In questa guida spieghiamo quali sono le caratteristiche del contratto di spedizione e mettiamo a disposizione un fac simile di contratto da scaricare.
Caratteristiche del Contratto di Spedizione
Il contratto di spedizione è una particolare figura di mandato, in cui il mandatario (che qui assume il nome di spedizioniere) si impegna a concludere in nome proprio, ma per conto del mandante, un contratto di trasporto ed a compiere le eventuali operazioni accessorie (art. 1737 c.c.). Dalla definizione legislativa si ricava che elementi essenziali del contratto di spedizione sono:
-quanto all’oggetto, che lo spedizioniere si impegni a stipulare un contratto di trasporto: altri negozi giuridici restano quindi preclusi.
-quanto al profilo soggettivo, che lo spedizioniere è sempre privo di poteri di rappresentanza del mandante; in altri termini, nel caso in cui allo spedizioniere fosse stato conferito il potere di agire in nome del mandante, il contratto non sarebbe qualificabile come spedizione.
Trattandosi di mandato senza rappresentanza, il terzo con cui lo spedizioniere conclude il contratto di trasporto non ha rapporto alcuno con il mandante, nei confronti del quale non può quindi agire per il soddisfacimento dei suoi crediti verso lo spedizioniere (art. 1705 c.c.).
Va evidenziato che le operazioni accessorie che lo spedizioniere è tenuto a compiere insieme con la conclusione del contratto, pur rappresentando un contenuto solo eventuale del contratto, nella prassi rivestono notevole importanza e incidono fortemente sull’aspetto economico dell’affare. Senza pretesa di completezza, operazioni accessorie sono: la presa e la consegna della merce a domicilio, la sua custodia, il deposito, il magazzinaggio, il carico e lo scarico, l’imballaggio e gli adempimenti amministrativi.
Si tratta, come si vede, di un insieme molto eterogeneo di operazioni che lo spedizioniere deve compiere a prescindere dal fatto che esse siano state puntualmente indicate nella convenzione; anzi, la giurisprudenza ritiene che lo spedizioniere debba effettuare non solo le operazioni necessarie, vale a dire strutturalmente indispensabili al trasporto, ma anche quelle soltanto utili (Cass., 22 maggio 1997, n. 4567; Cass. 25 gennaio 1995, n. 1016).
Particolare rilievo assumono, nei contratti di spedizione funzionali alla realizzazione di trasporti internazionali, le operazioni doganali: non a caso gli artt. 40 ss. t.u. delle disposizioni in materia doganale (d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43) nonché la I. 22 dicembre 1960, n. 1612, disciplinano i poteri e gli adempimenti, anche di carattere amministrativo, che deve compiere lo “spedizioniere doganale”.
Il contratto di spedizione è un contratto oneroso, come si evince dall’art. 1740 c.c., che prevede e disciplina il diritto dello spedizioniere al compenso; al pari del mandato, non è però un contratto a prestazioni corrispettive.
Venendo ad analizzare i rapporti tra il contratto in esame ed altri schemi contrattuali, è evidente che, per quanto s’è detto, non può sorgere confusione tra trasporto e spedizione: con il contratto di trasporto infatti una parte si impegna in prima persona ad effettuare il trasferimento di cose da un luogo all’altro; con la spedizione invece un soggetto si impegna a concludere, per conto di un altro, un trasporto (sulla distinzione v.: Cass., 11 ottobre 1990, n. 9993; Cass. 17 maggio 1991, n. 5561); ricorrono tuttavia alcuni casi in cui elementi della spedizione ed elementi del trasporto appaiono variamente combinati. Ad essi conviene accennare.
L’art. 1741 c.c. prevede che lo spedizioniere che con mezzi propri o altrui assume l’obbligazione del trasporto in tutto o in parte, ha gli obblighi e i diritti del vettore. In questa fattispecie le parti stipulano inizialmente un contratto di spedizione: successivamente lo spedizioniere — evidentemente prima di concludere il contratto di trasporto con un terzo — assume in prima persona l’esecuzione del trasporto; in questo caso, a lui competono i diritti e gli obblighi del vettore (Cass., 14 febbraio 2005, n. 2898).
La giurisprudenza ritiene che con l’assunzione diretta dell’esecuzione del trasporto lo spedizioniere cessa di essere tale: ne consegue che egli non potrà pretendere dalla controparte il pagamento del compenso originariamente previsto nel contratto di spedizione, ma solamente il prezzo del trasporto (Cass., 3 marzo 1997, n. 1867; Cass. 13 agosto 1997, n. 7556; Cass. 24 maggio 1993, n. 5823).
Forma
Il codice civile non prescrive alcuna forma particolare.
Nella prassi il contratto sarà normalmente concluso per iscritto, in ragione anche del fatto che la figura della spedizione ricorre ormai quasi esclusivamente nei trasporti internazionali.
Essendo di regola lo spedizioniere un imprenditore è comune l’inserzione di condizioni generali di contratto, in particolare, di quelle predisposte dalle organizzazioni di categoria (v. quelle elaborate dalla Federazione nazionale spedizionieri), e la conclusione mediante sottoscrizione di moduli o formulari.
Va da sé che in questi casi si applicano gli artt. 1341 e 1342 c.c.
Obblighi dello spedizioniere
La conclusione del contratto di trasporto rappresenta l’obbligazione principale dello spedizioniere.
L’art. 1739 c.c. precisa che, nella scelta della via, del mezzo nonché delle modalità di trasporto, lo spedizioniere è tenuto ad osservare le istruzioni del committente, e in mancanza ad operare secondo il migliore interesse del medesimo. La norma è puntuale specificazione dei principi generali posti dal codice in tema di mandato agli artt. 1710 e 1711 c.c.
Salvo patti od usi contrari, lo spedizioniere non è tenuto a provvedere all’assicurazione delle cose spedite: ne consegue che il mandante non può addurre come inadempienza dello spedizioniere medesimo, la scelta di un vettore non assistito in proprio da adeguata copertura assicurativa (Cass., 27 gennaio 1995, n. 1016).
Lo spedizioniere deve anche accreditare al committente i premi, gli abbuoni e i vantaggi di tariffe ottenuti nell’esecuzione del contratto (art. 1739, comma 3, c.c.): in questa norma si è ravvisata un’applicazione del principio generale secondo cui il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto quello che ha ricevuto a causa del mandato (art. 1713 c.c.).
Essendo lo spedizioniere un mandatario, taluni suoi obblighi discendono dalla disciplina del mandato, da ritenersi applicabile in via diretta e non soltanto analogica
-obbligo di comunicare tempestivamente al mandante l’esecuzione dell’incarico (art. 1712 c.c.);
-obbligo di corrispondere al mandante gli interessi legali sulle somme riscosse per il mandante stesso, con decorrenza dal giorno in cui avrebbe dovuto fargliene consegna o impegnarle secondo le istruzioni ricevute (art 1714 c.c.);
-obbligo di provvedere alla custodia delle cose del mandante e di tutelare i diritti di quest’ultimo di fronte al vettore se le cose presentano segni di deterioramento o sono giunte in ritardo; tale obbligo grava sullo spedizioniere anche nel caso in cui egli non intenda accettare l’incarico conferitogli dal mandante (art. 1718 c.c.).
Il compimento delle operazioni accessorie rispetto alla conclusione del contratto di trasporto implica il rispetto di tutta una serie di obblighi a tali operazioni correlati: un esempio è rappresentato dalla clausola di custodia della merce in attesa della consegna della stessa al vettore (Cass., 15 novembre 2002, n. 16069).
Obblighi del committente
Ovviamente il committente è tenuto al pagamento del corrispettivo. L’art. 1740, comma 1 c.c. prevede che la misura della retribuzione si determini — ove non sia stata fissata dalle parti — secondo le tariffe professionali o, in mancanza, secondo gli usi del luogo.
Anche se nel codice non ne è fatta menzione, si ritiene che in mancanza di usi o tariffe, il compenso sia determinato dal giudice secondo equità: così del resto dispone l’art. 1733 c.c. in tema di commissione e la norma è ritenuta applicabile in via analogica alla spedizione.
Il terzo comma dell’art. 1740 c.c. prevede che le spese anticipate ed i compensi per le prestazioni accessorie siano liquidate sulla base dei documenti giustificativi. Se però le parti hanno convenuto in contratto una somma globale unitaria come compenso e come rimborso, lo spedizioniere non può chiedere poi l’autonoma remunerazione delle spese accessorie effettuate.
Al riguardo è opportuno precisare che la giurisprudenza ritiene spesso che la pattuizione di un corrispettivo a forfait sia sintomatica della volontà delle parti di concludere non una spedizione pura ma una spedizione trasporto (Cass., 9 novembre 1982, n. 5881).
Revoca dello spedizioniere
Finché lo spedizioniere non abbia concluso il contratto di trasporto con il vettore, il mittente può revocare l’ordine di spedizione, rimborsando però lo spedizioniere delle spese sostenute e corrispondendogli un equo compenso per l’attività prestata (art. 1738 c.c.)
Secondo le poche pronunce giurisprudenziali in materia, la norma in esame derogherebbe alle regole dell’ars 1725 c.c. in tema di mandato oneroso: deve quindi escludersi che, in caso di revoca della spedizione conferita per uno o più affari determinati, o comunque, per un tempo determinato, lo spedizioniere possa chiedere, oltre all’equo compenso previsto dall’art. 1738 c.c., anche il risarcimento del danno; così come deve escludersi che in caso di spedizione conferita a tempo indeterminato il committente che revochi l’ordine debba dare allo spedizioniere un congruo preavviso (Cass., 26 ottobre 1974, n. 3169).
Risoluzione e Inadempimento del contratto
In caso di inadempimento dello spedizioniere o del committente, si applicano le norme generali in tema di risoluzione per inadempimento. In caso di mancato pagamento del compenso dovuto da parte del committente, essendo in genere previsto che il compenso venga corrisposto dopo l’esecuzione della prestazione dello spedizioniere, quest’ultimo non avrà interesse a chiedere la risoluzione: chiederà pertanto l’adempimento ed il risarcimento dei danni subiti per il ritardo nel pagamento.
Prescrizione
Va ricordato che l’art. 2951, comma 1 c.c. prevede la prescrizione di un anno per i diritti derivanti dal contratto di spedizione, così come di quelli derivanti dal contratto di trasporto; con una recente pronuncia la Cassazione ha chiarito che il disposto del comma 2 dell’art. 2951 c.c. — secondo cui la prescrizione si compie con il decorso di diciotto mesi se il trasporto ha inizio o termine fuori d’Europa — si applica anche ai contratti di spedizione connessi a trasporti che hanno inizio o termine fuori d’Europa (Cass., 2 agosto 2000, n. 10129; v. anche Cass., 6 agosto 2004, n. 15186).
Si applica al contratto di spedizione il comma 2 dell’art. 2761 c.c., a norma del quale i crediti derivanti dall’esecuzione del mandato hanno privilegio sulle cose del mandante che il mandatario detiene per l’esecuzione del mandato.
Modello Contratto di Spedizione
Di seguito è possibile trovare un fac simile contratto di spedizione in formato Doc da scaricare e da utilizzare come esempio. La bozza di contratto di spedizione può essere modificata inserendo i dati delle parti e gli altri elementi contrattuali mancanti, per poi essere convertita in formato PDF o stampata.