In questa guida spieghiamo quali sono le caratteristiche del contratto di nolo a caldo e mettiamo a disposizione un fac simile di contratto da scaricare.
Risulta essere ormai sempre più frequente che l’impresa, all’interno di cantieri edili, debba porre in essere delle operazioni che richiedono l’utilizzo di apparecchiature di cui la ditta stessa non è dotata. Pertanto, la soluzione maggiormente preferita è il noleggio della strumentazione necessaria, nonché l’ingaggio di un soggetto specializzato nella utilizzazione di tale strumentazione.
Tale soluzione è definita come nolo, a caldo e a freddo, vediamo più nel dettaglio di cosa si tratta.
Caratteristiche del Contratto di Nolo a Caldo
Premettiamo che l’utilità del nolo risiede nella circostanza che molte attrezzature non dovranno essere utilizzate continuativamente, ma soltanto saltuariamente. Pertanto, il loro acquisto, essendo tali beni spesso anche molto costosi, è del tutto inutile in virtù dello scarso utilizzo a cui sarebbero adibiti. Tra i materiali maggiormente noleggiati troviamo, a titolo esemplificativo, le piattaforme di lavoro elevabili utilizzate per effettuare i lavori in quota.
Per nolo si intende un contratto mediante il quale il locatore cede provvisoriamente un bene all’utilizzatore, dietro pagamento di un corrispettivo. Il nolo può essere di due tipi: a caldo e a freddo. Il nolo a freddo prevede che il contratto abbia ad oggetto unicamente l’attrezzatura, la quale dovrà rispettare tassativamente le regole imposte dalla normativa vigente. Il soggetto che noleggia (locatore) dovrà garantire: la conformità del macchinario alle disposizioni regolamentari e legislative, nonché dei requisiti generali in materia di sicurezza; lo stato di manutenzione, conservazione e rispetto della sicurezza; una dichiarazione fornita direttamente dal locatore attestante il soggetto incaricato dell’uso del macchinario.
Il nolo a caldo, invece, riconosce la possibilità per l’impresa di noleggiare, oltre all’attrezzatura, anche un soggetto specializzato nell’utilizzo dei macchinari locati. Tale specializzazione dovrà essere comprovata da documentazione specifica attestante i titoli conseguenti dal predetto lavoratore in termini di formazione, addestramento e conoscenza.
All’interno dei cantieri, la tipologia contrattuale più utilizzata, è certamente quella del nolo a caldo.
Come già precisato, il nolo a caldo è un contratto che ha ad oggetto la concessione della strumentazione di lavoro, nonché la prestazione lavorativa di un soggetto specializzato alla conduzione dei macchinari locati.
L’impresa noleggiante (locatore) non avrà alcun obbligo specifico – rispetto alla organizzazione del lavoro, che rimarrà in capo all’impresa utilizzatrice – se non avere cura che: il macchinario sia conforme alle disposizioni regolamentari e legislative, nonché in termini di sicurezza; la strumentazione sia in buono stato di efficienza, conservazione e manutenzione; il soggetto incaricato della gestione dello strumento noleggiato sia adeguatamente formato ai sensi del D.Lgs. 81/2008, Capo I, Titolo III.
Oltre a ciò, l’impresa noleggiante soggiace agli obblighi di cui agli artt. 23 (relativi agli oneri in capo a fornitori e fabbricanti), 37-73 (concernente l’addestramento, la formazione e l’informazione) e 72 (sulle obbligazioni in capo a concedenti in uso e noleggiatori).
Qualora vi sia una inosservanza della normativa antinfortunistica riguardante l’utilizzo della strumentazione oggetto del contratto di nolo posta in essere dal dipendente incaricato, risponderà delle conseguenze dannose l’impresa noleggiante.
Interessante poi è il trattamento dell’IVA dei contratti di nolo a caldo, in virtù del fatto che ci si è chiesti se a tale tipologia contrattuale potesse essere applicato il c.d. Reverse Charge. L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 37 del 29/12/2006, ha precisato che i soggetti che potranno usufruire di tale beneficio in ambito edile dovranno essere esplicitamente precisati. A seguito di ciò, l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 205 del 03/08/2007, ha chiarito l’applicazione dell’IVA nel contratto di nolo a caldo.
Nel caso in cui il contratto di nolo abbia ad oggetto unicamente l’esecuzione di un incarico, si avrà l’applicazione dell’IVA, diversamente, nel caso in cui il contratto sia assimilabile ad un differente rapporto di subappalto, in tal caso si potrà applicare il meccanismo del Reverse Charge.
Nei paragrafi a seguire si procederà a meglio chiarire la distinzione tra contratto di nolo e contratto di subappalto, questo in virtù delle numerose similitudini sussistenti tra le suddette tipologie contrattuali.
Nel rispetto dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, le imprese locatrici dovranno fornire all’impresa utilizzatrice: la certificazione comprovante l’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato; l’autocertificazione attestante il possesso dei requisiti tecnico-professionali idonei, abilitati ai sensi dell’Ordinanza Stato-Regioni del 22/2/2012, art.71, comma 4 e 7; il documento di valutazione dei rischi per il soggetto incaricato del macchinario noleggiato o il Piano Operativo di Sicurezza (c.d. POS), all’interno del quale dovranno essere precisati i compiti di tale soggetto nonché gli obblighi ai quali dovrà soggiacere con il proprio operato.
Come già anticipato, inoltre, il tutto ottemperando altresì ai suddetti requisiti previsti ai sensi degli artt. 71, 72 e 73 del D.Lgs. 81/2008.
DIFFERENZA TRA NOLO A CALDO E SUBAPPALTO
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è intervenuto con la Circolare n. 4/2007 al fine di meglio precisare la questione sulle mere forniture di attrezzature e materiali all’interno dei cantieri. Nella predetta Circolare, i soggetti che si occupano di tali forniture vengono identificati come coloro i quali sono del tutto estranei alla esecuzione dei lavori.
La necessità di distinguere tra contratto di nolo a caldo e contratto di subappalto sorge non soltanto per le numerose similitudini sussistenti nelle due figure contrattuali, ma anche perché potrebbero sorgere dubbi interpretativi. L’impresa locatrice di un nolo a caldo, infatti, potrebbe essere interpretata come una seconda ditta esecutrice di lavori presente all’interno del cantiere. Quanto detto con tutti gli oneri derivanti ex art. 90 del D.Lgs. 81/2008, tra cui, a titolo esemplificativo, la redazione del PSC o la nomina del CSE e del CSP.
Per comprendere quando ci si trova in costanza di nolo a caldo e quando, invece, di subappalto è necessario analizzare nel dettaglio il ruolo svolto dal soggetto incaricato di utilizzare l’attrezzatura noleggiata all’interno del cantiere.
Ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art. 105 comma II, il subappalto è l’istituto giuridico mediante il quale un soggetto, detto appaltatore, affida l’esecuzione di una parte della prestazione commissionata a soggetti terzi. Viene definito come subappalto ogni contratto che ha ad oggetto attività effettuate mediante impiego di manodopera, tra cui anche i noli a caldo, nel caso in cui venga superato l’importo del 2% delle prestazioni affidate o di importi pari o superiori ad Euro 100.000,00, nonché nel caso in cui il costo del personale e della manodopera sia superiore al 50% del contratto in oggetto.
Pertanto, nel caso in cui l’attività lavorativa dell’operatore sia accessoria rispetto alla strumentazione noleggiata, ciò vuol dire che lo stesso limita il proprio operato al funzionamento della attrezzatura messa a disposizione e soggiace a qualsivoglia ordine dell’impresa incaricata di eseguire i lavori, il contratto di nolo a caldo non potrà essere interpretato come un contratto di subappalto.
L’impresa noleggiatrice in un nolo a caldo, quindi, non avrà alcun obbligo in termini di scopi specifici ed opererà senza alcun vincolo di subordinazione, con l’organizzazione del lavoro che rimarrà in capo all’impresa utilizzatrice.
COME REDIGERE UN CONTRATTO DI NOLO A CALDO
Vediamo ora più nel dettaglio come redigere un contratto avente ad oggetto un nolo a caldo e quali sono gli elementi fondamentali che dovranno essere obbligatoriamente indicati ai fini della validità del contratto stesso.
Come già precisato, il contratto di nolo a caldo è lo strumento mediante il quale il locatore mette a disposizione un bene, nonché un servizio che risulti accessorio e strumentale all’uso del bene stesso. Si ottiene, pertanto, il beneficio di avere strumentazioni tecniche – senza doverle acquistare – con personale formato che sia in grado di utilizzarlo.
Prima di tutto, andando alla redazione del contratto, occorre precisare i dati di riferimento delle parti, con il maggior dettaglio possibile (nome, cognome, ragione sociale, codice fiscale e partita iva, indirizzo sede legale).
Tra gli elementi essenziali che dovranno essere indicati nel contratto si riportano i seguenti elementi
-Bene principale. Di fondamentale importanza descrivere dettagliatamente il bene che si sta procedendo a noleggiare, piuttosto inserendo tale descrizione nei documenti allegati. Specificare poi che, tale bene, dovrà essere idoneo e pronto all’utilizzo, il locatore quindi ne garantirà l’uso pacifico, mentre l’utilizzatore l’uso con la necessaria diligenza.
-Bene accessorio. Tali beni sono i servizi strumentali all’uso del bene principale.
-Canone. Quale corrispettivo da pagare per poter godere del bene principale, nella discrezionalità delle parti indicare se lo stesso dovrà essere corrisposto in un’unica soluzione o se suddiviso in più rate.
-Cauzione. Intesa come importo da indicare e prevedere nel caso in cui l’utilizzatore incorra in inadempienze.
-Durata. Molto importante l’indicazione relativa alla tempistica in cui il bene verrà utilizzato.
-Consegna e conseguente restituzione. Le parti contrattuali dovranno indicare dove avverrà la consegna del bene ed in capo a quale soggetto sono le spese di installazione dello stesso.
-Manutenzione. In quelli che vengono indicati come beni accessori è possibile fare rientrare il servizio di manutenzione del bene principale, mediante tale clausola quindi sarà possibile precisarne le condizioni.
-Oneri in capo alle parti. Entrambe le parti presentano degli obblighi reciproci, attinenti alla diligenza, che sarebbe preferibile precisare.
-Responsabilità. Si consiglia di indicare su chi grava la responsabilità qualora il bene principale cagioni danni e quali sono le eventuali conseguenze.
-Assicurazione. Risulta essere facoltà delle parti quella di prevedere una assicurazione che garantisca la tutela dinnanzi a danni diretti, furto e incendio, nonché responsabilità verso terzi.
-Riscatto. Tale facoltà riconosce la possibilità per l’utilizzatore, precedentemente alla conclusione del contratto in essere, di riscattare il bene nonché di acquistarlo.
-Foro competente. Qualora sorgano eventuali conflitti tra le parti, è necessario indicare il Foro di competenza per la trattazione della lite.
Il contratto dovrà essere datato e sottoscritto, nonché prodotto in duplice copia, affinché ogni parte abbia la propria da conservare.
Modello Contratto di Nolo a Caldo
Di seguito è possibile trovare un fac simile contratto di nolo a caldo in formato Doc da scaricare e da utilizzare come esempio. La bozza di contratto di nolo a caldo può essere modificata inserendo i dati delle parti e gli altri elementi contrattuali mancanti, per poi essere convertita in formato PDF o stampata.