In questa guida spieghiamo quali sono le caratteristiche del contratto di vendita tra privati e mettiamo a disposizione un fac simile di contratto da scaricare.
Caratteristiche del Contratto di Vendita tra Privati
Come noto, la compravendita è il contratto a mezzo del quale si acquista la disponibilità dei beni e si attua, in senso generale, la circolazione della ricchezza. Trattasi di un negozio a prestazioni corrispettive caratterizzato da effetti c.d. reali, dati dall’immediato ed effettivo trasferimento della titolarità del bene. L’acquisto si perfeziona dunque con il mero accordo delle parti e si esegue da una parte mediante la consegna della cosa e dall’altra attraverso il pagamento dell’importo pattuito (l’art. 1470 c.c. definisce infatti la compravendita come il trasferimento della proprietà o di un altro diritto sulla cosa verso il corrispettivo di un prezzo).
Fasi del contratto di vendita
Il contratto in parola è caratterizzato dalla presenza di due fasi distinte, diverse tanto dal punto di vista oggettivo quanto da quello soggettivo.
-pagamento del prezzo: il versamento dell’importo convenuto deve esserte effettuato dall’acquirente nel termine e nel luogo convenzionalmente stabilito, con l’avvertenza che – in mancanza di specifica pattuizione – il saldo deve avvenire contestualmente alla consegna.
-trasferimento del diritto sul bene: trattasi dell’obbligo principale del venditore, consistente nel far acquistare al compratore la proprietà della cosa mediante la sua consegna, intesa come il conferimento della concreta disponibilità della res nello stato di fatto in cui si trova, compresa di accessori, pertinenze e frutti maturati dal giorno della vendita.
In genere, laddove si parla genericamente di compravendita tra privati, non vi sono particolari obblighi di forma, dal punto di vista del diritto sostanziale o per quanto riguarda gli aspetti fiscali dell’operazione (non essendo una attività professionale e non essendo ravvisabile alcun incremento patrimoniale in capo al venditore, non è richiesta l’emissione di fattura nè l’indicazione dell’operazione nella dichiarazione dei redditi). Forme particolarmente solenni o peculiari adempimenti burocratici sono talvolta richiesti in singoli ambiti, per esempio quando si tratta di beni immobili (per i quali è richiesto l’atto pubblico, nonchè la successiva trascrizione) o beni mobili registrati (a cui si applicano stringenti obblighi di pubblicità presso i pubblici registri). Tuttavia, benchè la forma – come detto – sia generalmente libera, è sempre preferibile assicurarsi una traccia scritta – senza particolari formalità – delle condizioni e del contenuto dell’accordo, al fine di tutelare i propri diritti in caso di inadempimento o contestazioni. La prova del contratto potrà dunque essere agevolmente fornita anche attraverso scambio di e-mail o messaggi, senza dover essere formalizzata in una vera e propria scrittura privata.
Nonostante la compravendita tra privati abbia spesso oggetto articoli di seconda mano e di esiguo valore, non è escluso che possa riguardare anche beni dal costo considerevole. Pertanto, se si tratta di importi superiori alla soglia legale, pari – per l’anno 2023 – ad € 5.000,00, il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo bonifico ovvero assegno bancario o circolare. In ogni caso, per dimostrare l’avvenuto adempimento all’obbligazione di corrispondere il prezzo convenuto, anche per compravendite di minor valore è sempre consigliabile utilizzare metodi di pagamento tracciabili o pretendere il rilascio di apposita quietanza/ricevuta con cui il venditore dia atto dell’integrale saldo del dovuto.
La legge non impone particolari modalità di consegna, lasciando libere le parti di organizzarla secondo le proprie necessità. Benchè la massima tutela sia garantita sempre dalla consegna a mano, utile a verificare funzionamento, condizioni ed effettiva disponibilità del bene, nei contratti conclusi tra privati è sempre più diffusa la compravendita a distanza, anche a mezzo di siti internet dedicati e applicazioni apposite che facilitino l’incontro di domanda e offerta. In questi casi, in mancanza di preventiva visione del prodotto e a maggior tutela di entrambe le parti, è consigliabile scambiarsi – oltre ai dati personali dei contraenti – ogni informazione relativa alle qualità, alle caratteristiche e allo stato del bene (anche, ove possibile, a mezzo di fotografie e filmati). Ciò per evitare delusioni e garantirsi che, una volta ricevuto l’oggetto spedito dal venditore, esso corrisponda effettivamente alle descrizioni fornite e sia conforme a quanto promesso. Salvo i casi di truffa, di rilevanza penale, l’acquirente che non si veda poi recapitare l’oggetto acquistato online o riceva un bene del tutto diverso potrà sempre agire ai sensi dell’art. 1453 c.c., a mente del quale quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni l’altro può pretendere l’adempimento o la risoluzione del contratto, salvo – in ogni caso – il diritto al risarcimento del danno.
Come noto, la garanzia di conformità della durata di due anni prevista dal Codice del Consumo opera esclusivamente per gli acquisti effettuati dal consumatore presso il professionista, con esclusione dei contratti conclusi tra privati. Per tali tali negozi risulta altresì esclusa l’applicazione della normativa consumeristica dettata in tema di diritto al ripensamento e recesso, con la conseguenza che l’accordo stipulato tra soggetti non professionali è immediatamente definitivo ed efficace.
Sebbene, come si è visto, le tutele siano effettivamente ridotte rispetto alle fattispecie coperte dal Codice del Consumatore, al contratto de quo si applicano pacificamente tutte le regole generali dettate in tema di negozi giuridici, ivi comprese quelle relative a buona fede, correttezza e affidamento.
L’art. 1490 c.c. – applicabile pacificamente anche alla compravendita tra privati – impone al venditore di garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Laddove il prodotto dovesse risultare difettoso, il compratore potrà pertanto pretendere un’equa riduzione del prezzo corrispondente al minor valore del bene o la risoluzione del contratto, con integrale riborso del prezzo pagato e restituzione della cosa. Trattasi di un diritto spettante all’acquirente per legge, indipendentemente da apposite pattuizioni a riguardo.
Lo stesso dicasi laddove l’oggetto acquistato si riveli privo delle qualità promesse ovvero di quelle essenziali per l’uso cui è destinato, nel qual caso – e sempre che il difetto ecceda il limite della normale tollerabilità – il compratore avrà diritto ad ottenere la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1497 c.c..
Trattasi di garanzie che possono essere fatte valere giudizialmente entro e non oltre un anno dalla consegna e purchè il difetto sia stato denunciato al venditore nel termine di otto giorni dalla scoperta. Per evitare di incorrere in decadenze, pertanto, è necessario formalizzare tempestivamente la denuncia del vizio a mezzo raccomandata pec. Laddove si tratti di vizi palesi, ovvero immediatamente percepibili, il termine decorrerà non dalla scoperta bensì dalla materiale consegna del bene all’acquirente.
Oltre alle garanzie sopra richiamate vi è anche quella per evizione la quale, salvo patto contrario, tutela l’acquirente dall’eventualità che quanto acquistato possa essere legittimamente reclamato da qualcun altro. Nel caso di evizione totale, con completa perdita del bene, il venditore è tenuto all’integrale rimborso del prezzo di acquisto, maggiorato delle spese (anche di lite) e dei frutti eventualmente consegnati al terzo. Quando trattasi di evizione solo parziale, invece, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto oppure alla riduzione del prezzo nonchè al risarcimento del danno.
Contrariamente a quanto previsto per vizi, difetti e mancanza di qualità, la garanzia per evizione è soggetta al termine di prescrizione ordinario di cui all’art. 2946 c.c., decorrente non dalla data di conclusione del contratto, ma dal momento in cui è stato definitivamente accertato il diritto del terzo.
In conclusione, il contratto di compravendita tra privati – troppo spesso stipulato con leggerezza e superficialità – deve essere considerato con attenzione e seriamente ponderato, non soltanto alla luce dei reciproci diritti e obblighi sorgenti in capo alle parti ma anche in ragione delle minori tutele previste dalla legge rispetto ai negozi conclusi tra consumatore e soggetto professionale, nonchè nel rischio di imbattersi in truffe e di incorrere in incauti acquisti.
Fac Simile Contratto di Vendita tra Privati
Di seguito è possibile trovare un fac simile contratto di vendita tra privati in formato Doc da scaricare e da utilizzare come esempio. La bozza di contratto di vendita tra privati può essere modificata inserendo i dati delle parti e gli altri elementi contrattuali mancanti, per poi essere convertita in formato PDF o stampata.