In questa guida spieghiamo quali sono le caratteristiche dell’accordo modificativo del contratto e mettiamo a disposizione un fac simile da scaricare.
Caratteristiche dell’Accordo Modificativo del Contratto
Quando un rapporto giuridico commerciale o privato è stato regolato da un contratto, può verificarsi la necessità di modificare alcune parti dell’accordo perché ci si accorge che è stato commesso un errore durante la sua stesura o semplicemente per un cambiamento sopravvenuto della situazione esistente.
Il dubbio che sorge più frequentemente in questi casi, soprattutto quando non si conosce la normativa, è se sia possibile modificare una clausola, eliminare un articolo o renderlo più aderente alla situazione senza inficiarne l’intero contenuto. Viene pertanto in rilievo una domanda: un contratto già sottoscritto può essere modificato o le parti restano vincolate qualsiasi cosa accada? Prima di addentrarci nella questione, ricordiamo che il nostro codice civile stabilisce che gli accordi presi tra le parti e cristallizzati all’interno di un contratto sono vincolanti per tutti i contraenti e non vi è possibilità di modificarli in modo unilaterale.
È possibile però sciogliere il contratto quando c’è mutuo consenso, quando cioè vi sia la consapevolezza e la volontà dei contraenti a procedere in tal senso. In quest’ultimo caso, occorrerà accordarsi sulle modifiche da apportare, introducendole nel contratto originario.
La forma dei contratti – Cosa prevede la legge
Per trattare il tema degli accordi modificativi del contratto occorre preliminarmente parlare del problema della forma. Sappiamo che l’ordinamento italiano prevede due forme possibili per il contratto: quella scritta e la forma orale. Per alcuni contratti il legislatore garantisce libertà di scelta alle parti, per altre tipologie di accordi, invece, impone la forma scritta con la possibilità di stipulare il contratto in forma privata o pubblica, cioè innanzi a un pubblico ufficiale.
Nonostante la libertà dei cittadini di scegliere la forma del contratto in modo autonomo, possiamo dire, per esperienza, che oggi sono pochi coloro che accettano di vincolarsi per l’adempimento di specifiche obbligazioni con una stretta di mano, preferendo mettere nero su bianco quanto stabilito con un accordo scritto che preveda in modo specifico gli obblighi e i diritti che discendono dal contratto.
Solo per fare qualche esempio, pensiamo al contratto di locazione, all’acquisto di un immobile, all’apertura di un conto corrente presso un istituto finanziario. Dare fiducia alla persona con cui si chiude un affare significa assumersi anche i rischi che ne discendono se la controparte non adempie, se viene meno agli accordi o semplicemente si rivela un truffatore. In questi casi, chi subisce può sempre ricorrere al giudice per veder riconosciuto il proprio diritto ma non avrà prove documentali precise (come il contratto scritto) per dimostrare di essere la parte lesa o per quantificare il danno subito. Insomma, visto l’intensificarsi dei rapporti commerciali e la difficoltà di gestirli in modo completo, la maggior parte dei cittadini preferisce stipulare un accordo scritto rivolgendosi a professionisti del settore anche quando la legge lascia libertà nella scelta della forma.
È importante ricordare che quando la legge obbliga le parti a stipulare un atto scritto, la sua modifica deve avvenire solo con un altro accordo scritto. Così accade nei casi di compravendita di immobili, che devono essere sottoscritti in presenza di un notaio, e in caso di modifica di una o più parti dell’accordo, è necessario ricorrere nuovamente al notaio che provvederà alla modifica e alla successiva trascrizione. Se, invece, si tratta di una scrittura privata che si intende integrare o modificare, occorrerà sostituire o integrare l’originario accordo con un’altra scrittura privata.
Si parla, a tal fine, di forma scritta ab substantiam quando la legge impone l’elaborazione di un accordo scritto che a sua volta si distingue tra atto pubblico o privato, intendendo con il primo la necessità di redigerlo in presenza di un pubblico ufficiale come il notaio.
Quando, infine, le parti hanno stipulato un accordo verbale, esso può essere modificato oralmente, anche se le parti possono prevedere l’elaborazione di un documento che statuisca sui diritti e gli obblighi che ne discendono.
Come avviene la modifica del contratto scritto
Una volta stabilita la necessità di modificare un contratto scritto, i contraenti hanno due alternative
-regolamentare l’originario contratto in modo diverso: in questo caso il vecchio accordo verrà sostituito con uno nuovo;
-integrare gli accordi iniziali con nuove previsioni non considerate inizialmente.
La differenza è sostanziale: nel primo caso, infatti, il vecchio contratto viene meno perché sostituito dal successivo; mentre nella seconda ipotesi vengono modificati solo alcuni articoli, aggiunte clausole o eliminate, senza però stravolgere la portata delle obbligazioni assunte.
Stabilita la portata delle modifiche, è possibile operare sul vecchio contratto scrivendo a tergo o a margine dei fogli sottoscritti precedentemente, apponendo le firme e la nuova data. Oppure, le parti decidono di elaborare un documento nuovo richiamando il precedente accordo.
Facciamo un esempio: Tizio deve eseguire dei lavori edili a casa propria e individua in Caio l’azienda che dovrà realizzarli. Le parti elaborano un contratto prevedendo le modalità di pagamento, l’inizio dei lavori e la data entro la quale dovranno concludersi. Per diverse problematiche sopravvenute, Caio non rispetta la data di chiusura del cantiere e chiede a Tizio di concedergli tre mesi in più per completarli, evitando così di pagare le penali e di diventare inadempiente. Tizio accetta e di comune accordo prendono il contratto iniziale nella parte in cui parla della data di chiusura dei lavori e vi appongono un segno (una sottolineatura, un cerchietto o un asterisco a seconda delle preferenze). A margine della pagina inseriscono la nuova data, sottoscrivendo quanto indicato. Le firme che essi hanno inserito vincolano entrambi all’accordo proprio come nel contratto originario.
In un secondo caso Tizio è un costruttore che vende a Caio un’autorimessa, stabilendo che dopo un primo acconto, l’immobile verrà pagato con acconti mensili e una rata finale da versare in sede di atto notarile. Caio, però, non riesce a rispettare gli accordi per problemi economici che espone al costruttore, chiedendogli di concedergli qualche mese in più per onorare il suo debito. Se Tizio accetta, elaboreranno un nuovo accordo chiamato Atto Aggiuntivo al Preliminare stipulato il giorno X dell’anno XX tra Tizio e Caio, ritenendo validi tutti gli accordi presi nell’originario preliminare e modificando solo la parte che riguarda la durata dei pagamenti mensili, che saranno prorogati per altri XX mesi, a partire dal giorno XX.
La differenza tra le due modifiche risiede nella forma: nel primo caso è sufficiente solo evidenziare il punto che si intende cambiare, apponendo la nuova previsione nella stessa pagina. La seconda modifica, invece, è più complessa e richiede un atto aggiuntivo che non annulla il precedente, anzi lo richiama convalidandolo, stabilendo però alcuni cambiamenti che andranno specificati e sottolineati. Nello specifico, le nuove statuizioni sostituiranno le precedenti, riportando un nuovo contenuto.
Come anticipato in premessa, il mondo dei rapporti commerciali è molto complesso e comporta cambiamenti in itinere molto più frequenti di quello che si pensa. Per questo il legislatore ha concesso lo strumento dell’accordo modificativo del contratto per evitare che le parti ricorrano al giudice anche per questioni che possono essere risolte attraverso l’autonomia privata.
La modifica del contratto verbale
Se le parti hanno stipulato un contratto verbale, possono scegliere se modificarlo seguendo la stessa forma o procedere a un’integrazione scritta. Nel primo caso, dovranno trovare un accordo che soddisfi le esigenze comuni, sigillandolo con una stretta di mano. Nell’ipotesi in cui scelgano di trascrivere una scrittura privata, invece, essi redigeranno un atto ex novo che riprenderà gli accordi precedenti, formalizzando le nuove intese in modo dettagliato.
Modifiche unilaterali
Abbiamo già detto in premessa che il contratto va modificato sempre con un accordo tra le parti, questo significa che non hanno valore le modifiche unilaterali. Vi è però un eccezione a tale principio generale che riguarda i casi in cui un articolo o una clausola del contratto risultano dubbie o difficili da interpretare. In tale ipotesi uno dei contraenti può rivolgersi al giudice per chiedergli di chiarirgli la portata della previsione alla luce dei principi giuridici sull’interpretazione. Il giudice, che conosce in modo approfondito i principi ermeneutici riconosciuti dal nostro ordinamento, applicherà i più aderenti al caso di specie tutelando la parte contrattuale più svantaggiata.
Ricordiamo, infatti, che il codice civile contempla una forma di autotutela a favore del contraente che subisce l’inadempimento della controparte in caso di prestazioni corrispettive. Il contratto a prestazioni corrispettive è una tipologia di obbligazione definita anche sinallagmatica. Si tratta di un accordo che prevede l’adempimento di prestazioni da parte di entrambi i contraenti, come nel caso dei contratti di compravendita in cui il venditore si obbliga a vendere un bene e l’altro soggetto a versarne il prezzo.
In queste ipotesi, quando una delle parti è inadempiente, la legge dà la possibilità a chi subisce la condotta di sospendere la propria obbligazione fino a quando la controparte non adempie.
Novazione
L’accordo modificativo del contratto prevede l’esistenza di un accordo pregresso a cui vengono apportate alcune modifiche, più o meno importanti. Questo caso si differenzia totalmente dalla novazione, che è un istituto giuridico disciplinato dagli articoli 1230 a 1235 del codice civile e che prevede la modifica sostanziale di un contratto originario estinguendolo definitivamente al fine di elaborarne un altro che può avere delle attinenze con il primo, ma lo sostituisce integralmente.
Secondo l’ordinamento, esistono due tipi di novazioni: quella oggettiva, che viene disciplinata dagli articoli 1230-1234 e quella soggettiva, contemplata dall’articolo 1235 del codice civile. Nel primo caso la nuova obbligazione prevede un titolo o un oggetto diverso rispetto all’accordo originario; nel secondo caso, invece, il nuovo accordo prevede soggetti differenti. Ma andiamo con ordine.
Ai sensi dell’articolo 1230 c.c. per potersi dire valida la novazione oggettiva è necessaria: l’esistenza e la validità di una precedente obbligazione da sostituire (obligatio novanda): se, infatti, la prima risultasse nulla o inesistente, anche la novazione risulterebbe nulla per inesistenza della causa. Quando invece l’obbligazione originaria risultasse annullabile, la novazione sarebbe valida solo se il debitore si assumesse il nuovo debito ammettendo il vizio dell’originario titolo. Dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che la convalida del contratto è sempre possibile quando vi è ammissibile quando c’è assunzione di responsabilità da parte del debitore.
Mutamento del titolo o dell’oggetto dell’obbligazione (aliquid novi)): si parla di novazione solo se muta l’oggetto dell’obbligazione o il titolo e non certo un elemento meramente accessorio. Facciamo un esempio esemplificativo, non è novazione se il nuovo contratto prevede semplicemente la rinnovazione di un contratto o la sostituzione di un termine, come nell’esempio fatto nei paragrafi precedenti, per ché in questo caso sarebbe sufficiente un accordo modificativo del contratto.
Volontà dei contraenti di estinguere la precedente obbligazione (animus novandi): si tratta delle volontà espressa in modo chiaro, espresso e non presunto delle parti di voler assumere una nuova obbligazione, accanto a quella preesistente. Una volta sottoscritta la novazione, quella precedente si estingue insieme ai diritti accessori e alle garanzie previste, come ipoteche, pegni e privilegi, salvo il caso in cui le parti non prevedano diversamente come previsto dall’articolo 1232 del codice civile.
La novazione presenta numerosi problemi interpretativi, soprattutto quando deve essere differenziata dal classico accordo modificativo del contratto, più semplice e facilmente riconoscibile.
Secondo parte della dottrina, infatti, la novazione non può definirsi come una tipologia negoziale autonoma ma piuttosto un effetto che discende da specifici negozi giuridici. Secondo la giurisprudenza, invece, la novazione può essere considerata come un accordo finalizzato all’estinzione di un obbligazione già esistente e alla conseguente formazione di un nuovo accordo nuovo che realizza gli interessi di tutte le parti coinvolte.
Per questo la novazione viene considerata da dottrina e giurisprudenza come un contratto di tipo solutorio che potrebbe scaturire anche da un contratto unilaterale quando il soggetto che agisce per far valer il proprio diritto, sia titolare di un diritto potestativo novativo che deriva da un provvedimento di natura amministrativa o direttamente dalla legge.
Per comprendere la differenza tra un accordo modificativo del contratto e la novazione basta verificare attentamente ciò che viene modificato. La novazione, infatti, è un istituto giuridico più invasivo e complesso che richiede requisiti specifici espressamente indicati dalla legge, oltre a colpire l’accordo nelle sue parti vitali: oggetto, titolo e volontà chiara delle parti.
L’accordo modificativo del contratto, invece, riguarda i termini dell’adempimento, la scadenza dell’obbligazione o altre parti del contratto di minore importanza. Inoltre, il legislatore lascia libere le parti di stabilire la forma più adeguata per elaborare l’accordo: può infatti trattarsi di una piccola chiosa a latere o di un atto aggiuntivo, contemplando la possibilità di modificare un precedente contratto anche quando quest’ultimo è stato stipulato in forma orale, mentre nella novazione non è contemplato il contratto verbale.
Fac Simile Accordo Modificativo Contratto
Di seguito è possibile trovare un fac simile accordo modificativo contratto in formato Doc da scaricare e da utilizzare come esempio. La bozza di accordo modificativo contratto può essere modificata inserendo i dati delle parti e gli altri elementi contrattuali mancanti, per poi essere convertita in formato PDF o stampata.