In questa guida spieghiamo come può avvenire il recesso del contratto di agenzia con preavviso da parte del preponente d’uso e mettiamo a disposizione un fac simile di recesso del contratto di agenzia con preavviso da parte del preponente.
Recesso dal Contratto di Agenzia con Preavviso da Parte del Preponente
La disciplina relativa al contratto di agenzia, ed in particolare quella inerente al recesso con preavviso da parte del soggetto proponente, è spesso fonte di dubbi e di perplessità, specie per via della complessità della materia.
Vediamo dunque insieme tutto ciò che occorre sapere a riguardo.
Contratto di agenzia – Tipologie e tutto ciò che è importante sapere sull’argomento.
Per comprendere cosa si intende per recesso del contratto di agenzia con preavviso da parte del proponente, occorre innanzitutto partire dalla definizione di contratto di agenzia. Sulla base dell’articolo 1742 del codice civile, infatti, nell’ambito di detto contratto una parte si impegna ad assumere, in maniera stabile, il compito di promuovere “per contro dell’altra” e dietro corrispettivo di una retribuzione, “la conclusione” di contratti in una specifica zona. Il soggetto incaricato della promozione è detto agente; quello che invece incarica l’altro di svolgere l’attività è denominato proponente
Il contratto in esame può avere un tempo determinato oppure essere previsto a tempo indeterminato. Nel primo caso, i due contraenti non hanno la facoltà di recedere da esso nel periodo antecedente alla scadenza che entrambi hanno pattuito, tranne nelle ipotesi di cosiddetta “giusta” causa (ovverosia per un adempimento che viene reputato grave). A tal proposito, solitamente nel contratto viene prevista una clausola risolutiva “espressa” e il recesso è definito straordinario. Qualora invece il contratto di agenzia fosse stato redatto a tempo indeterminato, le parti hanno invece la facoltà di effettuare il recesso quando lo desiderano (dunque anche in assenza di “giusta” causa). Tale tipologia di recesso è definita di genere ordinario e colui che recede dal contratto deve fornire all’altra parte un preavviso.
Del preavviso ne tratta l’articolo 1750 del codice civile, il quale ne stabilisce dei termini che possono essere modificati unicamente se questi risultano favorevoli al soggetto agente.
In altre parole e da ciò che è stato appena anticipato, la normativa vigente non stabilisce dei limiti alla durata dell’atto in esame, ma il tutto è rimesso alla volontà dei contraenti.
A ciò si aggiunge che, sempre sulla base dell’articolo 1750 del codice civile, qualora le parti seguitino nell’eseguire il contratto di agenzia anche nel periodo successivo alla scadenza prevista nello stesso, l’atto passa automaticamente dall’essere a tempo determinato a quello indeterminato. In sostanza, il contratto viene eseguito per “facta concludentia”. Disciplina che invece non trova applicazione nei casi in cui il termine venga espressamente prorogato pure rinnovato tramite la previsione di una nuova scadenza. In quest’ultima ipotesi, infatti, il rapporto viene semplicemente fatto proseguire.
A tal proposito la giurisprudenza di legittimità ha considerata valida la tacita clausola che prevede il rinnovo, anno dopo anno, del contratto di agenzia, tranne qualora sopraggiunga una disdetta. Distinzione fondamentale giacché, se in contratto viene rinnovato in modo automatico, al soggetto agente non spetterà alcuna indennità di natura sostitutiva del cosiddetto preavviso, bensì avrà pieno diritto a domandare il risarcimento dei danni subiti.
Il recesso del contratto di agenzia – Preavviso da parte del proponente e tutto ciò che occorre sapere a riguardo
Sul tema del recesso si è spesso discusso a proposito della compatibilità tra il prevedere una clausola di tipo risolutivo espresso, ex articolo 1456 del codice civile (la quale fa sì che il contratto venga risolto a prescindere da quanto possa essere grave l’eventuale inadempimento) e l’obbligatorietà del cosiddetto preavviso ex articolo 1750 del codice civile (che, come già anticipato, permette al soggetto proponente di effettuare il recesso anche in mancanza di preavviso, purché vi sia una giusta causa).
Sulla base dell’orientamento giurisprudenziale maggioritario, l’articolo 1750 del codice civile non rappresenta un impedimento per la stipula, da parte dei contraenti, della clausola “risolutiva” di genere espresso disciplinata dall’articolo 1456 del codice civile. Di conseguenza, nel caso in cui dovesse essere necessario l’intervento del giudice, quest’ultimo non sarà tenuto a valutare la gravità dell’inadempimento, bensì ad assicurarsi che questo fosse imputabile esclusivamente a colui che era colposamente obbligato ad adempiere.
A tal proposito non sono mancati contrasti giurisprudenziali, anche recenti, che si fondano sul fatto che la clausola di cui all’articolo 1456 del codice civile non può essere adottata come valida giustificazione ad un recesso contrattuale in mancanza di preavviso, in tutte quelle casistiche in cui normalmente non sarebbe tollerato un recesso del genere.
Posto quanto appena enunciato e cioè che, nell’ambito di un contratto di agenzia che abbia un limite di tempo (ovverosia determinato), una delle parti ha la facoltà di recedere a esso in un periodo che sian antecedente alla scadenza unicamente nelle ipotesi di giusta causa, e quindi di un inadempimento reputato grave e che sia imputabile solo all’altro soggetto.
Ma cosa si intende esattamente per recesso? Per meglio comprendere l’argomento occorre innanzitutto precisare che si tratta di un atto di tipo unilaterale “recettizio”, che permette ad uno dei due contraenti di terminare il contratto ed acquista efficacia nell’istante in cui l’altro soggetto ne sia entrato a conoscenza, indipendentemente dall’autorizzazione del suddetto.
Quando si parla di recesso che preveda una giusta causa, esso genera in maniera automatica la cessazione del rapporto, e ciò senza che vi sia bisogno di fornire un preavviso, di versare un’apposita indennità di tipo sostitutivo o altro.
Secondo quanto affermato dalla giurisprudenza ormai costante in materia, rappresentano giuste cause che legittimano il recesso dal contratto di agenzia, dal punto di vista del soggetto agente: il violare i doveri inerenti alla correttezza e alla lealtà; la non corresponsione delle provvigioni, violazione reputata assai grave; il mancato rispetto dell’esclusiva; il cedere l’azienda che appartiene al proponente, nelle ipotesi in cui il soggetto cessionario non fornisca una garanzia che sia sufficiente a proposito del corretto adempimento degli obblighi che derivano strettamente dal contratto di agenzia; il sistematico e costante ritardo inerente all’eseguire tutte le ordinazioni che vengono accettate e che quindi violino le scadenze di consegna. Dal punto di vista del soggetto proponente, invece, troviamo: il violare, ad opera del soggetto agente, dello svolgimento di una tipologia di attività di promozione che dovrebbe essere eseguita in maniera continuata e stabile; il violare l’obbligo di esclusiva mediante l’espletamento dell’attività per tramite di altre aziende concorrenti; appropriarsi indebitamente del denaro incassato per tramite del proponente; il non ottenimento del “minimo” di affari stabilito con il soggetto proponente, qualora la differenza tra detto minimo e quello che è il fatturato procacciato dall’agente sia comunque di una certa rilevanza.
Alla luce di quanto sopra, risulta appurato che i contraenti hanno la possibilità di attribuire superfluità all’esame circa la gravità di un eventuale inadempimento di tipo contrattuale inserendo nel suddetto una clausola “risolutiva” di natura espressa. In una simile eventualità, invero, il contratto viene risolto in modo automatico, in assenza, dunque, di un preavviso o di un’indennità di genere sostitutivo.
Nelle ipotesi in cui uno dei due soggetti che sono parte del contratto intenda effettuare il recesso anticipato, se non sussista una inadempienza considerata grave e che sia in capo all’altro contraente, detta parte risulterà pienamente inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte e, pertanto, dovrà provvedere al risarcimento dei danni.
Nel caso in cui sia stato il soggetto proponente ad aver effettuato il recesso illegittimo del contratto, egli dovrà versare all’agente tutte le provvigioni che avrebbe dovuto percepire qualora il rapporto non si fosse interrotto, ovverosia fosse andato avanti fino al termine previsto nell’atto. Solitamente tale cifra viene calcolata sulla base delle provvigioni medie che sono state ottenute l’anno anteriore e rapportata al lasso di vita che il contratto avrebbe dovuto avere se non fosse stato interrotto.
Se però l’inadempimento contrattuale è in capo all’agente, e questo deriva da un recesso illegittimo, al soggetto proponente spetterà il risarcimento di tutti i danni subiti stimati sulla base della perdita di guadagno nell’area che era stata assegnata al soggetto agente, oltre alla cosiddetta temporanea “scopertura” di detta area e ai disagi effettivamente patiti dai clienti.
Trattasi di una verifica non facile, ragion per cui, nella pratica, di sovente i contraenti introducono nel contratto di agenzia una clausola di natura penale, che preveda in anticipo detta tipologia di danni.
L’articolo numero 32 della legge 183 del 2010 e il recesso del contratto di agenzia con preavviso da parte del proponente
L’articolo numero 32 della legge 183 del 2010 si pone in stretta connessione con il tema del recesso del contratto di agenzia. In particolare, detta norma ha stabilito delle novità in ambito di decadenze ai fini dell’impaginazione del licenziamento, in ambito lavorativo, ed ha applicato tale disciplina al recesso del soggetto committente in materia di contratti collaborazione di tipo coordinato e continuativo, ex articolo 409 numero tre del codice di procedura civile.
A tal proposito si discute se la normativa in esame sia altresì applicabile all’agente che esplica attività lavorativa in modo che sia in prevalente di natura personale.
Sull’argomento si sono creati due distinti orientamenti, sia in ambito dottrinale che giurisprudenziale. Da un lato, infatti, dottrina e giurisprudenza si sono mostrate favorevoli alla sopracitata impostazione, soprattutto in considerazione del fatto che l’articolo 409 numero tre del codice di procedura civile annovera, nel quadro delle controversie di genere individuale e sempre in tema lavoro, quei rapporti “di agenzia” dai quali sfocino attività d’opera svolta in maniera coordinata e anche continuativa, che sia di natura strettamente personale.
Dall’altro lato, dottrina e giurisprudenza si sono dette contrarie ad una simile impostazione pomeriggio, reputando la norma in questione, relativa al rito lavoro, debba necessariamente subire un’interpretazione di tipo restrittivo. E questo sia sulla base della lettera dell’articolo, che farebbe supporre che l’applicazione debba ridurmi ai cosiddetti co.co.co, nonché ai contratti “a progetto” e simili, sia perché l’articolo 1751, al comma quinto del codice civile pone una condizione alla richiesta di indennità relativa al termine del rapporto del soggetto agente al “rispetto” della scadenza di un anno, ad eccezione di una previsione di natura migliorativa “dell’AEC” che è possibile applicare. Detta norma, in quanto di genere generale, si pone in una posizione di prevalenza rispetto alla norma, sempre di tipo generale, ma in tema di collaborazioni.
Nelle ipotesi in cui si reputi applicabile ai cosiddetti rapporti “di agenzia” la sopracitata normativa, agli agenti ai quali sia stato imposto il recesso contrattuale ad opera del soggetto proponete, in un periodo successivo al 24/11/2010, questi dovrebbero avere la facoltà di procedere con l’impugnazione del recesso nel termine di sessanta giorni dal ricevimento dell’avviso e provvedere al deposito del ricorso direttamente in “sede” giudiziaria nel termine di duecento settanta giorni dall’impugnativa di natura stragiudiziale, oppure nel termine di sessanta giorni dalla procedura “conciliativa” il cui esito sia stato negativo. Tutto questo in modo tale da non incappare nella decadenza prevista all’articolo 32 della legge numero 183 del 2010.
Recesso del contratto di agenzia con preavviso da parte del preponente – Forma, termine e ulteriori dettagli a riguardo
La Suprema Corte di Cassazione, sul tema oggetto di esame, ha stabilito che non è possibile applicare quanto disposto dall’articolo due della legge numero 604 del 1996 (inerente al licenziamento effettuato in forma che sia scritta) al cosiddetto rapporto di agenzia. Il recesso del contratto di agenzia con preavviso da parte del proponente, infatti, segue il principio della libertà della forma. Ciò nonostante, considerando che si tratta comunque di un atto di natura non recettizia, in quanto al termine, esso comincia a decorrere dal giorno in cui quella che viene definita dichiarazione del soggetto recedente pervenga all’altro contraente. In ogni caso, essa deve necessariamente presumersi “conosciuta” quando sia arrivata all’indirizzo di colui al quale era destinata, e questo secondo l’articolo 1335 del codice civile.
Nel corso del preavviso, ovvero a in detto periodo, il rapporto di agenzia continua ad andare avanti e, di conseguenza, restano in vigore i diritti e i doveri che si dall’inizio sussistono in capo ai due soggetti contraenti. Ne consegue che il soggetto agente rimane obbligato per ciò che concerne l’esecuzione di ogni attività verso il proponente, la quale dovrà essere svolta con la dovuta diligenza. Nel caso in cui l’agente smetta di adempiere al proprio mandato, la controparte avrà, pertanto, la facoltà di far cessare all’istante il contratto di agenzia a causa di un adempimento reputato grave da parte del soggetto agente, e dunque richiedere il versamento dell’indennità di natura sostitutiva (oltre, naturalmente e qualora ne sussistano tutti i presupposti le caso, a pretendere il risarcimento del danno subito).
Riguardo invece al preavviso, la sua efficacia è da considerarsi strettamente obbligatoria. Nelle ipotesi in cui, infatti, il recesso dal contratto di agenzia sia eseguito in assenza di apposito preavviso, questo genera a prescindere la cessazione del rapporto tra i due contraenti, fatto salvo il “diritto” del soggetto receduto a quella che viene definita indennità “sostitutiva” del preavviso.
Sul tema occorre altresì precisare che nei casi in cui non venga rispettato il “termine” di preavviso, una simile situazione non va ad inficiare sugli effetti del recesso contrattuale (e la cui messa in opera è validamente eseguita nell’istante in cui la già citata dichiarazione sia pervenuta all’altro soggetto). Pertanto, se uno dei due contraenti non dà il preavviso all’altro, il recesso rimane valido, mentre il soggetto recedente diventa inadempiente rispetto al receduto. Circostanza che avrà come conseguenza la corresponsione dell’indennità di natura sostitutiva.
Come già brevemente accennato, la cosiddetta indennità “di preavviso” è sancita dall’articolo 1750 del codice civile. La giurisprudenza di tipo maggioritario, sul tema, sostiene che, qualora non sussista preavviso da parte del soggetto proponente, il soggetto agente deve ottenere un’indennità che dev’essere stabilita sulla media di tutte le provvigioni che sono state maturate durante i 365 giorni precedenti alla data in cui è avvenuto il recesso dal contratto di agenzia. Il che significa che, se il proponente non fornisce il dovuto preavviso e quindi recede al contratto improvvisamente, senza un valido motivo, deve necessariamente provvedere al risarcimento del danno nei confronti del soggetto agente.
Modello Recesso dal Contratto di Agenzia con Preavviso da Parte del Preponente
Di seguito è possibile trovare un fac simile recesso del contratto di agenzia con preavviso da parte del preponente in formato Doc da scaricare e da utilizzare come esempio. La bozza di recesso del contratto di agenzia con preavviso da parte del preponente può essere modificata inserendo i dati delle parti e gli altri elementi mancanti, per poi essere convertita in formato PDF o stampata.