In questa guida spieghiamo quali sono le caratteristiche del contratto di fideiussione e mettiamo a disposizione un fac simile di contratto da scaricare.
Caratteristiche generali
La fideiussione è una garanzia personale ed infatti al patrimonio del debitore principale si aggiunge il patrimonio di altro obbligato in caso di inadempimento. Trattasi proprio per la sua configurazione di una garanzia personale, rispetto alla quale il fideiussore si pone in un rapporto di solidarietà passiva con l’obbligato principale (art. 1944 c.c.) ed assume l’obbligo per l’intero debito dovuto. La fideiussione può anche avere durata indeterminata fino all’eventuale revoca ovvero avere una propria scadenza non necessariamente coincidente con quella dell’obbligazione principale. Il fideiussore può costituire anche garanzie reali quali pegno ed ipoteca a favore sia della propria obbligazione che di quella del debitore principale.
Anche la giurisprudenza ha affermato che, nel contratto di fideiussione, il fideiussore garantisce l’adempimento della obbligazione altrui, obbligandosi personalmente verso il creditore (art. 1936 c.c.). Il contratto interviene tra il garante (nel caso in questione, l’Istituto di credito) ed il beneficiario (la stazione appaltante) e si perfeziona con la comunicazione a quest’ultimo.
Il garantito (nella specie l’A.T.I. costituenda) non è parte necessaria; la fideiussione è infatti efficace anche se il garantito non è a conoscenza del contratto (art. 1936, comma 2, c.c.). Il fatto che nella polizza fideiussoria in questione, quindi, non compaia la sottoscrizione del garantito non assume di per sé alcun rilievo ai fini del perfezionamento e dell’efficacia della garanzia (Cons. Stato, Sez. VI, 28 febbraio 2006, n. 893).
Il contratto di fideiussione può essere preceduto da un preliminare ed il debitore, che resta estraneo alla vicenda, potrebbe anche non esserne a conoscenza in quanto è la sfera del creditore che viene avvantaggiata dall’affiancarsi di un nuovo obbligato per la stesso debito (art. 2740 c.c.). Non è escluso, però, che il fideiussore agisca sulla base di un rapporto che lo lega al debitore principale.
L’obbligazione fideiussoria promana da un contratto risultante, nella sua configurazione tipica (art. 1936 c.c.), dalla proposta del fideiussore non rifiutata dal creditore, e non richiede quindi, perché si perfezioni, l’accettazione espressa di quest’ultimo (art. 1333 c.c.). Ne consegue che l’eventuale conferma inviata dal creditore costituisce un elemento esecutivo del negozio già concluso. Inoltre, in relazione al carattere accessorio del contratto di fideiussione rispetto all’obbligazione garantita e alla efficacia di esso anche se il debitore non ne abbia avuto conoscenza, non è necessaria la partecipazione diretta del fideiussore all’accordo con il quale la parte debitrice si obbliga nei confronti del creditore a dare fideiussione, poiché, come il debitore resta estraneo al negozio fideiussorio anche nel caso in cui abbia assunto per contratto l’obbligazione di prestare una fideiussione ai sensi dell’art. 1943 c.c., così anche il fideiussore non deve necessariamente partecipare all’accordo suddetto tra debitore e creditore (Cass., Sez. III, 13 giugno 2006, n. 13652).
Accessorietà
Il rapporto che il fideiussore instaura con il debitore è diverso da quello che lega quest’ultimo al creditore stesso e si caratterizza per la sua accessorietà. In capo al fideiussore sorge, pertanto, un vero e proprio obbligo collegato all’obbligazione principale. In tal senso l’art. 1939 c.c. stabilisce che l’invalidità dell’obbligazione principale determina il venir meno anche di quella accessoria, con la conseguenza che la nullità o l’inesistenza dell’una determina la nullità e l’inesistenza dell’altra per mancanza di causa.
Le parti possono anche stabilire, in deroga all’art. 1939 c.c. che prevede che la fideiussione non è valida se non è valida l’obbligazione principale, che la fideiussione sia in ogni caso valida.
Altra norma che può considerarsi un’applicazione del principio di accessorietà è l’art. 1941 c.c. che limita l’oggetto della fideiussione a quanto dovuto dal debitore principale vietando espressamente che sia assunta per una somma maggiore ovvero a condizioni più onerose e che per l’eventuale maggior somma o clausola in peius il contratto è nullo. Al contrario il contratto può essere stipulato per una somma inferiore ovvero a condizioni più favorevoli.
Una eccezione al principio si ritrova, invece, sempre nell’art. 1939 c.c. con riferimento alla fideiussione posta in essere da un incapace. Si discute se la norma faccia riferimento all’incapacità legale o naturale anche se sembra più indicata la prima interpretazione.
Discussa è la rado della norma anche se si deve ritenere che lo scopo sia quello di evitare che il debitore possa agevolmente sottrarsi ai propri impegni e dalla propria responsabilità avvalendosi di un soggetto in stato di minorità.
Gratuità ed onerosità
Per stabilire la onerosità del contratto di fideiussione occorre riferirsi esclusivamente al contratto tra creditore e fideiussore, non potendo venir in rilievo in nessun modo il rapporto di provvista tra quest’ultimo ed il debitore principale.
In tema di fideiussione, la contestualità tra prestazioni di garanzia e credito garantito non è né può essere meramente cronologica e temporale, ma deve essere soprattutto funzionale alla natura stessa della garanzia, che è garanzia rispetto a un rischio che si assume. Decisivo ai fini del giudizio sulla gratuità od onerosità della garanzia è, dunque, stabilire se il rischio sussiste al momento del rilascio della garanzia stessa e se le garanzie sono state rilasciate a fronte di un credito già concesso e venuto a maturazione, deve ritenersene l’assenza di contestualità e dunque la gratuità, con la conseguenza che, per la revoca dell’atto, è irrilevante la conoscenza o meno da parte del terzo del pregiudizio che si arrecava (Trib. Genova, Sez. VI, 19 giugno 2006).
Fideiussione omnibus
Si tratta di un contratto con il quale il fideiussore garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni che il debitore principale ha assunto ed assumerà nei confronti del creditore. Normalmente il debitore è un imprenditore e creditrice è una banca ed il contratto in oggetto è stipulato senza la previsione di una scadenza. Ciò che caratterizza la fattispecie in parola è l’oggetto costituito indifferentemente da tutte le obbligazioni presenti e future. Altro aspetto qualificante è la accessorietà rispetto al contratto base in forza della quale il fideiussore può opporre al creditore tutte le eccezioni relative al rapporto tra il creditore ed il debitore. Nella fideiussione omnibus viene introdotto un elemento di aleatorietà nel contratto in quanto l’esposizione patrimoniale del fideiussore è potenzialmente illimitata e soprattutto non prevedibile anticipatamente.
La tesi prevalente ritiene che nonostante le proprie peculiarità la fideiussione omnibus possa farsi rientrare nello schema tipico di cui agli artt. 1936 ss. c.c.
La non prevedibilità dell’esposizione patrimoniale del fideiussore aveva portato parte della giurisprudenza di merito in un primo momento ad affermare la nullità dell’istituto per indeterminatezza dell’oggetto ai sensi del combinato disposto degli artt. 1346 e 1348 c.c. La Cassazione, invece, ne affermava la validità in quanto l’oggetto del contratto era determinabile per relationem con riferimento al rapporto fondamentale. Il legislatore nel 1992 con l. n. 154 ha modificato l’art. 1938 c.c. sancendo la necessità di indicare nel contratto l’importo massimo garantito e si ritiene che debba essere comprensivo degli interessi e delle spese, salvo l’esclusione su accordo delle parti.
L’art. 1938 c.c., come riformulato dall’art. 10 l. 17 febbraio 1992, n. 154, stabilisce che la fideiussione può essere prestata anche per un’obbligazione condizionale o futura con la previsione dell’importo massimo garantito.
Pertanto è legittima e valida la garanzia dedotta in giudizio che, pur stipulata in data antecedente al richiamato intervento normativo, già stabiliva la concorrenza limite del credito garantito (App. Napoli, Sez. III, 11 maggio 2006).
Nella fideiussione per obbligazione futura l’onere del creditore previsto dall’art. 1956 c.c., di richiedere l’autorizzazione del fideiussore prima di far credito al garante le cui condizioni patrimoniali siano peggiorate dopo la stipulazione del contratto di garanzia, assolve alla finalità di consentire al fideiussore di sottrarsi, negando l’autorizzazione, all’adempimento di una obbligazione divenuta, senza sua colpa, più gravosa.
I presupposti di applicabilità dell’art. 1956 c.c. non ricorrono allorché nella stessa persona coesistano le qualità di fideiussore e di legale rappresentante della società debitrice principale (Trib. Bari, Sez. I, 9 maggio 2006).
Relativamente ai rapporti di fideiussione per obbligazioni future la cui durata era in corso alla data di efficacia della norma dell’art. 1956, comma 2, c.c., aggiunta dalla 1. n. 154 del 1992, art. 10, in virtù della corretta applicazione dell’art. 11 preleggi, comma 1, detta norma, mentre non comporta la nullità sopravvenuta fin dalla nascita del rapporto contrattuale della clausola di rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione dalla garanzia ai sensi dell’art. 1956, comma 1, c.c. ove ne ricorrano i presupposti, con la conseguenza che la clausola, dovendo ritenersi valida ed efficace fino al momento dell’entrata in vigore del suddetto comma 2, è idonea ad escludere la liberazione del fideiussore riguardo alle obbligazioni principali sorte prima di quel momento, viceversa, determina la nullità sopravvenuta, con effetto da quel momento ed in forza dell’applicazione dell’art. 1339 c.c., dalla clausola convenzionale stessa, con la conseguenza che l’esclusione della liberazione del fideiussore da tale clausola disposta, ove ricorrano i presupposti del citato comma 1, non può trovare giustificazione in essa, riguardo ad obbligazioni principali che siano sorte soltanto dopo quel momento (Cass., Sez. III, 26 gennaio 2006, n. 1689).
Fideiussione di indennità
La fideiussione di indennità si ritiene rientrante nella species fideiussione di obbligazioni future e si caratterizza in quanto la garanzia ha ad oggetto il mero risarcimento del danno determinato dal debitore per la mancata o inesatta esecuzione del contratto.
Confideiussione
Si ha confideiussione quando tutte le garanzia trovano la loro fonte in un unico titolo o più titoli non necessariamente contestuali, con causa comune e collegati fra loro.
L’insolvenza di uno dei condebitori determina l’accrescimento della quota dovuta dagli altri obbligati e il creditore può rivolgersi contro ognuno di essi per l’intero. Può essere previsto dalle parti il beneficio della divisione.
Alla stregua della normativa dettata dall’art. 1946 c.c. e dall’art. 1947, comma 1, c.c., la fattispecie giuridica della confideiussione ricorre quando più soggetti prestano una fideiussione, anche se non contestualmente, nella reciproca consapevolezza dell’esistenza dell’altrui garanzia e con l’intento di garantire congiuntamente il medesimo debito e il medesimo debitore, e si caratterizza come un insieme di vincoli di garanzia, relativi alla medesima obbligazione e tra loro collegati da un interesse comune che determina l’obbligazione cofideiussoria per l’intero e, in definitiva, la divisione del debito tra i coobbligati in virtù del diritto di regresso previsto dall’art. 1954 c.c., non applicabile invece nella differente figura cosiddetta fideiussione plurima, ovverosia nell’ipotesi di distinte fideiussioni prestate da diversi soggetti in tempi successivi e con atti separati, senza alcuna manifestazione di reciproca consapevolezza tra fideiussori o al contrario con espressa convenzione con il creditore di mantenere differenziata la propria obbligazione da quella degli altri, e, in ogni caso, in assenza di un collegamento correlato ad un interesse comune dei cogaranti (App. Catania, Sez. I, 8 settembre 2005; Cass., Sez. V, 2 settembre 2004, n. 17723).
Fideiussione della fideiussione
Tale fattispecie svolge funzione sussidiaria in quanto con essa il creditore si garantisce dall’insolvenza o incapacità del debitore principale e dei suoi fideiussori (art. 1940 c.c.).
Qualora la garanzia prestata dalla parte preveda anche una fideiussione del fideiussore (la così detta “approbazione” di cui all’art. 1940 c.c.), utilizzando l’art. 1948 c.c. il termine insolvenza, è chiaro che il creditore, prima di ingiungere al fideiussore di secondo grado di pagare quanto dovuto dal debitore principale e dai fideiussori di primo grado, deve dimostrare non tanto di aver rivolto ai predetti una richiesta di pagamento rimasta senza effetto, quanto piuttosto dimostrare che gli stessi, sebbene escussi, non erano stati in grado di soddisfare l’esposizione debitoria (App. Roma, Sez. II, 19 gennaio 2006).
Forma
La volontà del fideiussore deve risultare in modo espresso e non può dedursi da fatti concludenti (art. 1937 c.c.).
Nell’ipotesi che sia conclusa una fideiussione gratuita, senza obbligazioni a carico del creditore, potrebbe essere conclusa anche con un mero negozio unilaterale non rifiutato come disciplinato dall’art. 1333 c.c. come pure potrà utilizzarsi lo strumento del contratto a favore del terzo.
In tema di fideiussione, ha affermato la giurisprudenza, l’ampia libertà di forma consentita al prestatore della garanzia personale nel manifestare il proprio intendimento di obbligarsi in qualità di fideiussore incontra il solo limite dell’inequivocità ed oggettività di tale manifestazione di volontà, che ben può rinvenirsi in assenza di prova contraria nella sottoscrizione di una richiesta di mutuo in qualità di garante del mutuatario, senza che, alla configurabilità della fideiussione, costituisca ostacolo la successiva sottoscrizione per avallo, da parte del fideiussore, delle cambiali rilasciate dal debitore principale, salva prova della volontà delle parti di escludere la fideiussione per lasciar posto alla sola obbligazione cartolare di garanzia (Cass., Sez. III, 8 marzo 2002, n. 3429).
Obblighi delle parti
Beneficio di escussione
L’art. 1944 c.c. stabilisce che il creditore ha la facoltà di esigere l’adempimento dell’obbligazione indifferentemente dal debitore principale o dal fideiussore. Le parti possono, però, stabilire pattiziamente che il fideiussore sia tenuto al pagamento solo a seguito di infruttuosa escussione del patrimonio del debitore, con la conseguenza che il creditore dovrà preventivamente aggredire i beni del principale obbligato e solo successivamente potrà rivolgersi al fideiussore. Perché la clausola possa operare occorre che il fideiussore richiesto dell’adempimento la. eccepisca nei confronti del creditore sia stragiudizialmente che in via giudiziale e che lo stesso indichi i beni del debitore principale su cui il creditore possa soddisfarsi, al fine di evitare inutili dilazioni (art. 1944, comma 2 c.c.).
Il fideiussore ha l’onere di anticipare, salvo patto contrario, le spese per l’escussione del debitore (art. 1944, comma 3, c.c.).
Nell’ipotesi di un contratto di fideiussione nel quale sia stato pattuito l’obbligo per il garante di pagare “a semplice richiesta”, con espressa esclusione del beneficio di preventiva escussione del debitore principale, l’istanza che il creditore deve proporre contro il debitore, entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale, pena la decadenza dalla garanzia, può essere indifferentemente rivolta contro l’uno o contro l’altro dei due condebitori solidali, senza l’ulteriore onere della proposizione di azione giudiziaria, con effetti ugualmente idonei ad impedire l’estinzione della fideiussione (Trib. Alba, 22 giugno 1998)).
Beneficio di divisione
Nell’ipotesi in cui più soggetti si costituiscono fideiussori per la medesima obbligazione a vantaggio del medesimo debitore, possono escludere gli effetti della solidarietà fideiussoria statuendo il c.d. beneficium divisionis (art. 1946 c.c.), mediante il quale il debito viene ripartito tra gli obbligati come da loro concordato o in mancanza in parti uguali. Anche tale beneficio deve essere fatto valere preventivamente dal cofideiussore sia nel corso del processo che in via stragiudiziale.
Eccezioni opponibili
Ai sensi dell’art. 1945 c.c. il fideiussore può opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore, ciò in virtù del fatto che il fideiussore assume la stessa posizione dell’obbligato principale.
La caratteristica dell’accessorietà della fideiussione comporta che l’obbligazione del fideiussore coincida con quella del debitore principale (art. 1941 c.c.) sì che, di regola, le modificazioni del debito principale che ne importino una riduzione o una minore onerosità si ripercuotono sull’obbligazione del garante, che può opporre al creditore tutte le eccezioni opponibili dal debitore principale (art. 1945 c.c.); trattandosi tuttavia di obbligazione solidale (art. 1944 c.c.), ciò non toglie che quando l’estensione del fatto modificativo del debito principale non sia automatica, ma subordinata ad una manifestazione di volontà del fideiussore-coobbligato (come previsto nel caso di transazione dall’art. 1304 c.c.), questi possa rinunciarvi o possa manifestare una volontà contraria (App. Roma, Sez. II, 16 giugno 2005).
L’art. 1945 c.c., se consente al fideiussore di opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, non gli riconosce tuttavia, per ciò solo, una legittimazione sostituiva in ordine al proponimento delle azioni che competono al debitore principale nei confronti del creditore, neppure quando esse si riferiscano alla posizione debitoria per la quale è stata prestata garanzia fideiussoria; l’esclusione della possibilità, per il fideiussore, di far valere nel processo, in via di azione ed in nome proprio, un diritto spettante al debitore, trova fondamento, oltre che nel principio generale secondo cui legittimato ad agire in giudizio è (in mancanza di un valido titolo che consenta la sostituzione) il solo titolare dell’interesse leso, anche e soprattutto nel carattere accessorio dell’obbligazione fideiussoria, quale deducibile dagli artt. 1939 e 1945 c.c. (Cass., Sez. I, 20 agosto 2003, n. 12225).
Azione surrogatoria
Qualora il creditore chiami il fideiussore e questi non paralizzi l’azione del primo con fondate eccezioni è tenuto al pagamento. Successivamente il fideiussore adempiente si può surrogare al creditore acquisendone tutti i diritti, anche di garanzia, che spettano al surrogato e nei limiti in cui gli spettano (art. 1949 c.c.). Si tratta di una ipotesi di surrogazione legale di cui all’art. 1203, n. 3, c.c. Perché si verifichi la surrogazione non è necessaria nessuna comunicazione formale da parte del fideiussore, operando questa automaticamente.
Se più persone hanno prestato fideiussione per il medesimo debitore e per lo stesso debito, bisogna distinguere la confideiussione, che si ha quando la garanzia è costituita da più fideiussori, anche se non con unico atto, ma con l’intento di prestarla insieme, dalle fideiussioni plurime, che si hanno quando esse sono prestate separatamente e senza un volontario collegamento fra loro: nel primo caso, che dà luogo a un’obbligazione solidale, il fideiussore che ha pagato ha regresso contro gli altri condebitori (ex art. 1954 c.c.), mentre nel secondo caso, in mancanza di un vincolo solidale, può operare in suo favore solo lo strumento della surrogazione legale (ex art. 1203 c.c.) (Cass., Sez. III, 2 aprile 2002, n. 4632).
Azione di regresso
Con l’azione di regresso il fideiussore può recuperare dall’obbligato principale il capitale con gli interessi legali dal giorno del pagamento e le spese sostenute (art. 1950 c.c.). Il fideiussore, però, è tenuto a dare immediata notizia al debitore del proprio adempimento, altrimenti non può esercitare l’azione di regresso qualora il debitore principale abbia a sua volta pagato il creditore. Il fideiussore ha diritto a tale azione anche se il debitore ignorava l’esistenza della fideiussione stessa. Se il debitore è un incapace legale l’azione in parola è ammessa solo nei limiti di ciò che sia stato rivolto a proprio vantaggio. Discusso è il termine di prescrizione da applicare, secondo alcuni si tratterebbe dell’ordinario termine decennale, secondo altri occorrerebbe fare riferimento al termine di prescrizione dell’obbligazione originaria.
Rilievo del fideiussore
L’art. 1953 c.c. appresta una tutela a favore del fideiussore di natura cautelare, la c.d. azione di rilievo, che deve esercitarsi prima del pagamento, con la quale può chiedere che il debitore garantito paghi il debito (rilievo per liberazione) o induca il creditore a liberare il garante o presti idonea garanzia personale o reale per il fruttuoso esito dell’azione di regresso (rilievo per garanzia). Tale azione è concessa al fideiussore, in ipotesi da considerarsi tassative, quando sia convenuto in giudizio per l’adempimento, quando il debitore sia divenuto insolvente o si sia impegnato a liberare il fideiussore dopo un certo tempo, quando il debito è divenuto esigibile per scadenza del termine ovvero quando sono trascorsi cinque anni e l’obbligazione principale non ha un termine.
Il chiaro dato testuale dell’art. 1953 c.c. impone di ritenere che le due azioni di rilievo non possano essere esperite alternativamente: quella di rilievo per cauzione è infatti sussidiaria a quella di rilievo per liberazione.
Il fideiussore può quindi fare ricorso all’azione di rilievo per cauzione solo se si è trovato nella impossibilità di ottenere, dal creditore, la liberazione, ad esempio per effetto della rinuncia del creditore alla escussione della fideiussione in conseguenza di un nuovo accordo tra il creditore e l’obbligato principale, a causa di un impedimento oggettivo (Trib. Padova, Sez. II, 28 gennaio 2003).
Estinzione
L’estinzione della fideiussione può avvenire, come detto, per il venir meno dell’obbligazione principale.
Può derivare anche dal fatto che nella medesima persona si riuniscano la qualità di fideiussore e creditore o di fideiussore e debitore, anche se in tale ultimo caso permane se il creditore vi abbia interesse (art. 1255 c.c.).
Anche la remissione del debito da parte del creditore determina il venir meno della fideiussione. Altra tipica causa di estinzione è il mancato assolvimento da parte del creditore dell’onere di pronta azione di cui all’art. 1957 c.c.
Il creditore, per non perdere la garanzia fideiussoria, ha l’onere di proporre nei confronti del debitore principale, nel termine fissato dall’art. 1957 c.c., una iniziativa giudiziale, ovvero un’azione di cognizione o esecutiva che consenta l’accertamento o il soddisfacimento della sua pretesa creditoria, e qualora durante il decorso del termine sopravvenga la dichiarazione di fallimento del debitore principale, il termine stesso continua a decorrere, in quanto il creditore, se non può più assumere iniziative giudiziali individuali, può impedire la decadenza presentando domanda di ammissione al passivo fallimentare.
La norma di cui all’art. 1957 c.c. si applica a prescindere da qualsivoglia stato soggettivo (da considerarsi irrilevante) addotto dal creditore a giustificazione della sua inerzia, a prescindere, cioè, dal motivo per cui quest’ultimo non abbia coltivato le istanze di cui alla norma citata, dovendosi senz’altro predicare la legittimità dell’effetto estintivo della fideiussione all’esito della sola, obbiettiva circostanza del decorso del termine di sei mesi. In tema di termini prescrizionali e/o decadenziali, difatti, l’ordinamento, perseguendo indubitabili fini di certezza delle situazioni giuridiche, attribuisce rilievo unico, decisivo ed automatico alla circostanza che il termine stesso sia scaduto — senza che il soggetto abbia adempiuto all’onere o al dovere impostogli onde conseguire il soddisfacimento di un suo diritto ovvero giovarsi di effetti giuridici a lui favorevoli — prescindendo tout court da valutazioni di tipo soggettivo (Cass., Sez. III, 23 dicembre 2004, n. 23967; Cass., Sez. III, 12 novembre 2004, n. 21524; Trib. Bari, Sez. N, 29 novembre 2006). In tema di fideiussione, la decadenza di cui all’art. 1957 c.c. — per il caso in cui il creditore non abbia proposto e diligentemente continuato le proprie istanze contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione — non è resa inoperante dall’apertura, a carico del debitore principale, di una procedura concorsuale: questa, infatti, non implica l’impossibilità giuridica di proporre istanze contro il debitore e di coltivarle diligentemente, ma comporta soltanto che la diligenza del creditore sia valutata in relazione alle possibilità concesse dall’ordinamento in questi casi (Cass., Sez. I, 10 novembre 2006, n. 24060; Cass., Sez. I, 30 maggio 2005, n. 11369).
In tema di efficacia della fideiussione, una volta scaduta l’obbligazione principale, ai fini della determinazione della tempestività della escussione della relativa garanzia, le norme dell’art. 1957 c.c. possiedono carattere generale e derogabile, atteso che le parti possono derogare a tali previsioni fissando, come nella specie, un termine convenzionale esplicito per tale escussione decorso il quale la garanzia perderà la sua efficacia, la valutazione del carattere decadenziale di tale termine essendo peraltro insindacabile in sede di giudizio di legittimità (Cass., Sez. III, 2 febbraio 2006, n. 2263; Cass., Sez. III, 6 ottobre 2005, 19484; Cass., Sez. I, 11 gennaio 2006, 394).
Altra ipotesi di estinzione è quella in cui il creditore abbia reso impossibile al fideiussore surrogarsi nelle garanzie che assistono il credito (art. 1955 c.c.). Non è ravvisabile il fatto del creditore, previsto dall’art. 1955 c.c., come causa di estinzione della fideiussione, se lo stesso dimostri di essersi utilmente attivato per conservare le proprie ragioni nei confronti del debitore. Nel caso di specie, il creditore si era insinuato al passivo del relativo fallimento e aveva coltivato vittoriosamente il conseguente giudizio di opposizione (Trib. Monza, Sez. I, 27 settembre 2006).
Il fideiussore che chiede la liberazione della prestata garanzia, invocando l’applicazione dell’art. 1956 c.c., ha l’onere di provare, ai sensi dell’art. 2697 c.c., l’esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell’intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche (Cass., Sez. III, 7 febbraio 2006, n. 2524; Cass., Sez. I, 11 gennaio 2006, 394).
Nella fideiussione per obbligazione futura, la mancanza di un’evoluzione in peius delle condizioni patrimoniali del debitore impedisce la liberazione del fideiussore ai sensi dell’art. 1956 c.c., tanto più se il fideiussore aveva l’obbligo contrattuale di autoinformarsi, e nonostante il creditore fosse a conoscenza della permanente situazione di dissesto del debitore.
Modello Contratto di Fideiussione
Di seguito è possibile trovare un fac simile contratto di fideiussione in formato Doc da scaricare e da utilizzare come esempio. La bozza di contratto di fideiussione può essere modificata inserendo i dati delle parti e gli altri elementi contrattuali mancanti, per poi essere convertita in formato PDF o stampata.