In questa guida spieghiamo quali sono le caratteristiche del contratto di mandato di credito e mettiamo a disposizione un fac simile di contratto da scaricare.
Nozione di Mandato di Credito
Con il mandato di credito un soggetto (mandante o promissario) conferisce ad un altro (mandatario o promittente), che agisce in nome e per conto proprio, l’incarico di fare credito ad un terzo, rispondendo il primo come fideiussore di un debito futuro (art. 1958 c.c.).
Si tratta di una figura contrattuale ibrida in quanto partecipa della natura e dei caratteri sia del mandato sia della fideiussione, anche se la funzione tipica dell’istituto è quella propria di un negozio di credito o meglio di un negozio preparatorio di una operazione di credito.
Dal punto di vista economico, vi è un soggetto interessato a che un altro riceva credito (ma che non può o non vuole assumere direttamente l’onere) ed un soggetto disponibile a fare credito (di regola una banca o comunque un soggetto che istituzionalmente esercita il credito) il quale assume tale impegno ed è garantito per la restituzione dalla fideiussione del mandante.
Nel mandato di credito l’interesse del mandante alla concessione del credito, anche se sicuramente presente nell’operazione economica, non ha però alcun rilievo giuridico nel senso che non incide sulla causa e sugli effetti del contratto (è irrilevante in particolare che il mandante abbia un interesse economico nel conferire l’incarico o che a ciò sia motivato da un interesse non patrimoniale). Né incide sul rapporto il fatto che il mandante sia vincolato da una precisa obbligazione assunta nei confronti del terzo. Quest’ultimo in particolare non è parte del rapporto ed infatti il mandato di credito non è un contratto trilaterale (Cass., 9 aprile 1990, n. 2965).
Il promittente può eventualmente trarre una remunerazione dall’impiego del capitale rappresentata dal pagamento degli interessi.
Anche tale aspetto è però meramente eventuale, giacché non è essenziale per la configurazione di un mandato di credito che il mandatario tragga un beneficio economico dall’operazione.
Dal punto di vista strutturale, la caratteristica essenziale del mandato di credito è l’impegno assunto dal mandatario a fare credito ad un terzo, aspetto questo che lo differenzia da altre figure affini, quali le lettere di patronage e l’assicurazione del credito.
Infatti, nel mandato di credito chi concede il credito non agisce in virtù di una personale iniziativa, ma in esecuzione di un preciso obbligo assunto, con tutte le conseguenze previste dalla legge in caso di inadempimento.
In linea generale il mandato di credito non è un contratto nel quale assumono rilievo le caratteristiche personali del mandante e del mandatario sicché non può essere chiesta l’annullabilità del rapporto ove vi sia un errore sulle caratteristiche essenziali dell’uno o dell’altro (intuitus personae).
Garanzia fideiussoria
Altro aspetto essenziale e caratterizzante è la garanzia fideiussoria del mandante, la quale costituisce un effetto legale del contratto e dunque non deve essere assunta espressamente dal mandante.
Peraltro, ove le parti escludessero espressamente la garanzia posta in essere alla firma del mandato di credito, potrebbe dubitarsi della riconducibilità dell’operazione al mandato di credito.
Il mandato di credito non può essere annoverato tra i contratti a prestazioni corrispettive, giacché l’obbligazione fideiussoria che deriva ex lege a carico del mandante non costituisce il corrispettivo dell’assunzione dell’obbligo da parte del mandatario e non assolve tale funzione neanche l’eventuale remunerazione del capitale (interessi) che il promittente trae con la concessione del credito. Una corrispettività potrebbe essere ravvisata, invece, nell’ipotesi in cui fosse previsto a carico del mandante l’obbligo di corrispondere un compenso al mandatario per la concessione del credito.
Capacità
Per il conferimento dell’incarico e l’accettazione dello stesso è necessaria la capacità di concludere un contratto (capacità negoziale). Si ritiene però che il mandato di credito sia un atto di straordinaria amministrazione, sicché mandante e mandatario, ove ne sussistano i presupposti, devono ottenere le prescritte autorizzazioni.
Peraltro l’originaria incapacità o mancanza delle autorizzazioni necessarie possono essere sanate successivamente con effetto retroattivo.
Forma
Non è prevista alcuna forma particolare per la conclusione del contratto il quale potrebbe anche essere concluso per fatta concludenti; purché risultino inequivocabilmente il conferimento dell’incarico, l’impegno a fare credito e, quale effetto imprescindibile, l’assunzione della garanzia fideiussoria da parte del mandante (Cass., 9 aprile 1990, n. 2965).
Oggetto
Oggetto del contratto è la concessione di credito ad un terzo, il quale di norma coincide con la dazione di una somma di denaro (ad esempio a titolo di mutuo). Essa, peraltro, si può realizzare nelle più svariate forme e, dunque, anche con la messa a disposizione del denaro, come avviene nella apertura di credito in conto corrente.
Il mandatario conclude comunque un contratto di credito con il terzo, il quale è tenuto alla restituzione di quanto ricevuto secondo i termini del contratto stesso.
Tuttavia non possono essere escluse altre forme di credito, quale la somministrazione di beni a credito, la concessione di un pegno o di un’ipoteca, la dilazione di un pagamento.
Per altro verso, se il negozio che il mandatario deve concludere con il terzo non deve essere necessariamente indicato nel mandato, deve, invece, sussistere l’indicazione della quantità di denaro o di beni da concedere al terzo. Infatti, considerato che il mandante assume la posizione di fideiussore per una obbligazione futura, deve essere previamente indicato l’importo massimo dell’obbligazione garantita secondo quanto previsto per la fideiussione (art. 1938 c.c.).
Un elemento che può essere presente e costituire oggetto ulteriore del contratto è la previsione di un compenso a favore del mandatario per la concessione del credito. Tale remunerazione è però meramente eventuale ed ove sia stata pattuita non vale a mutare la configurazione giuridica e la struttura del contratto.
Obblighi del promittente mandatario
Il prominente è tenuto a concedere il credito secondo le modalità e la misura indicata nel contratto. In particolare deve porre in essere il negozio di credito previsto nel contratto e, in mancanza di una previsione specifica, deve concedere il credito secondo modalità idonee a raggiungere lo scopo.
In caso di inadempimento totale del mandatario, il mandante può agire per la risoluzione del contratto ed il risarcimento danni, mentre deve escludersi la possibilità di ottenere la condanna del mandatario a porre in essere il negozio di credito, trattandosi di una prestazione di dare che non è coercibile.
Per altro verso, il mandatario è responsabile nell’ipotesi in cui, nel concedere il credito, si discosti da quanto convenuto (perché, ad esempio, concede credito in una misura diversa da quella convenuta ovvero con modalità diverse).
Tale comportamento, ove integri gli estremi del grave inadempimento, può anche determinare l’esclusione della garanzia fideiussoria del mandarne.
Al mandato di credito si applicano, in quanto compatibili, le norme sull’esecuzione del mandato, segnatamente l’art. 1710 cc., che impone al mandatario di eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia e di rendere note al mandante le circostanze sopravvenute che possono determinare la revoca del mandato o la sua modificazione (obbligazione da porre in correlazione con l’art. 1958, comma 2, c.c. che attribuisce al mandante la facoltà di revocare l’incarico); e l’art. 1711 c.c., che impone al mandatario di non eccedere i limiti del mandato e gli attribuisce il potere di discostarsi dalle istruzioni ricevute ove circostanze sopravvenute, e che non possono essere comunicate in tempo utile, impongono di modificare il contenuto dell’obbligo assunto.
Il mandatario, a differenza del mandante, non può rinunciare all’incarico (art. 1958, comma 2, c.c.) ed ove ciò faccia, pur non potendo essere costretto all’esecuzione, è tenuto a risarcire tutti i danni subiti dal mandante.
L’art. 1959, comma 2, c.c. stabilisce che si applica al mandato di credito l’art. 1956 c.c., che prevede che il fideiussore per una obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito. Pertanto, il mandatario non deve concedere il credito ad un terzo ove si verifichino tali condizioni.
Obblighi del mandante
Il mandante è tenuto nei confronti del mandatario quale fideiussore dell’obbligazione di restituzione del terzo (F100-Art. 3). Dovendosi applicare anche al mandante le norme generali sul mandato, egli è altresì tenuto a cooperare con il mandatario (art. 1719 c.c.). Considerato, poi, che il mandatario, ai sensi dell’art. 1959, comma 1, c.c., non è costretto ad eseguire l’incarico qualora le condizioni del mandante o del terzo siano divenute tali da rendere più difficile il soddisfacimento del credito, deve ritenersi che vi sia un obbligo generale di buona fede a carico del mandante di rendere edotto il mandatario della sopravvenuta insolvenza del terzo.
L’inadempimento a tale obbligo è fonte di risarcimento danni.
Estinzione del contratto
Il mandato di credito si estingue a causa della revoca del mandato e della sopravvenuta insolvenza del terzo, circostanza, questa, che autorizza il mandatario a non concedere il credito.
Ulteriore motivo di estinzione del contratto è il rifiuto del terzo di ricevere il credito che rende impossibile la realizzazione del contratto.
Sono altresì cause di estinzione del contratto la morte e l’incapacità sopravvenute del mandante o del mandatario, purché intervenute prima della concessione del credito. La concessione del credito non è motivo di estinzione del contratto, giacché resta in piedi l’obbligo fideiussorio del mandante, nei limiti previsti dal mandato ed a condizione che il mandatario abbia eseguito l’incarico secondo le previsioni contrattuali.
Inadempimento e risoluzione del contratto
L’inadempimento dell’obbligo assunto dal mandatario di concedere il credito al terzo obbliga a risarcire i danni subiti dal mandante a causa di tale comportamento. Invece, l’esecuzione del contratto in termini diversi da quelli convenuti (ad esempio concessione del credito secondo modalità diverse da quelle indicate dal mandante) può determinare, se tali modalità erano interesse essenziale del mandante, l’esclusione della garanzia fideiussoria del mandante. È esclusa la garanzia fideiussoria anche per il credito concesso dal mandatario in misura superiore a quella convenuta.
Se il mandatario concede il credito qualora le condizioni patrimoniali del terzo si siano deteriorate al punto da mettere in pericolo il soddisfacimento del credito, a danno anche del mandante fideiussore, quest’ultimo è liberato dalla sua obbligazione.
Modello Mandato di Credito
Di seguito è possibile trovare un fac simile mandato di credito in formato Doc da scaricare e da utilizzare come esempio. La bozza di mandato di credito può essere modificata inserendo i dati delle parti e gli altri elementi contrattuali mancanti, per poi essere convertita in formato PDF o stampata.