In questa guida spieghiamo quali sono le caratteristiche del contratto di subappalto edilizia per lavori privati e mettiamo a disposizione un fac simile di contratto da scaricare.
Numerosi sono gli interrogativi che spesso ci si pone in materia di contratto di subappalto, in virtù del fatto che l’argomento potrebbe sembrare ostico e complesso.
Con la presente guida se cercherà, quindi, di fare chiarezza e di rispondere ad ogni dubbio concernente il mondo del subappalto.
Caratteristiche del Contratto di Subappalto Edilizia per Lavori Privati
Il subappalto, accessorio e derivato dal contratto di appalto, è un contratto mediante il quale l’esecuzione di un’opera o di un servizio, ordinata da un committente all’appaltatore, viene commissionata da quest’ultimo ad un terzo soggetto, ossia il subappaltatore.
In qualità di contratto accessorio, quindi, lo stesso esiste unicamente qualora sia ancora in essere il principale contratto di appalto e nel caso in cui il committente abbia espressamente manifestato il proprio consenso affinché il lavoro dato in esecuzione all’appaltatore possa essere a sua volta subappaltato. Il subappaltatore, pertanto, rimane una figura del tutto terza ed estranea nei rapporti tra committente e appaltatore.
La necessità del consenso prestato dall’appaltatore è espressamente previsto ai sensi dell’art. 1656 c.c.: tale articolo è particolarmente rilevante in virtù del fatto che è l’unico, all’interno del Codice Civile, in cui il subappalto è trattato espressamente. Il Codice di rito, infatti, si occupa unicamente di disciplinare il contratto di appalto – inteso come il contratto mediante il quale un soggetto, definito appaltatore, con propri mezzi e propria gestione del rischio, esegue un’opera o un servizio, commissionati dal committente, mediante pagamento di un corrispettivo – e si limita a richiamare tale normativa anche per il subappalto.
L’appalto si fonda su un fondamentale rapporto di fiducia che si instaura tra committente ed appaltatore: da una parte, il committente decide di affidare un’opera o un servizio all’appaltatore in virtù delle capacità professionali di quest’ultimo e, dall’altra parte, l’appaltatore si affida alla capacità economica del committente sperando in una solvibilità di quest’ultimo. Ed in tale contesto che si inserisce l’ulteriore figura del subappaltatore: il quale deve avere la fiducia dell’appaltatore, in primo luogo, e poi, in secondo luogo, del committente. Infatti, come già anticipato, soltanto con il consenso del committente il subappalto potrà essere affidato a soggetti terzi all’appaltatore.
Tra le principali caratteristiche del subappalto troviamo: la necessità che sia redatto per iscritto e che contenga l’esplicito consenso del committente al subappalto; la circostanza che soggiace agli eventuali divieti posti dal committente; il fatto che il subappaltatore sarà comunque responsabile nei confronti del committente per quanto posto in essere in ragione dell’opera o servizio affidati; l’obbligo che, da contratto accessorio, segue il contratto principale, con tutte le eventuali conseguenze.
Come anticipato, non esistono articoli del Codice Civile che siano direttamente riferiti al contratto di subappalto; per normare tale contratto viene fatto un richiamo alle norme dell’appalto di cui al Libro Quarto del Codice Civile , Titolo III, Capo VII dall’art. 1655 all’art. 1677.
Inoltre, soltanto un articolo, ossia il 1656 c.c., si occupa esplicitamente del subappalto, con riferimento alla necessarietà del consenso del committente affinché il subappaltatore possa eseguire i lavori e alla centralità della figura dell’appaltatore nei rapporti tra committente e subappaltatore.
Il principale presupposto del contratto di subappalto è che vi sia un contratto di appalto, essendo un contratto derivato di quest’ultimo e di quest’ultimo ne segue la vita e le sorti, anche rispetto alla validità. Lo stesso Codice Civile riporta unicamente, come figura prioritaria, quella dell’appaltatore, ossia l’imprenditore che con propri mezzi e proprio rischio si incarica del risultato finale.
Ulteriore presupposto, comune sia al contratto di appalto che a quello di subappalto, è la preoccupazione nei confronti della soddisfazione del committente rispetto al lavoro originariamente commissionato. L’appaltatore, infatti, nella scelta di un subappaltatore con i mezzi e le capacità di porre a termine l’opera di cui risulti essere stato incaricato, dovrà rivelarsi idoneo alla fiducia che gli è stata accordata – in via più generale – dal committente.
Solitamente poi la scelta del subappalto è maggiormente efficace, in termini di produttività: suddividere il lavoro tra più ditte subappaltatrici implica una dislocazione dello stesso, senza un pericoloso accentramento che, in via esemplificativa in caso di inadempienze, può rivelarsi molto rischioso. Se l’opera è distribuita tra più professionisti, invece, le inadempienze di uno di questi non pongono a rischio l’integrale riuscita dell’opera.
Al fine di poter fornire una definizione esaustiva dell’oggetto del contratto di subappalto è necessario ricollegarsi all’originario contratto di appalto, stante la circostanza secondo la quale tra la prestazione richiesta all’appaltatore e quella richiesta al committente c’è una profonda similitudine.
Una volta fatto ciò, occorre precisare che vi sono due tipologie di contratti di subappalto: quelli aventi ad oggetto servizi e quelli riguardanti opere.
Mentre nell’appalto di opere si assiste ad una trasformazione della materia originaria al fine della creazione di nuova opera, nonché ad interventi per la modifica dell’opera già esistente, nell’appalto di servizi non vi è alcun mutamento della materia ma una prestazione che soddisfi una obbligazione di fare richiesta dal committente. Per fare alcuni esempi, quindi, l’appalto d’opera riguarderà la ricostruzione o la costruzione di un edificio o di un immobile; l’appalto di servizi, invece, potrebbe essere finalizzato a garantire il servizio di trasporto.
La prestazione contrattuale richiesta al subappaltatore sarà direttamente collegata, nonché ricompresa, alla prestazione oggetto dell’appalto.
Si è sino ad ora parlato della stretta connessione sussistente tra contratto di appalto e contratto di subappalto, tuttavia quest’ultimo – nonostante la derivazione – conserva una certa autonomia. Basti pensare che tra committente e subappaltatore non esistono rapporti diretti; il committente non potrà agire direttamente nei riguardi del subappaltatore; e, la responsabilità concernente l’esecuzione dell’opera, permane in capo all’appaltatore.
Pertanto, con il subappalto, non nascono obblighi e diritti reciproci tra il committente e il subappaltatore. Anche il consenso che obbligatoriamente il primo dovrà prestare affinché il secondo possa essere autorizzato a svolgere l’opera oggetto del subappalto, non comporta il sorgere di una forma di responsabilità, ma si limita ad essere una condizione necessaria all’esistenza del subappalto stesso.
Pertanto, in materia di responsabilità per la negligente esecuzione di opere o servizi, il committente agirà direttamente nei confronti dell’appaltatore. Quest’ultimo avrà il diritto al regresso nei confronti del subappaltatore unicamente nel caso in cui – ai sensi dell’art. 1670 c.c. – comunichi a quest’ultimo la sussistenza di difetti e vizi dell’opera entro 60 giorni dalla consegna della stessa.
In relazione poi ai vizi dell’opera che siano imputabili al subappaltatore, la giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. 23903 dell’11/11/2009) è intervenuta al fine di chiarire i seguenti punti: le responsabilità che il subappaltatore assume verso terzi e appaltatore sono le medesime che quest’ultimo presenta nei riguardi di terzi e committente; nonostante quanto previsto dall’art. 1656 c.c., tra il committente e il subappaltatore non vi è alcun obbligo giuridico; ai sensi dell’art. 1670 c.c. risulta esclusa qualsivoglia responsabilità diretta in capo al subappaltatore nei riguardi del committente; il committente, in virtù della indipendenza dei rapporti, non potrà effettuare direttamente la denuncia per vizi dell’opera ex art. 1670 c.c.; qualora il subappaltatore riconosca i vizi dell’opera, permane l’obbligo in capo all’appaltatore di riconoscimento degli stessi; preliminarmente il committente dovrà denunciare i vizi dell’opera, diversamente l’appaltatore non potrà agire non sussistendo in capo allo stesso alcun interesse ad agire; non appena vi sarà la denuncia di difformità o vizi, allora l’appaltatore potrà agire in giudizio nei confronti del subappaltatore.
Come già avuto modo di precisare, i contratti di appalto e subappalto sono collegati tra loro in rapporto di principalità e accessorietà, in virtù del quale quest’ultimo è condizionato ed influenzato dal primo; diversamente, nel caso in cui ad essere invalido sia unicamente il contratto di subappalto, il principale contratto di appalto rimarrà valido ed efficace.
La suddetta derivazione non influisce, tuttavia, nei distinti rapporti: ciò è comprovato dalla questione relativa alla responsabilità di difformità e vizi dell’opera imputati al subappaltatore, relativamente alla quale si richiama integralmente quanto rappresentato nel paragrafo precedente.
Infine, tra le principali differenze viene fatto rientrare che, mentre il subappalto richiede la forma scritta peraltro corredata di esplicito consenso posto in essere dal committente sulla possibilità di affidare l’esecuzione dei lavori ad un subappaltatore, nell’appalto la forma è libera.
Modello Contratto di Subappalto Edilizia per Lavori Privati
Di seguito è possibile trovare un fac simile contratto di subappalto edilizia per lavori privati in formato Doc da scaricare e da utilizzare come esempio. La bozza di contratto di subappalto edilizia per lavori privati può essere modificata inserendo i dati delle parti e gli altri elementi contrattuali mancanti, per poi essere convertita in formato PDF o stampata.