In questa guida spieghiamo quali sono le caratteristiche del contratto di pegno e mettiamo a disposizione dei fac simile di contratto da scaricare.
Caratteri generali
Il pegno attribuisce al titolare dello stesso il diritto di far espropriare e vendere il bene che forma oggetto del relativo potere, soddisfacendosi in tal modo in via preferenziale sui terzi acquirenti che rimangono pregiudicati. Trattasi di una garanzia che si caratterizza, come l’ipoteca, per la sua realità. La consegna, infatti, è elemento costitutivo della fattispecie in quanto ne determina la perfezione.
Lo spossessamento garantisce la funzione tipica della garanzia in parola, svolgendo anche l’ulteriore funzione di pubblicità.
Il bene mobile può appartenere al debitore come essere di un terzo soggetto estraneo al rapporto obbligatorio, il terzo datore di pegno.
Il pegno si caratterizza altresì per la indivisibilità di cui all’art. 2799 c.c. nel duplice significato che l’intera cosa garantisce il credito, tanto che non è possibile limitare il diritto ad una sola parte della cosa ed anche nel senso che è necessario che sia estinto l’intero credito tanto che un adempimento parziale non esclude la garanzia.
La dottrina non esclude, però, che sia possibile su accordo delle parti procedere alla restituzione parziale delle cose date in pegno, in corrispondenza alla progressiva estinzione dell’obbligazione garantita dal pegno.
Altro aspetto caratterizzante il diritto di pegno è la sua accessorietà rispetto al rapporto obbligatorio principale che ne condiziona l’esistenza e la stessa validità.
L’obbligazione oggetto di garanzia non potrebbe essere, pertanto, una obbligazione naturale ovvero una obbligazione già estinta, mentre ogni altra obbligazione appare suscettibile di essere garantita da pegno, anche qualora abbia ad oggetto obblighi di facere e di dare una determinata cosa, in quanto, se inadempiute, comportano una responsabilità con conseguente risarcimento del danno e successiva espropriazione forzata.
Sullo stesso bene possono concorrere più diritti di pegno costituiti congiuntamente, con la conseguenza che ogni creditore avrà un diritto di prelazione su una parte del bene proporzionale al proprio diritto. Nell’ipotesi in cui, invece, il diritto di pegno sia stato costituito in momenti diversi sarà applicabile il principio generale prior in tempore potior in iure ed il creditore successivo potrà rivalersi su quanto residuato dall’azione del creditore a lui preferito.
L’esistenza del credito di cui all’art. 2787 c.c. la dottrina la riferisce anche ai crediti sottoposti a termine, sospensivamente condizionati nonché a quelli che possono nascere in dipendenza di un rapporto già esistente.
Oggetto
L’art. 2784, comma 2, c.c. sancisce che oggetto del diritto di pegno possono essere «i beni mobili, le universalità di mobili, i crediti e altri diritti aventi per oggetto beni mobili». Si ritiene comunque applicabile la disciplina in materia di ipoteca che agli artt. 2810 ss. c.c. specifica che la garanzia deve intendersi estesa anche alle pertinenze, nonché ai miglioramenti e alle accessioni.
È discusso se il pegno possa avere ad oggetto beni non commerciabili, anche se appare giuridicamente più corretto escludersene la pignorabilità, ed i beni non suscettibili di esecuzione forzata. Per quest’ultimi appare, in effetti, un non senso ritenere oggetto di pegno beni che non possono essere poi sottoposti ad esecuzione forzata, in tal modo impedendo di fatto la precipua funzione di garanzia patrimoniale propria del pegno stesso. Diverso è il discorso per i beni mobili registrati che sono sottoposti dalla legge stessa al regime dell’ipoteca. L’universalità di beni mobili si può caratterizzare per il fatto che il creditore pignoratizio possa usarne per la sua stessa conservazione assumendo una posizione molto simile a quella dell’usufruttuario ed applicazione analogica dell’art. 2561 c.c. Nel caso in cui a garanzia del credito siano dati dei titoli oggetto di pegno è il credito o le merci in esso richiamate non di certo il titolo di per sé inteso. È ritenuta pacifica l’ammissibilità di pegno su azioni o quote sociali. È vietato dall’art. 2792, comma 1, c.c. il subpegno mentre è ammesso il diritto di pegno sui diritti reali parziari come il diritto di usufrutto o di nuda proprietà su un bene mobile. In tale ultimo caso l’usufruttuario assumerà la qualità di terzo custode qualora acconsenta a possedere anche per il creditore pignoratizio.
Pegno di crediti
Nel pegno di credito la prelazione ha luogo qualora risulti da atto scritto e la costituzione sia notificata al debitore o da questi accettata con atto di data certa (art. 2800 c.c.). Il documento da cui risulta il credito deve essere consegnato al creditore, il quale deve riscuotere gli interessi e le altre prestazioni periodiche imputandoli prima alle spese, agli interessi ed al capitale e compiere gli atti conservativi del credito (artt. 28012802 c.c.). Deve riscuotere il credito alla scadenza, depositandolo ove le parti stabiliscono d’accordo fra loro o su ordine dell’Autorità giudiziaria. Qualora il credito venga a scadenza il creditore può trattenere quanto a lui dovuto restituendo al debitore il residuo (art. 2803 c.c.) e può farsi assegnare in pagamento fino a concorrenza del proprio credito il credito ricevuto in pegno (art. 2804 c.c.). Nell’ipotesi in cui venga a cessare il vincolo pignoratizio sul credito per adempimento da parte del debitore, il creditore pignoratizio notifica al creditore titolare del credito offerto in garanzia la cessazione del vincolo stesso.
Pegno rotativo
Il pegno, come detto, si caratterizza per la stabilità dell’oggetto su cui il relativo potere si va ad esercitare, in quanto la garanzia che il legislatore ha configurato è di tipo statico. La necessità di utilizzare uno strumento più flessibile ha portato le parti, nella prassi degli affari, a stipulare contratti connotati da un margine di atipicità che consentisse di introdurre un principio di dinamicità nel contratto tipico. Si è dato vita ad una clausola c.d. di rotatività che permette la sostituzione nel passare del tempo dell’oggetto del pegno con altro oggetto purché ne sia conservato il valore. Si verifica, pertanto, una surrogazione del bene oggetto del pegno senza che occorra una modifica dell’originaria garanzia e la sottoscrizione di un nuovo contratto.
La giurisprudenza con indirizzo ormai costante afferma la continuazione dell’originario rapporto di garanzia, anche se parte della dottrina, ponendosi in modo critico rispetto a tale orientamento, afferma trattarsi di una novazione. È legittimo, il cosiddetto pegno rotativo, che si realizza quando nella convenzione costitutiva della garanzia le parti prevedano la possibilità di sostituire i beni originariamente costituiti in garanzia con la conseguenza che la sostituzione posta non determina effetti novativi sul rapporto iniziale, a condizione che risulti da atti scritti aventi data certa, che avvenga la consegna del bene e che il bene offerto in sostituzione abbia un valore non superiore a quello sostituito. Ciò che è decisivo, pertanto, perché possa realizzarsi una simile situazione e che possa riconoscersi l’unitarietà della fattispecie è, anzitutto, l’esistenza di una convenzione che preveda un siffatto meccanismo di sostituzione dei beni dati in pegno, ferme poi restando le ulteriori suindicate condizioni (Cass., Sez. I, 5 marzo 2004, n. 4520). Il c.d. “pegno rotativo” — che si realizza quando, nella convenzione costitutiva della garanzia, le parti abbiano previsto la possibilità di sostituire i beni originariamente oggetto della garanzia medesima, sicché la sostituzione non determina effetti novativi sul rapporto iniziale — deve ritenersi legittimo a condizione che esso risulti da atto scritto avente data certa (da una convenzione, cioè, che preveda espressamente un siffatto meccanismo di sostituzione dei beni dati in pegno), che il bene originariamente oggetto del pegno sia stato consegnato al creditore pignoratizio, e che il bene offerto in sostituzione abbia un valore non superiore a quello del primo (Cass., Sez. I, 5 marzo 2004, n. 4520). Tale qualificazione diviene importante anche ai fini dell’individuazione della forma da rispettare, in quanto in caso di surrogazione l’opponibilità ai terzi andrebbe riferita alla data di costituzione del pegno originario. La tesi della giurisprudenza e di autorevole dottrina trova fondamento nella rilevanza che assume il valore economico delle cose date in pegno indipendentemente dal singolo specifico bene che si intende prendere in considerazione, con la conseguenza che si ritengono ammissibili integrazioni qualora il bene abbia perso nel tempo il proprio valore. A conferma dell’orientamento giurisprudenziale è intervenuto il recente d.lgs. 21 maggio 2004, n. 170, che prevede la possibilità di sostituire l’oggetto delle garanzie finanziarie.
Pegno su cosa futura
Tale ipotesi deve considerarsi una fattispecie a formazione progressiva con meri effetti obbligatori che trova fondamento nell’accordo delle parti del contratto il quale determina la data certa e la specificazione sufficiente del credito garantito. Il perfezionamento della fattispecie a formazione progressiva si verifica nel momento in cui la cosa viene consegnata al creditore. Il pegno di cosa futura trae origine e trova fonte nell’accordo tra le parti che deve essere caratterizzato dalla certezza della data e dalla sufficiente specificazione del credito garantito perfezionandosi con la venuta ad esistenza del bene o la successiva dazione della cosa offerta a garanzia.
In tale fattispecie la volontà delle parti è già perfetta nel momento in cui nell’accordo sono determinati sia il credito da garantire che il pegno da offrire in garanzia, mentre l’elemento che deve verificarsi in futuro, per il completamento della fattispecie, è meramente materiale, consistendo esso (oltre che nella venuta ad esistenza della cosa) nella consegna di questa al creditore (Cass., Sez. I, 27 agosto 1998, n. 8517).
Pegno omnibus
Tale fattispecie si configura quando il bene mobile oggetto di pegno viene consegnato al creditore a garanzia di tutti i rapporti che sorgeranno a seguito dei rapporti fra due soggetti, generalmente si tratta dei rapporti che intercorrono tra una banca ed il proprio cliente a garanzia di diversi finanziamenti. In tal caso, in modo inverso al pegno di cosa futura, la garanzia è certa mentre l’incertezza sussiste solo in ordine ai crediti da garantire. Tale clausola contrattuale fu inizialmente dichiarata nulla dalla giurisprudenza in quanto in contrasto con la previsione dell’art. 2787, comma 3, c.c., che richiede la sufficiente indicazione del credito e con il principio della par condicio creditorum. Il pegno di certificato di deposito ha natura di pegno regolare avendo ad oggetto un bene materiale, qual è appunto il certificato di deposito, titolo di credito al portatore veicolante un rapporto che fonda il diritto del sottoscrittore a riscuotere una somma alla scadenza. Nel caso di pegno di certificato di deposito, qualora l’atto costitutivo della garanzia sia precedente rispetto all’emissione del titolo e le parti non abbiano fatto alcun riferimento ad una concessione a titolo di pegno dell’eventuale diritto di credito al rilascio futuro del certificato, deve ritenersi che il rapporto di garanzia si sia instaurato mediante una fattispecie a formazione progressiva, ove la convenzione iniziale, pur non facendo sorgere la prelazione, ha tuttavia prodotto effetti obbligatori e preliminari tra le parti, sino all’emissione del certificato, alla sua consegna ed alla definitiva costituzione in pegno. È inammissibile il pegno rilasciato in favore di una banca mediante scrittura costitutiva nella quale non siano stati specificati né il creditore garantito né i rapporti futuri ai quali la garanzia debba estendersi (c.d. “pegno omnibus”), ma l’unica indicazione sia quella di «debito verso la banca per capitale e accessori». Infatti, nel nostro ordinamento, per le garanzie reali (a differenza di quelle personali ove il margine concesso all’autonomia privata è più ampio, in relazione al fatto che i terzi non sono chiamati a valutare la portata del vincolo imposto su di un bene particolare, ma sull’intero patrimonio del garante) è previsto per l’efficacia della prelazione, almeno nei confronti dei terzi, che sia indicato il rapporto dal quale possa scaturire il debito per cui l’oggetto è vincolato (Trib. Monza, 20 luglio 2001).
Pegno irregolare
In tale fattispecie oggetto del diritto di pegno sono beni fungibili, titoli o denaro che vengono acquistati in proprietà dal creditore il quale si impegna a restituire alla scadenza dell’obbligazione principale la parte che eccede l’ammontare del credito garantito.
Qualora il debitore, a garanzia dell’adempimento della sua obbligazione vincoli al suo creditore un titolo di credito o un documento di legittimazione individuali e gli conferisca anche la facoltà di disporre del relativo diritto, si esula dalla ipotesi di pegno regolare e si rientra nella disciplina — delineata dall’art. 1851 c.c. — del pegno irregolare, in base alla quale il creditore garantivo acquisisce la somma portata dal titolo o dal documento, che dovrà restituire al momento dell’adempimento o, in caso d’inadempimento, dovrà rendere per quella parte eccedente l’ammontare del credito garantito, determinata in relazione al valore delle cose al tempo della scadenza del credito. In tale caso, infatti, i titoli vengono dedotti nella loro fungibile valenza economica e, perciò, sono individuati solo nella loro appartenenza a un genus (Cass., Sez. III, 16 giugno 2005, n. 12964). Il pegno di un libretto di deposito bancario, costituito a favore della banca depositaria, o di certificati di deposito al portatore, emessi dallo stesso creditore pignoratizio, si configura come pegno irregolare soltanto quando sia conferita espressamente alla banca la facoltà di disporre del relativo diritto, mentre, nel caso in cui difetti il conferimento di tale facoltà, si rientra nella disciplina del pegno regolare (Cass., Sez. I, 10 marzo 2006, n. 5290).
Forma
L’art. 2787 c.c. richiede che il credito garantito sia esistente al momento della costituzione del pegno e richiede, per l’operatività della prelazione che sia indicato con atto di data certa.
Il principio generale della libertà di forma è applicabile anche al contratto di pegno anche se, come evidenziato, la sussistenza di una scrittura con data certa è necessaria per l’efficacia della prelazione.
Agli effetti dell’art. 2787, comma 3, c.c., in tema di prelazione del creditore pignoratizio, perché il credito garantito possa ritenersi sufficientemente indicato, non occorre che esso venga specificato, nella scrittura costitutiva del pegno, in tutti i suoi elementi oggettivi, bastando che la scrittura medesima contenga elementi che comunque portino alla identificazione del credito garantito, i quali siano presenti all’interno della scrittura o anche ad essa esterni, purché il documento contenga indici di collegamento utili alla individuazione del credito e della cosa. Resta, invece, inopponibile la prelazione se, per la genericità delle espressioni usate, il credito garantito possa essere individuato solo con l’ausilio di ulteriori elementi esterni, ancor più se non preesistenti o almeno coevi alla formazione della scrittura, la cui insorgenza solo dopo la convenzione, tanto più se lontana da essa, comporti che il pegno sia stato costituito in previsione di indeterminate ed eventuali operazioni creditizie, ed in mancanza, dunque, dei caratteri di accessorietà ed inerenza, venuti ad esistenza solo ex post (Cass., Sez. I, 26 gennaio 2006, n. 1532).
In tema di prelazione del creditore pignoratizio, il requisito della «sufficiente indicazione della cosa» nella scrittura costitutiva del pegno, di cui all’art. 2787, comma 3, c.c., mira essenzialmente ad evitare che la cosa medesima possa essere sostituita con altre di maggior valore, a tutela degli interessi degli altri creditori, e, pertanto, nel caso di pegno di titolo di credito al portatore (nella specie, obbligazioni pubbliche), deve ritenersi soddisfatto dalla menzione della natura del titolo e dell’ammontare del credito in esso incorporato, senza necessità di ulteriore specificazione di tutti gli elementi occorrenti per l’esatta identificazione del documento (Cass., Sez. I, 28 ottobre 2005, n. 21084).
In tema di pegno, dal combinato disposto degli artt. 2786, comma 1, e 2787, comma 3, c.c. si evince che la garanzia reale de qua è, nel rapporto tra le parti, validamente costituita con la sola consegna della cosa, senza necessità di ulteriori formalità, mentre l’atto scritto contenente l’identificazione del credito garantito e dei beni assoggettati alla garanzia è richiesto ai soli fini della prelazione, vale a dire dell’opponibilità della garanzia agli altri creditori del soggetto datore di pegno. Ne consegue che della mancanza dell’atto scritto — non dando essa luogo a nullità, bensì a mera inopponibilità (ossia inefficacia relativa) — è inibito il rilievo di ufficio, e la relativa eccezione (in senso stretto) può essere sollevata soltanto con l’osservanza, a pena di decadenza, delle norme stabilite dall’art. 183 c.p.c. (nel testo novellato dalla l. n. 353 del 1990), e dunque non per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni (Cass., Sez. I, 19 novembre 2002, n. 16261).
Obblighi delle parti
Il creditore, che ne conservi il possesso, ha il diritto di rivalersi con prelazione sulla cosa ricevuta in pegno (art. 2787 c.c.). Il creditore assume la qualità di possessore ma non può usare né disporre della cosa in alcun modo, salvo che sia necessario per la conservazione della stessa e patto contrario (art. 2792 c.c.). Il creditore, invece, può. fare suoi i frutti imputandoli prima alle spese, poi agli interessi ed infine al capitale (art. 2791 c.c.), ma ha l’obbligo di custodire la cosa rispondendo per il deterioramento senza alcun diritto al compenso. In caso di abuso il costituente può chiedere al giudice il sequestro e nell’ipotesi in cui la cosa si stia deteriorando può chiederne la vendita anticipata offrendo altra idonea garanzia reale (art. 2795 c.c. Nel caso in cui il debitore non ottemperi nel termine stabilito l’obbligazione garantita il creditore pignoratizio può far vendere la cosa secondo le modalità disciplinate dall’art. 2797 c.c.
La vendita deve essere preceduta da una intimazione, che deve stabilire un invito a pagare in un termine di cinque giorni da effettuarsi mediante ufficiale giudiziario notificata al debitore o all’eventuale terzo costituente. Contro tale intimazione è possibile proporre opposizione con conseguente sospensione della vendita fino a sentenza passata in giudicato .
Il creditore, per evitare l’esecuzione forzata, può chiedere che la cosa gli sia assegnata al prezzo di stima ai sensi dell’art. 2798 c.c.. Non potrà, invece, il creditore acquistare la proprietà del bene in caso (li inadempimento del debitore stante l’applicabilità del principio generale del divieto del patto commissorio (art. 2744 c.c.).
Il debitore non perde la titolarità del proprio diritto potendo anche disporre del bene a favore di terzi anche se il diritto di prelazione del creditore ne rende evidentemente difficile la circolazione.
Ai sensi dell’art. 2795 c.c. nell’ipotesi in cui il bene oggetto di pegno sia in pericolo di deterioramento il creditore pignoratizio può rivolgersi al giudice al fine di ottenere la vendita anticipata del bene costituito in pegno con obbligo di deposito del prezzo ricavato a garanzia di quanto dovuto. Il creditore può sempre domandare al giudice che la cosa gli venga assegnata in pagamento fino alla concorrenza del debito, secondo la stima da farsi con perizia o secondo il prezzo corrente, se la cosa ha un prezzo di mercato (art. 2798 c.c.).
Altro
Il pegno è un diritto accessorio con la conseguenza che le cause estintive possono derivare dalle vicende che attengono all’obbligazione principale ovvero riguardanti il rapporto accessorio stesso.
L’estinzione dell’obbligazione principale può derivare dall’adempimento, risoluzione, novazione o altra causa che determina il venir meno della ragione giustificativa della garanzia. La nullità del pegno può, poi, derivare dalla nullità o dall’annullamento del titolo posto a fondamento della garanzia.
Si può anche verificare la perdita del possesso del bene senza che possa sere recuperato come l’estinzione del credito costituito in pegno.
Il diritto di pegno può estinguersi per avveramento della condizione risolutiva, per rinuncia e per la scadenza del termine finale ad esso apposto.
Modello Contratto di Pegno
Di seguito è possibile trovare dei fac simile contratto di pegno in formato Doc da scaricare e da utilizzare come esempio.