In questa guida spieghiamo quali sono le caratteristiche del contratto cessione pacchetto clienti e mettiamo a disposizione un fac simile contratto cessione pacchetto clienti.
Caratteristiche Contratto Cessione Pacchetto Clienti
La cessione del pacchetto clienti rappresenta un tema particolarmente rilevante sotto diversi aspetti, sia per quanto concerne il diritto civile, sia per quanto riguarda il trattamento fiscale. L’Agenzia delle entrate, con la risposta numero 466 del 4 novembre 2019, ha contribuito a chiarire numerosi dubbi in materia, sottolineando come il trasferimento di una lista clienti non possa essere inteso come un’operazione di cessione di ramo d’azienda, a meno che tale insieme di informazioni, rapporti e potenzialità non costituisca un complesso organico in grado di generare autonomamente un’attività produttiva. Questa distinzione è fondamentale per comprendere il diverso trattamento da riservare alle operazioni di vendita del portafoglio clienti, che in alcuni casi si inseriscono nella cornice di un vero e proprio trasferimento di ramo o di azienda, mentre in altri si riducono a una semplice cessione di singolo bene. La pronuncia dell’Agenzia delle entrate, emessa in un contesto di riorganizzazione commerciale finalizzata alla creazione di una partnership tra diversi soggetti, precisa che la cessione della lista clienti in sé non configura una cessione d’azienda, con conseguenze importanti sul piano dell’IVA e dell’imposta di registro.
È opportuno partire dalla nozione civilistica di azienda, definita dall’articolo 2555 del Codice civile come il complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa. Tale definizione ha un peso rilevante perché permette di distinguere le ipotesi in cui si è di fronte a un trasferimento di azienda, o di un suo ramo, da quelle in cui si trasferisce un singolo asset. L’azienda, infatti, non coincide con la somma di beni, rapporti e risorse, ma richiede la presenza di un’organizzazione unitaria, sorretta dalla volontà di esercitare attività imprenditoriale. Lo stesso ragionamento vale per il ramo d’azienda, che si qualifica come un complesso funzionalmente autonomo, in grado di continuare a operare anche dopo il trasferimento. Se viene meno la dimensione organizzativa e restano solo singoli elementi, non si ha più a che fare con una cessione di ramo d’azienda, bensì con un’operazione di vendita di specifici beni. Nel caso delle liste clienti, l’Agenzia delle entrate ha ribadito che la semplice cessione di contatti e relazioni, considerati isolatamente, non è sufficiente per parlare di cessione di ramo d’azienda, poiché non garantisce di per sé la prosecuzione di un’attività produttiva autonoma.
Nella situazione concreta che ha generato la risposta 466, una società operante nel settore del noleggio di beni mobili intendeva cedere il proprio portafoglio clienti a una joint venture, la quale si sarebbe occupata di procacciare contratti di noleggio nel settore ICT, poi formalizzati e attuati dalla stessa società cedente. Il venditore ipotizzava di poter qualificare tale operazione come cessione di ramo d’azienda, sostenendo che il trasferimento dei clienti consentiva al cessionario di svolgere in modo autonomo l’attività di procacciamento. L’Agenzia, tuttavia, ha escluso questa interpretazione, sottolineando che il portafoglio in questione, preso isolatamente, non coincideva con un complesso organizzato di beni e rapporti idoneo a continuare l’attività d’impresa. In altre parole, si trattava soltanto di un singolo bene immateriale, e non di un’unità funzionalmente autonoma. Da qui la differenza di trattamento fiscale. La cessione di ramo d’azienda sarebbe esclusa da IVA e soggetta a imposta di registro proporzionale, mentre la vendita di un singolo bene immateriale, quale la lista clienti, rientra invece nel campo di applicazione dell’IVA e comporta l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa.
Dal punto di vista civilistico, l’azienda è un insieme eterogeneo di elementi, di natura materiale e immateriale, che rimangono coordinati dall’imprenditore con lo scopo di produrre e scambiare beni o servizi. Questo insieme non deve necessariamente ricomprendere tutti i beni normalmente utilizzati nell’attività, purché quanto ceduto conservi una potenzialità produttiva autonoma, riconoscibile come tale anche dopo il trasferimento. Quando, invece, si cede un solo elemento, come un marchio, un brevetto o appunto una lista clienti, non si può automaticamente parlare di cessione d’azienda. Non è necessario che tutti i componenti dell’impresa siano inclusi, ma è indispensabile che i beni trasferiti possano costituire da soli un nucleo operativo, pronto a funzionare nella prospettiva di continuazione dell’attività. La giurisprudenza di legittimità e i documenti dell’Amministrazione finanziaria confermano da anni questo orientamento, ribadendo che si ha una cessione d’azienda solo laddove il bene o il complesso di beni ceduti esprima una forza produttiva autonoma.
Nel caso del pacchetto clienti, la riflessione si collega a quanto risulta dal bilancio e dalle disposizioni in materia di avviamento. Spesso, la lista dei clienti rappresenta una delle voci di valore più significative di un’impresa, perché di riflesso ne determina le capacità di produrre reddito nel futuro. L’avviamento, inteso come la capacità di generare profitti superiori alla media del mercato, può includere anche la qualità e la numerosità della clientela. Tuttavia, se questa lista viene estrapolata dall’azienda e ceduta separatamente, non vi è un trasferimento dell’intero valore di avviamento né di un ramo d’azienda, ma piuttosto il passaggio di un singolo bene immateriale. Sotto il profilo contabile, la valutazione di tale bene viene collocata tra le immobilizzazioni immateriali, con possibili differenze nella voce di bilancio specifica da utilizzare in base alla natura dell’asset, ai diritti di utilizzazione e ai possibili collegamenti con know-how o con informazioni commerciali riservate.
Talvolta, la clientela assume i caratteri di un vero e proprio segreto industriale o commerciale, soggetto a tutela ai sensi del Codice della proprietà industriale, quando sussistono i requisiti di segretezza, valore economico e adozione di misure per mantenere riservate tali informazioni. Questo aspetto rileva soprattutto in quelle cessioni in cui si trasferisce non soltanto una generica lista di nominativi, bensì un insieme di dati e relazioni protette da precise cautele. In tali casi, il cessionario può dover iscrivere il valore di quel “pacchetto clienti” come parte del proprio patrimonio intangibile, ad esempio considerandolo come un costo di impianto o ampliamento, se attraverso di esso accede a un nuovo mercato o a nuovi segmenti non ancora esplorati, oppure come un diritto di utilizzazione di know-how commerciale, se i clienti si legano a un concept tecnologico o di marketing. Questa distinzione produce effetti anche sui criteri di ammortamento del bene, che possono variare in base alla durata stimata del suo sfruttamento e dell’utilità per l’impresa acquirente.
La cessione del pacchetto clienti assume una rilevanza specifica anche sul piano fiscale. Se si trattasse di un ramo d’azienda, sarebbe esclusa da IVA, mentre nel caso di singolo bene immateriale rientra nell’ambito di applicazione del tributo. La cessione d’azienda, infatti, non viene considerata un’operazione rilevante ai fini IVA, secondo l’articolo 2 comma 3 lettera b) del D.P.R. 633 del 1972, mentre la vendita di un singolo asset è soggetta a IVA e, al tempo stesso, fa sì che l’imposta di registro si applichi in misura fissa. Il punto fondamentale della risposta 466 è che la vendita della lista clienti, di per sé, non possiede i requisiti di complesso organizzato funzionale all’esercizio di impresa. Dunque non si ricade nel regime fiscale proprio delle cessioni di azienda, ma in quello proprio delle cessioni di beni immateriali.
Sul versante delle imposte dirette, la plusvalenza derivante da questa operazione, se realizzata in regime di impresa, non è riconducibile ai ricavi caratteristici della cessione di beni merce, bensì rientra nell’articolo 86 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Tale disposizione disciplina le plusvalenze derivanti dalla cessione di beni relativi all’impresa, compresi i beni immateriali, con la possibilità di tassazione rateizzata su un massimo di cinque anni a condizione che il bene fosse stato posseduto per un periodo non inferiore a tre anni. Occorre quindi stabilire in che modo e da quando decorra tale termine temporale, dal momento che il bene in questione è una lista di clienti la cui composizione potrebbe essere mutata nel tempo. In analogia con quanto avviene per i trasferimenti d’azienda, alcuni ritengono che la data da prendere a riferimento debba coincidere con quella da cui si può far discendere la continuità storica e la reale disponibilità del bene. Se molti clienti risultano in carico all’azienda da più di tre anni, allora la transazione potrebbe dar luogo a una plusvalenza che rientra a pieno titolo nella tassazione rateizzabile. In caso contrario, se la formazione del pacchetto è relativamente recente, potrebbe non sussistere il requisito necessario per avvalersi della dilazione.
Nel caso di lavoratori autonomi, invece, la cessione del pacchetto clienti segue regole differenti. L’Amministrazione finanziaria, con riferimento a una cessione di clientela da parte di uno studio professionale, ha inquadrato l’operazione come una prestazione di servizi a carattere oneroso. In tale prospettiva, chi cede la propria clientela e si impegna a non coltivare più rapporti con i medesimi soggetti, di fatto fornisce un servizio al subentrante, permettendogli di assumere e sviluppare quei rapporti. Questa impostazione si fonda sulla presenza di un obbligo di non fare, oltre che sulla liberazione di uno spazio di attività. Il legislatore è intervenuto aggiungendo il comma 1-quater all’articolo 54 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, sancendo che i corrispettivi percepiti per la cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all’attività artistica o professionale concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo. Nel regime di impresa, invece, non esiste una norma analoga, e si applicano i principi generali secondo i quali ogni provento derivante da beni relativi all’attività imprenditoriale è da attrarre nell’alveo del reddito d’impresa.
La prassi e la dottrina vedono nella cessione della lista clienti una forma di vendita di un bene immateriale, caratterizzato da un proprio valore economico e da una propria tutelabilità giuridica, purché contenga informazioni non di dominio pubblico e abbia un’effettiva rilevanza commerciale. Non basta infatti un elenco generico di nominativi, reperibili in fonti comuni, per creare un vero pacchetto clienti, giacché ciò che fa la differenza è la presenza di un rapporto fiduciario preesistente, di uno storico di vendite o di noleggi, oppure di dati e preferenze d’acquisto che rendono tale lista un asset realmente monetizzabile. Qualora venga venduta unitamente ad altri elementi, in modo che il cessionario ottenga tutte le strutture, le risorse materiali, il personale e i rapporti utili a proseguire immediatamente l’attività, si avrà una cessione di azienda o di ramo d’azienda. Se invece è ceduta isolatamente, si tratterà di un trasferimento di singolo bene, assoggettabile a IVA e rilevante ai fini della formazione della plusvalenza ai sensi dell’articolo 86 TUIR.
In conclusione, le operazioni di cessione del pacchetto clienti vanno esaminate con molta attenzione per capire se concretizzano una cessione di azienda o di ramo d’azienda, con le conseguenze fiscali che ne derivano, oppure se costituiscono semplicemente la vendita di un bene immateriale. L’Agenzia delle entrate, con la sua posizione, sottolinea il carattere eccezionale della prima ipotesi, che richiede la presenza di un complesso organico dotato di propria funzionalità. Al contrario, la cessione di una semplice lista clienti, anche se economicamente importante, non soddisfa da sola i requisiti dell’azienda o del ramo e si colloca quindi nell’ambito delle operazioni da assoggettare a IVA, con imposta di registro dovuta in misura fissa. A livello civilistico, la lista clienti può essere iscritta a bilancio come uno dei beni immateriali, con possibili differenze di classificazione e di ammortamento a seconda delle circostanze concrete. L’inquadramento prescelto incide sulla determinazione delle quote di ammortamento e dei relativi effetti fiscali, compresa l’eventuale plusvalenza in caso di cessione. Ogni operazione deve essere valutata nell’ottica della reale configurazione economico giuridica, tenendo presenti l’organizzazione nel suo complesso, gli eventuali contratti e rapporti di lavoro e la capacità della parte acquirente di proseguire un’attività completa. Se non esiste un complesso di beni coerenti, la legge e la giurisprudenza richiedono di trattare la cessione come trasferimento di un singolo asset, con le regole tipiche della vendita di un bene immateriale.

Fac Simile Contratto Cessione Pacchetto Clienti Word
Di seguito è possibile trovare un fac simile contratto cessione pacchetto clienti Word da scaricare e da utilizzare come esempio. La bozza di contratto può essere modificata inserendo i dati delle parti e gli altri elementi contrattuali mancanti, per poi essere convertita in formato PDF o stampata.
Modello Contratto Cessione Pacchetto Clienti PDF Editabile
Di seguito viene proposto un fac simile contratto cessione pacchetto clienti PDF.