. 1556 all’art. 1558 c.c.. Ai sensi della predetta normativa, una parte, detta tradens, consegna all’altra, detta accipiens, una o più cose mobili, rispetto alle quali si impegnerà a pagarne il prezzo, entro un termine convenuto dalle parti, sempre che non procederà alla restituzione.
Pertanto, l’accipiens, una volta ricevuta la merce pattuita, avrà la possibilità, alternativamente, di pagare il prezzo dei beni e diventarne proprietario o restituirli allo stato dei fatti in cui gli sono stati consegnati senza pagare alcunché.
Per quanto attiene le principali caratteristiche del contratto estimatorio, sarà sufficiente soffermarsi sulla formulazione dell’art. 1556 c.c.. Da tale articolo si desume che
-L’elemento obbligatorio del contratto è il pagamento, mentre, la restituzione, è un elemento facoltativo. Tale struttura rende molto interessante il contratto estimatorio in quanto risulta essere una tipologia contrattuale che, seppur prevedendo come obbligazione principale il pagamento, riconosce la possibilità alla parte di liberarsi comunque anche compiendo un’altra azione, quale la riconsegna dei beni
-L’infungibilità dei beni consegnati, che si desume dal fatto che gli stessi potranno essere riconsegnati.
-La natura reale del contratto, attestata dalla consegna dei beni, a comprova di come il contratto stesso risulti ultimato non con l’accordo intercorso tra tradens e accipiens, ma dal passaggio della merce così come concordata.
-Al fine di procedere alla restituzione dei beni tra accipiens e tradens, la stessa dovrà avvenire entro un termine concordato anticipatamente dalle parti. Nonostante ciò, nel caso in cui non si provveda ad indicare tale termine preventivamente, questo non pregiudicherà la validità del contratto stesso, tanto meno la possibilità di qualificarlo come contratto estimatorio. Il termine in oggetto potrà comunque essere desunto dall’art. 1183 c.c. e dalle regole generali in esso contenute. La norma stessa, infatti, prevede che, nel caso in cui non vi sia stata l’indicazione del termine, il creditore sarà autorizzato a richiedere la prestazione immediatamente. In virtù dei principi sopra rappresentati si comprende come l’immediatamente non possa essere utilizzato nel caso del contratto estimatorio, in virtù del fatto che all’accipiens è necessario concedere un lasso temporale congruo affinché riesca materialmente a vendere la merce ottenuta dal tradens o restituirla. Pertanto, si dovranno effettuare valutazioni per ogni singola fattispecie.
IL FUNZIONAMENTO DEL CONTRATTO ESTIMATORIO – TRA CONSEGNA DEL BENE E L’OGGETTO
Il funzionamento del contratto estimatorio è semplice: in capo al tradens vi sarà un obbligo di consegna di merce predeterminata nei confronti dell’accipiens, il quale, anche senza acquisirne la proprietà, potrà disporne liberamente.
Fino a quando il tradens non riceverà il pagamento dei beni da parte dell’accipiens, rimarrà l’unico ed effettivo proprietario. Inoltre, la circostanza che i beni permangano nel patrimonio del tradens è confermata anche dall’art. 1558 c.c., il quale prevede che i creditori dell’accipiens non potranno sottoporre i beni a sequestro o pignoramento sino a quando non sarà pagato il prezzo.
Particolarmente incredibile poi che il Codice Civile non si soffermi su uno degli aspetti fondamentali del contratto estimatorio, quale la consegna del bene. Ci ha, pertanto, pensato la dottrina a colmare tale vuoto, domandandosi con quali modalità tale consegna dovrà avvenire e ne sono state individuate due.
La prima riconosce autorevolezza alla natura reale del contratto estimatorio, prevedendo che la consegna del bene si realizzi nel momento in cui lo stesso si trasferisce dalle mani del tradens a quelle dell’accipiens. Tale filone, pertanto, consente la possibilità per l’accipiens di instaurare sin da subito un legame con il bene da vendere.
La seconda, invece, prevede una consegna di tipo consensuale, la quale si realizza in un momento postumo in cui l’accipiens è nella piena disponibilità della merce.
Infine, per quanto riguarda l’oggetto del contratto estimatorio occorre precisare che le cose che fanno parte dello stesso potranno essere unicamente beni mobili. Tra gli esempi più noti del contratto in conto vendita, altro modo per chiamare il contratto estimatorio, troviamo le tipologie contrattuali utilizzate dai titolari di negozi di abbigliamento, di edicole, di negozi di oggetti usati, di librerie e molto altro.
Tali titolari, ossia gli accipiens, proprio grazie al contratto estimatorio potranno ottenere ingenti quantitativi di merci da porre in vendita all’interno del proprio esercizio commerciale, senza tuttavia dover sostenere nell’immediatezza dei costi di merce che non è neanche ancora stata venduta. L’enorme pregio, quindi, è quello di non dover anticipare somme di denaro e non restare con merce invenduta all’interno del proprio magazzino.
Tuttavia, anche se potrebbe sembrare una soluzione conveniente principalmente per l’accipiens, occorre precisare che sarà estremamente favorevole anche per il tradens, il quale, riuscirà a distribuire al meglio i propri prodotti, anche in modo maggiormente capillare. Così facendo, tali prodotti, verranno conosciuti ovunque mediante una operazione che da solo non avrebbe mai potuto effettuare.
Ci si è domandati se fosse possibile che questa tipologia contrattuale avesse ad oggetto anche beni mobili registrati: però, il principale ostacolo affinché ciò sia possibile, sono gli obblighi pubblicitari e le formalità richieste per il trasferimento di tali beni.
L’OBBLIGO DI PAGAMENTO E IL RISCHIO DI PERIMENTO DEI BENI
Si è già avuto modo di precisare che nel contratto estimatorio le opzioni che si presentano dinnanzi all’accipiens sono due: restituire il bene oppure pagarlo. La domanda che ci si pone è quando il pagamento diventa obbligatorio.
Ci ha pensato la giurisprudenza a rispondere a tale interrogativo, mediante la pronuncia della Cassazione Civile n. 757/1949, risalente ma attuale. In tale sentenza veniva precisato come la proprietà dei beni permaneva in capo al tradens sino a quando l’accipiens non avesse effettuato il pagamento.
D’altra parte, l’accipiens, avrà l’obbligo di effettuare il pagamento nel momento in cui i beni trasferiti siano divenuti impossibili. Tale principio è poi ribadito anche dall’art. 1557 c.c., il quale prevede esplicitamente che sussiste una obbligazione di pagamento nel caso in cui la restituzione dei beni – nella loro integrità – sia divenuta impossibile per cause all’accipiens non imputabili.
Pertanto, il pagamento dei beni diventa obbligatorio per l’accipiens nei seguenti casi: venda la merce a terzi, abbia impiegato i beni in altro modo, abbia rifiutato la restituzione e, infine, qualora gli stessi siano periti o deteriorati.
Affrontiamo, quindi, il discorso del perimento dei beni. La suddetta pronuncia è intervenuta al fine di ribadire come la proprietà degli stessi rimanga in capo al tradens sino al momento in cui l’accipiens non avrà provveduto a pagarne il prezzo. Un principio che, tuttavia, entra in contrasto con il rischio di perimento.
Ai sensi di legge, infatti, il rischio di perimento grava sull’accipiens – che tuttavia non ha la proprietà, come ricordato, degli stessi – anche nella situazione di causa non imputabile. Tale principio nasce in virtù del fatto che in realtà il tradens, pur essendo proprietario della merce, non ha la possibilità di disporre della stessa; tale possibilità è unicamente in capo all’accipiens, da qui la formulazione del principi qui esposto.
LE DIFFERENZE TRA CONTRATTI ESTIMATORIO, AGENZIA, DEPOSITO E MANDATO
Il rapporto sussistente tra l’accipiens e il tradens rende detto contratto affine ma differente rispetto ad altri contratti presenti nel nostro ordinamento.
Primo tra tutti, il contratto di agenzia, il quale differisce dal contratto estimatorio in virtù del fatto che l’agente promuove semplicemente la conclusione, a favore del committente, di contratti.
Troviamo poi il contratto di deposito, mediante il quale un soggetto riceve un bene ed assume l’obbligo di custodirlo e restituirlo. Rispetto a tale figura contrattuale, il contratto estimatorio, si differenzia perché in capo all’accipiens non c’è alcun obbligo di custodia delle merci.
Infine, il contratto di mandato, in tale caso la differenza sussiste nella profonda difformità della restituzione del bene che, nel mandato, è un obbligo, mentre nel contratto estimatorio è una facoltà.
Modello di Contratto Estimatorio
Di seguito è possibile trovare un fac simile contratto estimatorio in formato Doc da scaricare e da utilizzare come esempio. La bozza di contratto estimatorio può essere modificata inserendo i dati delle parti e gli altri elementi contrattuali mancanti, per poi essere convertita in formato PDF o stampata.