In questa guida spieghiamo quali sono le caratteristiche del contratto di pulizia uffici e mettiamo a disposizione un fac simile di contratto da scaricare.
Nozione e caratteri
Il contratto per pulizie uffici rientra tra i contratti d’opera.
Il contratto d’opera è quello con il quale una persona si obbliga a compiere un’opera o un servizio verso un corrispettivo, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincoli di subordinazione verso il committente.
L’elemento che consente di distinguere il contratto d’opera dall’appalto è dato dal fatto che l’opera o il servizio è compiuto con lavoro prevalentemente proprio, in quanto non è necessaria quella complessa organizzazione di mezzi che è propria dell’appalto: insomma, mentre l’appaltatore è un imprenditore commerciale, il prestatore d’opera è in genere un piccolo imprenditore o un lavoratore autonomo. Secondo la giurisprudenza, la circostanza che il soggetto cui siano stati affidati l’esecuzione dell’opera o lo svolgimento di un servizio, si sia avvalso di collaboratori fissi od occasionali, non vale di per sé ad attrarre il contratto nell’ambito dell’appalto.
Tra il committente e il prestatore d’opera non deve intercorrere alcun vincolo di subordinazione: il prestatore d’opera è dunque un lavoratore autonomo, non sottoposto al potere direttivo, organizzativo, disciplinare del beneficiario dell’opera o del servizio (Cass., 20 giugno 2003, n. 9900). La distinzione tra le due figure può risultare in concreto difficile: nella prassi giurisprudenziale viene assegnato un rilievo centrale alla presenza o meno di un inserimento continuativo e stabile del soggetto nell’organizzazione tribuzione, a qualificazione adoperata dalle parti, assumono valenza meramente sussidiaria, e non decisiva. Ne consegue che il prestatore d’opera non potrà nemmeno invocare quei diritti chc spettano al lavoratore dipendente nei confronti del datore di lavoro: egli non potrà ad esempio pretendere che il committente adotti tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica del prestatore di lavoro.
L’art. 2223 interviene a precisare i confini tra il contratto d’opera e quello di vendita: e ciò per il fenomeno — già considerato trattando dell’appalto — della frequente commistione, nei contratti che si stipulano nella prassi, di prestazioni aventi ad oggetto un’attività (c.d. di Tacere) con prestazioni aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà. È infatti frequente che il prestatore d’opera si sia impegnato a fornire lui la materia necessaria per il compimento dell’opera, con la conseguenza che egli, consegnando l’opera ultimata, trasferirà anche la proprietà della stessa. Ora, il codice precisa che il fatto che la materia sia fornita dal prestatore non impedisce di qualificare il contratto come contratto d’opera, a meno che le parti «non abbiano avuto prevalentemente in considerazione la materia»: in quest’ultimo caso, si applicano le norme sulla vendita; il criterio discretivo è dato quindi dalla effettiva volontà delle parti, e quindi dall’interesse concreto che esse hanno inteso perseguire (causa). Applicando i criteri appena descritti, la giurisprudenza ritiene che sia da ricondurre allo schema della vendita il contratto con cui un imprenditore si impegna a fornire manufatti rientranti nella sua normale attività produttiva o commerciale, apportando ad essi le modifiche di forma, misura e qualità richieste specificamente dall’altro contraente, se tali modifiche si riducono ad accorgimenti marginali e secondari che non snaturano le caratteristiche essenziali del prodotto.
Va poi ricordato che la legge configura lo schema contrattuale in esame come “residuale” rispetto ad altri. Ne consegue che la disciplina del contratto d’opera non si applicherà quando, ad esempio, il prestatore d’opera abbia assunto l’obbligo di trasferire persone o cose da un luogo all’altro, perché in tal caso si tratterà di un contratto di trasporto; che, allo stesso modo, si ricadrà nella disciplina del mandato quando il prestatore d’opera si è impegnato a concludere negozi giuridici per conto di un altro soggetto: in giurisprudenza si è ravvisato un mandato e non un contratto d’opera nell’attività svolta per il reperimento di fornitori, la verifica della qualità della merce e l’autorizzazione dei pagamenti, in base al presupposto che la prestazione del mandatario non deve necessariamente consistere nel compimento di negozi giuridici, potendo anche consistere nel compimento di atti volontari non negoziali aventi rilevanza giuridica esterna.
Così operata la distinzione tra il contratto d’opera e gli altri schemi negoziali affini, va detto che il contratto d’opera rientra nella categoria dei contratti a prestazioni corrispettive, ad esecuzione prolungata, ed è essenzialmente oneroso, pur potendo il corrispettivo consistere in una somma di danaro. Inoltre, come nell’appalto, il corrispettivo non deve necessariamente essere fissato dalle parti al momento della conclusione del contratto: in tal caso, infatti soccorrono ad integrare la lacuna le tariffe professionali o gli usi o, in subordine, l’intervento del giudice che stabilirà il corrispettivo dovuto in relazione al risultato ottenuto ed al lavoro normalmente necessario per ottenerlo.
Forma
È un contratto a forma libera.
Obbligazioni delle parti
La disciplina dei diritti e delle obbligazioni delle parti ricalca in gran pane quella dell’appalto. A tale disciplina si fa, pertanto, sin da ora rinvio per le opportune integrazioni.
Diritti e obblighi del committente
-Diritto di verifica della realizzazione dell’opera e diritto di recesso
Dall’art. 2224 si evince che al committente è riconosciuto il potere di verificare costantemente la realizzazione dell’opera o del servizio. Anche se manca un’esplicita previsione in tal senso (presente invece nella disciplina dell’appalto: art. 1662, comma 1, c.c.), è evidente che il potere di verifica rappresenta il presupposto logico necessario della facoltà — riconosciuta al committente dall’articolo in esame — di fissare al prestatore che non esegue l’opera secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d’arte, un congruo termine entro il quale il prestatore deve conformarsi a tali condizioni. È evidente che il diritto di verifica rappresenta una semplice facoltà e non un obbligo o un onere: tuttavia il suo mancato esercizio potrebbe configurare un concorso di colpa con il prestatore d’opera per i danni subiti da terzi a causa di difetti dell’opera.
Va precisato che il controllo del committente riguarda semplicemente la conformità dell’opera alle prescrizioni contrattuali: qualora invece il controllo fosse tanto incisivo e penetrante da estendersi anche alle modalità con cui il prestatore organizza il proprio lavoro, non si tratterebbe più di un contratto d’opera ma di un contratto di lavoro subordinato (Cass., 22 giugno 1985, n. 3771). Trascorso inutilmente il termine fissato, il committente può recedere dal contratto, salvo diritto al risarcimento dei danni: si ricorda che invece nell’appalto il decorso del termine senza che l’appaltatore si sia conformato alle prescrizioni del committente, produce lo scioglimento automatico del contratto.
-Recesso unilaterale
L’art. 2227 attribuisce al committente la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, anche quando l’esecuzione dell’opera sia iniziata (F062): in tal caso, egli deve indennizzare l’altro contraente delle spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno (Pret. Catania, 26 marzo 1990).
Si tratta di disposizione derogabile dalle parti (Cass., 5 agosto 2000, n. 10317; Cass., 11 giugno 1999, n. 5775).
-Pagamento del corrispettivo
È l’obbligazione principale del committente: si ritiene che, salvo diverso accordo delle parti, valga la regola generale della post-numerazione del corrispettivo, per cui l’obbligo del committente diviene attuale solo dopo il compimento e la consegna dell’opera da pane del prestatore, ed è pertanto da tale momento che decorre la prescrizione del relativo diritto (Cass., 5 giugno 2006, n. 13209).
Trattandosi di lavoro autonomo, la giurisprudenza ritiene che non trovi applicazione in materia il principio della c.d. “retribuzione sufficiente”, secondo cui «il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa (art. 36, comma 1, Cost.). Tale principio attiene esclusivamente ai rapporti di lavoro subordinato e non è pertanto suscettibile di applicazione analogica, nemmeno quando le prestazioni lavorative autonome abbiano carattere di continuità e di coordinazione».
Diritti e obblighi del prestatore d’opera
-Realizzazione dell’opera o del servizio
L’obbligazione principale del prestatore è naturalmente quella di eseguire l’opera o il servizio secondo le condizioni stabilite in contratto ed a regola d’arte. Il prestatore di opera manuale, quindi, promette al committente sempre il compimento di un risultato: questo profilo è quello che maggiormente differenzia il contratto in esame dal contratto d’opera intellettuale, in cui il professionista, di regola, si impegna semplicemente al compimento di un’attività (c.d. obbligazione di mezzi). Secondo il principio di cui all’art. 1176, comma 2, c.c., la diligenza con cui il prestatore d’opera adempie alla propria obbligazione va valutata con riguardo alla natura dell’attività esercitata.
-Prestazioni accessorie
Accanto all’obbligazione principale, ve ne sono altre di carattere accessorio o strumentale: ad esempio, l’obbligo di custodire con la diligenza del buon padre di famiglia la cosa presa in consegna per effettuare su di essa delle riparazioni; tale obbligo perdura per tutto il compimento dell’opera, fin quando la cosa non sia stata riconsegnata al committente.
Garanzia per le difformità e i vizi
Anche il prestatore d’opera, come l’appaltatore, è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera: per il richiamo contenuto nell’ultimo comma dell’art. 2226 c.c., il contenuto di tale garanzia è esattamente identico a quello della garanzia spettante al committente nell’appalto (v. sul tema Cass., 29 gennaio 2003, n. 1294).
Come nell’appalto, poi, l’accettazione espressa o tacita dell’opera libera il prestatore d’opera dalla responsabilità per difformità o vizi della medesima, se all’atto dell’accettazione questi erano noti o facilmente riconoscibili, purché in questo caso essi non siano stati dolosamente occultati.
Le differenze rispetto alla disciplina del contratto d’appalto riguardano soltanto i termini di decadenza e di prescrizione dell’azione spettante al committente: mentre nell’appalto il committente deve denunziare all’appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta, nel contratto d’opera deve farlo entro otto; inoltre, l’azione si prescrive in un anno anziché due.
Modello Contratto Pulizia Uffici
Di seguito è possibile trovare un fac simile contratto pulizia uffici in formato Doc da scaricare e da utilizzare come esempio. La bozza di contratto pulizia uffici può essere modificata inserendo i dati delle parti e gli altri elementi contrattuali mancanti, per poi essere convertita in formato PDF o stampata.