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Contratto di Vendita Attrezzature Usate – Modello e Guida

In questa guida spieghiamo quali sono le caratteristiche del contratto di vendita attrezzature usate e mettiamo a disposizione un fac simile contratto di vendita attrezzature usate.

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Contratto di Vendita Attrezzature Usate

Il contratto di vendita di attrezzature usate è molto più delicato di quanto sembri a prima vista. Spesso viene trattato come una semplice compravendita “tra persone che si intendono”, magari con una clausola frettolosa “vista e piaciuta”, ma dietro ci sono regole precise del codice civile, del Codice del consumo e, se si tratta di attrezzature di lavoro, anche del Testo Unico sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008). Una gestione superficiale può tradursi in contenziosi costosi e, nei casi peggiori, anche in responsabilità penali se l’attrezzatura non è conforme alla normativa di sicurezza.

Per attrezzature usate si intendono in genere macchinari, impianti, strumenti, mezzi e apparecchiature già in servizio, venduti a un nuovo utilizzatore. Giuridicamente la cornice è quella della compravendita disciplinata dagli articoli 1470 e seguenti del codice civile: il venditore trasferisce la proprietà dell’attrezzatura e il compratore paga il prezzo. Il fatto che si tratti di bene usato non crea un tipo contrattuale diverso, ma incide sul contenuto degli obblighi di garanzia e sulle aspettative legittime dell’acquirente.

Il cardine della tutela civilistica è la garanzia per vizi della cosa venduta. L’articolo 1490 del codice civile prevede che il venditore è tenuto a garantire che la cosa sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
L’attrezzatura usata, quindi, non deve essere perfetta come una nuova, ma deve essere ancora idonea all’uso che le parti hanno considerato al momento della vendita; l’usura coerente con età e prezzo fa parte del “pacchetto”, mentre i difetti che superano la normale vetustà rientrano nell’idea di vizio.

La giurisprudenza e la dottrina ricordano che nei beni usati l’asticella della garanzia va tarata sulla concreta situazione. Un macchinario con dieci anni di vita non potrà essere preteso come se fosse appena uscito di fabbrica, ma non per questo il venditore è libero di consegnare attrezzature pericolose, gravemente usurate o con difetti strutturali rilevanti che non emergono da un esame normale. In sostanza, il compratore di usato accetta uno “stato di salute” inferiore, ma non rinuncia alla minima serietà e sicurezza del bene.

Accanto alla regola generale, il codice civile prevede la possibilità di limitare o escludere la garanzia tramite patto, tipicamente con clausole come “visto e piaciuto” o “nello stato in cui si trova”. L’articolo 1490, comma 2, consente infatti patti di esclusione o limitazione della garanzia, ma pone un limite importante: il patto è inefficace se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa.
Se il venditore conosceva il difetto e lo ha nascosto o ha rassicurato falsamente l’acquirente, non può poi rifugiarsi dietro la clausola liberatoria.

Questa regola si combina con l’articolo 1491 del codice civile, che esclude il diritto alla garanzia quando il compratore conosceva i vizi al momento del contratto o quando i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo il caso in cui il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi.
In pratica, il compratore di attrezzatura usata non può lamentarsi per difetti evidenti che avrebbe potuto cogliere con un minimo di diligenza; ma se il venditore lo ha rassicurato che la macchina era “a posto” o se ha taciuto consapevolmente difetti non immediatamente percepibili, la clausola “visto e piaciuto” non lo libera dalla responsabilità. La Cassazione, anche in decisioni recenti su vendite di beni usati, ha ribadito che questa clausola non copre la mala fede né i vizi occultati, e che il suo effetto tipico è semmai quello di escludere i vizi facilmente riconoscibili, non quelli nascosti.

Per quanto riguarda i rimedi, la disciplina non cambia rispetto alla vendita di beni nuovi. L’acquirente che scopre vizi può chiedere, ai sensi dell’articolo 1492, la risoluzione del contratto (azione redibitoria) oppure una riduzione del prezzo (azione estimatoria). Può inoltre domandare il risarcimento del danno se il venditore era a conoscenza dei vizi e non li ha dichiarati, in base all’articolo 1494.
Nei fatti, nelle vendite di attrezzature usate è più frequente la richiesta di riduzione del prezzo, perché spesso il bene rimane comunque utilizzabile, magari previa riparazione. Tuttavia, se il difetto è tale da rendere l’attrezzatura inutilizzabile per l’attività del compratore, la risoluzione resta una strada praticabile.

Decisivo, specie tra professionisti, è il rispetto dei termini di decadenza e prescrizione dell’azione. L’articolo 1495 stabilisce che il compratore decade dalla garanzia se non denuncia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo termini diversi concordati o derivanti da usi, e che l’azione si prescrive in un anno dalla consegna.
In pratica, chi compra attrezzature usate in ambito business deve farle verificare subito da un tecnico, documentare gli eventuali difetti e contestarli per iscritto in tempi molto rapidi, altrimenti rischia di perdere la tutela civilistica.

Lo scenario cambia quando l’acquirente è un consumatore e il venditore è un professionista. In questo caso si applica il regime speciale del Codice del consumo, come modificato dal D.Lgs. 170/2021, che ha recepito la direttiva europea sui contratti di vendita di beni, compresi quelli usati. La garanzia legale di conformità ha in linea di principio una durata di due anni dalla consegna del bene, ma per i beni di seconda mano le parti possono concordare una durata inferiore, che però non può scendere sotto un anno.
L’azione per far valere i difetti non dolosamente occultati si prescrive normalmente in ventisei mesi dalla consegna, con possibilità di riduzione a un anno per l’usato. Una novità importante è che è stato eliminato l’obbligo del consumatore di denunciare i vizi entro due mesi dalla scoperta; oggi è sufficiente che agisca entro i termini di prescrizione, anche se resta consigliabile denunciare quanto prima.

Nel contesto consumeristico il difetto è inquadrato come “difetto di conformità” rispetto al contratto: l’attrezzatura usata deve corrispondere alle qualità pattuite o ragionevolmente attese considerando il prezzo, la descrizione, le dichiarazioni del venditore. In caso di difetto, il consumatore ha diritto, secondo una gerarchia di rimedi, alla riparazione o sostituzione, alla riduzione del prezzo o alla risoluzione, tenendo conto che per l’usato la sostituzione può essere di fatto impossibile e che la riparazione, se eccessivamente onerosa, può essere rifiutata dal venditore.

Quando le attrezzature usate sono attrezzature di lavoro, la partita non è solo tra venditore e acquirente: entra in gioco la normativa sulla sicurezza. L’articolo 23 del D.Lgs. 81/2008 vieta la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione e impianti che non rispettano le disposizioni legislative e regolamentari in materia di salute e sicurezza. La ratio dichiarata di questa norma è proprio quella di evitare che si sviluppi un mercato dell’usato non sicuro, che permetta di aggirare gli obblighi sulle macchine nuove offrendo a basso costo attrezzature pericolose.

Per le macchine immesse sul mercato o messe in servizio dopo il 21 settembre 1996 è obbligatoria la marcatura CE, introdotta con la cosiddetta “direttiva macchine” e recepita in Italia dal D.P.R. 459/1996, oggi sostituito dal D.Lgs. 17/2010. Ogni macchina o attrezzatura immessa sul mercato dopo quella data deve recare marcatura CE, dichiarazione CE di conformità e manuale d’uso e manutenzione. Il fatto che la macchina sia usata non fa venir meno questi requisiti: chi la rivende deve assicurarsi che siano ancora presenti e che non siano intervenute modifiche tali da rendere non più attendibile la conformità originaria.

Per i macchinari precedenti al 1996, privi di marcatura CE, la sicurezza è verificata mediante i requisiti dell’Allegato V del D.Lgs. 81/2008, che elenca le condizioni minime per le attrezzature costruite prima delle norme di recepimento delle direttive di prodotto. Molte linee guida tecniche e documenti Inail sottolineano che chi vende una macchina usata non marcata CE deve rilasciare una dichiarazione di conformità all’Allegato V, assumendo la responsabilità che l’attrezzatura soddisfi quei requisiti minimi; questo vale soprattutto per il rivenditore che reimmette la macchina sul mercato del lavoro, non per chi la cede per demolizione o recupero di parti.

Ciò significa che nel contratto di vendita di attrezzature usate che siano attrezzature di lavoro occorre tenere distinti due piani. Da un lato la garanzia civilistica per i vizi, che può essere limitata con i patti visti prima ma non eliminata in caso di mala fede. Dall’altro la conformità alle norme di sicurezza, che non può essere contrattualmente esclusa: un patto con cui l’acquirente dichiara di accettare una macchina “non a norma” non vale a sanare la violazione dell’articolo 23 e non libera il venditore da eventuali responsabilità, anche penali, se da quella non conformità derivano infortuni o rischi gravi per i lavoratori.

In questo contesto si inseriscono anche gli obblighi del datore di lavoro acquirente, che deve valutare, prima dell’acquisto di un’attrezzatura di lavoro usata, la presenza dei requisiti di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/2008 e delle indicazioni fornite da Inail e dagli organi di vigilanza. Tuttavia, il fatto che l’acquirente abbia a sua volta obblighi non attenua la responsabilità del venditore professionale che immette sul mercato un’attrezzatura chiaramente non conforme. Gli ispettorati del lavoro ricordano che l’obiettivo del divieto di vendita di attrezzature agisce a monte, proprio per bloccare l’ingresso sul mercato di mezzi pericolosi.

Dal punto di vista contrattuale, una buona vendita di attrezzature usate dovrebbe partire da una descrizione molto precisa del bene. È essenziale indicare marca, modello, matricola, anno di costruzione, ore di lavoro (se rilevabili), principali interventi di manutenzione o revisione, eventuali modifiche rispetto alla configurazione originaria, presenza di marcatura CE o, per le macchine più vecchie, di dichiarazione di conformità all’Allegato V. Questo non solo per una questione di trasparenza, ma anche perché delimita il contenuto della garanzia e il perimetro di ciò che può essere considerato vizio rispetto all’assetto dichiarato.

Sul piano delle clausole, visto e piaciuto può avere ancora una funzione, ma deve essere usata con prudenza. Ha senso, ad esempio, per attrezzature vendute a prezzo molto basso, destinate al recupero o a un uso marginale, purché il compratore abbia avuto modo di esaminarle e il venditore non conosca difetti ulteriori rispetto a quelli evidenti. Non ha senso, invece, impiegarla come formula magica per scaricare interamente il rischio su un acquirente che non ha competenze tecniche, magari consumatore, né per coprire carenze di sicurezza che la legge vieta comunque di trasferire. La tendenza della giurisprudenza più recente è infatti quella di interpretare queste clausole alla luce degli articoli 1490 e 1491, non come esoneri in bianco ma come accordi che modulano l’area della normale usura e dei vizi conosciuti o conoscibili.

Per le attrezzature usate vendute tra professionisti, è frequente che il contratto preveda un periodo di prova o di collaudo, durante il quale l’acquirente può verificare il funzionamento in condizioni reali e sollevare eventuali contestazioni. Questo strumento è particolarmente utile quando le prestazioni del macchinario dipendono molto dal contesto di utilizzo. In tali casi si può concordare che, superato con esito positivo il collaudo, il venditore resti responsabile solo per vizi occulti e non per difetti che il collaudo avrebbe permesso di accertare.

Non va dimenticata la disciplina sulla responsabilità da prodotto difettoso, soprattutto se l’attrezzatura usata è un macchinario che, per le sue caratteristiche, può causare danni gravi a terzi. Sebbene il regime di responsabilità oggettiva del produttore, dettato dal Codice del consumo in attuazione della direttiva 85/374/CEE, riguardi in primo luogo il produttore e l’importatore e sia pensato soprattutto per beni immessi sul mercato come nuovi, la giurisprudenza ha interpretato in modo ampio la figura di chi si presenta come produttore apponendo il proprio marchio o intervenendo sulla macchina. In certe ipotesi, quindi, il rivenditore di attrezzatura usata che effettua modifiche sostanziali e reimmette il bene sul mercato può avvicinarsi alla posizione del produttore, assumendo responsabilità più gravose se il difetto di sicurezza deriva proprio dalla sua rielaborazione.

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Contratto di Vendita Attrezzature Usate
Contratto di Vendita Attrezzature Usate

Fac Simile Contratto di Vendita Attrezzature Usate Word

Di seguito è possibile trovare un fac simile contratto di vendita attrezzature usate Word da scaricare e da utilizzare come esempio. La bozza di contratto può essere modificata inserendo i dati delle parti e gli altri elementi contrattuali mancanti, per poi essere convertita in formato PDF o stampata.

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Fac Simile Contratto di Vendita Attrezzature Usate Word
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Fac Simile Contratto di Vendita Attrezzature Usate PDF

Di seguito viene proposto un fac simile contratto di vendita attrezzature usate PDF.

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Fac Simile Contratto di Vendita Attrezzature Usate PDF
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