In questa guida spieghiamo come funziona la lavorazione conto terzi in agricoltura e mettiamo a disposizione un fac simile contratto di lavorazione conto terzi agricoltura.
Come Funziona la Lavorazione Conto Terzi in Agricoltura
Il contratto di lavorazione conto terzi in agricoltura si inserisce nel più ampio contesto delle attività agricole connesse, un ambito che ha visto una progressiva estensione delle opportunità per l’impresa agricola. L’agricoltore, oltre alle tradizionali attività di coltivazione del fondo, allevamento e selvicoltura, può infatti svolgere in modo accessorio e secondario anche servizi in favore di terzi, purché ne rispetti i limiti legali e fiscali. Questa possibilità è stata sancita e precisata dall’art. 2135 del Codice Civile, dove, al terzo comma, si stabilisce che si considerano comunque connesse le attività relative alla manipolazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dal proprio fondo o dal proprio allevamento, ma anche quelle dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola principale. È fondamentale comprendere i criteri di prevalenza e la corretta struttura contrattuale, poiché da questi derivano importanti conseguenze sia sul piano giuridico che su quello fiscale.
Il contratto di lavorazione conto terzi in agricoltura consiste nel rapporto per cui un imprenditore agricolo, dotato di macchinari e risorse specifiche, presta un servizio a favore di un’altra impresa (spesso un’altra azienda agricola, ma non necessariamente), impiegando in via occasionale o accessoria i mezzi che già utilizza nella propria attività principale di coltivazione o allevamento. Tale rapporto può riguardare diverse tipologie di intervento: dalla lavorazione del terreno (come aratura, semina o raccolta) alla manutenzione del verde, dall’eventuale sgombero neve fino a servizi particolari di trasporto o movimentazione di prodotti agricoli. La base contrattuale, in questi casi, regola gli obblighi delle parti, la ripartizione dei rischi, la determinazione del corrispettivo e le tempistiche di esecuzione delle lavorazioni. Per configurarsi come attività connessa di natura agricola e non come vera e propria attività commerciale, il legislatore richiede che l’imprenditore agricolo non perda di vista la sua missione principale, che resta la coltivazione del fondo, la selvicoltura o l’allevamento di animali. Il comma 3 dell’art. 2135 del Codice Civile pone un vincolo preciso: le attività di fornitura di servizi devono essere esercitate attraverso l’utilizzo prevalente delle attrezzature o delle risorse aziendali normalmente impiegate nell’attività agricola principale. L’impresa agricola, in altre parole, non può trasformare in modo surrettizio la propria struttura in una società di servizi tout court, ma può solo trarre vantaggio, in forma accessoria, da macchinari che restano dedicati essenzialmente alla produzione primaria.
La Circolare n. 44/E del 2004 dell’Agenzia delle Entrate ribadisce proprio questo aspetto, chiarendo come, per rientrare fra le attività agricole connesse, quella di fornitura di servizi non deve divenire preponderante in termini di dimensioni, di organizzazione di capitali e di risorse umane. L’imprenditore, in pratica, deve mantenere la prevalenza dell’attività agricola principale sul piano economico e operativo. Qualora i macchinari e le risorse destinate ai servizi conto terzi superino, per numero o utilizzo, quelli impiegati per la propria produzione, l’attività di prestazione di servizi rischia di assumere la connotazione di attività principale, generando un mutamento della natura dell’impresa e, di conseguenza, un diverso regime fiscale. La stessa circolare prevede un criterio di confronto basato sul fatturato derivante dall’impiego di ciascuna specifica attrezzatura: se l’incidenza del fatturato legato ai servizi conto terzi ottenuto con tali mezzi diventa prevalente, si perde la qualifica di attività connessa e si rischia di passare a un regime tipico delle imprese commerciali. Un altro aspetto di rilievo è la valutazione della proporzionalità fra la dotazione strumentale e l’estensione o le esigenze effettive dei terreni. Non possono infatti considerarsi “normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata” macchine di dimensioni o potenza sproporzionate rispetto ai terreni coltivati dall’imprenditore. Un’impresa agricola specializzata in orticoltura su pochi ettari, per esempio, non può giustificare il possesso e l’utilizzo di macchinari particolarmente grandi o costosi se poi li impiega soprattutto per lavorazioni conto terzi. In tale scenario, l’attività di servizio finirebbe per emergere come quella realmente prevalente.
Dal punto di vista contrattuale, la lavorazione conto terzi in agricoltura si sostanzia in un accordo in cui l’agricoltore pone a disposizione dell’altra parte non soltanto i macchinari, ma anche le proprie competenze. Le clausole tipiche riguardano l’oggetto della lavorazione (ad esempio, l’aratura di un determinato lotto di terreno o la raccolta meccanica di un prodotto agricolo), i termini entro cui deve essere completata l’operazione, l’importo del compenso e le eventuali responsabilità per danni alle colture o ai macchinari. È buona prassi disciplinare anche la copertura assicurativa, considerando che i terreni e i prodotti di terzi possono subire danneggiamenti durante le operazioni di lavorazione. Il contratto deve altresì stabilire i criteri di riparto dei rischi legati agli eventi atmosferici, soprattutto quando l’attività viene svolta in periodi delicati per la coltura. La flessibilità che contraddistingue questa tipologia di contratto ha un vantaggio evidente: permette all’impresa agricola di ampliare le proprie fonti di reddito utilizzando al meglio risorse e competenze che, in determinati periodi dell’anno, potrebbero rimanere sottoimpiegate. Pensiamo al periodo invernale, in cui i mezzi agricoli non sono costantemente richiesti nelle attività sul proprio fondo. In tali fasi, lo sgombero neve, la pulizia delle aree boschive o la manutenzione del verde pubblico possono diventare servizi remunerativi, mantenendo però un legame sostanziale con la vocazione agricola originaria dell’impresa.
Sul piano fiscale, la disciplina offre regimi agevolati che rispecchiano la funzione di attività connessa. L’art. 34/bis del DPR n. 633/72 ha introdotto un regime forfetario in materia di IVA, grazie al quale per le prestazioni di servizi effettuate utilizzando prevalentemente le risorse normalmente impiegate nell’attività agricola, l’imposta sul valore aggiunto a debito è calcolata riducendo del 50% l’IVA relativa alle operazioni imponibili. In pratica, l’imprenditore agricolo che rispetti i requisiti di prevalenza può applicare una significativa riduzione dell’imposta, una semplificazione che si accompagna al riconoscimento di quest’attività come parte integrante e accessoria della coltivazione o dell’allevamento. Il vantaggio, oltre all’alleggerimento sul versante fiscale, risiede nella possibilità di mantenere una contabilità coerente con la natura agricola dell’impresa, evitando di dover gestire in modo completamente separato la parte di servizi.
Dal punto di vista delle imposte sui redditi, l’art. 56-bis comma 3 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi stabilisce che per l’attività di fornitura di servizi considerata agricola connessa, il reddito imponibile si determina applicando un coefficiente di redditività del 25% sull’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione ai fini IVA. In altre parole, se l’imprenditore agricolo ottiene ricavi dalla lavorazione conto terzi svolta con i propri macchinari, non deve calcolare l’utile reale derivante da queste attività, ma può applicare forfetariamente il 25% ai fini della tassazione. Questo comporta un ulteriore vantaggio, poiché la gestione amministrativa risulta semplificata e si ottiene una fiscalità meno onerosa rispetto alle imprese che operano esclusivamente nel settore dei servizi. Tuttavia, per accedere a tali regimi agevolati, è necessario che l’imprenditore documenti correttamente la prevalenza dell’utilizzo delle risorse. Tale documentazione, come suggerisce la prassi amministrativa, dovrebbe comprendere un’analisi dei volumi di lavoro e dei fatturati realizzati rispettivamente nell’attività agricola primaria e in quella accessoria. Non è sufficiente un semplice riscontro contabile finale, ma occorre, fin dall’inizio, pianificare e monitorare che i macchinari vengano adoperati prioritariamente a servizio del proprio fondo o dei propri allevamenti. Alcune imprese si dotano di registri interni, schede di lavorazione o software gestionali che tracciano i tempi e le ore di lavoro dei mezzi meccanici, così da poter fornire, in caso di controllo, evidenze sulle lavorazioni e sulla ripartizione tra attività principale e connessa.
La corretta qualificazione contrattuale della lavorazione conto terzi in agricoltura presuppone anche la distinzione da altre tipologie contrattuali. Non va confuso il rapporto di lavoro agricolo subordinato con un dipendente, e non si deve sovrapporre il contratto di appalto di servizi a un contratto di subfornitura. Nel caso della lavorazione conto terzi tra due imprenditori agricoli, non si realizza un semplice acquisto di manodopera o di forza lavoro: si tratta piuttosto di un servizio professionale reso da un’impresa a favore di un’altra, con una propria autonomia organizzativa e una responsabilità diretta circa la qualità del risultato. È quindi opportuno che, nel testo del contratto, vengano definite le modalità di esecuzione delle lavorazioni, gli standard qualitativi attesi e la responsabilità per eventuali difetti o danni.
Non esiste una forma legale tipica e cogente per il contratto di lavorazione conto terzi in agricoltura, ma è essenziale che ci sia prova scritta, anche con accordi sottoscritti in forma semplice, che individuino chiaramente: chi è il committente e chi è il prestatore del servizio, quale opera deve essere eseguita, i luoghi e i tempi di lavorazione, il corrispettivo e le modalità di pagamento, i riferimenti assicurativi e le eventuali clausole di risoluzione anticipata del rapporto. Una scrittura chiara aiuta a prevenire controversie e a dimostrare, in sede di controllo amministrativo o fiscale, la natura accessoria dell’attività.
Dal punto di vista dell’impresa agricola committente, affidare determinate lavorazioni conto terzi può essere vantaggioso quando non si dispone di mezzi adeguati o quando si intende delegare a professionisti particolarmente esperti una fase critica della produzione. Emerge qui la funzione di sostegno reciproco che le imprese agricole possono offrire: la condivisione di macchinari costosi o ad alta tecnologia agevola la diffusione di pratiche agricole più efficienti, riduce i costi di ammortamento e aiuta i piccoli agricoltori a rimanere competitivi. Tuttavia, occorre assicurare che il contratto rispetti le peculiarità agricole, senza sfociare in un rapporto di dipendenza economica eccessiva. Un contratto squilibrato potrebbe far sorgere dubbi sulla reale autonomia delle parti o sulla corretta qualificazione del contratto medesimo. Sotto il profilo operativo, la lavorazione conto terzi in agricoltura può assumere forme e dimensioni molto diverse. In alcuni casi, è limitata a interventi stagionali e saltuari, come la vendemmia meccanizzata, la trebbiatura del grano o la pressatura delle balle di fieno. In altri casi, può risultare sistematica e strutturata, ad esempio quando una cooperativa agricola mette a disposizione dei propri soci un parco macchine per le colture ortofrutticole. In tutte queste evenienze, la chiave di volta rimane la prevalenza dell’attività agricola principale, sia per esigenze di coerenza con la definizione normativa, sia per beneficiare delle disposizioni fiscali di favore.
Visto che il contratto di lavorazione conto terzi crea diritti e obblighi reciproci fra imprenditore e committente, è opportuno che entrambe le parti valutino con attenzione le implicazioni civili e fiscali prima di concludere l’accordo. Chi presta il servizio deve verificare di poter certificare la natura e la consistenza della propria attività agricola principale, producendo eventualmente documentazione sui terreni coltivati, sui capi di allevamento e sui relativi registri contabili. Chi commissiona il servizio ha invece interesse a richiedere garanzie sulla professionalità, sull’adeguatezza dei macchinari e sul possesso di coperture assicurative, specie se le lavorazioni contengono un significativo margine di rischio per i propri prodotti o per l’incolumità degli operatori.
In definitiva, il contratto di lavorazione conto terzi in agricoltura rappresenta un’opportunità preziosa per le aziende agricole che desiderano ottimizzare l’uso dei propri mezzi, massimizzare il rendimento economico e favorire la collaborazione con altri soggetti, pubblici o privati. L’importante è mantenere un equilibrio tra l’attività agricola principale e quella accessoria, documentando puntualmente la prevalenza e la proporzionalità dei mezzi impiegati. Se correttamente gestita, questa forma di collaborazione contribuisce alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale, in linea con quanto previsto dall’art. 2135 del Codice Civile, sostenendo al tempo stesso l’innovazione e la competitività del settore primario. Le clausole contrattuali, ben articolate e condivise, favoriscono un rapporto trasparente e stabile, che possa evolvere di stagione in stagione in funzione delle reciproche necessità. In quest’ottica, l’imprenditore agricolo deve preservare la propria identità produttiva, garantendo la destinazione prevalente dei macchinari all’attività sul proprio fondo, mentre il committente beneficia di un servizio svolto con competenza e con strumentazioni adeguate, spesso difficili da reperire sul mercato generale dei servizi.

Fac Simile Contratto di Lavorazione Conto Terzi in Agricoltura Word
Di seguito è possibile trovare un fac simile contratto di lavorazione conto terzi agricoltura Word da scaricare e da utilizzare come esempio. La bozza può essere modificata inserendo i dati delle parti e gli altri elementi mancanti, per poi essere convertita in formato PDF o stampata.