In questa guida spieghiamo quali sono le caratteristiche del contratto di concessione di vendita e mettiamo a disposizione un fac simile di contratto da scaricare.
Definizione e caratteristiche generali
Il contratto di concessione di vendita (o vendita in esclusiva) è un contratto atipico, dunque non espressamente regolato dal codice civile.
In linea generale, la concessione di vendita può essere definito come il contratto mediante il quale una parte, detta concessionario (o distributore), agendo in veste di acquirente-rivenditore, si impegna ad acquistare i prodotti (o determinati prodotti) dell’altro contraente (concedente o fabbricante), assumendo stabilmente l’incarico di vendere detti prodotti, nonché a promuoverne la vendita in una determinata zona (un esempio tipico è quello della concessionarie di automobili). In corrispettivo dell’impegno a commercializzare i prodotti del concedente, al concessionario è riconosciuta una “posizione privilegiata”; tale “privilegio” può essere rappresentato anche solo dalla possibilità di potersi qualificare “concessionario” (si pensi alla rivendita di prodotti contrassegnati da un marchio diffuso e apprezzato dai consumatori), così come dal diritto di vendere in esclusiva; dalla possibilità di vendere praticando un determinato sconto sul listino; da una certa stabilità dell’incarico (anche se quando si tratti di prodotti stagionali l’incarico può anche essere breve); dalla possibilità di utilizzare i segni distintivi (marchio) del produttore; dalla facoltà di applicazione del (o anche dei) marchio del concessionario; o, infine, da una combinazione tra le diverse possibilità dinanzi citate.
Caratteristiche generali
La concessione di vendita è un contratto di distribuzione commerciale c.d. “integrata”, mediante il quale il concedente realizza l’obiettivo di ridurre i costi relativi alla distribuzione dei prodotti, trasferendoli sul concessionario, mantenendo al tempo stesso, grazie all’articolazione degli obblighi del rivenditore, il potere di determinare la propria politica commerciale; da parte sua il concessionario “sfrutta” la notorietà del marchio, gode sovente di un diritto di esclusiva, ed è in grado di quantificare preventivamente l’entità degli obblighi assunti verso il concedente.
Obbligo di promozione delle vendite
L’Obbligazione principale che sorge in capo al “concessionario” è quello di promuovere la vendita dei prodotti del concedente; e, frequentemente, avviene che il concedente sia anche il produttore dei beni venduti in concessione, anche se tale caratteristica non è, tuttavia, indispensabile, potendosi avere un contratto di concessione di vendita in cui il concedente sia un commerciante (ad es. un grossista).
Alle parti è, comunque, lasciata ampia libertà nello stabilire le condizioni del contratto; ad esempio le stesse potranno:
-convenire le modalità di espletamento dell’attività del concessionario prevedendo l’ammontare del fatturato da conseguirsi, l’attività pubblicitaria che il concessionario è tenuto a porre in essere, le modalità di assistenza alla clientela, i criteri generali di politica commerciale, l’esistenza e l’ammontare delle scorte di prodotti (o pezzi di ricambio) detenute dal concessionario;
-riservare al concedente il diritto di rifiutare le richieste di ordinativi pervenutegli dal concessionario, o subordinare la consegna delle merci al rispetto di una pianificazione concordata con il concessionario;
-determinare il prezzo da praticare alla clientela con limiti alla facoltà del concessionario di effettuare sconti sui prezzi di listino, così come l’obbligo di rispettare il prezzo fissato dal concedente;
-stipulare la clausola di esclusiva, che generalmente è contenuta nel contratto, a favore del concessionario, del concedente o di entrambi;
-stipulare il contratto a tempo determinato o indeterminato e, nella prima ipotesi, sarà frequente anche l’inserimento di una clausola di rinnovo tacito (in assenza di disdetta, per un periodo pari a quello originario o a tempo indeterminato);
-inserire una clausola di riserva della proprietà delle merci vendute, con pagamento dilazionato, dal concedente al concessionario, con la conseguenza che quest’ultimo acquisterà la proprietà dei beni all’atto del pagamento dell’ultima rata del prezzo (art. 1523 c.c.); l’effetto che produce l’inserimento di detta clausola (patto di riservato dominio) comporta l’obbligo per le medesime parti di inserire la clausola di riserva della proprietà in ciascuno dei contratti di vendita da stipularsi in epoca successiva, senza tuttavia che detta clausola possa ritenersi implicitamente riprodotta in questi ultimi per il solo fatto di far parte dell’impegno programmatico, che, in quanto tale, è di per sé inidoneo ad impedire l’effetto traslativo reale là dove manchi, nel singolo contratto di vendita, un titolo negoziale della riserva medesima con riferimento alle cose in concreto consegnate.
Il contratto di concessione di vendita è un rapporto sinallagmatico in cui la prestazione del concessionario è svolta per conto proprio, a suo rischio e secondo proprie ed autonome scelte e, pertanto, non potendosi configurare come un rapporto di collaborazione autonoma all’impresa del concedente, esula, ai fini della determinazione della competenza, da quelli di collaborazione previsti dall’art. 409, n. 3, c.p.c.
Struttura
La concessione di vendita è riconducibile strutturalmente ad un contratto normativo, dal quale deriva l’obbligo di stipulare singoli contratti di compravendita ovvero l’obbligo di concludere contratti di puro trasferimento dei prodotti, alle condizioni fissate nell’accordo iniziale.
Disciplina applicabile
Contratto misto
In un caso la giurisprudenza ha ritenuto che non fosse qualificabile come commissione, bensì come contratto misto, che riuniva gli elementi della vendita e del mandato, con prevalenza dei primi rispetto ai secondi anche quanto alla disciplina applicabile, il contratto in forza del quale una società italiana, obbligandosi allo svolgimento di un’attività promozionale per la diffusione del prodotto, otteneva l’esclusiva per l’Italia della vendita di cartoline postali e pubblicitarie tridimensionali prodotte da una ditta estera, in quanto la precisa previsione di un corrispettivo delle forniture, le pattuizioni concernenti il luogo e le modalità di consegna della merce nonché il pagamento della stessa ed, infine, la garanzia personale pretesa dalla fornitrice evidenziavano l’autonomia e la contrapposizione d’interessi di un contraente rispetto all’altro, proprie dei contratti sinallagmatici.
Norme dettate per la somministrazione
Si ritengono applicabili al contratto di concessione di vendita alcune norme dettate per il contratto di somministrazione e ciò in quanto spesso si sono riscontrati nella disciplina dettata per quest’ultimo tipo gli elementi caratterizzanti la concessione di vendita. Ad esempio, nel secondo comma dell’art. 1568 c.c. —che impone al somministrato che assume l’obbligo di promuovere, nella zona assegnatagli, la vendita delle cose di cui ha l’esclusiva, di pagare i danni in caso di inadempimento a tale obbligo, anche se abbia eseguito il contratto rispetto al quantitativo minimo che sia stato fissato — si sono individuati gli elementi che, forse, più spesso ricorrono nella concessione di vendita:
-l’esclusiva di zona, che, quando è a favore del concessionario, impedisce al concedente di compiere prestazioni della stessa natura di quelle che formano oggetto del contratto (art. 1568, comma 1, c.c.);
-l’obbligo di promozione delle vendite, che risponde all’interesse tipico del concedente per uno sbocco sul mercato o per un allargamento del mercato.
Anche la fattispecie prevista dall’art. 1567 c.c. (cioè l’esclusiva a favore del concedente, con la correlativa impossibilità per il concessionario di acquistare o produrre (e quindi rivendere) le cose che formano oggetto del contratto) è di frequente ricorrenza nelle concessioni di vendita (specie quando riguardino prodotti di rinomanza).
Altre norme della somministrazione applicabili alla concessione di vendita sono: l’art. 1560 c.c. (circa le quantità da somministrare, da leggersi in relazione all’obbligo di promozione, non essendo possibile l’adempimento di un obbligo siffatto se il concessionario non è in grado di ricevere dal concedente i prodotti necessari); l’art. 1565 c.c. (che consente di sospendere la fornitura, di fronte ad un’inadempienza del concessionario di lieve entità, solo previo congruo preavviso); l’art. 1566 c.c. (circa il patto di preferenza per la stipula di nuovi contratti); l’art. 1569 c.c. (che impone l’obbligo di un preavviso per il recesso, in un termine che dovrà essere congruo avuto riguardo alla natura della concessione di vendita, salvo che sia contrattualmente stabilito).
In giurisprudenza si è esclusa la possibilità di ricondurre la figura in esame entro i confini di alcuno dei tipi legali esistenti, quale, ad esempio, la somministrazione, sebbene presenti innegabili affinità con la somministrazione.
Oggetto del contratto
Oggetto del contratto di concessione di vendita è la regolamentazione, tra il concedente ed il concessionario, di tutte le vendite che verranno effettuate in esecuzione del contratto ed alle condizioni dallo stesso disciplinate.
Distinzione da figure affini
-Agenzia
A differenza del contratto di concessione di vendita, nel contratto di agenzia l’agente si limita a promuovere la conclusione dei contratti, che verranno poi effettivamente conclusi dal preponente.
-Commissione
Nella commissione il commissionario agisce in nome proprio ma per conto altrui (del committente), rischiando soltanto la provvigione e, laddove pattuito, lo “star del credere”.
-Contratto estimatorio
Nel contratto estimatorio, a differenza di quanto accade nella concessione di vendita, i beni invenduti vengono restituiti al produttore, ed è esclusa qualunque responsabilità del rivenditore per le mancate vendite, il cui rischio, pertanto è integralmente a carico del produttore.
-Franchising
Nel franchising di distribuzione l’integrazione dell’affiliato nella rete distributiva dell’affiliante è più intensa, prevedendosi l’utilizzo dei segni distintivi di quest’ultimo, al fine di giungere quasi all’identificazione dell’impresa affiliata con quella dell’affiliante. Nel franchising sono previsti, inoltre, la trasmissione del know how ed il pagamento, una tantum e/o periodicamente, di somme all’affiliante quale corrispettivo dell’integrazione nella sua organizzazione distributiva. Peraltro il franchising può contenere anche una concessione di vendita quando l’affiliante (franchisor) è obbligato a rifornire l’affiliato (franchisee).
Normativa antitrust
La validità dei contratti di concessione di vendita è subordinata al rispetto della normativa antitrust, sia a livello comunitario che al livello nazionale in quanto potenzialmente anche le concessioni di vendita, quando hanno notevole rilievo ed influenza nel commercio tra Stati membri o tra questi e Paesi terzi, cadono di fronte alla disciplina sovranazionale.
Disciplina U.E.
Per quanto attiene alla disciplina dell’Unione Europea, la norma di riferimento è rappresentata dall’art. 85, par. 1 (che ha ora assunto, per effetto dell’art. 12 Trattato di Amsterdam, il n. 81) del Trattato istitutivo della Comunità Europea (ratificato con l. 14 ottobre 1957, n. 1203), che vieta tutti gli accordi restrittivi della concorrenza che possano limitare il commercio tra gli Stati membri; tali accordi sono “nulli di pieno diritto” (art. 85, par. 2). Tuttavia, il successivo par. 3 dell’art. 85, fa salva la possibilità che la Commissione dell’Unione Europea consenta le intese proibite concedendo delle autorizzazioni per categorie di accordi o caso per caso, dietro notificazione, alla Commissione stessa, dell’accordo restrittivo.
Accordi vietati
Successivamente, con due regolamenti, la Commissione ha disciplinato l’applicabilità del divieto, ex art. 85, par. 1 del Trattato, alle seguenti tipologie di accordo:
a) accordi di distribuzione esclusiva (Regolamento n. 1983/83 Commissione del 22 giugno 1983, in G.U.CE. L 173 del 30 giugno 1983);
b) accordi di acquisto esclusivo (Regolamento n. 1984/83 Commissione del 22 giugno 1983, in G.U.C.E. L 173 del 30 giugno 1983).
Entrambi i regolamenti avevano come data di scadenza il 31 dicembre 1997; con successivo Regolamento (n. 1582/97 Commissione del 30 luglio 1997, in G. U.C.E. L 214 del 6 agosto 1997) la data di validità è stata prorogata al 31 dicembre 1999.
Esenzioni
Il regolamento n. 1983 regola gli accordi intervenuti tra due sole imprese e nei quali una si sia impegnata a fornire all’altra in esclusiva taluni prodotti ai fini della rivendita in tutto il territorio o in una parte determinata del Mercato comune. Si è previsto, in particolare, che al concedente non possono essere imposte altre restrizioni se non quella di non fornire agli utilizzatori i prodotti in questione nella zona contrattuale, e che al concessionario non possono essere imposti altri obblighi oltre quelli: di non fabbricare o distribuire prodotti concorrenti; di acquistare esclusivamente presso il concedente i prodotti contrattuali; di astenersi dal fare pubblicità; di istituire succursali o di mantenere depositi per i prodotti al fine della distribuzione al di fuori della zona contrattuale; di acquistare assortimenti completi o quantità minime; di vendere i prodotti con marchi o confezioni del concedente; di adottare misure di promozione delle vendite (pubblicità, assistenza tecnica e simili). L’applicabilità dell’esenzione è, però, esclusa qualora accordi di distribuzione esclusiva siano conclusi tra produttori di prodotti identici o simili; oppure, non esistano fonti alternative di approvvigionamento del prodotto contrattuale al di fuori della zona di esclusiva; oppure, le parti ostacolino i consumatori nel procurarsi i prodotti da altri distributori.
La normativa nazionale di riferimento, alla luce della quale giudicare la legittimità dei contratti di concessione, è costituita dalla 1. 10 ottobre 1990, n. 287, che trova applicazione per gli accordi restrittivi che non ricadono sotto la previsione dell’art. 85 Trattato UE (ossia per quegli accordi che esplicano efficacia limitativa solo in relazione al mercato interno).
Ai sensi dell’art. 2 l. n. 287 del 1990 cit. sono vietate, e perciò nulle di diritto, le intese tra imprese «che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante».
Forma
Non sono richieste forme particolari per la stipulazione del contratto di concessione di vendita. In realtà, però, esigenze pratiche ne impongono la redazione per iscritto.
Clausole vessatorie
In particolare, andranno sempre approvate espressamente per iscritto le clausole del contratto che possano ritenersi vessatorie (art. 1341 c.c.), tra le quali vale la pena di ricordare:
a) obbligo di non concorrenza
b) previsione, nelle condizioni di vendita, della corresponsione di interessi in misura superiore a quella legale per il caso di mancato o ritardato pagamento delle forniture (art. 1284, comma 3, c.c.)
c) clausola risolutiva espressa
d) clausola di recesso
e) clausola compromissoria (risoluzione delle controversie mediante ricorso all’arbitrato).
Obbligazioni delle parti
Obbligazioni del concedente
-Obbligo di fornitura delle merci
Il contratto può prevedere l’obbligo, in capo al concedente, di dar corso agli ordini ricevuti dal concessionario. Peraltro, come si è avuto modo di ricordare, il contratto può anche contemplare la possibilità, a favore del concedente, di non dar corso agli ordini ricevuti dal concessionario.
In questa ipotesi, si ritiene che un sistematico e ingiustificato rifiuto di evadere gli ordini si ponga in contrasto con il principio di esecuzione del contratto secondo buona fede (art. 1375 cc.), sì da legittimare la risoluzione del contratto per colpa del concedente.
-Esclusiva a favore del concessionario
Con l’attribuzione del diritto di esclusiva a favore del concessionario, al concedente è fatto divieto di distribuire, in una determinata zona, i prodotti avvalendosi di un altro rivenditore (ma l’esclusiva può comprendere anche il divieto del concedente di vendere direttamente).
Tale diritto d’esclusiva, per ritenersi esistente, dovrà, però, essere espressamente previsto nel contratto.
L’esclusiva può essere bilaterale, ove pattuita a favore di entrambi i contraenti, ovvero unilaterale, se pattuita a favore di uno di questi.
L’esclusiva può dunque essere pattuita anche in favore del concedente, in modo tale da proibire al concessionario tanto la rivendita di prodotti che non siano quelli del concedente, quanto la commercializzazione di merci ad essi concorrenti.
Per le clausole di esclusiva si pone il problema di valutarne la portata in relazione ai limiti indicati dal codice civile all’art. 2596 (limiti contrattuali della concorrenza), per il quale i patti limitativi della concorrenza debbono possedere i seguenti requisiti:
a) essere stipulati per iscritto;
b) essere circoscritti ad una determinata zona o ad una determinata attività;
c) non avere durata superiore a cinque anni; se di durata superiore, quest’ultima è ridotta di diritto al quinquennio.
Nel contratto di concessione di vendita, l’attribuzione del diritto di esclusiva al concessionario, costituendo un elemento accidentale e non essenziale del contratto, non può ricavarsi implicitamente dalla predeterminazione di una zona al concessionario medesimo, non essendovi alcun necessario collegamento tra zona ed esclusiva.
La clausola di esclusiva, non presentando un carattere di autonomia rispetto al contratto in cui è contenuta (essendo finalizzata, in altri termini, esclusivamente a realizzare la funzione economica del singolo contratto di concessione di vendita cui accede), non è soggetta ai limiti posti dall’art. 2596 c.c.; in particolare, pertanto, l’esclusiva sarà valida per tutta la durata del contratto che la prevede, anche se superi il quinquennio.
È bene, comunque, ricordare che il patto di esclusiva ha efficacia meramente obbligatoria e che produce effetti solo tra le parti che l’hanno stipulato. Ne deriva, come diretta conseguenza, che il concessionario non può opporre il suo diritto di esclusiva ai terzi rivenditori che commercializzino, nella zona a lui riservata, i prodotti del concedente, proprio perché costoro sono soggetti che sono rimasti estranei alla detta pattuizione; il che non esclude, invece, il sorgere dell’obbligo di risarcire il danno a carico del concedente.
-Obbligo di non pregiudicare il prestigio del proprio marchio
È connaturato con le caratteristiche proprie della “concessione di vendita” l’obbligo, per il concedente, di non pregiudicare, con la propria condotta nell’esecuzione del contratto, il prestigio del proprio marchio, sì da evitare che il concessionario possa subire danni economici. E tale pregiudizio può indubbiamente verificarsi per la reiterata fornitura di prodotti affetti da vizi di produzione, che, pregiudicando l’immagine del marchio, si risolva in fattore negativo per la produttività dell’impresa e del concessionario e, conseguentemente, per la sua redditività.
Obbligazioni del concessionario
-Obbligo di promuovere le vendite
L’obbligo di promuovere le vendite costituisce l’obbligazione caratteristica della concessione di vendita.
L’obbligazione del concessionario consiste nell’acquisto e successiva rivendita, a nome proprio e per proprio conto, dei beni specificati nel contratto. L’adempimento dell’obbligazione di promozione delle vendite avviene per il mezzo dell’organizzazione imprenditoriale del concessionario, che è impegnato, pertanto, a mantenerla in condizioni di efficienza tali da conseguire lo scopo.
Sono spesso posti a carico del concessionario ulteriori obblighi come il raggiungimento, da parte dello stesso, di un determinato volume di vendite, o come lo svolgimento dell’attività di pubblicità (e delle relative spese) nell’ambito della zona di esclusiva (le cui modalità di attuazione, peraltro, sono subordinate all’approvazione del concedente, che si riserva, generalmente, l’attività pubblicitaria c.d. “istituzionale”).
-Obbligo di rivendita a prezzo imposto
Il contratto può contenere una clausola che imponga al concessionario di vendere alla clientela rispettando un determinato prezzo. Tale clausola è comunemente ritenuta valida, a condizione che rispetti i limiti dettati dall’art. 1379 c.c. (divieto di alienazione), vale a dire che non ecceda i limiti di durata del contratto di concessione e che risponda ad un apprezzabile interesse di una delle parti.
-Rispetto dell’esclusiva
Il contratto può certamente contenere (e di norma contiene) una clausola di esclusiva a favore del concedente, per mezzo della quale il concessionario deve astenersi dal commercializzare prodotti differenti e/o concorrenti rispetto a quelli forniti dal concedente.
Altro
Contratto a tempo indeterminato
Se il contratto è stato stipulato a tempo indeterminato, ciascuna parte conserva il diritto di recedere (c.d. recesso ad man), con l’unico obbligo di fornire all’altra parte un congruo preavviso.
Determinazione del preavviso
La congruità del periodo di preavviso è da valutarsi caso per caso, in relazione al contenuto del singolo contratto di concessione; ad ogni buon conto, la pratica contrattuale é solita predeterminare, con apposita clausola, la durata del preavviso, in modo da eliminare dubbi e incertezze applicative (si ritiene congruo, in generale, un periodo di tempo che permetta al concessionario di recuperare gli investimenti effettuati).
In caso di inosservanza dell’obbligo di preavviso, il contraente recedente sarà tenuto a risarcire il danno cagionato all’altra parte; tale danno potrà essere costituito dal mancato utile che la parte avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuta la cessazione del rapporto, nonché dalle spese sopportate per aver confidato nella continuazione del contratto.
Contratto a tempo determinato
Qualora il contratto è stato stipulato a tempo determinato, lo scadere del termine, se non seguito da rinnovazione (eventualmente anche tacita, se prevista dal contratto), determina lo scioglimento del contratto.
Recesso anticipato
Si ritiene ammissibile un recesso anticipato rispetto al termine di scadenza del contratto, in presenza di una giusta causa, che si verifica in presenza di un inadempimento (che non sia di scarsa importanza, art. 1455 c.c.) ad una delle obbligazioni contrattuali (ad es. violazione dell’obbligo di esclusiva).
Clausola risolutiva espressa
Nella pratica contrattuale, tanto con riferimento ai rapporti a tempo indeterminato quanto in relazione ai contratti a tempo determinato, è invalso l’utilizzo di una clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.), che ricollega Io scioglimento del contratto al verificarsi dell’inadempimento di una delle parti ad una o più delle sue obbligazioni.
Per la validità della clausola è necessario, secondo i principi generali, che essa individui specificamente le obbligazioni al cui inadempimento consegue la risoluzione del contratto; non varrebbe, pertanto, una clausola che si limitasse a sancire la risoluzione nell’ipotesi generica di «inadempimento del concessionario (o concedente) alle sue obbligazioni».
A titolo esemplificativo, la clausola risolutiva può avere ad oggetto
a) la violazione dell’obbligo di esclusiva e di non concorrenza;
b) il mancato o ritardato pagamento delle merci acquistate;
c) il mancato rispetto del listino prezzi;
d) il mancato raggiungimento dei quantitativi minimi di vendita;
e) l’insolvenza di una delle parti contraenti.
Effetti dell’estinzione
Divieto di concorrenza
Alla cessazione del contratto, l’ex concessionario non è tenuto a rispettare alcun obbligo di non concorrenza nei confronti dell’ex concedente.
L’eventuale patto di non concorrenza, contenuto nel contratto e destinato ad aver vigore successivamente allo scioglimento del rapporto, avrà efficacia solo se accompagnato dalla previsione di un compenso a favore del concessionario. In relazione ai patti di non concorrenza in parola, è discussa l’applicabilità dei limiti di cui all’art. 2596, c.c., che, giova ripetere, subordinano la validità del patto di non concorrenza alla presenza dei seguenti requisiti:
a) essere stipulati per iscritto;
b) essere circoscritti ad una determinata zona o ad una determinata attività;
c) non avere durata superiore a cinque anni; se di durata superiore, quest’ultima è ridotta di diritto al quinquennio.
Scorte di magazzino
Relativamente alla sorte dei prodotti giacenti presso il concessionario alla data di scioglimento del contratto, il contratto può disporre l’obbligo, per il concedente, di riacquistare le merci giacenti presso il concessionario al termine del preavviso.
Nel caso in cui il contratto nulla disponga in relazione alla sorte del magazzino, vi è incertezza sulla possibilità, per il concessionario, di vendere liberamente le scorte in suo possesso. In ogni caso, anche ammettendo il diritto del concessionario di vendere le giacenze, la vendita deve avvenire con modalità tali da escludere, nel pubblico dei consumatori, la convinzione che il venditore sia ancora concessionario del produttore; in caso contrario potrà configurarsi un’ipotesi di concorrenza sleale (art. 2598 c.c.).
Indennità per la perdita della clientela
Al concessionario non spetta alcuna indennità per la perdita della clientela conseguente allo scioglimento del contratto, è esclusa, pertanto, l’applicazione analogica dell’art. 1751 c.c. in tema di indennità a favore dell’agente e dell’art. 34 l. 27 luglio 1978, n. 392, in tema di indennità per la perdita dell’avviamento.
Fac Simile Contratto di Concessione di Vendita
Di seguito è possibile trovare un fac simile contratto di concessione di vendita in formato Doc da scaricare e da utilizzare come esempio. La bozza di contratto di concessione di vendita può essere modificata inserendo i dati delle parti e gli altri elementi contrattuali mancanti, per poi essere convertita in formato PDF o stampata.