In questa guida spieghiamo quali sono le caratteristiche del contratto per persona da nominare e mettiamo a disposizione un fac simile di contratto da scaricare.
Contratto per Persona da Nominare
Molto diffuso nel settore immobiliare, il contratto per persona da nominare è previsto sin dal passato quando, per qualsiasi ragione, un determinato soggetto non poteva presentarsi il giorno della stipula, magari perché residente in luogo distante. Ecco, quindi, che il diretto interessato incaricava una persona di fiducia per poi subentrare in un secondo momento.
Oggi il contratto per persona da nominare viene concluso soprattutto quando sorge la necessità di chiudere in maniera rapida un preliminare. Vediamo, qui di seguito, tutti gli aspetti giuridici e fiscali di questo istituto, gli effetti, la trascrizione e i riferimenti normativi.
Aspetti generali
Il contratto per persona da nominare ricorre quando una parte, che prende il nome di stipulante e contrae con un terzo, si riserva di specificare un altro soggetto al suo posto e sul quale ricadranno gli effetti dell’accordo. Le norme che disciplinano questo contratto sono gli articoli 1401, 1402, 1403, 1404 e 1405 del codice civile.
Bisogna per prima cosa fare presente che questo negozio si colloca tra quelli che contribuiscono alla formazione graduale del contratto definitivo. Più nello specifico, gli estremi dell’accordo non sono stabiliti in origine, diversamente si avrebbe un perfezionamento istantaneo, ma vengono definiti solo in via preparatoria.
In ogni caso, per fare in modo che un contratto per persona da nominare possa produrre effetti è necessario che venga effettuata la riserva di nomina, altrimenti nota come electio amici, per il fatto che questa figura veniva applicata sin dall’antichità nel caso in cui lo stipulante non voleva o poteva figurare come acquirente e per questa ragione nominava un amico al suo posto.
C’è poi un altro aspetto da tenere in considerazione, ovvero che la nomina faccia ricadere gli effetti su un soggetto differente dallo stipulante, operando in maniera retroattiva, cioè in contratto con i principi base delle obbligazioni, quindi di irrilevanza degli effetti per contratto per terzi. Ecco perché è necessario che il terzo nominato accetti in modo espresso o che comunque sussista una procura anteriore alla stessa nomina.
Il rapporto che si crea fra il terzo e lo stipulante è indifferente per il promittente. Quest’ultimo, infatti, non ha alcun interessa a conoscere se lo stipulante abbia o meno ricevuto un incarico da un terzo oppure se il soggetto da nominare deve essere ancora trovato. La ragione è abbastanza semplice: gli effetti del contratto cadranno sempre sullo stipulante con effetto retroattivo.
Quando si pone in essere un contratto per persona da nominare siamo di fronte a un caso di relazione soggettiva. L’istituto nacque nel diritto comune al fine di soddisfare una duplice esigenza: da una parte rendere possibile a un soggetto l’intervento in un’asta pubblica senza rivelare il proprio nome, ma allo stesso tempo rendersi intermediario di un affare evitando di pagare un doppio tributo per il trasferimento. Chi volesse acquistare un bene per poi rivenderlo potrà farlo per persona da nominare, per poi effettuare la nomina nel momento in cui si troverà qualcuno disposto a comprare. In questa maniera si evita la stipula di due contratti, ovvero d’acquisto e di vendita, ovvero il doppio trasferimento di proprietà.
Come risulta essere facile intuire, questo contratto si presta per eludere le norme in materia fiscale, tanto che in alcune epoche storiche, come nel periodo napoleonico, venne vietato. Il nostro codice in vigore, proprio per evitare possibili frodi, consente il contratto per persona da nominare da un punto di vista strettamente giuridico, ma sul fronte fiscale bisogna considerare l’esborso di una doppia imposta di trasferimento nel caso in cui la nomina non dovesse avvenire nell’arco di tre giorni. Questo spiega come mai l’istituto viene applicato soprattutto nel settore della contrattazione immobiliare, specialmente in caso di preliminari.
Riserva di nomina
A norma dell’articolo 1401 del codice civile, nel momento in cui viene concluso in contratto, una parte potrà riservarsi la facoltà di nominare in seguito il soggetto che dovrà acquistare i diritti e che assumerà gli obblighi che sorgono dall’accordo stesso.
Per esigenze di certezza del diritto è stato previsto che il contratto ha efficacia sin dall’origine fra lo stipulante e il terzo. L’accordo si perfeziona in tutti i suoi elementi con i contraenti originari, ovvero fra lo stipulante e l’electus.
La giurisprudenza ammette che il soggetto da nominare non sia ancora esistente al momento della conclusione dell’accordo e tale principio è stato chiarito con la sentenza della Corte di Cassazione num. 6405 del 2006. Più in particolare è stato evidenziato che nel contratto per persona da nominare non è richiesto che nel momento della stipulazione, a norma dell’articolo 1401 del codice civile, il soggetto da nominare sia già esistente, essendo invece indispensabile la presenza solo all’atto della designazione, così come previsto dall’articolo 1402 del codice civile. A quel punto il terzo nominato subentrerà nei diritti e negli obblighi assunti dall’originario contraente.
Rappresentanza e condizione
Secondo la teoria che si è affermata nella dottrina, il rapporto che intercorre fra lo stipulante e il soggetto nominato viene regolato dalle norme sulla rappresentanza. Lo stipulans, infatti, nel momento in cui sceglie di nominare un terzo soggetto non farà altro che assumere i diritti e gli obblighi nascenti dal contratto ma in maniera retroattiva. In buona sostanza rivestirà ila posizione di rappresentanza dell’electus.
Lo stipulante, tuttavia, anche se vincolato sin dall’origine, ha la facoltà, una volta avvenuta la nomina, potrà sottrarsi a qualsiasi vicolo, ovvero estraniarsi del tutto dal contratto. Ammettendo la teoria della rappresentanza bisogna tener conto del fenomeno della doppia condizione del contratto per persona da nominare, cioè risolutiva dell’acquisto per lo stipulante e sospensiva per il soggetto nominato.
L’applicazione della disciplina sulla rappresentanza è oramai opinione pacifica anche per la giurisprudenza. A confermarlo è poi la sentenza num. 9301 del 1987, in cui si precisa che nel contratto per persona da nominare i rapporti fra il dichiarante e il soggetto nominato sono regolati dalle norme sulla rappresentanza volontaria. Di conseguenza il contraente che si riserva la possibilità di nomina agisce come un terzo durante il lasso di tempo che va dalla conclusione dell’accordo alla dichiarazione di nomina.
Legittimazione e capacità
Nel contratto per persona da nominare non solo colui che si riserva la nomina, ma anche l’electus, dovranno avere la capacità e la legittimazione nel momento in cui viene concluso il contratto. L’assenza di legittimazione potrebbe infatti comportare la nullità del negozio. Ad esempio, come del resto precisato dalla Corte di Cassazione con la sentenza num. 251 del 1951, è nullo il trasferimento di proprietà di una farmacia in favore di un soggetto che non è farmacista e che si riserva di nominare un farmacista quale contraente sostanziale dell’accordo di vendita.
Per quanto invece riguarda la capacità giuridica, è preferibile aderire a quella tesi della dottrina secondo la quale il nominato debba possederla al momento in cui viene stipulato il contratto. In merito alla capacità di agire, invece, il nominato potrà pure non possederla, per questo ha la possibilità di sanare la condizione in un momento successivo, attraverso un negozio unilaterale di ratifica. In questo modo il nominato potrà appropriarsi degli obblighi e dei diritti che derivano dal contratto con efficacia retroattiva.
Altri aspetti sulla dichiarazione di nomina
All’interno del contratto per persona da nominare viene inserita una clausola con la quale lo stipulante si riserva di concludere per conto di altra parte che provvederà a nominare. Si precisa che questa clausola deve essere contestuale all’accordo, perché diversamente si darà vita a due contratti distinti, di cui solo uno avente le caratteristiche del contratto per persona da nominare.
L’indicazione del terzo deve avvenire entro 3 giorni dalla conclusione del contratto mediante una dichiarazione che, entro lo stesso termine, dovrà essere comunicata al promittente. Questo è quanto stabilito dal primo comma dell’articolo 1402 del codice civile. Le parti possono sempre convenire un termine differente.
La dichiarazione di nomina deve essere intesa come un negozio unilaterale e recettizio, in quanto spiega effetti solo quando viene portato a conoscenza della controparte. Questa dichiarazione per poter produrre effetti dovrà essere accompagnata alla procura avente data anteriore a quella del contratto o dall’accettazione del soggetto nominato. Il secondo comma dell’articolo 1402 prevede infatti che la dichiarazione non spiega alcun effetto quando non viene seguita dall’accettazione da parte della persona nominata oppure se non esiste una procura precedente all’accordo.
Per quanto riguarda la forma che dovrà rivestire la nomina, la risposta è specificata nell’articolo 1403 del codice civile. ll primo comma prevede che la dichiarazione e la procura o l’accettazione del soggetto nominato dovranno avere la stessa forma che le parti hanno usato per il contratto, diversamente non si produce alcun effetto giuridico.
Questo significa, per esempio, che nel preliminare di vendita di un bene immobile, la dichiarazione di nomina e l’accettazione del terzo dovranno avere la stessa forma del contratto, di conseguenza basta che all’altra parte pervenga una comunicazione scritta in cui risulti chiara la volontà di designare un terzo con il relativo benestare.
Per quanto poi riguarda gli effetti della dichiarazione di nomina, questi saranno ex tunc, ovvero in via diretta e immediata in capo al terzo, sempre che vengano rispettate le regole sulla forma. Inoltre decorso il termine di 3 giorni, o quello differente pattuito dai contraenti, il rapporto si consolida in capo allo stipulante.
Si segnala infine che il rapporto che sussiste fra lo stipulante e l’electus potrà essere titolo gratuito oppure oneroso. In quest’ultimo caso lo stipulans potrà impegnarsi alla nomina dietro la ricezione di un corrispettivo ma può anche agire senza pretendere nulla in cambio.
Quando non si può applicare la riserva di nomina
Esistono dei contratti che sono incompatibili con la riserva di nomina, come ad esempio quelli che prevedono l’obbligazione da una sola parte o intuitu personae per legge, ma non per volere delle parti.
La riserva di nomina non trova applicazione anche in caso di contratti che possono essere stipulati solo da una persona, modificativi ed estintivi di un precedente rapporto giuridico e alla permuta.
Nel contratto preliminare di compravendita si prevede la clausola di riserva di nomina, ma bisogna tener in considerazione alcuni aspetti, nonché il regime della tassazione. In questo caso la comunicazione che viene fatta all’altro contraente può essere eseguita anche dal terzo nominato e in ogni caso desunta dall’atto di citazione che lo stesso terzo notifica all’altro contraente per eseguire il contratto. Le medesime regole valgono anche per quanto riguarda l’accettazione, che si può ricavare dall’atto introduttivo del giudizio per ottenere l’esecuzione ex articolo 2932 del codice civile.
Aspetti fiscali e trascrizione
L’articolo 32 del D.P.R 131/1986 prevede che l’applicazione dell’imposta di registro alla dichiarazione di nomina in misura fissa. Regole particolari si applicano nel caso in cui siano stati versati acconti o importi a titolo di caparra confirmatoria, perché in questo caso la tassazione seguirà la misura proporzionale.
Il contratto per persona da nominare è inoltre soggetto alla trascrizione quando ha come oggetto il trasferimento dei beni immobili. Secondo l’opinione maggioritaria anche la dichiarazione dovrà essere trascritta a norma del secondo comma dell’articolo 2659 del codice civile. Non bisogna infatti dimenticare che l’applicazione delle regole sulla rappresentanza, quindi la dichiarazione di nomina, assieme alla procura oppure all’accettazione, andrà trascritta se tale adempimento è previsto per il contratto.
Altre cose da sapere sul contratto per persona da nominare
Tante volte si tende ad equiparare il contratto per persona da nominare con quello per conto di chi spetta. Quest’ultimo, più in particolare, ricorre nel caso di vendita di cose mobili ex articolo 1513 del codice civile, trasporto a norma dell’articolo 1690 del codice civile e assicurazione, disciplinato dall’articolo 1891 del codice civile.
Occorre comunque far presente che nel contratto per persona da nominare il terzo è solo eventuale e subentra a seguito della dichiarazione di nomina. Nel contratto per conto di chi spetta, invece, la determinazione del terzo è necessaria.
Il contratto per persona da nominare presenta poi tutta una serie di analogie con la cessione. Restano comunque ferme alcune differenze importanti, fra cui la successione del terzo, che nel contratto di cessione avviene con effetto ex nunc.
Alla luce di quanto spiegato la disciplina del contratto per persona da nominare non è solo ampia ma anche gli effetti che vengono prodotti implicano un’attenta analisi, anche per ciò che riguarda gli aspetti fiscali e riguardanti la trascrizione.
Questo contratto viene inoltre confuso con quello a favore di un terzo, dove quest’ultimo non diventa mai parte contraente, anche quando la prestazione in suo favore sia solo alternativa ed eventuale. L’unico contraente resta quindi lo stipulante.
Nel contratto per persona da nominare, come evidenziato, gli effetti si possono produrre in modo alternativo nei riguardi dello stipulante oppure del terzo. Nella seconda ipotesi il terzo nominato diventa il solo contraente al posto dell’originario, dunque acquista diritti e obblighi nascenti dall’accordo stesso.
Modello di Contratto per Persona da Nominare
Di seguito è possibile trovare un fac simile contratto per persona da nominare in formato Doc da scaricare e da utilizzare come esempio. La bozza di contratto per persona da nominare può essere modificata inserendo i dati delle parti e gli altri elementi contrattuali mancanti, per poi essere convertita in formato PDF o stampata.