In questa guida spieghiamo quali sono le caratteristiche del contratto di parcheggio non custodito e mettiamo a disposizione un fac simile contratto di parcheggio non custodito.
Contratto di Parcheggio non Custodito
Il contratto di parcheggio non custodito è una figura con cui moltissime persone hanno a che fare ogni giorno, spesso senza rendersene conto. Ogni volta che lasci l’auto sulle strisce blu o in un’area di sosta a pagamento gestita dal Comune o da un privato, di solito non stai affidando il veicolo in custodia a qualcuno, ma stai semplicemente pagando per occupare uno spazio. Capire bene che cosa significa, dal punto di vista legale, è fondamentale per sapere quando il gestore risponde danni all’auto e quando invece il rischio resta interamente a carico dell’utente.
Il contratto di parcheggio, in generale, non è espressamente disciplinato dal codice civile: si tratta di un contratto “atipico”, riconosciuto però come socialmente tipico dalla giurisprudenza, perché diffusissimo nella prassi. La base normativa è l’articolo 1322 del codice civile, che consente alle parti di concludere contratti non previsti dal legislatore, purché diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento. La dottrina e la giurisprudenza hanno quindi costruito, nel tempo, la disciplina del contratto di parcheggio, attingendo per analogia alle regole di contratti tipici come deposito, locazione e appalto di servizi.
La prima distinzione decisiva è tra parcheggio custodito e parcheggio non custodito. Nel primo caso, la causa principale del contratto è la custodia del veicolo: l’utente paga perché qualcuno vigili sul mezzo e lo restituisca nello stesso stato in cui è stato consegnato. Nel secondo caso, invece, la prestazione principale consiste solo nella messa a disposizione di uno spazio di sosta per un certo tempo, senza obbligo di sorveglianza specifica sul singolo veicolo. Questa distinzione non è puramente teorica: da essa dipende se il gestore risponde o meno, per esempio, di danneggiamenti causati da terzi all’interno dell’area di sosta.
Il punto di svolta nella ricostruzione del parcheggio non custodito è rappresentato dalla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 14319 del 28 giugno 2011. In quel caso si discuteva della sottrazione di un’auto in un parcheggio a pagamento, gestito da un privato concessionario, in cui campeggiava l’avviso “parcheggio non custodito” esposto in modo ben visibile presso l’area e la biglietteria. La Cassazione ha escluso l’applicazione delle norme sul deposito e ha qualificato il rapporto come contratto di locazione di area di parcheggio, con la conseguenza che non sussisteva alcun obbligo di custodia in capo al gestore e, quindi, nessuna responsabilità per l’evento.
La Corte ha valorizzato alcuni elementi. Da un lato, lo scopo pubblico perseguito dalla disciplina della sosta nei centri urbani ad alta densità di traffico: regolamentare la sosta, snellire il traffico, favorire l’uso del mezzo pubblico. Dall’altro, l’interesse prevalente dell’utente, che non è quello di ottenere una custodia personalizzata, bensì di trovare rapidamente un posto dove lasciare l’auto, vicino alla destinazione, per il tempo strettamente necessario. In questa prospettiva, il corrispettivo pagato dall’utente non remunera una prestazione di vigilanza sul veicolo, ma l’uso legittimo di una porzione di suolo pubblico o privato, regolata dal gestore secondo le norme del codice della strada e le tariffe stabilite.
Quando il parcheggio è qualificabile come non custodito, la giurisprudenza tende a ricondurre il contratto allo schema della locazione di area. L’oggetto principale è la concessione in godimento temporaneo di uno spazio delimitato, idoneo alla sosta del veicolo. Il gestore è tenuto a garantire che l’area sia utilizzabile per la sosta secondo le condizioni pattuite, ma non assume un obbligo specifico di custodia del singolo mezzo. In questo contesto, il biglietto rilasciato dal parchimetro o dalla cassa automatica ha essenzialmente funzione di prova del pagamento e di indicazione del periodo di sosta. Le clausole eventualmente stampate sul retro (per esempio, “la direzione non risponde di danni ai veicoli o alle cose lasciate all’interno”) vengono considerate condizioni generali di contratto. Tuttavia, se il parcheggio è effettivamente non custodito, tali clausole non limitano un obbligo inesistente, ma si limitano a ribadire la natura del rapporto. La Cassazione ha più volte ribadito, in casi relativi a parcheggi comunali su suolo pubblico, che il gestore non è responsabile, quando la funzione del servizio è meramente quella di regolamentare la sosta e quando l’avviso “parcheggio non custodito” è esposto in modo adeguatamente percepibile agli utenti, così da escludere l’affidamento ragionevole sul servizio di custodia.
Nella quotidianità il caso più tipico di parcheggio non custodito è rappresentato dalle strisce blu su strada, siano esse gestite dal Comune o da un concessionario privato. L’utente arriva, lascia l’auto, acquista il ticket al parchimetro o tramite app, lo espone sul cruscotto e se ne va. Non vi è nessuna consegna del veicolo a personale incaricato, nessun controllo di ingresso o uscita, nessun sistema organizzato che “prenda in carico” l’auto come bene da custodire. Gli elementi che, secondo la giurisprudenza, orientano verso la qualificazione come parcheggio non custodito sono, ad esempio, l’accesso libero all’area di sosta, l’assenza di recinzione controllata, la mancanza di personale addetto al controllo continuativo dei veicoli, nonché la presenza di cartelli ben visibili che qualificano l’area come “non custodita”. In tali condizioni, il rischio del danneggiamento da parte di terzi rimane a carico del proprietario dell’auto, salvo casi particolari di responsabilità extracontrattuale per difetti strutturali dell’area o condotte gravemente colpose del gestore.
Per comprendere meglio la portata del contratto di parcheggio non custodito, è utile confrontarlo con il parcheggio custodito. In quest’ultimo schema, la giurisprudenza ravvisa in genere un contratto di deposito oneroso o di prestazione complessa che include, come elemento essenziale, la custodia del veicolo. Ciò accade, ad esempio, nei parcheggi meccanizzati o grandi autorimesse recintate, con accesso controllato da sbarre, telecamere e personale, dove l’utente paga un corrispettivo che ragionevolmente include l’aspettativa di un certo livello di sorveglianza.
In questi casi, il gestore, in quanto depositario, ha l’obbligo di restituire il veicolo nello stato in cui lo ha ricevuto. Se l’auto viene danneggiata, il gestore è, in linea di principio, tenuto a risarcire il danno, salvo riuscire a dimostrare che l’evento è dipeso da causa a lui non imputabile e che ha adottato tutte le misure di diligenza normalmente esigibili. La dottrina ricorda inoltre che eventuali clausole che esonerano il gestore ogni responsabilità possono essere limitate o nulle quando contrastano con le norme del codice del consumo sulle clausole vessatorie nei contratti con i consumatori. Nel parcheggio non custodito, tutto questo non vale. L’obbligo di restituzione del veicolo non è configurato nei termini tipici del deposito, perché il gestore non “riceve” il bene in custodia; si limita a consentire l’uso dell’area. Il rischio danneggiamento da parte di terzi non viene assunto contrattualmente dal gestore e rimane, salvo eccezioni, in capo all’utente.
Un tema ricorrente nelle controversie riguarda l’efficacia delle clausole con cui il gestore si dichiara “non responsabile” di danni. Nei parcheggi non custoditi, tali avvisi assolvono, da un lato, a una funzione informativa; dall’altro, contribuiscono a delineare il contenuto stesso del contratto. La giurisprudenza di legittimità, in particolare le Sezioni Unite del 2011, ha sottolineato che la chiara esposizione della dicitura “parcheggio non custodito” già al momento dell’accesso all’area o dell’acquisto del ticket consente di escludere in radice la configurazione dell’obbligo di custodia, con la conseguenza che il gestore non può essere considerato responsabile del veicolo solo in quanto gestore dell’area.
Questo non significa però che tali cartelli abbiano valore assoluto o che possano “blindare” il gestore da qualunque forma di responsabilità. La dottrina e alcune pronunce richiamano i limiti posti dall’articolo 1229 del codice civile, che sancisce la nullità delle clausole con cui si esclude o si limita preventivamente la responsabilità per dolo o colpa grave. Inoltre, viene messo in evidenza che la formula “non custodito” esclude un obbligo tipico, ma non esonera dall’adozione delle normali misure di sicurezza che ci si può ragionevolmente attendere, specie quando l’area è recintata, controllata dall’accesso o dotata di sistemi di videosorveglianza. Non a caso, parte della giurisprudenza più recente ha osservato che la presenza di un cartello non basta di per sé a escludere ogni responsabilità del gestore: occorre verificare, caso per caso, se l’organizzazione del parcheggio e il messaggio complessivo dato all’utente non ingenerino comunque un legittimo affidamento sulla custodia, oppure se non emergano profili di colpa specifica nella gestione dell’area (per esempio, cancelli rotti, illuminazione totalmente assente, mancata rimozione di situazioni di pericolo).
Anche quando il parcheggio è correttamente qualificato come non custodito, il gestore non è privo di obblighi. Egli deve mantenere l’area in condizioni di sicurezza e di normale fruibilità, evitando situazioni di pericolo che possano causare danni ai veicoli o alle persone. Questo profilo rientra più nella responsabilità contrattuale per inesatto adempimento dell’obbligo di mettere a disposizione un’area idonea e, in certi casi, nella responsabilità extracontrattuale per danno ingiusto. Se, ad esempio, un veicolo viene danneggiato a causa del cedimento di una parte della struttura del parcheggio, della caduta di un manufatto male assicurato o di una buca non segnalata, la responsabilità del gestore può configurarsi nonostante l’assenza di obbligo di custodia in senso stretto. In questi casi, non si tratta di rispondere di un fatto di terzi imprevedibile, ma di una cattiva manutenzione o organizzazione dell’area, direttamente imputabile al gestore. Un altro esempio è quello di un parcheggio formalmente “non custodito” ma in cui, di fatto, il gestore organizzi un sistema di controllo che, per come pubblicizzato e strutturato, crei nell’utente un ragionevole affidamento sulla vigilanza dei veicoli. In tali ipotesi, i giudici possono ritenere che la causa concreta del contratto si sia avvicinata alla logica del deposito, con possibile estensione degli obblighi di custodia, indipendentemente dall’etichetta formale usata dal gestore.
Quando l’utente è un consumatore, si applicano le norme del codice del consumo in materia di clausole vessatorie, in particolare l’articolo 33 e seguenti. La dottrina che si è occupata del contratto di parcheggio ha messo in luce come le condizioni generali predisposte unilateralmente dal gestore debbano essere valutate alla luce del principio di buona fede e dell’equilibrio contrattuale.
Una clausola che escluda del tutto la responsabilità del gestore può essere considerata legittima se il contratto è effettivamente di parcheggio non custodito, perché in questo caso non si esclude un obbligo che non è mai sorto. Però, se l’insieme delle circostanze induce a ritenere che l’utente abbia fatto affidamento su un servizio di custodia, la stessa clausola può essere letta come un tentativo di comprimere un diritto essenziale del consumatore, risultando dunque potenzialmente vessatoria o nulla, soprattutto se non portata adeguatamente a conoscenza dell’utente al momento della conclusione del contratto. Nel caso in cui il parcheggio presenti caratteristiche miste, con elementi che fanno pensare a una custodia (come chiusura perimetrale, accesso controllato, videosorveglianza intensiva, personale presente) e altri che rinviano a un semplice uso dell’area, è frequente che le controversie si concentrino proprio sull’interpretazione del contratto e sulla meritevolezza di tutela della clausola che disconosce qualsiasi responsabilità.
Il contratto di parcheggio non custodito è spesso intrecciato con la disciplina del codice della strada e con i rapporti concessori tra ente pubblico e gestore privato. Nei parcheggi su strada con stalli delimitati (le cosiddette strisce blu), la funzione principale è di regolamentare la sosta, limitandone la durata e scoraggiando l’occupazione indiscriminata delle aree centrali della città. Il pagamento della tariffa è, in questa prospettiva, anche uno strumento di politica della mobilità, oltre che la controprestazione per l’uso di un bene demaniale. La giurisprudenza, in linea con quanto affermato dalle Sezioni Unite, ha più volte sottolineato che in questo contesto l’obbligo del Comune o del concessionario è di organizzare un servizio di sosta efficiente e conforme alle norme di legge e del bando di concessione, non di custodire i veicoli degli utenti.
Dal punto di vista dell’utente, la prima forma di tutela è la consapevolezza del tipo di servizio che si sta acquistando. Se l’area è espressamente indicata come “parcheggio non custodito”, se l’accesso è libero, se non vi è personale preposto alla vigilanza specifica dei veicoli e se la natura del servizio appare chiaramente quella di semplice sosta regolamentata, occorre essere consapevoli che, in caso danneggiamento ad opera di terzi, sarà molto difficile ottenere un risarcimento dal gestore sulla base del solo contratto di parcheggio. In questi casi la tutela passa, in concreto, attraverso le coperture assicurative e l’adozione di normali cautele personali. Dal lato del gestore, invece, è importante che la natura non custodita del parcheggio sia comunicata in modo chiaro e tempestivo, con cartelli ben visibili all’ingresso, presso le casse automatiche e nelle condizioni generali eventualmente affisse o consultabili. È altrettanto importante che l’area sia mantenuta in condizioni adeguate, con la rimozione delle situazioni di pericolo e l’adozione di un minimo livello di illuminazione e ordine, per prevenire responsabilità legate a danni causati da difetti dell’area stessa. Quando il gestore intende offrire un servizio di livello superiore, che includa anche la custodia, sarà opportuno strutturare il contratto in modo coerente, evitando messaggi contraddittori: per esempio, non ha senso pubblicizzare un parcheggio come “sicuro e sorvegliato 24 ore su 24” e, allo stesso tempo, far campeggiare grandi avvisi di totale esonero di responsabilità. Una simile ambiguità è spesso la premessa di contenziosi in cui i giudici tendono a valorizzare l’affidamento ingenerato nell’utente, piuttosto che la mera formulazione delle clausole standard.

Fac Simile Contratto di Parcheggio non Custodito Word
Di seguito è possibile trovare un fac simile contratto di parcheggio non custodito Word da scaricare e da utilizzare come esempio. La bozza di contratto può essere modificata inserendo i dati delle parti e gli altri elementi contrattuali mancanti, per poi essere convertita in formato PDF o stampata.
Modello Contratto di Parcheggio non Custodito PDF
Di seguito viene proposto un fac simile contratto di parcheggio non custodito PDF.