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Contratto di Rete – Fac Simile e Guida

In questa guida spieghiamo quali sono le caratteristiche del contratto di rete e mettiamo a disposizione un fac simile contratto di rete.

Indice

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  • Caratteristiche del Contratto di Rete
  • Modello Contratto di Rete Word
  • Modello Contratto di Rete PDF

Caratteristiche del Contratto di Rete

Il contratto di rete è oggi uno degli strumenti più flessibili a disposizione delle imprese per cooperare senza rinunciare alla propria autonomia giuridica e organizzativa. La sua disciplina positiva si trova nell’art. 3 del D.L. 10 febbraio 2009 n. 5, convertito con modificazioni nella L. 9 aprile 2009 n. 33, come più volte modificato nel tempo, in particolare con gli interventi del 2010, 2012 e 2013.
La norma definisce il contratto di rete come l’accordo con cui più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e, a tal fine, si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle rispettive imprese, oppure a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica, oppure ancora a esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto delle rispettive imprese. Questa definizione consente di cogliere immediatamente la funzione economica dell’istituto: favorire la cooperazione strutturata fra imprese, tipicamente di piccole e medie dimensioni, per consentire loro di affrontare mercati, innovazione e investimenti che, singolarmente, sarebbero difficilmente sostenibili.

L’elemento teleologico è centrale. Il legislatore non si limita a consentire alle imprese di stipulare un contratto di collaborazione, ma condiziona la fattispecie alla presenza di un obiettivo specifico: l’innalzamento della capacità innovativa e della competitività. Non basta una generica cooperazione; occorre un vero e proprio programma comune di rete, in cui le parti descrivono gli obiettivi strategici che intendono perseguire e definiscono le modalità con cui verrà misurato il grado di avanzamento verso tali obiettivi. La norma richiede dunque che il contratto contenga, oltre all’indicazione delle imprese partecipanti e della loro denominazione e sede, una chiara enunciazione degli obiettivi di innovazione e di rafforzamento competitivo, nonché il programma di rete con la specificazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante e delle modalità di attuazione dello scopo comune.
Questo programma rappresenta il cuore operativo del contratto di rete. In esso vanno descritti, per ogni impresa aderente, gli impegni di collaborazione, gli eventuali conferimenti a un fondo comune, le attività che saranno svolte congiuntamente, le risorse condivise, le tempistiche, i risultati attesi. Il programma non è un allegato meramente descrittivo, ma un documento contrattuale a tutti gli effetti, la cui violazione può integrare inadempimento. Il legislatore consente un’ampia autonomia nel modellare il contenuto, ma pretende che gli elementi essenziali siano chiaramente individuabili, anche per consentire alle amministrazioni pubbliche e ai terzi di comprendere la portata della rete e, se del caso, di riconoscere contributi o agevolazioni mirate.

Il contratto di rete deve inoltre indicare la durata del vincolo, le modalità di adesione di nuovi imprenditori e le regole sul recesso o sull’esclusione dei partecipanti, nel rispetto dei principi generali sui contratti plurilaterali con comunione di scopo. Vanno disciplinate anche le procedure decisionali, cioè le regole per l’assunzione delle decisioni che riguardano la rete e il suo programma quando esse non rientrano nei poteri dell’eventuale organo comune, come pure i criteri per eventuali modifiche del programma stesso. La norma riconosce quindi alla rete una dimensione dinamica: non si tratta di un accordo statico, ma di una struttura di cooperazione che può evolvere, ampliarsi, modificare il proprio perimetro e i propri obiettivi, purché questo avvenga nel rispetto delle forme concordate.

Per quanto riguarda la forma, il contratto di rete deve essere redatto per iscritto e, ai fini dell’efficacia, è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritta ciascuna impresa partecipante. L’efficacia decorre dal momento in cui è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti i sottoscrittori originari. Le modifiche successive devono anch’esse essere depositate e iscritte, con comunicazione automatica agli altri uffici del registro interessati.
Questo sistema di pubblicità garantisce certezza ai terzi, che possono verificare l’esistenza e il contenuto aggiornato della rete, e si coordina con il ruolo crescente che il contratto di rete svolge nella partecipazione ad appalti pubblici, nei rapporti con il sistema creditizio e nelle politiche di sostegno alle PMI.

La disciplina prevede, come elemento eventuale e non necessario, l’istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l’esecuzione del contratto o di parti di esso. Fondo e organo non sono requisiti essenziali: si può benissimo avere una rete puramente contrattuale, in cui gli imprenditori si obbligano fra loro senza dar vita a una struttura organizzata. Tuttavia, la presenza di un fondo e di un organo comune consente alla rete di assumere un grado di autonomia più marcato e, soprattutto, apre la strada all’acquisizione della soggettività giuridica.
Il fondo patrimoniale comune è costituito dai conferimenti che i partecipanti si impegnano a versare secondo le regole stabilite nel programma di rete. L’art. 3 richiama espressamente, per quanto compatibili, le disposizioni degli artt. 2614 e 2615 del codice civile, che disciplinano il fondo consortile, stabilendo che per le obbligazioni assunte in nome del consorzio i terzi possono far valere i propri diritti esclusivamente sul fondo, mentre le imprese rispondono con il proprio patrimonio solo per le obbligazioni assunte dagli organi per loro conto.
La disciplina del fondo di rete ricalca questa logica. In ogni caso, cioè sia per le reti prive di soggettività giuridica sia per quelle che la acquisiscono, il legislatore stabilisce che per le obbligazioni contratte dall’organo comune in relazione al programma di rete i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune. In questo modo il fondo svolge una funzione di segregazione patrimoniale, offrendo un presidio di tutela ai terzi ma, al contempo, limitando la loro azione esecutiva al patrimonio destinato agli scopi della rete, salvo il diverso regime che può operare quando l’organo agisce per conto dei singoli partecipanti.

L’organo comune è la figura deputata alla gestione della rete. Il contratto ne disciplina composizione, poteri e modalità di sostituzione. Dal punto di vista della rappresentanza verso l’esterno, la norma attribuisce all’organo un ruolo differenziato a seconda che la rete abbia o meno acquisito soggettività giuridica. Quando la rete è priva di soggettività, l’organo agisce di regola in rappresentanza degli imprenditori partecipanti, anche individuali, salvo diversa pattuizione, in particolare nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nell’accesso alle garanzie per il credito, nei processi di internazionalizzazione e nelle iniziative di promozione di marchi e qualità. Quando invece la rete ha soggettività giuridica, l’organo agisce in rappresentanza della rete stessa, che diviene un centro autonomo di imputazione di rapporti, pur mantenendo in vita le singole imprese come soggetti pienamente autonomi.
La possibilità di attribuire soggettività giuridica alla rete costituisce una delle principali innovazioni della disciplina. L’art. 3, comma 4-quater, prevede che, qualora esista un fondo comune, la rete possa iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede. Con tale iscrizione la rete acquista soggettività giuridica. Perché ciò avvenga, però, non è sufficiente un contratto in forma di scrittura privata semplice: il legislatore richiede che esso sia stipulato per atto pubblico, per scrittura privata autenticata o per atto firmato digitalmente secondo le regole del Codice dell’amministrazione digitale.
Questa esigenza formale rafforzata risponde alla gravità degli effetti, dato che l’acquisizione di soggettività comporta la creazione di un nuovo soggetto di diritto, distinto dalle singole imprese aderenti.

La dottrina e la prassi distinguono così tra rete contratto e rete soggetto. Nella rete contratto l’accordo produce solo obbligazioni reciproche fra le imprese, senza creare un nuovo centro di imputazione; il fondo e l’organo, se presenti, operano come strumenti di gestione di un rapporto obbligatorio complesso, ma non danno vita a un ente distinto. Nella rete soggetto, invece, la combinazione di fondo patrimoniale comune, organo comune e iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese trasforma la rete in un soggetto autonomo, capace di essere titolare di rapporti giuridici, di stipulare contratti, di essere parte in giudizio.
È importante, sotto il profilo civilistico, non confondere la soggettività giuridica della rete con la personalità giuridica tipica delle società di capitali. La soggettività indica la capacità dell’ente di essere centro autonomo di imputazione di situazioni giuridiche attive e passive; la personalità giuridica comporta, in più, una disciplina specifica sulla responsabilità patrimoniale e sulla separazione netta fra patrimonio dell’ente e patrimonio dei soci, con un regime di responsabilità limitata. La rete-soggetto, pur divenendo un soggetto a sé, non è automaticamente equiparata a una società di capitali con responsabilità limitata; la disciplina della responsabilità dipende dal combinato disposto dell’art. 3 e delle regole sul fondo patrimoniale e sulla rappresentanza, oltre che dalle pattuizioni interne. Anche per questo motivo il confronto con le società di persone è frequente: anch’esse sono dotate di soggettività giuridica senza che ciò comporti necessariamente la limitazione della responsabilità dei soci.

Il riconoscimento della soggettività incide anche sul piano contabile e pubblicitario. Per le reti dotate di soggettività giuridica il legislatore impone all’organo comune, entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio, di redigere una situazione patrimoniale osservando, in quanto compatibili, le regole sul bilancio di esercizio delle società per azioni, e di depositarla presso l’ufficio del registro delle imprese del luogo in cui ha sede la rete.
La situazione patrimoniale non è un mero adempimento formale: essa rende conto ai partecipanti e ai terzi dell’andamento del fondo, degli impegni assunti, dei rapporti in essere, favorendo trasparenza e affidabilità della struttura reticolare.

Sul piano tributario, la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20/E del 2013 ha chiarito che la rete soggetto, quando svolge attività commerciale, assume autonoma rilevanza fiscale, con i correlati obblighi in materia di imposte dirette, IVA e adempimenti contabili. La rete diviene in tal caso un vero e proprio contribuente, distinto dalle imprese aderenti, con partita IVA propria e obblighi dichiarativi autonomi.
Per contro, la rete contratto, non possedendo soggettività giuridica, non ha autonoma soggettività passiva ai fini delle imposte: gli atti compiuti in esecuzione del programma di rete producono i loro effetti direttamente nella sfera giuridica e fiscale delle imprese partecipanti, secondo i criteri pattuiti nel contratto e le regole generali di imputazione. Questa distinzione induce le imprese a riflettere attentamente sulla scelta fra rete-contratto e rete-soggetto, valutando la convenienza in termini organizzativi, gestionali e fiscali.

Un ulteriore profilo di interesse riguarda il rapporto fra contratto di rete e altre discipline settoriali. Nel tempo il legislatore ha progressivamente integrato l’istituto in vari ambiti: dalla partecipazione congiunta ad appalti pubblici, oggi regolata dal Codice dei contratti pubblici, alla disciplina del distacco e della codatorialità nel diritto del lavoro, fino al settore agricolo, dove sono previste specifiche forme di reti e fondi mutualistici.
In ambito giuslavoristico, ad esempio, la codatorialità fra imprese di rete consente una gestione congiunta dei lavoratori, con importanti ricadute in termini di flessibilità ma anche di responsabilità solidale. Nelle gare pubbliche, invece, le aggregazioni tra imprese aderenti a contratti di rete sono oggi riconosciute come operatori economici legittimati a partecipare, con regole di qualificazione che possono, in presenza dei requisiti, equipararle ai consorzi stabili.

Dal punto di vista pratico, il contratto di rete si presta a una pluralità di utilizzi. Le PMI lo impiegano per progetti comuni di ricerca e sviluppo, per la condivisione di piattaforme logistiche, per la penetrazione coordinata di mercati esteri, per la gestione congiunta di marchi collettivi, per programmi di digitalizzazione e innovazione tecnologica. La flessibilità della disciplina, unita alla possibilità di scegliere fra una rete “leggera”, puramente contrattuale, e una rete dotata di soggettività, consente di modulare il grado di integrazione in base alle esigenze: una rete-contratto risulta adeguata quando l’esigenza principale è coordinare alcune attività mantenendo massima semplicità sul piano fiscale e contabile; una rete-soggetto diventa preferibile quando si vuole concentrare risorse in un centro operativo comune, dotato di autonomia e visibilità verso terzi, magari per partecipare a bandi complessi, assumere personale a nome della rete, gestire in proprio cespiti e investimenti.

In questa prospettiva vanno lette anche le norme che consentono, in determinati casi, la partecipazione di professionisti e lavoratori autonomi a reti miste, accanto alle imprese, ampliando la portata dell’istituto oltre il perimetro strettamente imprenditoriale.
Il contratto di rete diventa così uno strumento di aggregazione che può coinvolgere filiere, distretti, ecosistemi territoriali, in cui imprese industriali, artigiane, agricole, commerciali e studi professionali cooperano su progetti comuni, con il supporto di fondi europei e nazionali che spesso richiedono forme strutturate di partenariato.

Da un punto di vista strettamente giuridico, la guida alla redazione di un contratto di rete non può prescindere da alcune avvertenze. È essenziale definire con precisione il programma di rete, evitando formulazioni vaghe che renderebbero difficile individuare l’ambito delle obbligazioni assunte e il perimetro di operatività dell’organo comune. Occorre poi dedicare attenzione alla regolazione dei conferimenti al fondo, specificando misura, termini, valorizzazione e regole di gestione, nonché le conseguenze in caso di inadempimento. La clausola che disciplina poteri e limiti dell’organo comune deve essere costruita con cura, perché da essa dipende l’imputazione delle obbligazioni verso i terzi e, di riflesso, il regime di responsabilità interna. Infine, nella scelta se acquisire o meno la soggettività giuridica, è opportuno valutare non solo gli aspetti fiscali, ma anche quelli organizzativi, contabili e di governance, tenendo conto che la rete-soggetto comporta adempimenti ulteriori, come la redazione e il deposito della situazione patrimoniale e, di fatto, una gestione assimilabile a quella di un ente collettivo stabile.

Fac Simile Contratto di Rete
Fac Simile Contratto di Rete

Modello Contratto di Rete Word

Di seguito è possibile trovare un fac simile contratto di rete Word da scaricare e da utilizzare come esempio. La bozza di contratto può essere modificata inserendo i dati delle parti e gli altri elementi contrattuali mancanti, per poi essere convertita in formato PDF o stampata.

Icona
Modello Contratto di Rete Word
1 file(s)

Modello Contratto di Rete PDF

Di seguito viene proposto un fac simile contratto di rete PDF.

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Modello Contratto di Rete PDF
1 file(s)

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