In questa guida spieghiamo come può avvenire il recesso del contratto di agenzia da parte dell’agente e mettiamo a disposizione un fac simile di recesso del contratto di agenzia da parte dell’agente.
Recesso dal Contratto di Agenzia da Parte dell’Agente
L’istituto del recesso è contemplato in tante disposizioni e previsto anche per il contratto di agenzia. In linea generale il preponente e l’agente possono quindi esercitare il recesso a condizione che ne venga dato il preavviso rispettando il termine stabilito.
Più nello specifico, il contratto di agenzia può essere a tempo determinato e, in questo caso, cessa automaticamente alla scadenza. Quando, invece, a tempo indeterminato, a norma dell’articolo 1750 del codice civile, entrambe le parti hanno la facoltà di recedere, considerando i termini congrui e variabili di preavviso, da uno a sei mesi, tenuto conto della durata del rapporto.
Il recesso si può quindi considerare una dichiarazione recettizia, quindi che spiega effetti giuridici nel momento in cui viene conosciuta dall’altro contraente. Le parti possono comunque decidere liberamente il termine di preavviso, purché non inferiori a quelli previsti dalla legge. Vediamo, qui di seguito, tutto quello che bisogna sapere sull’argomento e come funziona in particolare il recesso dell’agente.
Alla luce di quanto anticipato, il contratto di agenzia si può stipulare a tempo determinato o indeterminato. Nella prima ipotesi le parti, di norma, non possono esercitare il recesso prima della scadenza del termine convenuto, salvo che si presenti una giusta causa, ovvero un grave inadempimento degli obblighi contrattuali. Volendo le parti possono anche inserire nell’accordo una clausola risolutiva espressa al fine di evitare ogni valutazione sulla gravità dell’inadempimento.
Nel secondo caso le parti possono invece recedente in qualsiasi momento, pur in assenza di un inadempimento. In situazioni del genere si configura pertanto un recesso ordinario che comporta il rispetto del termine di preavviso, ex articolo 1750 del codice civile.
Recesso dell’agente per giusta causa
In tema di contratto di agenzia, quindi, una parte può recedere prima del termine soltanto quando sussiste una giusta causa, ovvero nel momento in cui si configura un grave inadempimento imputabile all’altro contraente. Il recesso diventa pertanto un atto unilaterale recettizio che diventa efficace solo nel momento in cui viene portato a conoscenza dell’altra parte.
Una volta esercitato il recesso è facile intuire quali sono le conseguenze, cioè la definitiva estinzione del rapporto contrattuale, senza alcun preavviso o pagamento delle indennità, ma anzi con l’eventuale responsabilità per danni a carico del soggetto inadempiente.
Secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza, le ipotesi di recesso per l’agente ricorrono non solo quando si presentano delle violazioni dei doveri di lealtà e correttezza da parte del preponente, ma anche in caso di mancato pagamento delle provvigioni.
Altre circostanze che giustificano il recesso per giusta causa sono il rifiuto continuo e sistematico del preponente nel concludere gli affari dell’agente, la violazione dell’esclusiva, la cessione di azienda del preponente e l’abituale ritardo nell’esecuzione delle ordinazioni che comportano quindi ritardi nelle consegne.
Le parti, tuttavia, possono anche rendere superflua la valutazione sulla gravità dell’inadempimento, prevedendo nel contratto una clausola risolutiva espressa. In circostanze di questo tipo l’accordo contrattuale si risolverà in maniera automatica, quindi senza rispettare alcun termine di preavviso o indennità sostitutiva in favore dell’inadempiente.
Ma cosa succede se una delle parti decidesse di recedere anticipatamente senza che sussista un inadempimento grave imputabile all’altro contraente? Stavolta sarà colui che recede a rendersi inadempiente alle proprie obbligazioni contrattuali, per cui sarà tenuto al risarcimento in favore del soggetto leso.
Quando a recedere in modo illegittimo è il proponente i danni per l’agente sono solitamente costituiti dalle provvigioni che sarebbero spettate nel caso in cui il rapporto fosse proseguito fino alla scadenza. Sul punto la giurisprudenza ha più volte commisurato questo importo considerando la media delle provvigioni percepite nell’anno precedente, considerando anche la residua durata del rapporto contrattuale, nonché le spese che l’agente avrebbe ragionevolmente affrontato per produrre il reddito perso e quello percepito. In fase di calcolo delle provvigioni il giudice potrà inoltre ricorrere a presunzioni e alla valutazione in via equitativa del danno.
Cosa succede se è l’agente a rendersi inadempiente a seguito di un recesso esercitato illegittimamente? In questo caso sarà il preponente ad avere diritto al risarcimento dei danni, che verranno commisurati alla perdita degli utili verificata nella zona affidata all’agente. Naturalmente si terrà conto della temporanea scopertura dell’area geografica e di tutti i disagi subiti dalla clientela. Dimostrare questi danni non è così semplice come si possa pensare, per questo nella prassi è abbastanza ricorrente che venga inserita nel contratto una duplice clausola penale.
Contratto di agenzia a tempo indeterminato e recesso dell’agente
Una volta chiarito come funziona il recesso dell’agente in caso di contratti a tempo determinato e per giusta causa, non resta che capire cosa accade quando l’accordo è a tempo indeterminato. La regola generale è che le parti possono recedere in qualsiasi momento, anche in assenza di una giusta causa oppure di un inadempimento imputabile all’altro contraente.
La parte che intende recedere sarà comunque chiamata a rispettare il termine di preavviso, così come stabilito dall’articolo 1750 del codice civile. Questi termini, graduati in base alla durata del rapporto, sono comunque derogabili, ma solo nel senso più favorevole per l’agente.
La legge prescrive uno, due, tre, quattro, cinque e sei mesi di preavviso, rispettivamente per il primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e seguenti anni di rapporto. Fermo restando i termini di legge previsti, in caso di deroga, quelli previsti per il preponente non possono essere inferiori rispetto a quanto stabilito per l’agente.
Per ciò che riguarda la modalità di preavviso del recesso ordinario, non essendo applicabile la disciplina del licenziamento, come chiarito dalla Cassazione, sussista la libertà di forma. Trattandosi inoltre di un atto recettizio, il termine comincia a decorrere dal momento in cui la dichiarazione verrà conosciuta dall’altra parte, quindi pervenuta con data certa al destinatario.
Nel corso del periodo di preavviso il rapporto contrattuale prosegue, in quanto non ancora estinto, per cui permangono tutti i diritti e gli obblighi in capo alle parti. L’agente sarà tenuto a svolgere la propria attività in favore del preponente prestando la massima diligenza e, nel caso di cessazione del mandato, il preponente sarà legittimato a concludere immediatamente il contratto per grave inadempimento. Di conseguenza ha la facoltà di rivendicare il versamento dell’indennità sostitutiva e, quando ricorrono i presupposti, potrà richiedere il risarcimento dei danni.
In buona sostanza il preavviso spiega un effetto meramente obbligatorio. Questo vuol dire che il recesso esercitato senza preavviso comporterà comunque lo scioglimento del rapporto, salvo il diritto all’indennità sostitutiva.
Mancato rispetto del termine di preavviso
Quando non viene rispettato il termine di preavviso il recesso spiega comunque i suoi effetti, per cui resta efficace, purché venga portato nella sfera di conoscenza dell’altra parte. Nel momento in cui la parte non fornisce all’altra il dovuto rispetto del termine di preavviso si rende inadempiente e tenuta a corrispondere l’indennità sostitutiva.
La quantificazione dell’indennità di preavviso, quale misura alternativa e sostitutiva rispetto al termine, non viene disciplinata dall’articolo 1750 del codice civile. Sul punto è bene precisare che la giurisprudenza maggioritaria ritiene che, quando viene meno il preavviso da parte del preponente, l’agente ha diritto a ricevere l’indennità sostitutiva, da conteggiare considerando la media delle provvigioni percepite nell’anno antecedente al recesso stesso. Di conseguenza, qualora il preponente dovesse recedere in tronco, senza un valido motivo, sarà chiamato a risarcire il danno all’agente, da commisurare considerando le provvigioni che la parte lesa avrebbe percepito presumibilmente nel periodo rimanente del rapporto contrattuale.
Gli AEC commercio e industria prevedono a tal proposito che la parte recedente può cessare il rapporto con effetto immediato versando all’altro contraente, in sostituzione del preavviso, un importo a titolo di risarcimento, conteggiato sulla base delle provvigioni di competenza dell’anno solare precedente e considerando i mesi di preavviso dovuti. In ogni caso la scelta del recedente di dare il preavviso o di corrispondere l’indennità deve essere effettuata nel momento in cui viene comunicato il recesso. Secondo pacifica giurisprudenza, l’indennità di preavviso non è invece dovuta in caso di risoluzione consensuale del contratto.
Recesso dell’agente e termini di preavviso
In tema di recesso dal contratto di agenzia da parte dell’agente bisogna valutare anche ciò che prevede la contrattazione collettiva in ordine ai termini di preavviso che sono differenti rispetto a quelli indicati dal codice civile.
In particolare la contrattazione collettiva dispone che, qualora a recedere è l’agente, questi dovrà osservare il termine di preavviso di cinque o tre mesi, rispettivamente se monomandatario o plurimandatario, a prescindere dalla durata del rapporto contrattuale.
Di contro, come precisato, l’articolo 1750 del codice civile dispone che il termine di preavviso non può essere inferiore a un mese per il primo anno di rapporto, due mesi per il secondo, tre per il terzo e così via.
Le situazioni che si possono delineare sono sostanzialmente tre, la prima delle quali comporta che il termine della contrattazione collettiva e quello del codice civile coincide, per cui non si crea alcun problema. Questa situazione ricorre quando l’agente plurimandatario recede nel terzo anno di durata del rapporto o nel quinto se plurimandatario.
La seconda ipotesi si configura quando il termine del codice civile è più breve di quello del contratto collettivo. Quest’ultimo, stavolta, prevale sul primo termine, proprio perché la legge espressamente consente che possano essere fissati preavvisi più lunghi. In pratica vuol dire che l’agente monomandatario dovrà comunque osservare il preavviso di cinque mesi, anche quando il rapporto ha avuto una durata inferiore a cinque anni. L’agente plurimandatario, invece, è tenuto a rispettare tre mesi, anche stavolta a prescindere se il rapporto di agenzia abbia avuto durata inferiore a tre anni.
Il caso più controverso è quando il termine del codice civile è più lungo rispetto a quello degli accordi collettivi. Tutto ciò succede quando l’agente plurimandatario recede dal contratto dal sesto anno in poi, oppure quando l’agente monomandatario recede dal quarto anno in avanti. La questione non è di poco conto visto che dalla durata preavviso dipende il conteggio dell’indennità sostitutiva che lo stesso agente potrebbe pagare.
Il principio generale è che i termini inferiori degli accordi collettivi non possono derogare a quelli civilistici. La Cassazione ha avuto modo di chiarire che l’inderogabilità riguarda tutti i termini contemplati dall’articolo 1750 del codice civile.
L’agente dimissionario è pertanto chiamato a osservare il termine di preavviso più lungo fra quello previsto dall’articolo 1750 del codice civile e quanto stabilito dall’accordo economico e collettivo.
Modello Recesso dal Contratto di Agenzia da Parte dell’Agente
Di seguito è possibile trovare un fac simile recesso del contratto di agenzia da parte dell’agente in formato Doc da scaricare e da utilizzare come esempio. La bozza di recesso del contratto di agenzia da parte dell’agente può essere modificata inserendo i dati delle parti e gli altri elementi mancanti, per poi essere convertita in formato PDF o stampata.