In questa guida spieghiamo quali sono le caratteristiche del contratto di subagenzia e mettiamo a disposizione un fac simile contratto di subagenzia.
Caratteristiche del Contratto di Subagenzia
La subagenzia rappresenta uno strumento di natura derivata che permette all’agente di avvalersi di una collaborazione ulteriore per l’esecuzione del contratto di agenzia. Nel contesto della pratica commerciale, infatti, l’agente può scegliere di assumere uno o più soggetti, siano essi lavoratori subordinati o autonomi, allo scopo di ottimizzare la gestione delle vendite o di altre attività connesse alla promozione degli affari. Questa scelta è riconducibile ai poteri organizzativi dell’agente, il quale può adottarla se il contratto principale non la esclude o non la subordina a un consenso specifico da parte del preponente. Qualora il contratto di agenzia vieti espressamente la nomina di subagenti, oppure la consenta solo a determinate condizioni, il conferimento dell’incarico in difetto di tale autorizzazione costituirebbe un inadempimento contrattuale attribuibile all’agente, con possibili conseguenze fino al recesso per fatto imputabile a suo carico.
Per comprendere la natura della subagenzia è necessario collocare questa figura nell’alveo dei contratti derivati, analoghi al subappalto o alla sublocazione, dove il subcontratto si innesta su un contratto principale. La subagenzia è dunque uno schema negoziale che mantiene un collegamento unilaterale e funzionale con il contratto di agenzia. Le pronunce giurisprudenziali, tra cui Cassazione n. 15190/2004 e Cassazione n. 17992/2002, hanno ribadito che il contratto di subagenzia non può essere concepito come una realtà indipendente, visto che trova il proprio presupposto necessario nell’esistenza di un valido rapporto di agenzia, la cui invalidità o scioglimento si ripercuotono inevitabilmente sul negozio derivato. È possibile, pertanto, che la cessazione del contratto principale comporti automaticamente lo scioglimento della subagenzia, senza che le parti debbano manifestare una volontà specifica in tal senso.
In termini sostanziali, il subagente opera in tutto e per tutto come un agente, soggetto agli articoli 1742-1753 del codice civile, oltre che agli accordi economici collettivi erga omnes applicabili, come quello del 30 giugno 1938 per il commercio o del 20 giugno 1956 per l’industria, quando ricorrano i relativi presupposti. Inoltre, se nel contratto di subagenzia si fa espresso richiamo agli accordi economici collettivi di diritto comune, tali accordi divengono vincolanti purché sussistano le condizioni soggettive previste per la loro applicazione. Talvolta la giurisprudenza ha escluso che la mancanza di iscrizione dell’agente (o subagente) all’associazione firmataria degli accordi collettivi ne impedisca l’applicazione, ma spesso si richiede, per la piena efficacia, la sussistenza di un’iscrizione o comunque l’adesione volontaria di entrambe le parti. Su questo aspetto rileva Cassazione n. 5557/1999, secondo cui occorre verificare caso per caso se l’agente o il subagente possano invocare la disciplina prevista da tali accordi. Va poi sottolineata l’irrilevanza dell’iscrizione al ruolo agenti per il subagente. L’articolo 9 della legge n. 316/1968, che prevede sanzioni penali per chi eserciti l’attività di agenzia senza i prescritti requisiti, deve essere interpretato restrittivamente, come affermato dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 3545/1999), in quanto si tratta di una limitazione alla libertà contrattuale e non può essere estesa oltre i casi espressamente contemplati. Di conseguenza, per la nomina di un subagente, l’assenza dell’iscrizione al ruolo non è di per sé ostativa all’esistenza di un valido rapporto contrattuale, fermo restando che ciò non esime l’agente e lo stesso subagente dall’osservare le norme di correttezza e di buona fede nell’esecuzione del mandato.
Occorre considerare con attenzione quali diritti e obblighi si trasferiscano dal contratto di agenzia principale al contratto di subagenzia. In linea di massima, gli oneri e i poteri che spettano all’agente vengono assunti dal subagente, con le necessarie adattabilità e limitazioni. Non può tuttavia trovare applicazione l’articolo 1743 del codice civile in tema di diritto di esclusiva, se il subagente agisce esattamente nella stessa zona dell’agente senza che sia stata prevista una suddivisione territoriale a suo favore. Inoltre, l’articolo 1748, comma 2, del codice civile, che riconosce all’agente il diritto alle provvigioni per gli affari conclusi direttamente dal preponente con terzi precedentemente acquisiti come clienti nella zona spettante all’agente, non opera a vantaggio del subagente, sempre che egli non abbia ricevuto un analogo mandato su una porzione di territorio appositamente ritagliata all’interno della zona originaria. L’agente, dunque, mantiene la titolarità di questo diritto laddove il subagente non goda di un’esclusiva equivalente. La subagenzia non comporta automaticamente il trasferimento del potere di rappresentanza, disciplinato dall’articolo 1745 del codice civile. Ciò significa che il subagente non ha la facoltà di ricevere dichiarazioni di inadempimento o reclami con efficacia vincolante per il preponente. Soltanto nel caso in cui l’impresa preponente decida di estendere espressamente questo potere al subagente, inserendo nel contratto di subagenzia una delega o autorizzazione in tal senso, si concretizza l’effetto rappresentativo, altrimenti estraneo alla figura tipica del subagente. A conferma di ciò, Cassazione n. 15190/2004 ha osservato che, in mancanza di esplicite pattuizioni, il subagente non assume alcun potere di rappresentanza verso il cliente.
Quanto agli obblighi di correttezza e tutela degli interessi, l’articolo 1746 del codice civile richiama il subagente a operare secondo buona fede, con la diligenza e la lealtà proprie di un incarico professionale. Il subagente non è però vincolato da un obbligo di fedeltà illimitato nei confronti dell’agente suo preponente, ragione per cui egli non è tenuto a rimanere legato per sempre al medesimo rapporto. È possibile, infatti, che il subagente decida di interrompere la collaborazione con l’agente per cercare un nuovo mandato di agenzia presso un’impresa concorrente. Ciò non integra di per sé una condotta scorretta, purché lo svolgimento dell’iniziativa concorrenziale non violi i principi generali di buona fede, gli eventuali divieti di concorrenza stabiliti dal contratto e le norme in materia di concorrenza sleale previste dal codice civile. La Cassazione, con la sentenza n. 10728/2006, ha osservato che non è vietato a un subagente prospettare al preponente la possibilità di interrompere i rapporti con l’agente per instaurarne di diretti con lo stesso subagente, se ciò avviene nel rispetto della correttezza, senza impiego di mezzi fraudolenti o atti lesivi.
Un elemento da non trascurare è il diritto del subagente alla provvigione sugli affari conclusi grazie al suo intervento. L’articolo 1748 del codice civile impone di riconoscere il compenso ogniqualvolta l’affare giunga a perfezionamento, salvo che non si verifichi una mancata esecuzione per causa non imputabile al preponente. Se l’irregolare esecuzione di un affare è imputabile all’agente, la giurisprudenza ha ritenuto che il subagente possa comunque pretendere la provvigione, come confermato da una risalente pronuncia dell’Appello di Milano del 25 giugno 1954.
In merito alle indennità legate alla cessazione del rapporto, si applicano gli articoli 1750 e 1751 del codice civile. L’indennità sostitutiva del preavviso, prevista dall’articolo 1750, ha lo scopo di compensare il danno derivante da un recesso in tronco. L’indennità di scioglimento del contratto, disciplinata dall’articolo 1751, trova riconoscimento anche nel rapporto di subagenzia, in considerazione della funzione di compensare l’incremento di avviamento commerciale ottenuto durante lo svolgimento dell’incarico. La giurisprudenza di legittimità, con varie pronunce, tra cui Cassazione n. 22830/2006, Cassazione n. 5612/2000 e Cassazione n. 5577/1999, ha chiarito che questa indennità spetta all’agente e, di riflesso, anche al subagente, in linea di principio in tutti i casi di cessazione del rapporto, comprese le ipotesi di recesso per inadempimento. Soltanto in presenza di gravi inadempienze del subagente o di sue dimissioni volontarie viene esclusa la corresponsione dell’indennità, ma la materia va interpretata in modo rigoroso, poiché il recepimento delle direttive comunitarie (Direttiva 86/653/CEE e, in seguito, il D.Lgs n. 65/1999) ha reso più stringenti gli obblighi di tutela degli agenti, estendibili, seppur con le opportune distinzioni, anche ai subagenti.
La natura inderogabile in peius dell’articolo 1751 del codice civile, affermata in modo rilevante da Cassazione n. 5827/2002, incide anche sul rapporto di subagenzia. Questo significa che le parti non possono definire, all’interno del contratto, condizioni peggiorative rispetto allo standard previsto dal codice civile in materia di liquidazione dell’indennità di cessazione. In passato, prima che la normativa comunitaria fosse recepita integralmente, vi erano maggiori spazi di autonomia contrattuale; ma oggi, in virtù della finalità di tutelare l’agente (e il subagente, quando è equiparato a esso), ogni clausola riduttiva dei suoi diritti rischia di essere dichiarata nulla.
Sul piano della responsabilità, il subagente risponde esclusivamente nei confronti dell’agente per quanto riguarda l’esecuzione del proprio incarico e le eventuali inadempienze. Non è configurabile un rapporto contrattuale diretto tra subagente e preponente, con la conseguenza che il subagente non può agire contro il preponente per rivendicare diritti derivanti dal contratto di agenzia principale, e il preponente non può chiamare in causa il subagente in virtù di obblighi contrattuali, se non per effetto di un’azione basata sull’illecito extracontrattuale (articolo 2043 del codice civile) quando ricorrano i presupposti di un danno risarcibile. È invece possibile che l’agente debba rispondere contrattualmente dei danni causati dal subagente al preponente se sussiste un nesso di occasionalità necessaria tra l’attività svolta dal subagente e l’evento lesivo. In tale ipotesi, trova applicazione l’articolo 1228 del codice civile, secondo cui il debitore risponde dell’operato doloso o colposo dei propri ausiliari nell’esecuzione della prestazione dovuta. La Cassazione, con la sentenza n. 9556/2002, ha ribadito che l’agente non può sottrarsi alle conseguenze risarcitorie per i danni provocati dal subagente, nel caso in cui ricorra quella relazione di dipendenza funzionale fra il subagente e l’agente idonea a legare l’attività del primo alle sorti dell’impegno assunto con il preponente.
All’atto pratico, questo aspetto si riflette sulla necessità, per l’agente, di selezionare con cura il subagente, di definire con chiarezza i limiti e i doveri del suo incarico e di vigilare sul suo operato. L’adozione di disposizioni specifiche nel contratto di subagenzia può ridurre il rischio di controversie e circoscrivere la sfera di responsabilità dell’agente in caso di eventuali danni al preponente. Tuttavia, non è possibile escludere del tutto i profili di responsabilità ex articolo 1228 del codice civile, poiché si tratta di una regola di ordine pubblico contrattuale che non può essere abrogata dalla volontà delle parti. Nella quotidianità dei rapporti commerciali si ricorre spesso a clausole che prevedono, per esempio, un espresso obbligo del subagente di attenersi a istruzioni precise e di manlevare l’agente per ogni pregiudizio imputabile alla sua condotta. Tali pattuizioni trovano comunque il limite nel fatto che l’agente rimane il titolare del rapporto con il preponente e che il subagente è un collaboratore scelto dallo stesso agente.
La subagenzia, dunque, costituisce uno schema che risponde alle esigenze di espandere la presenza sul mercato e di capillarizzare l’attività promozionale, ma richiede un’attenzione particolare alla disciplina contrattuale e al coordinamento con il contratto di agenzia da cui deriva. L’agente è libero, in mancanza di clausole contrarie, di avvalersi di collaboratori terzi; tuttavia, l’esistenza di obblighi di esclusiva, la previsione di zone determinate e, più in generale, la volontà del preponente possono limitare questa facoltà. Se il contratto di agenzia stabilisce condizioni o divieti espliciti rispetto alla nomina di subagenti, l’agente non può ignorarli senza incorrere nelle sanzioni previste, che possono culminare nella risoluzione del rapporto per inadempimento. La qualificazione giuridica della subagenzia come contratto derivato e collegato al contratto principale, infine, ha riflessi soprattutto sulle modalità di cessazione del rapporto e sull’automatismo dello scioglimento nel caso in cui il contratto di agenzia venga meno.

Modello Contratto di Subagenzia Word
Di seguito è possibile trovare un fac simile contratto di subagenzia Word da scaricare e da utilizzare come esempio. La bozza di contratto può essere modificata inserendo i dati delle parti e gli altri elementi contrattuali mancanti, per poi essere convertita in formato PDF o stampata.
Modello Contratto di Subagenzia PDF
Di seguito viene proposto un fac simile contratto di subagenzia PDF.