In questa guida spieghiamo quali sono le caratteristiche del contratto di procacciatore d’affari e mettiamo a disposizione un fac simile di contratto da scaricare.
Caratteristiche del Contratto Procacciatore d’Affari
In materia di intermediazione commerciale un ruolo determinante è assunto dal procacciatore di affari.
Il contratto di procacciamento di affari è un contratto molto diffuso nella prassi commerciale: le aziende, infatti, spesso ricorrono alla collaborazione di soggetti ai quali conferiscono l’incarico di promuovere la conclusione di affari nel loro interesse senza che ciò comporti l’instaurazione di un rapporto contrattuale caratterizzato dalla stabilità o da vincoli di subordinazione.
Il contratto in parola è un contratto atipico (in quanto non specificamente regolato dal codice civile, né da leggi speciali) oneroso e a causa sostanzialmente unitaria, in virtù del quale il procacciatore d’affari senza vincolo di stabilità e in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole alla ditta da cui ha ricevuto l’incarico di procacciare tali commissioni (così Cass., 24 giugno 2005, n. 13629 e Cass., 1° giugno 1998, n. 5372).
L’attività del procacciatore ha, quindi, ad oggetto il procacciare affari e con tale espressione si intende, come detto, il raccogliere le ordinazioni dei clienti e trasmetterle alla ditta preponente. Attività connessa e preliminare alla raccolta delle ordinazioni è quella di carattere promozionale, ma generalmente si ritiene che quest’ultima non rientri nell’oggetto dell’incarico a meno che ciò non sia stato espressamente pattuito.
Quanto al significato di affare, generalmente con tale termine si intende ogni operazione di contenuto economico che rechi un’utilità di tipo patrimoniale, di conseguenza il concetto di affare non si limita a ricomprendere solo la conclusione di contratti, ma può includere anche negozi patrimoniali unilaterali, essendo esteso ad ogni operazione cui segue la nascita di un’obbligazione giuridicamente vincolante
Il procacciatore d’affari è quindi un soggetto che, su incarico e a favore del preponente, il quale potrà essere una società o una persona fisica, conclude affari finalizzati ad incrementare la clientela.
Sostanzialmente si occupa di verificare quali potenziali clienti, interessati ai servizi e prodotti del preponente, offre il mercato, nonché procura commissioni che aumentino le entrate di quest’ultimo.
Mette, pertanto, in contatto tra loro due parti affinché giungano alla conclusione di un contratto commerciale. Al fine di poter attuare tale attività, il procacciatore d’affari riceverà un formale incarico dal preponente, sotto forma di lettera. A seguito del ricevimento dell’incarico, inizierà la propria attività di promozione dei servizi e dei prodotti del preponente e, una volta rinvenuto il cliente interessato, predisporrà una proposta contrattuale che invierà al preponente.
Spetterà poi a quest’ultimo decidere se aderire o meno alla proposta presentata e, qualora l’accordo giunga a compimento, il cliente e il preponente proseguiranno il rapporto senza l’intermediazione del procacciatore d’affari: questo in virtù del fatto che l’opera del predetto termine con l’ottenimento del nuovo cliente, la futura gestione rimane in capo al preponente.
Non c’è una normativa specifica che si è occupata di regolamentare la professione del procacciatore d’affari, queste sono le ragioni per le quali il contratto di procacciatore d’affari rientra nella categoria dei contratti c.d. atipici, ossia privi di precisa normativa.
Ci sono, tuttavia, delle leggi che sono intervenute sull’argomento e che sarebbe preferibile citare: la L. 39/1989 ha sancito l’iscrizione a ruolo per chiunque concluda affari relativi ad aziende e ad immobili, a titolo oneroso; il D.Lgs. 59/2010 poi ha modificato le regole di accesso al REA e previsto che senza iscrizione al ruolo le provvigioni non sono dovute.
OBBLIGHI DEL PROCACCIATORE
Nonostante non si escluda che per singoli affari sia possibile prevedere che il procacciatore assuma uno specifico obbligo di attivarsi, in generale il procacciatore, ricevuto l’incarico, ha la facoltà, e non l’obbligo, di attivarsi e trasmettere ordinativi alla ditta preponente.
In ogni caso si ritiene che il procacciatore abbia l’obbligo, se e quando agisce, di operare nell’esclusivo interesse del preponente, seppure non legato a quest’ultimo da un vincolo stabile come l’agente, a differenza del quale, oltretutto, non è tenuto al rispetto di alcuna istruzione del preponente né a fornire a questi le informazioni di cui all’art. 1746 c.c. relative alle condizioni del mercato nella zona assegnatagli, e ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari.
Si ritiene, comunque, che il procacciatore debba attenersi ai principi generali in materia di buona fede commerciale che impongono un comportamento leale e corretto.
Il contratto di procacciamento che, come detto sub par 4, non deve sottostare a particolari formalità, può prevedere a carico procacciatore il rispetto di ulteriori obblighi.
Le parti possono convenire che il procacciatore sia tenuto al c.d. star del credere: con tale clausola il procacciatore si impegna a tenere indenne il preponente dalle perdite subite per l’eventuale inadempimento del terzo contraente. La garanzia in parola, con cui il procacciatore assume quindi una specifica responsabilità per l’esecuzione dell’affare, può essere integrale (relativa cioè all’intero valore dell’affare) o limitata ad una percentuale delle perdite che il preponente potrebbe subire per l’inadempimento.
L’obbligazione di rimborsare il preponente sorge nel momento in cui si verifica l’inadempimento del terzo contraente (sia nell’ipotesi di inadempimento totale o parziale, sia nell’ipotesi di esecuzione inesatta), ma la garanzia opera solo se l’inadempimento è imputabile al terzo.
Il preponente, verificatosi l’inadempimento imputabile, non è tenuto alla previa escussione del debitore, ma può far valere immediatamente la garanzia; il procacciatore avrà poi diritto di regresso nei confronti dell’inadempiente.
Poiché in giurisprudenza è stato rilevato che «tanto in tema di mediazione, quanto in tema di procacciamento di affari, deve ritenersi consentita alle parti, nella libera esplicazione della loro autonomia negoziale, la facoltà di derogare alla disciplina codicistica – che impone la corresponsione della provvigione al mediatore per il solo fatto che il contratto sia stato concluso per il suo intervento – e stabilire che Ì1 pagamento della provvigione stessa sia subordinato, invece, al buon fine dell’affare» (così Cass., 16 luglio 2002, n. 10286), tuttavia si deve tener presente che il patto con cui il procacciatore assume lo star del credere non deve essere confuso con il patto con cui si subordina la provvigione al buon fine dell’affare.
Se, infatti, quest’ultimo attiene al momento della maturazione del diritto al compenso (all’avvenuta regolare esecuzione), con lo star del credere il procacciatore assume la garanzia per l’inadempimento del terzo.
Nel contratto di procacciamento di affari, le parti possono prevedere anche altri obblighi a carico del procacciatore, quali ad esempio quello di agire in una specifica zona, l’obbligo di rispettare la clausola di esclusiva e quello di rispettare il patto di non concorrenza. In merito a quest’ultimo, se previsto, si pone il problema dell’applicabilità o meno dell’art. 2956 c.c.
La clausola di esclusiva, che può essere unilaterale (pattuita a solo vantaggio del preponente o del procacciatore) o bilaterale (prevista per entrambi), se è prevista a carico del procacciatore implica che questi non potrà trattare, nella stessa zona e per lo stesso ramo di affinità affidatogli dal preponente, affari per altre imprese concorrenti.
Anche se le parti nella libera esplicazione della loro autonomia possono pattuire la clausola in parola, è stato rilevato che la previsione di un diritto di esclusiva è maggiormente configurabile in un rapporto caratterizzato dalla stabilità piuttosto che in uno occasionale (seppure l’attività sia coordinata e continuativa) come il procacciamento.
Quanto all’obbligo di agire in una specifica zona si ritiene che la limitazione territoriale dell’attività non imponga al procacciatore una vera obbligazione di astenersi dal procacciare affari in zone diverse poiché, essendo il contratto procacciato soggetto all’accettazione del preponente quest’ultimo può comunque decidere di darne corso o meno
Nel caso in cui, invece, il procacciatore sia investito del potere di rappresentanza negoziale (per cui il contratto si conclude con l’incontro delle volontà del procacciatore e del terzo) se al preponente derivi un danno dalla violazione della zona pattuita il procacciatore è tenuto a risarcirlo.
Altro obbligo a carico del procacciatore può essere pattuito qualora a questi sia conferita la c.d. procura all’incasso (in virtù della quale il pagamento da parte del cliente è validamente fatto all’intermediario e l’offerta formale del debitore nei confronti del procacciatore se da questi ingiustificatamente rifiutata, vale a mettere in mora il creditore imprenditore preponente): il procacciatore che abbia ricevuto il pagamento ha, infatti, l’obbligo di versare al preponente le somme riscosse nel più breve tempo possibile o secondo quanto stabilito nell’incarico.
OBBLIGHI DEL PREPONENTE
Poiché il contratto di procacciamento è, secondo lo schema socialmente tipizzato un contratto a titolo oneroso, uno dei principali obblighi dell’imprenditore preponente è quello di corrispondere un compenso, detto provvigione, per gli affari procacciati ed accettati.
La provvigione generalmente e determinata in una percentuale commisurata al valore dell’affare procacciato, ma le parti possono anche accordarsi per una somma fissa o ancora accordarsi in altri termini (ad esempio una somma fissa più una percentuale e così via).
Qualora la misura della provvigione non sia stabilita da clausole contrattuali, per determinarne l’ammontare, non potendosi fare riferimento alle tariffe relative agli agenti e ai mediatori (poiché applicabili solo a tali categorie), si devono essere determinate o in base agli usi o, in mancanza, secondo equità del giudice.
Si ritiene che il diritto a percepire la provvigione sorga in capo al procacciatore con la conclusione del contratto: in giurisprudenza è stato infatti affermato che «per il procacciatore d’affari, la regolare esecuzione del contratto che fa sorgere il diritto alla provvigione va ravvisata nella conclusione del contratto tra preponente e terzo» (Così Cass., 6 aprile 2000, n. 4327, cit.).
Maggiori incertezze in merito a tale questione, però, si registravano prima della modifica dell’art. 1748 c.c. ad opera dell’art. 3 d.lgs. 15 febbraio 1999, n. 65. La novella citata ha, infatti, attenuato le differenze tra contratto di agenzia e contratto di mediazione in tema di diritto alla provvigione, prevedendo che il diritto dell’agente al compenso sorge con la conclusione del contratto e non più, come prima, con la sua regolare esecuzione.
L’obbligo di corrispondere la provvigione per d preponente non sorge se il contratto procacciato è nullo, non potendosi parlare in tale ipotesi di affare procurato. Se, invece, il contratto procacciato è annullabile mentre taluni, ritenendo applicabile l’art 1757 c.c., affermano che la provvigione è dovuta (salvo che il procacciatore conoscesse la causa dell’invalidità), altri invece sostengono che qualora il contratto procacciato venga annullato allora nulla si dovrebbe corrispondere al procacciatore, poiché il vizio del contratto procacciato inficia il
contratto di procacciamento in virtù del collegamento tra essi esistente.
COME DIVENTARE PROCACCIATORE D’AFFARI, REQUISITI E PROVVIGIONE
Per compiere l’attività di procacciatore di affari non risulta necessario avere nessun requisito particolare come specializzazione, abilitazione professionale, titolo di studio, esami di stato. Inoltre, non sarà neanche necessario essere in possesso di qualità professionali o morali, a differenza di altre figure commerciali sopra menzionate, come quella dell’agente di commercio, la quale invece dovrà avere determinati requisiti.
Per capire come diventare procacciatore d’affari, però, è necessario fare una distinzione: tra procacciatore d’affari continuativo o che si occupa di aziende e beni immobili e tra procacciatore d’affari occasionale. Per quanto attiene la prima categoria, il procacciatore d’affari dovrà essere iscritto all’elenco dei mediatori, diversamente non avrà diritto alla remunerazione sotto forma di provvigione. La seconda categoria di procacciatore d’affari, invece, non dovrà porre in essere alcuna iscrizione.
In materia di provvigioni poi, al procacciatore d’affari spetta la stessa per ogni affare che verrà procurato al preponente, in base all’importo che verrà contrattualmente previsto dalle parti. Solitamente la provvigione viene corrisposta esclusivamente sui contratti andati a buon fine, ossia quelli per i quali il preponente abbia ottenuto il pagamento dell’importo dovuto nella sua interezza. Le provvigioni del procacciatore d’affari occasionale sono soggette alla ritenuta d’acconto e devono essere inserite nella dichiarazione dei redditi al netto delle spese eventualmente sostenute dal procacciatore.
PROCACCIATORE D’AFFARI E ASPETTI FISCALI
Analizziamo adesso gli aspetti fiscali che caratterizzano la figura del procacciatore d’affari, sempre distinguendo dalla tipologia di attività da questi svolta: continuativi e occasionale.
Iniziamo con la Partita Iva. Il procacciatore d’affari che svolgerà la propria professione in maniera continuativa dovrà obbligatoriamente aprire la Partita Iva, tale obbligo invece non sussiste per il procacciatore d’affari occasionale, sempre che non venga superato il limite reddituale legislativamente previsto.
Passando ora all’aspetto maggiormente fiscale-contabile, si precisa che il procacciatore d’affari continuativo dovrà emettere regolare fattura, la quale sarà quindi assoggettata al’IVA; diversamente, il procacciatore occasionale non dovrà adempiere a tale obbligazione e dovrà soltanto emettere una ricevuta soggetta a ritenuta di acconto, nei casi in cui l’importo della ricevuta superi gli Euro 77,47, alla stessa dovrà essere applicata una marca da bollo di Euro 2,00.
In relazione al trattamento previdenziale ai fini INPS: il procacciatore continuativo sarà iscritto all’INPS ed assoggettato alla contribuzione della gestione commercianti, indipendentemente dal proprio reddito; il procacciatore occasionale, invece, non sarà onerato di alcun versamento INPS per la gestione commercianti.
Per quanto attiene poi la dichiarazione dei redditi, il procacciatore d’affari occasionale dovrà dichiarare quanto guadagnato compilando il quadro L; diversamente, il procacciatore d’affari continuativo, dovrà compilare il quadro F per la contabilità ordinaria e il quadro G per quella semplificata.
Infine, si ricorda che il regime forfettario introdotto nell’anno 2019, ha previsto una serie di agevolazioni per i procacciatori di affari, entro un limite di fatturato di Euro 65.000, qualora versino il 15% dell’imposta sostitutiva. Questo, non dimenticando le semplificazioni in materia di tenuta dei registri contabili e adempimenti IVA. Nel caso in cui, invece, superino detta soglia di fatturato, sarà applicato il regime ordinario.
PROCACCIATORE D’AFFARI – DIFFERENZE CON AGENTE, MEDIATORE E MANDATARIO
Inizialmente si è già avuto modo di accennare al fatto che nell’intermediazione commerciale non sussiste soltanto la figura del procacciatore d’affari, ma ce ne sono anche ulteriori – quali l’agente, il mediatore e il mandatario – rispetto alle quali è necessario un approfondimento, al fine di comprendere quali sono le differenze tra tali professioni e quella del procacciatore d’affari.
Partiamo con le differenze tra procacciatore d’affari ed agente. L’agente, così come previsto ai sensi dell’art. 1742 c.c., si obbliga a favorire la conclusione di affari in una precisa area territoriale, nell’interesse del proprio cliente; nel procacciamento d’affari, non c’è alcuna obbligazione relativa alla conclusione del contratto tra le parti, questo perché lo scopo del procacciatore è quello di promuovere e segnalare clienti al preponente affinché possa nascere una opportunità commerciale. Altra differenza, il procacciatore d’affari occasionale pone in essere la propria attività in modo discontinuo, l’agente, invece, è continuativo e stabile.
Passiamo ora al mediatore. Quest’ultimo svolge tutte le attività utili a concludere l’affare, il procacciatore, invece, presenta un incarico molto più limitato, segnalando soltanto l’affare al preponente. Inoltre, il procacciatore svolge l’attività nell’interesse del preponente ed a seguito di incarico conferito da quest’ultimo, il mediatore diversamente è più indipendente, autonomo, imparziale ed organizzato rispetto alle parti del contratto, anche se ha ricevuto l’incarico soltanto da una di queste.
Infine, il mandatario. Al contrario di quest’ultimo, il procacciatore solitamente non ha alcun potere di rappresentanza; questo perché al procacciatore non viene riconosciuta la possibilità di concludere contratti, ma si limita a segnalare il potenziale cliente, eventualmente trasmettere l’ordine, ma sarà poi il preponente a prendere contatti al fine di valutare l’opportunità di riuscire a concludere un contratto.
Come Compilare il Contratto di Procacciatore d’Affari
Dopo avere precisato e compreso ogni dettaglio utile in materia di procacciatore d’affari, vediamo ora come redigere un contratto e quali requisiti fondamentali lo stesso dovrà avere per essere considerato legalmente valido e tutelante per ogni parte in causa.
Iniziamo con il precisare che il contratto di procacciatore d’affari è l’accordo sussistente un soggetto, il procacciatore appunto, e una azienda o un privato, ossia il preponente (anche noto come mandante), affinché il primo promuova la conclusione di contratti nell’interesse del secondo.
I requisiti che il contratto di procacciatore d’affari dovrà avere sono i seguenti
-Dati delle parti. Pare scontato da precisare, ma è fondamentale l’inserimento di tutti i dati identificativi delle parti, ossia sia del procacciatore che del preponente.
-Oggetto. Indicare i servizi e i prodotti che il procacciatore d’affari potrà sponsorizzare, dietro precisa concessione da parte del preponente. Tale articolo, pertanto, riguarda l’oggetto del procacciamento d’affari.
-Attività di procacciamento. Specificare in cosa consiste l’attività che verrà svolta dal procacciatore, nonché gli eventuali limiti, e se la stessa è occasionale o continuativa. Si può anche porre in capo al procacciatore l’onere di invio mensile delle aziende che ha provveduto a contattare e l’eventuale esito degli incontri. Ciò al fine di monitorare l’attività dello stesso.
-Patto di non esclusività territoriale. Articolo da inserire qualora non si voglia porre alcun limite all’attività del procacciatore in ambito territoriale.
-Zona. Tale articolo, in alternativa al suddetto “Patto di non esclusività territoriale”, invece, sarà da inserire qualora si voglia limitare l’attività del procacciatore ad una determinata zona.
-Ordini. Precisare la possibilità per la preponente di accettare o rifiutare gli ordini che vengono proposti dal procacciatore d’affari. Si segnala la possibilità di un risarcimento danni, incassato dal procacciatore, qualora la preponente, dopo aver rifiutato un ordine, intrattenga comunque rapporti commerciali con il cliente segnalato dal procacciatore.
-Provvigioni. Fondamentale quantificare la percentuale che dovrà essere corrisposta su ogni contratto, nonché un eventuale importo fisso da versare mensilmente al procacciatore.
-Pagamenti. Una volta stabilite le modalità di corresponsione delle provvigioni, dovrà anche essere precisato entro quando le stesse dovranno avvenire.
-Collaboratori e spese. Nel caso in cui il procacciatore abbia dei propri collaboratori sarebbe sempre preferibile che gli stessi siano alle esclusive dipendenze di quest’ultimo, senza alcun contatto o rapporto con il preponente.
-Durata. Sempre preferibile indicare una durata del contratto, con eventuale possibilità di proroga ma anche di disdetta anzi tempo, precisando le modalità con cui questa dovrà avvenire.
-Controversie. Per qualsivoglia questione dovesse nascere in ragione del contratto sottoscritto indicare il foro di competenza, nonché l’eventuale ricorso ad un arbitro, preliminarmente all’instaurazione del giudizio.
Si consiglia, infine, di precisa sempre che, per qualsiasi questione non trattata all’interno del contratto, si richiamano le disposizioni previste all’interno del Codice Civile. Il contratto dovrà poi essere sottoscritto in duplice originale e conservato in caso di eventuali controversie che si dovessero creare tra le parti.
Modello Contratto di Procacciatore d’Affari
Di seguito è possibile trovare un fac simile contratto di procacciatore d’affari in formato Doc da scaricare e da utilizzare come esempio. La bozza di contratto di procacciatore d’affari può essere modificata inserendo i dati delle parti e gli altri elementi contrattuali mancanti, per poi essere convertita in formato PDF o stampata.