In questa guida spieghiamo quali sono le caratteristiche del contratto di comodato d’uso gratuito e mettiamo a disposizione un fac simile di contratto da scaricare.
Definizione e caratteri
Generalmente inquadrato tra i rapporti di cortesia, il comodato è il negozio giuridico col quale una parte (comodante) consegna all’altra (comodatario) una cosa mobile o immobile, per fare in modo che se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta (art. 1803, comma 1, c.c.). È un contratto che prevede attribuzione patrimoniale a carico del solo comodante ed a vantaggio del solo comodatario (le obbligazioni a carico del comodante sono eventuali) dunque è contratto costitutivo di un diritto personale di godimento con obbligazioni a carico di una sola parte (il comodatario), attributivo e traslativo d’uso.
Trattandosi di un contratto a prestazione unilaterale, non potrà essere ceduto ai sensi dell’art. 1406 c.c.; ma sarà trasferibile, ai sensi dell’art. 1260 c.c., esclusivamente il relativo credito.
In sostanza, il comodato costituisce la forma giuridica del prestito d’uso; la causa di liberalità, che generalmente sottende la concessione in uso gratuito di un bene, è connaturata al contratto, ma non ne costituisce un presupposto essenziale, ben potendo mancare in determinate ipotesi come avviene ad esempio nella concessione in comodato di beni produttivi (macchinari, immobili da adibire a stabilimento industriale, automezzi commerciali, ecc.) ove la messa a disposizione del comodatario può rispondere ad un interesse, anche patrimoniale, del comodante, escludendo così la causa di liberalità.
Essenziale, affinché possa parlarsi di comodato, è che l’utilizzo del bene avvenga senza la corresponsione di un prezzo, a titolo, per l’appunto, gratuito.
Gratuità
Nel caso di concessione in uso di cosa produttiva, l’elemento distintivo tra il contratto di comodato e le figure affini della locazione o dell’affitto, è proprio la gratuità, che non viene meno in presenza di un modus a carico del comodatario, purché detto modus non abbia una consistenza tale da snaturare il rapporto, assumendo natura di controprestazione.
Legittimazione attiva
Il potere di concedere una cosa in comodato spetta a chiunque abbia la disponibilità di fatto di una cosa, in base a titolo non contrario a norme di ordine pubblico.
Limiti alla concessione in comodato
Non potranno concedere in comodato un bene coloro che sul medesimo vantino il diritto d’uso o di abitazione stante il carattere personale del loro diritto. Ove, invece, i beni in oggetto siano in comunione legale fra coniugi, per la concessione in comodato sarà necessaria la volontà congiunta di questi (art. 180 c.c.).
Legittimazione passiva
Legittimato passivo, ossia comodatario, è colui che detenga il bene in forza del contratto di comodato.
Qualora la disponibilità del bene da parte del terzo sia dovuta alla mera tolleranza del proprietario o del possessore non si è in presenza di comodato, mancando, al riguardo, una volontà contrattuale che, sebbene non necessiti di forme particolari, deve pur sempre sussistere.
Realità del contratto
Il contratto di comodato è contratto reale, pertanto si perfeziona con la consegna della cosa.
Ne consegue che nella struttura del rapporto, la consegna non è semplicemente un momento esecutivo, ma è un momento necessario alla conclusione del contratto; senza consegna non si ha il contratto, e neppure è concepibile il diritto del comodatario di ottenere la disponibilità del bene (il comportamento delle parti in tale frangente assume rilevanza solo ai fini di un’eventuale responsabilità precontrattuale).
La consegna non deve essere necessariamente eseguita materialmente; non sono richieste forme solenni e può avvenire in qualunque modo che sia idoneo a porre giuridicamente il comodatario in grado di servirsi della cosa (ad es. attraverso la trasmissione di documenti rappresentativi).
Può inoltre consistere nel semplice mutamento del titolo della detenzione, qualora il bene oggetto del contratto di comodato sia già nella detenzione del comodatario.
Detenzione qualificata
Il comodatario, in forza del contratto, diviene detentore qualificato (e non possessore) della cosa, ha il diritto di usarne, nei limiti e per il tempo stabiliti nel contratto, ma non ne può, ovviamente, disporre (l’alienazione del bene configura il reato di appropriazione indebita, art. 646 c.p.).
La detenzione derivante dal contratto di comodato, che discende dal combinato disposto degli artt. 1140, comma 2, e 1168, comma 2, c.c., è tutelabile esperendo le azioni a difesa del possesso e precisamente con l’azione di reintegrazione nei confronti di chiunque leda il diritto del comodatario.
Il comodatario, infatti, sebbene non possa vantare nei confronti del bene alcun diritto reale, è comunque legittimato ad agire contro i terzi detentori del bene, per conseguirne la piena disponibilità.
Si noti, infine, che, come detto, il comodatario è detentore, ma non possessore, salvo che, secondo quanto previsto dall’art. 1141, comma 2, c.c., il titolo non venga ad essere mutato per una causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore.
Distinzione da altre figure contrattuali
Locazione
La gratuità è il requisito che vale a distinguere il comodato dalla locazione. Quando nel comodato è previsto un compenso, questo, come detto sopra, deve essere di modestissima entità, in caso contrario, assumendo la natura di corrispettivo per il godimento del bene, il contratto deve essere qualificato come locazione, e assoggettato alla relativa disciplina.
Deposito
Nel contratto di deposito (art. 1766 c.c.) il depositario non può, in linea di principio, utilizzare la cosa ricevuta, mentre l’utilizzo da parte del comodatario è caratteristica essenziale del comodato. Qualora, invece, il contratto di deposito preveda la possibilità per il depositano di usare il bene (art. 1770 c.c.), il criterio distintivo tra comodato e deposito va ravvisato nella funzione economica perseguita in concreto dai contraenti; per cui, ricorrerà la figura del comodato ove la funzione economica, precipua ed essenziale, del contratto sia il godimento, mentre si tratterà di deposito ove la funzione sia quella della custodia della cosa da parte dell’accipiente.
Donazione
Il comodato si differenzia dalla donazione in quanto al comodante rimane la proprietà della cosa comodata, attribuendosi al comodatario soltanto un diritto personale di godimento.
Lavoro subordinato
Elemento discriminatore tra il contratto di comodato ed il contratto di lavoro subordinato va ravvisato in relazione allo scopo per il quale la cosa si cede in uso. In particolare, lo schema negoziale previsto dalla legge per l’affidamento in uso gratuito a terzi, da parte del concessionario, della gestione di un impianto di distribuzione di carburante non integra un rapporto di lavoro subordinato in quanto gli artt. 25 r.d. 20 luglio 1934, n. 1303 e 16 d.l. 26 ottobre 1970, n. 745 (conv. dalla 1. 18 dicembre 1970, n. 1034), i quali definiscono il rapporto come «comodato in uso gratuito», ne pongono in evidenza l’oggetto costituito dal godimento dell’impianto, come complesso di beni strumentali, destinati all’esercizio di un’attività economica, che forma oggetto della concessione amministrativa. Pertanto, ai fini della qualificazione del rapporto, mentre non sono rilevanti le clausole previste dall’art. 19 d.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269 (sospensione per ferie; controllo dei registri e stato di manutenzione degli impianti; divieto di apportare modifiche agli impianti stessi), attenendo alla disciplina dell’attività ai fini di pubblico interesse, hanno valore sintomatico della realtà del contratto altri elementi, incompatibili con la struttura personale del rapporto e, segnatamente, con la subordinazione.
Può quindi ritenersi costituito un rapporto di lavoro subordinato solo se sono presenti patti difformi dall’indicato schema, che configurino modalità di svolgimento tipicamente riconducibili al concetto di subordinazione.
Si ritiene configuri rapporto di lavoro subordinato il caso di godimento di alloggio facente parte dei locali dell’impresa immobile, rispetto all’attività di custodia dei locali stessi inserita nell’ambito dell’organizzazione dell’impresa ed in quanto tale utilizzata dall’imprenditore.
Affitto
Il contatto mediante il quale viene concesso per la coltivazione un fondo e riservata al concedente la coltura degli alberi ivi esistenti (ad es., olivi), con l’obbligo del concessionario di provvedere alla raccolta degli scarti derivanti dalla potatura, va qualificato comodato e non affitto. Però, si è in presenza di un contratto di affitto agrario e non di comodato ove il concessionario del fondo assuma una determinata prestazione a suo carico, anche in natura, che tenuto conto della destinazione culturale del predio e della sua estensione abbia una rilevanza economico-funzionale di portata tale da porsi in sostanza come corrispettivo del bene, anziché fungere da semplice modus del rapporto di comodato, la cui causa, come detto, è quella di rendere gratuitamente un beneficio al comodatario. E, sempre in tema di rapporti agrari, la disposizione prevista dall’art. 27 I. n. 203 del 1982 — secondo cui le norme regolatrici dell’affitto dei fondi rustici si applicano anche a tutti i contratti agrari, stipulati dopo l’entrata in vigore della legge medesima — non trova applicazione con riguardo alla concessione in comodato di un fondo rustico, stante l’impossibilità di qualificarla come contratto agrario (la cui causa, estranea al comodato, è quella di costituire un’impresa agraria sul fondo altrui), anche nel caso in cui, trattandosi di comodato modale avente per oggetto una cosa produttiva, il comodatario non si limiti ad una semplice attività di custodia, ma svolga un’attività di gestione.
Precario immobiliare oneroso
La figura del c.d. precario immobiliare oneroso è caratterizzata dalla concessione in godimento di un bene immobile che, pur remunerata (normalmente in maniera parziale), è provvisoria, revocabile e finalizzata alla custodia del bene. La giurisprudenza ritiene trattarsi di un contratto atipico, diverso sia dal comodato (per la presenza di un corrispettivo) sia dalla locazione (per la possibilità per il concedente di far cessare in qualsiasi momento il godimento).
Forma
Il contratto di comodato non è sottoposto a vincoli di forma fatta salva la necessità della forma scritta nei casi in cui sia parte la Pubblica Amministrazione; pertanto, può essere concluso anche verbalmente, pure nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto beni immobili (o sia di durata ultranovennale).
La prova dell’esistenza del contratto potrà essere data con ogni mezzo, per testimoni e per presunzioni semplici, ma le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti e non ricorre la preclusione del giuramento.
Da notare, comunque, che qualunque sia la durata del comodato immobiliare, non ne è richiesta la trascrizione.
Obbligazioni delle parti
Il comodato, come si è detto, è un contratto dal quale scaturiscono obbligazioni a carico di una parte sola (comodatario). Tuttavia in via eventuale è possibile che sorgano obbligazioni anche per il comodante.
Obbligazioni del comodatario
-Custodia ed utilizzo della cosa
Diligenza del comodatario
Principalmente il comodato comporta per il comodatario l’obbligo di custodire (ci si riferisce all’attività di semplice vigilanza sulla cosa al fine di impedirne l’anomalo deterioramento) e di conservare il bene (l’obbligo di conservazione riguarda tutto quel complesso di atti e comportamenti necessari a mantenere l’integrità della cosa) «con la diligenza del buon padre di famiglia» (mentre nell’uso della cosa, la diligenza del comodatario è quella ordinaria, rispondendo dei deterioramenti prodotti dall’uso solo se vi sia stata colpa). Tali obblighi (concretizzatesi, ad es., nel pagamento delle spese per l’ordinaria manutenzione della cosa, nell’anticipare le somme per spese straordinarie, necessarie ed urgenti, nel salvaguardare la cosa comodata fino a sostituirla con la propria in caso di pericolo, ecc.) si estinguono solo con la effettiva restituzione e non con il semplice scadere del termine.
Modalità di utilizzo del bene
L’uso della cosa (ma è possibile che il comodatario abbia il godimento anche dei frutti e delle pertinenze del bene) deve avvenire conformemente a quanto stabilito nel contratto (ad es., un’autovettura concessa per il trasporto di persone non può essere adibita al trasporto di merci) o, in mancanza di previsioni contrattuali, secondo la natura della cosa (art. 1804, comma 1, c.c.); in quest’ultimo caso l’uso è quello ordinario della cosa stessa e comprende la facoltà di ritrarre l’utile di cui essa è capace attraverso un impiego economicamente normale.
Divieto di subcomodato
Il comodatario non può, senza il consenso (anche tacito) del comodante, concedere a terzi il godimento della cosa (art. 1804, comma 2, c.c.), ossia non può dare il bene, di cui ha avuto la detenzione, in subcomodato.
Tuttavia, si ritiene che, nel caso di comodato di casa di abitazione, il godimento sia estensibile anche ai familiari, e ciò sulla base di un obbligo di mantenimento e assistenza, e che sia legittima la concessione in locazione a terzi, da parte del comodatario, del bene, rimanendo salvo, anche in queste ipotesi, il diritto del comodante alla restituzione della cosa stessa per la scadenza del termine convenuto nel contratto di comodato o per il sopravvenuto urgente ed impreveduto suo bisogno.
Si noti, comunque, che, in caso di subcomodato, l’obbligo di restituzione seguita a gravare sul comodatario anche nell’ipotesi in cui la cosa comodata sia perita o smarrita per fatto e colpa del subcomodatario.
-pese per la cosa
Il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l’utilizzo della cosa (art. 1808, comma 1, cc.) e tale obbligo di sostenere le spese non fa venir meno la gratuità del contratto. Tra le spese necessarie per l’uso della cosa vanno ricomprese le spese di ordinaria manutenzione.
Per le spese straordinarie, spetta il diritto al rimborso solo in caso di spese necessarie e urgenti (art. 1808, comma 2, c.c.); in caso di mancanza dei requisiti della necessità e dell’urgenza al comodatario non sono rimborsabili le spese straordinarie neppure se costituiscono miglioramenti.
Il debito del comodante è di natura pecuniaria e, pertanto, insensibile alla svalutazione ed alla rivalutazione monetaria e gli interessi decorrono dalla scadenza del contratto.
Miglioramenti apportati al bene
Inoltre, si ritengono applicabili, analogicamente, gli artt. 1592 e 1593 c.c., per cui, salvo disposizioni particolari della legge o degli usi, il comodatario non ha diritto a indennità per i miglioramenti apportati alla cosa comodata. Se, però, vi è stato il consenso del comodante, questi è tenuto a pagare un’indennità corrispondente alla minor somma tra l’importo della spesa e il valore del risultato utile al tempo della riconsegna.
Peraltro, anche nel caso in cui il conduttore non ha diritto a indennità, il valore dei miglioramenti può compensare i deterioramenti che si sono verificati senza colpa grave del comodatario; e il comodatario che ha eseguito addizioni (costituiscono addizioni le cose aggiunte al bene dato in comodato che mantengono una propria autonomia) sulla cosa comodata ha diritto di toglierle alla fine del comodato qualora ciò possa avvenire senza nocumento della cosa, sempre che il comodante non preferisca ritenere le addizioni stesse. In quest’ultima ipotesi, questi deve pagare al comodatario un’indennità pari alla minor somma tra l’importo della spesa e il valore delle addizioni al tempo della riconsegna.
Qualora le addizioni non siano separabili senza nocumento della cosa e ne costituiscano un miglioramento, si applicheranno i principi su esposti per i miglioramenti.
-Restituzione
L’obbligazione di restituzione sorge nei seguenti casi:
a) alla scadenza del termine convenuto;
b) nel caso in cui il termine non sia stato stabilito, la restituzione deve avvenire quando il comodatario se ne è servito per l’uso convenuto (ad es., in caso di un’automobile concessa in comodato per effettuare un viaggio, la stessa dovrà essere restituita al termine del viaggio) (art. 1809, comma 1, c.c.);
c) sempre in caso di assenza di un termine, il comodatario deve restituire immediatamente la cosa, qualora sopravvenga un urgente e imprevisto bisogno del comodante (art. 1809, comma 2, c.c.); non è, invece, richiesto che il bisogno sia anche grave, bastano l’urgenza e l’imprevedibilità.
Comodato precario
L’art. 1810 c.c. stabilisce che, se non è stato convenuto un termine per la restituzione e questi non sia desumibile dall’uso cui la cosa è destinata, il comodatario deve restituire il bene non appena il comodante lo richieda. Ricorre, in questa ipotesi, la figura del c.d. precario, caratterizzata dalla concessione in uso gratuito e senza determinazione di tempo.
In difetto di un termine di durata espressamente pattuito dalle parti, una precisa delimitazione dell’uso della cosa oggetto del contratto, desumibile dalla sua natura, dall’attività professionale del comodatario e dall’esame complessivo alle utilità perseguite in concreto, vale ad escludere che il comodante sia autorizzato a richiedere ad nutum la restituzione della stessa (nella specie si è ritenuto che la durata dell’attività di gestione di una discoteca determinasse indirettamente anche quella del contratto di comodato avente ad oggetto un’area di parcheggio riservata alla clientela).
La richiesta di restituzione (a partire dalla quale il comodatario è costituito in mora) non richiede forme particolari e può essere costituita anche dalla notifica della citazione in giudizio. Tuttavia, nel comodato c.d. precario, richiesta dal comodante la restituzione della cosa, il giudice può stabilire un termine per l’esecuzione di tale prestazione qualora ritenga, ai sensi dell’art. 1183 c.c., che un termine sia necessario per la natura della prestazione, ovvero per il modo e il luogo dell’esecuzione; in particolare, ad esempio, quando, trattandosi di comodato di un immobile ad uso abitativo, il comodatario necessiti di un congruo termine per rilasciare l’immobile libero dei mobili che lo arredano e per trovare altra idonea sistemazione.
In ossequio al principio dell’autonomia contrattuale (art. 1322 c.c.), le parti possono, con un’apposita clausola contrattuale, prevedere l’automatica estensibilità della durata del comodato per periodi successivi predeterminati, ove non intervenga un atto o fatto impeditivo; con la conseguenza che, prorogatasi la durata originariamente fissata, il comodatario non è tenuto a restituire la cosa sulla semplice richiesta del comodante, dovendo la restituzione avvenire secondo i tempi e le modalità convenuti.
Inoltre, al fine di desumere il termine per la restituzione, nel caso di mancata determinazione dello stesso, si deve avere riguardo alla natura della cosa, alla professione del comodatario, all’esame degli interessi ed alle utilità perseguite dai contraenti e previste come finalità del negozio.
Ove, comunque, risulti che il comodato sia a tempo indeterminato, il termine di prescrizione del diritto del comodante alla restituzione della cosa inizia a decorrere da quando resta inadempiuta la richiesta di restituzione.
Comodato di immobili senza fissazione del termine
La mancata fissazione del termine, unita all’impossibilità di desumerlo dall’uso cui la cosa è destinata, legittima, come si è detto, il recesso ad nutum del comodante e la richiesta di restituzione immediata.
In pratica, il problema dell’eventuale presenza di un termine implicito, che valga ad escludere il recesso, si è posta in relazione al comodato, senza determinazione di tempo, avente oggetto beni immobili.
Termine “implicito”
La giurisprudenza aveva inizialmente ritenuto che non si potesse desumere l’esistenza del termine dall’uso cui la cosa è destinata, tenendo conto della generica destinazione dell’immobile stesso secondo la sua natura, sostanziandosi tale destinazione in un uso indeterminato e continuativo, inidoneo a individuare un termine finale.
Successivamente, una recente pronuncia, pur ribadendo in linea generale l’impossibilità di derivare un termine implicito dalla generica destinazione dell’immobile, ha affermato che l’esistenza di un termine può però essere desunta dalla particolare, specifica destinazione del bene, restando individuata attraverso le particolari prescrizioni e limitazioni dettate per il suo godimento, sicché in tale caso il giudice ha il dovere di accertare se il godimento della cosa, per come e per quanto consentito, non abbia più ragione di protrarsi nel tempo sì da ingenerare l’obbligazione di restituzione per scadenza del termine o esaurimento dell’utilità ai sensi dell’art. 1810 c.c., ovvero se il godimento stesso non abbia trasmodato in eccesso ed abuso, così da legittimare il comodante alla diversa azione di restituzione anticipata del bene per inadempimento del comodatario a norma dell’art. 1804 c.c.
Obbligazioni del comodante
L’obbligazione principale, che sorge a carico del comodante, è quella di consentire al comodatario, per il tempo del contratto, il godimento della cosa comodata, e ciò si estrinseca, anzitutto, nel dovere astenersi da ogni turbativa di fatto e di diritto, derivante da atti di disposizione del bene.
Le altre obbligazioni che possono, eventualmente, sorgere a carico del comodante sono:
a) il rimborso delle spese straordinarie, necessarie ed urgenti, sostenute dal comodatario per la conservazione della cosa (art. 1808, comma 2, c.c.,
b) obbligo di risarcire il comodatario (che però non ha diritto di ritenere la cosa comodata a garanzia del risarcimento) dei danni subiti in conseguenza di difetti della cosa, a condizione che il comodante conoscesse effettivamente (non basta l’ignoranza colposa) i vizi (tali da arrecare danno e che non siano apparenti o riconoscibili dal comodatario con l’ordinaria diligenza) e non abbia avvertito il comodatario (art. 1812 c.c.).
Una risalente pronuncia della Cassazione ha ritenuto la natura extracontrattuale della responsabilità del comodante; pertanto, ai fini del risarcimento, il comodatario dovrà provare non solo il danno, ma anche la colpa (non aver comunicato i vizi pur conoscendoli) ed il nesso di causalità.
ll comodante per liberarsi dalla responsabilità dovrà dimostrare di aver dato notizia del vizio.
11 comodante, infine, pur non dovendo garantire l’idoneità della cosa all’uso, è responsabile (perché contrario a correttezza) qualora ometta di far conoscere al comodatario l’esistenza di vizi che la rendano inidonea all’uso; trattandosi di responsabilità pre-contrattuale il risarcimento viene limitato ai danni effettivamente sofferti dal comodatario per aver fatto affidamento sulla possibilità concessagli di usare la cosa.
Altro
Inadempimento da parte del comodatario degli obblighi di custodia, conservazione, uso e subcomodato
In caso di inadempimento di questi obblighi, il comodante può chiedere l’immediata restituzione della cosa e il risarcimento del danno (art. 1804, comma 3, c.c.), mentre non è ammissibile la domanda di prestazione per equivalente (F017-1.3., 1.4.).
-Onere della prova
Il diritto al risarcimento è subordinato alla prova, che deve essere data dal comodante, dell’inadempimento da parte del comodatario dell’obbligo di custodire la cosa e di utilizzarla nel modo convenuto, dal momento che l’art. 1804, comma 1, c.c., non pone alcuna presunzione circa lo stato di conservazione del bene che al momento in cui sorge il comodato, né fa obbligo al comodatario di restituirlo in condizioni di perfetta efficienza.
Deterioramento della cosa
-Bene stimato
Se la cosa è stata oggetto di stima al momento della conclusione del contratto, il comodatario risponde del perimento della cosa, anche se dovuto a causa a lui non imputabile (ad es., caso fortuito, fatto del terzo) (art. 1806 c.c.). In questa ipotesi è posta a carico del comodatario un’obbligazione di garanzia che addossa allo stesso anche il fortuito puro e semplice (F017-3).
-Bene non stimato
Invece, se non si è avuta la stima, il comodatario risponde del perimento dovuto a caso fortuito solo se, potendo salvare la cosa sostituendola con un bene di sua proprietà o potendo salvare una delle due cose, sceglie di salvare la propria (art. 1805, comma 1, c.c.).
Inoltre, qualora il comodatario utilizzi la cosa per un uso diverso da quello pattuito o per un periodo più lungo, potrà liberarsi dalla responsabilità per caso fortuito solo provando che la cosa sarebbe perita ugualmente (art. 1805, comma 2, c.c.).
Infine, se la cosa perisce in conseguenza dell’uso convenuto e senza colpa del comodatario, quest’ultimo non ne risponde ed il rischio della perdita, pertanto, si trasferisce sul comodante (art. 1807 c.c., dettato per il deterioramento, ma applicabile anche al caso di distruzione del bene).
-Contenuto dell’obbligo risarcitorio
Comunque, una volta accertato che il comodatario è responsabile per il perimento del bene, questi deve corrispondere al comodante il valore che la cosa avrebbe avuto al momento della restituzione, detratto il deterioramento derivante dall’uso; mentre, per il perimento parziale, si riconosce un indennizzo a conguaglio.
Quanto, invece, al deterioramento subito dalla cosa, se questo è dovuto all’uso convenuto ed avviene senza colpa del comodatario, quest’ultimo non ne risponde (art. 1807 c.c.).
Si ricorda, infine, che sia nelle ipotesi di perimento che in quelle di deterioramento, il comodatario, perché i detti eventi possano dirsi non imputabili allo stesso, deve dare la prova della mancanza di colpa o che l’evento dannoso sia attribuibile all’uso del bene.
Insolvenza del comodatario
L’insolvenza del comodatario autorizza a far cessare l’uso della cosa comodata ai sensi dell’art. 1187 c.c.
Recesso del comodatario
Si ammette che il comodato possa estinguersi anche per recesso del comodatario, dal momento che il contratto si stipula nel suo interesse, per cui lo stesso può in ogni tempo esprimere la volontà di non servirsi più del bene. Però, il comodante può rifiutare la restituzione del bene se da essa possa derivargli un danno.
Altri casi di scioglimento del contratto
Il rapporto di comodato può altresì sciogliersi in relazione al verificarsi di quei fatti che determinano l’estinzione di qualsiasi contratto.
Fac Simile Contratto di Comodato d’Uso Gratuito
Di seguito è possibile trovare un fac simile contratto di comodato d’uso gratuito in formato Doc da scaricare e da utilizzare come esempio. La bozza di contratto di comodato d’uso gratuito può essere modificata inserendo i dati delle parti e gli altri elementi contrattuali mancanti, per poi essere convertita in formato PDF o stampata.