In questa guida spieghiamo quali sono le caratteristiche del contratto di distribuzione e mettiamo a disposizione un fac simile di contratto da scaricare.
Caratteristiche del Contratto di Distribuzione
Anche se non esplicitamente previsti all’interno del Codice Civile, i contratti di distribuzione rappresentano un importante strumento per il mondo commerciale, essendo la tipologia contrattuale che crea un diretto collegamento con i consumatori finali. Il fenomeno della distribuzione commerciale, infatti, si riferisce alle attività che permettono al produttore di arrivare al consumatore finale dei prodotti e dei servizi.
Tuttavia si parla di contratti di distribuzione nei casi in cui il produttore non si occupi personalmente della vendita, mediante contatti con il consumatore, ma gestisca la fase della commercializzazione utilizzando lo strumento del contratto e cooperando con altre imprese. Il produttore, quindi, per commerciare i propri prodotti o servizi si rivolge a dettaglianti o grossisti che, pur agendo a proprio rischio e restando autonomi, garantiscono una ottimale programmazione delle vendite e uno sbocco certo per la propria produzione.
I contratti di distribuzione possono, quindi, essere definiti come contratti d’impresa, mediante i quali due imprenditori programmano, ognuno in base alla propria sfera di competenza, lo svolgimento di una attività concernente la commercializzazione di beni.
Per essere ancora più precisi, occorre sottolineare che i partners contrattuali del produttore possono essere rivenditori o semplici intermediari, incaricati della vendita. In tale ultimo caso, non si parlerà di veri e propri contratti di distribuzione, ma di semplici commissionari o agenti che ricercano il cliente ed ultimano la vendita, ma non si accollano i rischi derivanti dalla vendita diretta.
Pertanto, è preferibile circoscrivere la categoria dei contratti di distribuzione ai rapporti conclusi tra imprenditori che coordinano le proprie attività e si assumono il rischio distributivo. Rapporti tipicizzati dalle seguenti attività: agire dell’intermediario in nome proprio; obbligo di promozione della commercializzazione; natura continuativa del rapporto; dipendenza economica del distributore, il quale risulta essere spesso sottoposto ad una intromissione, nella sfera operativa e decisionale, posta in essere dal produttore. In virtù di dette caratteristiche, è evidente la creazione di rapporti che ingenerano un sistema di distribuzione integrata.
Fatta una analisi generale del contratto di distribuzione, passiamo ad analizzare i suoi aspetti principali.
Il contratto di distribuzione commerciale, anche noto come contratto di concessione di vendita, è l’accordo sottoscritto tra il produttore e il distributore finalizzato alla commercializzazione di servizi e di beni in un preciso territorio, il quale potrà anche essere concesso in via esclusiva.
Concretamente parlando, il distributore si impegna ad acquistare servizi e prodotti dal produttore, con il fine di commercializzarli a terzi. Il distributore, quindi, è un soggetto autonomo, che si assume i rischi nelle operazioni all’interno della rete distributiva del fornitore.
Come già anticipato, non sussiste una disciplina legislativa specifica, ma troveranno applicazione le disposizioni di legge previste per contratti quali mandato, somministrazione, agenzia e vendita; ciò permetterà di regolarizzare aspetti come esclusiva, territorio di vendita, quantità minima di prodotti da acquistare ed ulteriori elementi che di seguito verranno trattati più nel dettaglio.
Il contratto di distribuzione presenta numerosi utilizzi: dal piccolo rivenditore sino alla grande distribuzione. Tale tipologia contrattuale, infatti, è utilizzata ogni qualvolta in cui il produttore abbia interesse a raggiungere il consumatore finale, mediante l’utilizzo di un distributore per:
-aumentare la propria capillarità di commercializzazione sul mercato;
-riuscire ad entrare in nuovi mercati, anche quelli presenti all’estero;
-sfruttare la conoscenza del distributore della propria clientela presente in quel preciso territorio;
-risparmiare i soldi che verrebbero destinati alla creazione di una rete commerciale.
Nel caso in cui il produttore, invece, non voglia limitarsi alla distribuzione dei propri servizi o prodotti mediante rivenditori terzi, ma intenda aprire nuovi negozi con il proprio marchio e replicare la propria formula commerciale, sarà necessario affidarsi al contratto di franchising.
Occorre poi precisare che il contratto di distribuzione non andrà confuso con il contratto di agenzia. L’agente, nel contratto di agenzia, agisce come rappresentante per conto del produttore ed è un mero intermediario: lo stesso, infatti, non acquisterà la merce e non si assumerà il rischio di vendita. Nel contratto di distribuzione, invece, il distributore acquista i prodotti dal fornitore ed agisce in nome e per contro proprio, rivendendo a terzi la merce. Così facendo, in proprio capo, i rischi saranno numerosi per il distributore, il quale risponderà per ogni prodotto non venduto o non pagato.
Vediamo adesso alcune caratteristiche del contratto di distribuzione.
-CLAUSOLA DI ESCLUSIVA
La clausola di esclusiva rappresenta l’articolo presente nel contratto finalizzato alla riduzione dell’indipendenza economica delle parti. La stessa può anche essere bilaterale, ma solitamente è unilaterale ed a favore del fornitore: l’esclusività impone al distributore l’impossibilità di vendere nella zona territoriale dei prodotti concorrenti, ma anche di non produrre in proprio per la vendita.
Allo stesso modo, sempre in ottica territoriale ma a tutela del distributore, il fornitore si impegnerà a non concedere a terzi la rivendita di prodotti concorrenziali, nella medesima zona.
-DURATA E CESSAZIONE DEL CONTRATTO
Come ogni tipologia contrattuale, le possibilità sono due: contratto a tempo determinato e contratto a tempo indeterminato. Qualora ci si trovi in una o nell’altra opzione, la durata e la cessazione del contratto varieranno.
Nel contratto a tempo determinato le parti non avranno la possibilità di recedere sino a quando non sia sopraggiunto il termine di naturale scadenza originariamente concordato. Questo è il motivo per cui, nel contratto a tempo determinato, la durata è uno degli elementi negoziali più rilevanti dell’accordo.
Ci sono poi alcune soluzioni alternative, come la possibilità di inserire delle clausole di way-out, che consentano di addivenire ad una risoluzione anticipata del contratto in tutte quelle situazioni in cui vi sia stato un inadempimento grave al punto tale da aver irrimediabilmente compromesso la fiducia tra le parti.
Nel contratto a tempo indeterminato, invece, le parti potranno sempre recedere, previa presentazione di un congruo preavviso, il quale dovrà essere tale da evitare che alle parti sia cagionato un danno. Per stabilire tale preavviso solitamente si fa riferimento alle consuetudini ed agli usi commerciali. Qualora si receda senza preavviso, lo stesso recesso sarà comunque valido, ma la parte potrà riservarsi di richiedere il risarcimento del danno.
Inoltre, qualora il recesso sia conseguente ad una giusta causa (esempio classico è la violazione della clausola di esclusività), il preavviso non sarà dovuto.
-OBBLIGHI DEL FORNITORE
Il fornitore non sarà obbligato ad evadere le singole richieste, qualora non vi sia un esplicito obbligo di rifornimento, ma un rifiuto ingiustificato posto in essere dal fornitore potrebbe essere indicativo della violazione dell’esecuzione del contratto secondo buona fede. Tuttavia, nel caso in cui il fornitore non abbia rifornito i prodotti ordinati con tempestività, dovrà essere esclusa qualsivoglia responsabilità in capo al distributore per non aver idoneamente promosso le vendite.
Nel caso di inadempimento del distributore di lieve entità la giurisprudenza maggioritaria ritiene che il fornitore possa anche interrompere le forniture in essere, sempre comunicando il tutto con congruo preavviso che non arrechi danno.
-PATTO DI NON CONCORRENZA
Il patto di non concorrenza, redatto in virtù delle indicazioni contenute dall’art. 2596 c.c., presenta il fine di regolamentare l’attività del distributore successivamente alla cessazione del rapporto in essere.
Qualora il rapporto cessi e non ci sia una differente regolamentazione specifica, il distributore potrà liberamente vendere i prodotti in suo possesso, sempre che questa attività sia svolta senza creare nell’utente finale una errata convinzione che il rapporto di concessione ancora sia in essere e, generalmente, sia esercitata in buona fede.
-PREZZO IMPOSTO
La legge prevede la possibilità per il fornitore di precisare al distributore un prezzo di riferimento di vendita. Tale clausola è stata considerata come lecita sempre che sia limitata nel tempo e non vengano falsate le regole della libera concorrenza tra differenti distributori o tra imprenditori.
-DISTRIBUZIONE DIRETTA, INDIRETTA E COORDINATA
La distribuzione diretta si realizza nel momento in cui i prodotti arrivano direttamente al consumatore finale dal produttore e quest’ultimo pone in essere un’integrazione di tipo verticale mediante la quale si occuperà delle varie fasi attinenti alla messa in commercio del prodotto. Per fare ciò si farà coadiuvare di soggetti appartenenti alla medesima struttura e che si possono configurare come lavoratori dipendenti.
Il produttore, in tale situazione, avrà il potere di controllo e decisionale sull’attività del personale addetto alle fasi della commercializzazione.
La dottrina ha avuto modo di indicare come tale distribuzione sia diretta sia perché l’impresa pone in proprio capo ogni attività utile alla commercializzazione del prodotto, sia perché la vendita è direttamente attuata nella sede dell’impresa.
La distribuzione indiretta, invece, si realizza nel caso in cui il produttore si dedicherà principalmente alla funzionalità e all’efficienza dell’attività di produzione, così rinunciando ad ogni ruolo distributivo. Per fare questo, si appoggerà ad operatori commerciali autonomi, che svolgeranno funzioni concernenti le figure del dettagliante e del grossista.
Si realizza, in tale situazione, una specie di integrazione verticale pattizia, fondata su contratti ed accordi stipulati tra le parti.
Nel tipico contesto contrattuale distributivo, il produttore ha creato un ulteriore strada tra la distribuzione diretta e quella indiretta che prende il nome di distribuzione coordinata. In tale ipotesi sarà possibile coordinare le fasi di distribuzione e quelle di produzione mediante stipulazione di contratti, tra operatori indipendenti, che non attengono con la commercializzazione ma anzi ne prendono le distanze.
Al giorno d’oggi sono presenti nuove tecnologie telematiche, informatiche ed organizzative che facilitano qualsivoglia attività di coordinamento. L’interazione tra i vari fattori produttivi, infatti, potrà essere ottenuta con vari strumenti, addirittura, in via esemplificativa, può rappresentare l’integrazione produttiva fra più imprese, lo stesso modello industriale, know-how, o marchio, come nel caso del franchising o della concessione di vendita.
Come Compilare il Contratto di Distribuzione Commerciale
Il contratto di distribuzione, per poter essere valido legislativamente parlando, dovrà contenere le seguenti clausole
-Prodotti e territorio. Ogni informazioni attinente a territorio e prodotto potranno essere direttamente inserite in allegato o nel testo del contratto.
-Obiettivi di acquisto. Come anticipato, rappresenta la quantità minima di prodotti che il distributore si impegna ad acquistare ogni anno.
-Obblighi del distributore. Tale articolo contiene la possibilità di inserimento di aspetti quali la nomina di altri distributori o agenti, la scelta di inserire l’assistenza post vendita, l’obbligo di fare pubblicità a spese del produttore o proprie e molto altro.
-Obbligo di non concorrenza. Mediante tale opzione, come già detto, si obbligherà il distributore a non distribuire alla clientela prodotti concorrenti a quelli del produttore.
-Esclusiva del produttore. Il patto con il quale il fornitore si impegna a vendere i prodotti esclusivamente al distributore, riservandosi eventualmente il diritto di vendere tali prodotti direttamente a clienti determinati.
-Prezzi e pagamenti. Clausola con cui vengono indicati gli sconti e i prezzi al distributore, nonché la scelta di pagare con assegno, bonifico o con credito documentario.
-Marchi. Precisare, qualora lo si ritenga, la possibilità di utilizzare i marchi del produttore da parte del distributore.
-Garanzia per vizi dei prodotti. La possibilità, che viene concessa con tale articolo, di inserire norme personalizzate o scegliere clausole di garanzia disciplinate dalla normativa comunitaria.
-Durata. Concernente la scelta relativa alla durata dell’accordo in essere.
-Recesso. Infine, la possibilità per le parti di recedere dal contratto con un determinato preavviso e qualora sussistano giuste ragioni.
Come per ogni contratto, sarà necessaria la duplice sottoscrizione in originale al fine di potere conservare copia dell’accordo, soprattutto nel caso in cui si dovesse presentare la necessità a seguito di pareri conflittuali.
Modello Contratto di Distribuzione
Di seguito è possibile trovare un fac simile contratto di distribuzione in formato Doc da scaricare e da utilizzare come esempio. La bozza di contratto di distribuzione può essere modificata inserendo i dati delle parti e gli altri elementi contrattuali mancanti, per poi essere convertita in formato PDF o stampata.