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Contratto di Vendita di Bosco in Piedi – Fac Simile e Guida

In questa guida spieghiamo quali sono le caratteristiche del contratto di vendita di bosco in piedi e mettiamo a disposizione un fac simile contratto di vendita di bosco in piedi.

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  • Caratteristiche Contratto di Vendita di Bosco in Piedi
  • Fac Simile Contratto di Vendita di Bosco in Piedi Word
  • Fac Simile Contratto di Vendita di Bosco in Piedi PDF

Caratteristiche Contratto di Vendita di Bosco in Piedi

La vendita di un bosco in piedi costituisce un particolare contratto di cessione, non di godimento, attraverso il quale un soggetto (solitamente proprietario o conduttore di un fondo) trasferisce a un terzo gli alberi o i futuri prodotti legnosi ancora radicati al suolo, così da consentirne il successivo abbattimento o la raccolta. Questa fattispecie trova la sua disciplina nel combinato disposto dell’articolo 1472 del codice civile, relativo alla vendita di cose future, e della Legge 203 del 1982, che disciplina i contratti agrari. Per comprendere le ragioni di tale inquadramento, occorre analizzare sia la natura del bene oggetto di cessione, sia la sua caratteristica di cosa futura, oltre che gli adempimenti e i profili operativi che emergono nella prassi.

Il bosco in piedi è un insieme di alberi ancora radicati al terreno, potenzialmente destinati ad essere abbattuti o raccolti. Nonostante, al momento della stipula, gli alberi siano visibili, tangibili e individuabili, non si è in presenza di un bene autonomo, ma di una parte ancora incorporata nel fondo. Di conseguenza, giuridicamente, la loro piena autonomia si realizza soltanto nel momento in cui gli alberi vengono separati dalla pianta o dal suolo. L’articolo 1472 del codice civile precisa che, quando l’oggetto della vendita è una cosa futura, la proprietà in capo all’acquirente si perfeziona nel momento in cui la cosa viene a esistenza. Il comma successivo chiarisce altresì che, se i beni venduti sono alberi o frutti di un fondo, la proprietà si acquista soltanto al momento del taglio o della separazione dei prodotti dalla pianta. Da ciò deriva che, finché non avviene l’abbattimento o la separazione, la proprietà degli alberi rimane al venditore, e il compratore conserva una posizione di attesa, consistente in un diritto all’acquisto del legname non appena questo sarà “venuto a esistenza” in forma autonoma, cioè staccato dal suolo. La Legge 203 del 1982, che norma i contratti agrari, viene in rilievo soprattutto per distinguere la cessione di prodotti o di piante in piedi da un contratto di affitto o godimento del fondo. Nella vendita di un bosco in piedi, infatti, l’acquirente non diviene locatario o conduttore del terreno, e non acquisisce un diritto di godimento sul fondo: egli riceve soltanto la facoltà di entrare nel fondo per procedere al taglio o alla raccolta degli alberi, senza assumere lo status di conduttore agricolo. Ciò spiega perché la vendita di un bosco in piedi non sia soggetta agli obblighi di registrazione tipici dei contratti di affitto o di godimento agrario, ma segua invece la regola della vendita di cose future stabilita dall’articolo 1472 del codice civile.

Dal punto di vista pratico, questo tipo di cessione riveste importanza sotto il profilo commerciale e finanziario. Il proprietario, talvolta un imprenditore agricolo, cede il bosco in piedi per ottenere un’entrata immediata, trasferendo all’acquirente ogni responsabilità connessa alle operazioni di taglio, trasporto e sicurezza sul lavoro. L’acquirente, dal proprio canto, spesso è una ditta specializzata nel settore del legname, dotata di attrezzature e maestranze qualificate, in grado di operare l’abbattimento in condizioni di sicurezza e di gestire l’intera filiera di commercializzazione del materiale legnoso. Questo rapporto di reciproca convenienza fa in modo che, negli ultimi anni, la vendita in piedi di alberi o di boschi abbia registrato un certo rilancio, anche in virtù del fabbisogno di cassa delle imprese agricole e forestali e della rinnovata attenzione per le bioenergie o per i prodotti legnosi di qualità.

Il carattere della “cosa futura” emerge con maggior evidenza se gli alberi non hanno ancora raggiunto un livello di maturità tale da essere effettivamente commerciabili. Al momento della stipula del contratto, si fa riferimento a un bene che, pur già presente nella sua forma embrionale (gli alberi radicati nel suolo), è giuridicamente considerato inseparabile dal terreno. Dunque, se non fossero tagliati, quegli alberi non diverrebbero mai un bene autonomo passibile di alienazione separata. Proprio per questo motivo, la vendita bosco in piedi rientra tra le fattispecie di vendita di cose future, analogamente a quanto avviene con la vendita dei frutti ancora attaccati alla pianta o di prodotti agricoli che non hanno terminato il ciclo di maturazione. Inoltre, il secondo comma dell’articolo 1472 del codice civile contempla l’eventualità che le parti concludano un contratto aleatorio, ponendo il rischio dell’esistenza e della quantità del bene a carico dell’acquirente. Se le parti si accordano per una vendita “a corpo” (o forfait), stabiliscono un prezzo fisso indipendentemente dalla quantità o qualità del prodotto che verrà poi ricavato dal taglio e dalla raccolta. In tal caso, se la resa del bosco dovesse risultare inferiore alle attese, o se il prodotto non venisse a esistenza per cause imprevedibili (ad esempio, danni climatici o malattie del legname), l’acquirente sopporta comunque l’obbligo di pagare l’intero prezzo pattuito, salvo che non vi siano clausole che diversifichino il rischio. Tale alea, cioè quel margine di incertezza relativo alla consistenza della merce, è tipico delle vendite di prodotti agricoli in piedi, in cui l’esito della produzione o il volume di legname effettivamente commerciabile possono rivelarsi diversi da quanto previsto. Al contrario, se la vendita del bosco in piedi è conclusa “a misura”, il prezzo è calcolato in base alla quantità di legname effettivamente raccolto o tagliato, misurato in chili, metri steri, metri cubi o altra unità metrica. In questo caso, se la quantità reale risulta inferiore alle attese, l’acquirente paga solo in ragione del volume effettivo prelevato, e se il bosco, a causa di calamità naturali o di altri fattori, non produce un risultato minimamente apprezzabile, il contratto può risultare del tutto privo di effetti o addirittura nullo, poiché il bene in questione non è effettivamente venuto a esistenza, come previsto dal medesimo articolo 1472, comma 2, quando parla di nullità della vendita se la cosa futura non viene in essere.

Un altro aspetto rilevante riguarda la durata del rapporto contrattuale. La vendita bosco in piedi non istituisce un godimento continuativo del fondo, bensì un accesso limitato al solo tempo necessario per l’abbattimento, l’esbosco e la raccolta del materiale legnoso. Il venditore è tenuto a consentire l’accesso al fondo, ma non può imporre istruzioni dettagliate sulle modalità di esecuzione del taglio, se non quelle essenziali per tutelare la sicurezza e per evitare danni ulteriori al suolo o alle piante non oggetto di vendita. L’acquirente, infatti, agisce con i propri mezzi e il proprio personale, assumendosi pienamente la responsabilità sul rispetto delle normative in materia di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni, nonché di eventuali autorizzazioni forestali necessarie per procedere al taglio. Il venditore, dal canto suo, deve limitarsi a segnalare eventuali pericoli obiettivi presenti sul fondo e a restare estraneo alle operazioni pratiche di esbosco, se non diversamente pattuito.

Dal punto di vista fiscale, la compravendita di un bosco in piedi deve risultare da un documento che consenta di rispettare gli obblighi di fatturazione o di annotazione previsti dal DPR 633 del 1972 per le cessioni di beni e servizi. L’articolo 21 di tale decreto impone che la fattura riporti natura, qualità e quantità dei beni venduti. Tuttavia, poiché la vendita bosco in piedi spesso è conclusa a corpo, senza un’esatta quantificazione del materiale legnoso (oppure con un margine di incertezza aleatoria), si è soliti inserire nella fattura un riferimento esplicito al contratto o all’accordo sottoscritto, indicandone gli estremi. Il passaggio di proprietà, come detto, si verifica soltanto nel momento in cui gli alberi vengono tagliati e acquistano lo status di bene separato. Pertanto, alcune volte i contraenti convengono il rilascio di un acconto alla stipula e di un saldo al completamento delle operazioni di taglio o al momento in cui si procede alla misurazione effettiva del materiale asportato. Se la vendita è aleatoria e a corpo, l’eventuale differenza tra quanto pattuito e quanto effettivamente ricavato dal bosco non produce effetti su quanto dovuto, salvo diverse clausole che disciplinino la sorte di acconti o versamenti parziali.

Un ulteriore profilo riguarda la questione se il prodotto legnoso ricavato dall’abbattimento possa essere considerato “a titolo originario” per l’acquirente. In altri tipi di contratti agrari, come la compartecipazione agraria, il conduttore coltiva il fondo con una sorta di divisione dei frutti. Qui, invece, l’acquirente compra il prodotto direttamente dall’imprenditore agricolo, non partecipando alla coltivazione o alla gestione della foresta. Di conseguenza, se l’acquirente è un’azienda agricola, quel legname non è necessariamente assimilabile a un prodotto derivante dai propri terreni in coltivazione, ragion per cui il regime fiscale da applicare sarà soggetto alle norme sulla commercializzazione di prodotti acquistati da terzi. Tuttavia, se l’acquirente possiede un’azienda agricola o forestale in cui avviene una lavorazione, manipolazione o trasformazione del materiale (ad esempio, se produce cippato di legno, pellet, o altre trasformazioni legnose), l’intera operazione potrebbe rientrare nella tassazione su base catastale a condizione che sia rispettato il requisito di prevalenza stabilito dalla normativa in materia di attività agricole connesse. La prevalenza si verifica quando la quantità di prodotto acquistato da terzi non supera quella ricavata dai terreni di proprietà o condotti dall’azienda, oppure se l’attività svolta può essere ricondotta all’ambito dell’articolo 2135 del codice civile.

La vendita bosco in piedi, da quanto esposto, si configura come un contratto particolarmente adatto alle esigenze di chi, avendo un fondo boschivo, intenda monetizzare in tempi rapidi il valore del legname senza farsi carico delle complesse operazioni di taglio, di trasporto e di smaltimento dei residui. Si tratta di una formula elastica, che consente di trasferire all’acquirente l’assunzione dei rischi e degli oneri relativi all’utilizzo di mezzi e manodopera specializzata, rispettando al contempo la normativa in materia di sicurezza sul lavoro e le disposizioni forestali vigenti. D’altro canto, per l’operatore che acquista, costituisce un modo per assicurarsi la materia prima direttamente dalla fonte, potendo gestire il taglio nei tempi e nei modi reputati più opportuni e intrattenendo un rapporto con il proprietario che è spesso limitato alla fase contrattuale e alla consegna del bene separato.

Infine, la vendita bosco in piedi gode di una certa attenzione anche sul piano locale, spesso regolamentata dagli usi in diverse province o regioni, dove le consuetudini disciplinano specifiche modalità di determinazione del prezzo, di misurazione e di calcolo delle quantità abbattute. In alcune zone è prassi concludere vendite a misura, secondo criteri di stima del volume del legname, mentre altrove prevalgono accordi forfettari (a corpo) con cui il prezzo viene determinato a monte, indipendentemente dal quantitativo effettivo di legname ricavato. Può capitare anche che vengano conclusi contratti misti, dove viene pattuita una quota fissa e una parte variabile in funzione delle reali quantità abbattute. In ogni caso, risulta consigliabile redigere l’accordo in forma scritta, definendo con precisione gli obblighi di ciascuna parte, le condizioni di esecuzione delle operazioni di taglio, la durata e la scadenza entro cui l’abbattimento deve essere completato, oltre che qualsiasi clausola che disciplini il rischio di eventi fortuiti o la responsabilità per danni al fondo.

Tirando le fila del discorso, la vendita bosco in piedi è un modello contrattuale che, da un lato, si inquadra nella vendita di cosa futura di cui all’articolo 1472 del codice civile, dall’altro si intreccia con i principi della Legge 203 del 1982 per quanto riguarda la distinzione tra godimento e cessione nei contratti agrari. Non è assoggettata a obbligo di registrazione come avverrebbe per un contratto di affitto agrario, ma può richiedere la messa a punto di un atto che definisca i rischi e le modalità di esecuzione. L’aspetto peculiare è che la proprietà degli alberi si trasferisce soltanto al momento della separazione dal suolo, e ciò determina conseguenze anche sugli obblighi fiscali e sulla determinazione del momento impositivo. Altrettanto decisivo è il regime di responsabilità nel corso delle operazioni di taglio, che fa capo all’acquirente quando è lui a introdurre mezzi e manodopera sul fondo. Infine, bisogna considerare gli aspetti di natura contrattuale e le regole sulle quantità: la vendita a misura comporta una certa elasticità su prezzo e quantità effettivamente vendute, mentre la vendita a corpo si configura come un atto aleatorio, con la conseguenza che l’acquirente potrebbe dover pagare per intero anche se il legname risultasse inferiore alle attese.

In conclusione, la vendita bosco in piedi costituisce uno strumento molto flessibile, utile a chi desideri commercializzare materiale legnoso senza dover affrontare le operazioni di taglio e movimentazione, ma nello stesso tempo comporta un’attenta valutazione delle clausole contrattuali, dei possibili rischi e della disciplina civilistica e fiscale correlata. L’origine storica di questo contratto risale all’antica pratica di cedere i prodotti stagionali senza trasferire la conduzione dell’intero fondo; se ne comprende l’importanza anche oggi, in un contesto in cui la filiera legno-energia e la bioeconomia circolare hanno acquisito una rilevanza crescente, stimolando operazioni commerciali che ruotano attorno alla disponibilità di legname a fini energetici o industriali. Chi decide di stipulare una vendita bosco in piedi dovrebbe assicurarsi che il contratto sia redatto in modo chiaro, magari con l’assistenza di un professionista, in modo da prevenire contestazioni future riguardo a modalità di taglio, quantità abbattute, gestione dei rischi e trasferimento di proprietà.

Contratto di Vendita di Bosco in Piedi
Contratto di Vendita di Bosco in Piedi

Fac Simile Contratto di Vendita di Bosco in Piedi Word

Di seguito è possibile trovare un fac simile contratto di vendita di bosco in piedi Word da scaricare e da utilizzare come esempio. La bozza di contratto può essere modificata inserendo i dati delle parti e gli altri elementi contrattuali mancanti, per poi essere convertita in formato PDF o stampata.

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Contratto di vendita bosco in piedi Word
1 file(s)

Fac Simile Contratto di Vendita di Bosco in Piedi PDF

Di seguito viene proposto un fac simile contratto di vendita di bosco in piedi PDF.

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Contratto di vendita bosco in piedi PDF
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