In questa guida spieghiamo quali sono le caratteristiche del contratto di noleggio furgone e mettiamo a disposizione un fac simile contratto di noleggio furgone.
Contratto di Noleggio Furgone
Il contratto di noleggio di un furgone è, in sostanza, il modo con cui un’impresa di autonoleggio mette a disposizione del cliente un veicolo commerciale per un periodo limitato, dietro pagamento di un corrispettivo, senza conducente. È il tipico contratto usato per traslochi, consegne, attività artigianali o logistiche temporanee. Dal punto di vista giuridico però non è affatto banale: dietro un modulo firmato al banco ci sono le norme del codice civile sulla locazione di beni mobili, quelle del codice della strada sulla locazione senza conducente, le regole del codice del consumo sulle clausole vessatorie e un’importante stratificazione di prassi contrattuali e decisioni dell’Autorità Garante e della giurisprudenza.
Dal punto di vista civilistico, il noleggio di un furgone viene normalmente ricondotto alla locazione di bene mobile. Il codice civile definisce la locazione come il contratto con cui una parte si obbliga a far godere all’altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo.
La dottrina e varie prese di posizione istituzionali hanno chiarito che, in assenza di una disciplina autonoma del “noleggio”, le regole applicabili sono quelle della locazione di beni mobili, integrate dalle condizioni generali predisposte dagli operatori e dalle norme speciali del settore.
Questo significa che, anche se nel linguaggio comune si parla di “noleggio”, giuridicamente ci muoviamo dentro lo schema della locatio rei: il proprietario del veicolo (locatore o noleggiante) mette a disposizione il furgone, il cliente (conduttore o noleggiatore) ne ottiene il godimento per il periodo pattuito, senza alcuna ingerenza del locatore nell’uso concreto, salvo i limiti fissati nel contratto. È diverso dal contratto di trasporto, in cui il soggetto obbligato è il vettore che deve eseguire lo spostamento di persone o cose; e diverso anche dal leasing, che ha una componente finanziaria e può prevedere la facoltà di acquisto del bene alla fine del rapporto.
Accanto alla disciplina civilistica va considerato il quadro speciale del codice della strada. La locazione senza conducente, nel settore del trasporto di merci, è definita espressamente come il contratto con cui il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione dell’utilizzatore un veicolo per le esigenze di quest’ultimo, senza fornire il conducente.
Il codice della strada e il relativo regolamento, insieme al D.P.R. 481 del 2001, regolano i profili amministrativi dell’attività di noleggio senza conducente: requisiti del soggetto che esercita l’attività, iscrizioni, annotazioni sulla carta di circolazione, indicazioni “locazione senza conducente” sui documenti del veicolo, obblighi di comunicazione alla pubblica amministrazione, in particolare quando la disponibilità del veicolo supera determinate soglie temporali e occorre un’annotazione formale ai sensi dell’articolo 94, comma 4-bis del codice della strada.
Sul piano dei rapporti interni tra le parti, la disciplina centrale è quella degli obblighi del conduttore e del locatore. L’articolo 1587 del codice civile impone al conduttore di prendere in consegna la cosa e usare il bene con la diligenza del buon padre di famiglia, secondo l’uso pattuito o comunque desumibile dalle circostanze, nonché pagare il corrispettivo nei termini convenuti.
Tradotto nel linguaggio del noleggio furgoni, il cliente deve ritirare il veicolo nello stato documentato dal verbale di consegna, usarlo con prudenza e nel rispetto delle regole di circolazione, non eccedere nei carichi, non modificarlo né cederlo a terzi senza consenso e restituirlo nei tempi concordati, dopo aver pagato il canone e gli eventuali oneri accessori concordati.
La responsabilità del conduttore per i danni al veicolo è uno dei punti più sensibili del contratto. L’articolo 1588 del codice civile stabilisce che il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa locata che si verifichino nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, salvo che provi che l’evento non gli è imputabile.
Si tratta di una presunzione di colpa piuttosto rigorosa: se il furgone viene restituito danneggiato o non viene restituito affatto, è il cliente a dover dimostrare che il danno è dipeso da una causa a lui non imputabile (ad esempio un fatto del terzo del tutto imprevedibile ed inevitabile). La giurisprudenza, anche recente, ribadisce che la presunzione si supera solo individuando e dimostrando positivamente una causa estranea alla sfera del conduttore; non basta sostenere che non si sa come sia successo.
Su questa base legale si innestano le clausole contrattuali tipiche del noleggio furgoni. Le condizioni generali predisposte dagli operatori specificano con grande dettaglio a carico del cliente la responsabilità per qualsiasi danno esterno o interno al veicolo, smarrimento di chiavi, documenti e accessori, salvo ciò che è coperto da polizze assicurative specifiche.
Di solito si stabiliscono franchigie: cioè somme massime a carico del cliente in caso di danno o furto, riducibili mediante l’acquisto di coperture aggiuntive (spesso indicate come “Super Cover”, “Kasko”, “furto senza franchigia” e simili). In altri casi il contratto prevede l’esclusione totale della copertura se il danno è conseguenza di violazioni gravi del codice della strada, guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti, uso improprio del veicolo o violazione dei limiti contrattuali, come l’uscita dai confini consentiti o l’uso su strade non idonee.
A fronte di questi obblighi del conduttore, il locatore non è privo di doveri. Applicando le norme sulla locazione, il proprietario del veicolo deve consegnare un furgone idoneo all’uso convenuto, in buono stato di manutenzione, dotato di revisione in regola e di tutti gli elementi necessari per la circolazione. La disciplina sui vizi della cosa locata prevede che, se il veicolo presenta vizi che ne diminuiscono in modo apprezzabile l’idoneità all’uso, il conduttore possa chiedere la riduzione del canone o la risoluzione del contratto; se i vizi sono tali da esporre a pericoli per l’incolumità, il locatore può essere anche chiamato a rispondere dei danni subiti dal cliente.
È accaduto, ad esempio, che la Cassazione abbia ritenuto responsabile il locatore per un incidente causato da malfunzionamenti non individuati, affermando che spetta al concedente provare di aver eseguito i controlli necessari prima della consegna del veicolo.
In parallelo opera la disciplina sulla responsabilità per la circolazione dei veicoli. L’articolo 2054 del codice civile dispone che il conducente di un veicolo è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o cose dalla circolazione, salvo che provi di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno; la responsabilità è quindi primaria in capo a chi guida.
Nei fatti, questa responsabilità è coperta dall’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione (RCA), che per legge deve esistere su ogni veicolo a motore. Nei contratti di noleggio furgoni la polizza RCA è normalmente compresa, ma possono essere previste clausole di rivalsa dell’assicuratore nei confronti del conducente in caso di violazioni gravi, come guida in stato di ebbrezza, assenza di patente idonea o uso del veicolo per finalità vietate. La giurisprudenza recente ha ribadito che l’assicuratore può esercitare il diritto di rivalsa nei confronti di chi rientra nella nozione di “assicurato” secondo il codice delle assicurazioni, quando ricorrano le condizioni di polizza e di legge.
Per chi noleggia un furgone, questo si traduce nel fatto che l’assicurazione paga i terzi danneggiati, ma poi può chiedere il rimborso al cliente o al soggetto che ha guidato in violazione delle condizioni, se ciò è stato pattuito nel contratto e nelle condizioni di polizza. Da qui l’importanza di leggere con attenzione le clausole su RCA, kasko, furto, incendio e rivalsa, perché molti contratti prevedono espressamente che in caso di guida non autorizzata o di violazioni del codice della strada le coperture si riducano o vengano meno, lasciando il cliente esposto a esborsi molto consistenti.
Altro capitolo spesso sottovalutato è quello delle sanzioni amministrative, pedaggi, ingressi in ZTL e simili. Il codice della strada prevede che, per le violazioni commesse con veicoli in leasing o in locazione finanziaria o comunque affidati a terzi, l’onere della sanzione ricada sull’utilizzatore al momento dell’infrazione, individuato attraverso le annotazioni sui documenti di circolazione.
Le società di noleggio, una volta ricevuti i verbali dagli enti accertatori, comunicano i dati del cliente e spesso addebitano costi di gestione pratica, trattenendo somme sulla carta di credito. Proprio su queste voci accessorie l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è intervenuta più volte: da tempo esamina le condizioni generali dei grandi operatori di autonoleggio e, con provvedimenti recenti, ha qualificato come vessatorie o scorrette alcune clausole relative alle “spese di gestione pratiche amministrative” per multe e sinistri, imponendone la modifica o vietandone la riproposizione.
Quando il cliente è un consumatore, il contratto di noleggio furgone è soggetto in pieno al codice del consumo. Ciò significa che le clausole predisposte unilateralmente dalla società di noleggio sono sottoposte al vaglio sulle clausole vessatorie: sono abusive e quindi inefficaci, tra l’altro, le clausole che determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi, per esempio esonerando in modo generalizzato il professionista da responsabilità anche in caso di propria colpa, attribuendogli il potere di modificare unilateralmente il prezzo senza giustificato motivo o prevedendo penali sproporzionate.
Il settore autonoleggio è tra quelli più monitorati dall’Autorità, che ha sanzionato pratiche come la mancata trasparenza su costi obbligatori, la pubblicità di prezzi “civetta” non comprensivi di oneri inscindibili, l’applicazione di supplementi non chiaramente indicati nella fase precontrattuale.
Per chi stipula il contratto, ciò si traduce nella possibilità di contestare in sede giudiziaria o dinanzi all’Autorità le clausole particolarmente squilibrate, specie se non chiaramente evidenziate o comprensibili. È però fondamentale conservare il contratto, le condizioni generali, gli eventuali estratti conto e le comunicazioni ricevute, perché in un contenzioso saranno proprio questi documenti a consentire di ricostruire gli obblighi assunti e le eventuali violazioni.
Un aspetto pratico spesso fonte di problemi riguarda la documentazione dello stato del furgone al ritiro e alla riconsegna. Le condizioni generali richiedono sempre che il cliente verifichi il veicolo al momento della consegna, segnali eventuali danni preesistenti e li faccia annotare sul contratto o sul report digitale. In mancanza, ogni danno rilevato al rientro rischia di essere imputato al periodo di noleggio, con applicazione delle franchigie. La regola civilistica della restituzione della cosa nello stato in cui è stata ricevuta, salvo il deterioramento dovuto al normale uso, rende molto importante la prova dello stato iniziale del bene, ed è prassi sempre più diffusa fare fotografie al veicolo alla partenza e al ritorno proprio per poter eventualmente contestare addebiti non dovuti.
Nel noleggio di furgoni usati per il trasporto di merci occorre anche considerare gli obblighi specifici connessi all’uso del veicolo. Il cliente deve rispettare limiti di portata e masse complessive, prescrizioni sui tempi di guida se l’attività è professionale, regole sulla sistemazione del carico per evitare cadute o spostamenti pericolosi. L’eventuale violazione di queste regole può comportare non solo sanzioni amministrative a carico del conducente e, in certi casi, dell’impresa utilizzatrice, ma anche ricadute sul contratto di noleggio, soprattutto se il danno al veicolo deriva da sovraccarico o cattiva sistemazione delle merci. Le circolari ministeriali in materia di locazione senza conducente di veicoli destinati al trasporto cose richiamano espressamente la necessità che il contratto indichi l’uso previsto, proprio per consentire un corretto inquadramento ai fini del codice della strada e delle responsabilità.
Un’altra area critica è la gestione delle rotture e dei guasti non imputabili al cliente. Qui entra in gioco il principio dell’esatto adempimento del locatore: se il furgone, durante il noleggio, manifesta difetti meccanici che lo rendono inutilizzabile, senza colpa del conduttore, il cliente ha diritto quanto meno alla sostituzione del veicolo o alla risoluzione del contratto con restituzione del corrispettivo per il periodo non goduto, e può chiedere il risarcimento degli eventuali danni ulteriori se dimostra un pregiudizio concreto, come la perdita di un affare per impossibilità di effettuare un trasporto. La dottrina e alcune decisioni in materia di noleggio sottolineano che, come in ogni contratto a prestazioni corrispettive, un inadempimento grave del locatore legittima la risoluzione e il rimborso di quanto pagato, oltre al risarcimento.
Per i noleggiatori professionali che gestiscono flotte di furgoni, è essenziale costruire condizioni generali equilibrate, aggiornate rispetto alle indicazioni dell’Autorità Garante e della giurisprudenza, e coerenti con le norme su locazione, consumo e strada. Clausole troppo aggressive sul piano delle esclusioni di responsabilità o dei costi accessori rischiano non solo di essere inefficaci, ma anche di esporre a sanzioni amministrative e a danni reputazionali. Sul versante opposto, per le imprese o i privati che si servono del noleggio per esigenze di lavoro o personali, una minima alfabetizzazione giuridica consente di comprendere meglio che cosa si sta firmando, di valutare l’opportunità di coperture aggiuntive e di tenere comportamenti coerenti con le regole contrattuali, riducendo al minimo il rischio di contenziosi e sorprese in fattura.

Fac Simile Contratto di Noleggio Furgone Word
Di seguito è possibile trovare un fac simile contratto di noleggio furgone Word da scaricare e da utilizzare come esempio. La bozza di contratto può essere modificata inserendo i dati delle parti e gli altri elementi contrattuali mancanti, per poi essere convertita in formato PDF o stampata.
Fac Simile Contratto di Noleggio Furgone PDF
Di seguito viene proposto un fac simile contratto di noleggio furgone PDF.