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Contratto di Fornitura Infissi – Fac Simile e Guida

In questa guida spieghiamo quali sono le caratteristiche del contratto di fornitura infissi e mettiamo a disposizione un fac simile contratto di fornitura infissi.

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Contratto di Fornitura Infissi

Il contratto di fornitura di infissi è uno di quei rapporti che sembrano semplici nella pratica, compro le finestre, il fornitore le produce e me le consegna, magari le monta, ma che dal punto di vista giuridico mettono insieme vendita di beni, talvolta appalto di lavori, norme tecniche sulla marcatura CE, regole specifiche a tutela del consumatore e tutta la disciplina sui vizi e difetti dell’opera. Capire come viene qualificato questo contratto e quali obblighi ne derivano per le parti è essenziale sia per il serramentista sia per il cliente, soprattutto quando si parla di infissi su misura che incidono sulla sicurezza, sul comfort e sull’efficienza energetica dell’immobile.

In termini generali, la fornitura di infissi rientra di solito nello schema della compravendita di beni mobili, disciplinata dagli articoli 1470 e seguenti del codice civile, eventualmente combinata con un obbligo accessorio di posa in opera. I modelli contrattuali diffusi nella prassi qualificano infatti l’accordo come contratto di fornitura e posa in opera, sottolineando che al trasferimento della proprietà degli infissi si accompagna la prestazione materiale di installazione, di regola considerata strumentale rispetto alla vendita del bene.

La giurisprudenza di legittimità ha sviluppato nel tempo alcuni criteri abbastanza stabili per distinguere tra semplice vendita con posa in opera e vero e proprio appalto. In particolare, sono normalmente considerati contratti di vendita, e non di appalto, quelli relativi alla fornitura, anche con posa, di impianti e manufatti standardizzati, tra cui proprio infissi e serramenti, quando il soggetto che assume l’incarico è il fabbricante o un operatore che esercita abitualmente il commercio di quei prodotti.
In questo caso l’installazione, pure necessaria per fare in modo che il bene possa svolgere la sua funzione, viene letta come prestazione secondaria rispetto alla cessione del bene, specie quando il valore degli infissi supera chiaramente quello della manodopera per il montaggio, principio ribadito di recente anche in un caso di fornitura e posa di serramenti esaminato dalla Cassazione.

Diverso è il discorso quando l’oggetto prevalente del contratto è la realizzazione di un’opera complessa, fortemente personalizzata e integrata nell’edificio, in cui gli infissi rappresentano solo una componente di un intervento edilizio più ampio. In questi casi è più facile che si ricada nello schema dell’appalto di lavori, con applicazione primaria delle norme sull’appalto e solo in via accessoria di quelle sulla vendita. Nei lavori pubblici, ad esempio, la fornitura di infissi è spesso inquadrata all’interno di un appalto di opere che comprende anche rimozioni, opere murarie, nuove installazioni e tutte le prestazioni necessarie per l’adeguamento dell’edificio, come mostrano numerosi capitolati che parlano esplicitamente di “fornitura e posa in opera infissi” all’interno di contratti di lavori edili.

La qualificazione del contratto non è un esercizio puramente teorico, perché da essa dipende il regime delle garanzie, i termini per la denuncia dei vizi e, in parte, la ripartizione delle responsabilità. Se ci si trova di fronte a una vendita di infissi con posa accessoria, l’asse principale del rapporto sarà costituito dalle norme sulla compravendita e, quando l’acquirente è un consumatore, dal Codice del consumo. Se invece prevalgono gli elementi dell’appalto, troveranno applicazione gli articoli 1667 e seguenti del codice civile sull’appalto d’opera.

Quando il cliente è un consumatore, la vendita di infissi, con o senza posa, è disciplinata in via speciale dal Codice del consumo, come modificato dal decreto legislativo 170 del 2021 che ha recepito la direttiva europea sui contratti di vendita di beni. La normativa prevede una garanzia legale di conformità della durata di due anni dalla consegna del bene, con possibilità di far valere i difetti entro ventisei mesi dalla consegna stessa. Il recente riordino della materia ha eliminato, per il consumatore, l’onere di denunciare il difetto entro due mesi dalla scoperta, che in passato costituiva causa frequente di decadenza, lasciando come unico limite il termine di prescrizione dell’azione.

Nel caso degli infissi, la particolarità sta nel fatto che il difetto di conformità può dipendere non solo da un vizio intrinseco del prodotto, ma anche da una posa in opera imperfetta. Le interpretazioni più recenti, in linea con il diritto europeo e con commenti specialistici del settore serramenti, chiariscono che quando l’installazione è parte del contratto tra venditore e consumatore, un’installazione difettosa è equiparata al difetto di conformità del bene.
Questo significa che infiltrazioni, condensa eccessiva, difficoltà di apertura o chiusura, spifferi dovuti a una posa non corretta non vengono considerati semplici problemi di esecuzione dell’opera, ma veri e propri difetti del bene fornito, con applicazione piena dei rimedi del Codice del consumo: riparazione o sostituzione, riduzione del prezzo o risoluzione del contratto nei casi più gravi.

Quando invece il rapporto è tra professionisti, ad esempio tra un serramentista e un’impresa di costruzioni, oppure tra un fornitore e un installatore, in assenza di disciplina speciale trova applicazione la garanzia per vizi della cosa venduta di cui all’articolo 1490 del codice civile. In questo scenario l’acquirente deve denunciare i vizi entro un termine breve dalla scoperta, tradizionalmente otto giorni, salvo diverso accordo o diversa prassi settoriale, e l’azione si prescrive in un anno dalla consegna. Il regime è quindi più severo rispetto a quello consumeristico quanto a tempi e oneri di reazione. Se la fornitura di infissi viene invece ricondotta all’appalto, la garanzia per difformità e vizi è regolata dall’articolo 1667 del codice civile, che prevede un termine di sessanta giorni dalla scoperta per la denuncia e un termine di due anni per la prescrizione dell’azione, con possibilità per il committente di chiedere eliminazione dei vizi, riduzione del prezzo o risoluzione, a seconda della gravità del difetto.

Il contratto di fornitura infissi, nella prassi, ha per oggetto non solo la consegna di finestre, porte e serramenti, ma anche un insieme di elementi tecnici che vanno descritti con molta precisione. Si tratta di specificare dimensioni e misure, materiali utilizzati, tipologia di profilo, vetri, prestazioni in termini di isolamento termico e acustico, caratteristiche di sicurezza come ferramenta antieffrazione o vetri stratificati, tipi di apertura e accessori. In molti casi il fornitore elabora veri e propri elaborati tecnici che diventano allegati contrattuali, sui quali si misura in seguito la conformità del prodotto. I contratti standard suggeriti ai professionisti insistono sul fatto che la definizione accurata dell’oggetto è il primo presidio contro le contestazioni future, specie quando si tratta di infissi su misura realizzati per un determinato vano.

In parallelo, il contratto dovrebbe disciplinare in modo chiaro la posa in opera. Non basta dire che l’installazione è “compresa”: occorre indicare se è inclusa la rimozione dei vecchi infissi, l’eventuale smaltimento dei materiali dismessi, le opere accessorie di muratura o finitura, la sigillatura dei giunti, il trattamento dei ponti termici, l’eventuale fornitura di cassonetti isolati o sistemi oscuranti integrati. Le norme tecniche di settore, come la norma UNI EN 14351-1 per le prestazioni dei serramenti e gli standard sulla posa qualificata richiamati dalla prassi professionale, impongono un approccio integrato tra prodotto e installazione: un infisso formalmente performante può diventare inefficiente se è posato in modo scorretto, con sigillature approssimative o assenza di corretta controparete.

Per gli infissi destinati all’esterno l’inquadramento come “prodotti da costruzione” comporta l’obbligo di marcatura CE ai sensi del Regolamento UE 305 del 2011 sui prodotti da costruzione. La marcatura CE per finestre e porte pedonali esterne, fondata sulla norma armonizzata UNI EN 14351-1, è un requisito indispensabile per la commercializzazione nello Spazio economico europeo. Il fabbricante deve predisporre una dichiarazione di prestazione che indichi le caratteristiche essenziali del prodotto, come trasmittanza termica, permeabilità all’aria, tenuta all’acqua, resistenza al vento, proprietà di sicurezza, e deve apporre il marchio CE in modo visibile.
Quando gli infissi provengono da produttori extra UE, la responsabilità di garantire conformità e marcatura CE può spostarsi sull’importatore, che a sua volta trasferisce questa responsabilità contrattualmente ai distributori.

Nel contratto di fornitura è opportuno che il venditore dichiari esplicitamente la conformità degli infissi alle norme applicabili, la presenza della marcatura CE e la disponibilità della dichiarazione di prestazione. Ciò assume rilievo particolare quando la fornitura è destinata a interventi soggetti a controlli, come lavori pubblici, scuole, edifici strategici o interventi incentivati, nei quali la rispondenza ai requisiti energetici e di sicurezza è condizione per l’ottenimento di agevolazioni o per il rilascio di certificati di regolarità delle opere. I capitolati pubblici relativi alla fornitura e posa di infissi richiedono generalmente l’allegazione delle certificazioni, delle prove di laboratorio e dei fascicoli tecnici dei serramenti, a conferma di quanto il tema sia sensibile anche sul piano amministrativo.

Un altro aspetto importante è la catena delle responsabilità. Nei rapporti con il consumatore, il soggetto direttamente responsabile del difetto di conformità è il venditore, cioè chi ha stipulato il contratto di vendita e fatturato gli infissi al cliente finale, anche se non è lui il produttore o l’installatore materiale. La legge gli riconosce però un’azione di regresso nei confronti dei soggetti a monte, come produttore o grossista, per recuperare i costi sostenuti per riparazioni, sostituzioni o risarcimenti.
In pratica, ciò significa che il serramentista che compra infissi preconfezionati da un terzo e li rivende al cliente finale deve essere consapevole che nei confronti di quest’ultimo sarà lui il referente per ogni problema, salvo poi rivalersi a valle se il difetto dipende da un vizio di produzione o da informazioni tecniche incomplete.

La distinzione tra vizi del prodotto e vizi della posa è meno rilevante per il consumatore, che vede comunque la responsabilità concentrata sul venditore–installatore, ma diventa cruciale nei rapporti interni tra professionisti. Se il problema dipende da un errato rilievo delle misure da parte dell’installatore, non potrà essere addebitato al produttore che ha costruito esattamente ciò che gli è stato ordinato. Se, al contrario, il serramento presenta difetti di tenuta o deformazioni indipendenti dalla posa, la responsabilità ricadrà sul fabbricante. La giurisprudenza di settore sottolinea spesso l’importanza di documentare accuratamente sopralluoghi, misurazioni e fasi di installazione, perché sono proprio queste evidenze a fare la differenza in un eventuale contenzioso.

Sul piano del contenuto contrattuale, oltre alla descrizione tecnica degli infissi e della posa, occorre definire tempi di consegna e di installazione, modalità di pagamento, eventuali acconti, penali per ritardi ingiustificati e condizioni per sospensioni dovute a cause di forza maggiore o a impedimenti imputabili al committente. Nelle forniture complesse, ad esempio in grandi cantieri o in interventi condominiali, è frequente prevedere stati di avanzamento con pagamenti progressivi in funzione delle lavorazioni effettivamente completate. I capitolati speciali d’appalto pubblici dedicati alla fornitura di infissi indicano dettagliatamente il cronoprogramma dei lavori, le modalità di collaudo e le verifiche da svolgere alla fine dei lavori, prassi che può essere utilmente adattata anche nei rapporti privati di una certa dimensione.

Il tema delle garanzie convenzionali merita un’attenzione specifica. Oltre alla garanzia legale di conformità, alcuni produttori o rivenditori offrono garanzie commerciali più estese, ad esempio dieci anni sulla tenuta del profilo o sul mantenimento delle caratteristiche del vetro. Si tratta di impegni contrattuali volontari che si aggiungono, e non sostituiscono, la garanzia di legge. La prassi del settore mostra come queste garanzie estese siano spesso accompagnate da condizioni, come l’obbligo di effettuare manutenzioni periodiche, di non usare detergenti aggressivi, di non modificare autonomamente i serramenti. È importante che queste condizioni siano comunicate chiaramente al cliente e riportate in documenti contrattuali o nel certificato di garanzia, perché altrimenti potrebbero essere considerate clausole vessatorie, soprattutto nei confronti dei consumatori, o comunque difficilmente opponibili.

Quando la fornitura infissi riguarda immobili condominiali, si aggiungono ulteriori variabili. Dal punto di vista contrattuale, il rapporto è normalmente tra fornitore e singolo condòmino o tra fornitore e condominio, a seconda che l’intervento riguardi singole unità o parti comuni. Tuttavia, modifiche significative dell’aspetto esteriore dell’edificio, specie sulle facciate, richiedono spesso delibere assembleari e rispetto dei regolamenti edilizi locali. Il fornitore farebbe bene a precisare nel contratto che la responsabilità di ottenere i necessari titoli abilitativi e autorizzazioni condominiali incombe al committente, salvo diverso accordo, per evitare di essere coinvolto in contestazioni urbanistiche o condominiali che non dipendono dall’esecuzione tecnica dell’opera.

Infine, va considerata la fase patologica del rapporto. Se il cliente non paga, il fornitore di infissi potrà agire in via monitoria sulla base delle fatture e del contratto, ma dovrà anche valutare l’opportunità di trattenere gli infissi non ancora montati o di sospendere le attività, sempre nel rispetto delle regole sulla buona fede e sull’esecuzione del contratto. Se invece è il cliente a lamentare ritardi ingiustificati o difetti gravi, potrà mettere in mora il fornitore e, nei casi più seri, chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento, con eventuale richiesta di risarcimento dei danni. La giurisprudenza recente in materia di serramenti evidenzia casi in cui i giudici hanno riconosciuto la responsabilità del fornitore non solo per i costi di ripristino, ma anche per i pregiudizi subiti dal cliente a causa del mancato rispetto delle prestazioni dichiarate, ad esempio maggiore dispersione energetica o necessità di ulteriori lavori..

Contratto di Fornitura Infissi
Contratto di Fornitura Infissi

Fac Simile Contratto di Fornitura Infissi Word

Di seguito è possibile trovare un fac simile contratto di fornitura infissi Word da scaricare e da utilizzare come esempio. La bozza di contratto può essere modificata inserendo i dati delle parti e gli altri elementi contrattuali mancanti, per poi essere convertita in formato PDF o stampata.

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Fac Simile Contratto di Fornitura Infissi Word
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Fac Simile Contratto di Fornitura Infissi PDF

Di seguito viene proposto un fac simile contratto di fornitura infissi PDF.

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Fac Simile Contratto di Fornitura Infissi PDF
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