In questa guida spieghiamo quali sono le caratteristiche del contratto di deposito e mettiamo a disposizione un fac simile di contratto da scaricare.
Caratteri generali
Il deposito è il contratto con il quale una parte riceve dall’altra una cosa mobile con l’obbligo di custodirla e di restituirla in natura (art. 1766 c.c.). Elementi costitutivi del contratto in oggetto sono la consegna della cosa mobile, l’obbligo di custodia e l’obbligo di restituzione in natura. Si può considerare un contratto di durata in quanto la volontà delle parti è diretta al prodursi di effetti caratterizzati dal protrarsi nel tempo per raggiungere l’utilità voluta.
Consegna
Risulta essere discusso se la consegna costituisca o meno un requisito per il perfezionamento del contratto ovvero attenga alla fase meramente esecutiva dello stesso o costituisca un elemento formale atto a provare il consenso. L’orientamento prevalente qualifica il deposito come un contratto reale caratterizzato dalla traditio rei senza la quale il contratto non può ritenersi perfezionato. Appare sufficiente che il depositario sia messo nella condizione di disporre del bene e possa controllarlo senza che occorra la materiale apprensione. Può accadere che la cosa si trovi già nella disponibilità del depositario ed allora non occorrerà procedere alla consegna del bene. Parte della dottrina ritiene che sia configurabile un preliminare ovvero un contratto atipico definitivo in cui la consegna si configura come atto di esecuzione del contratto.
Custodia
La consegna in tale fattispecie contrattuale viene effettuata allo scopo specifico di provvedere alla custodia della stessa. La causa tipica del negozio e che giustifica l’affidamento della cosa al depositano è rappresentata proprio dalla custodia. A tale obbligo di custodia sono tenuti il conduttore (art. 1588 c.c.), il sequestratario (art. 1788 c.c.), il comodatario (art. 1804 c.c.) ed il creditore pignoratizio (art. 2790 c.c.), anche se in tali fattispecie l’obbligo di custodia assume carattere accessorio e strumentale e non finale non costituendo il fine esclusivo delle parti. Le norme che disciplinano la responsabilità del depositano sono applicabili solo nel caso in cui l’obbligazione di custodire rappresenti — dato il fine di conservazione della cosa, cui tende il deposito — l’unica prestazione qualificatrice del contratto, tale da determinare il tipo negoziale in cui il contratto stesso si sostanzia. Negli altri casi, in cui l’obbligazione di custodire ha natura meramente accessoria rispetto a quella dedotta in obbligazione, l’obbligo di custodia deve essere adempiuto, a termini della disposizione contenuta nell’art. 1177 c.c., secondo le regole stabilite per l’adempimento delle obbligazioni in generale; ne consegue che la responsabilità del prestatore d’opera che non abbia potuto restituire le cose affidategli per un evento che abbia inciso negativamente sull’obbligo di custodia, sussiste soltanto se tale obbligo non sia stato adempiuto per mancanza della diligenza del buon padre di famiglia, e cioè solo se non siano state adottate quel complesso di cure, cautele e attività che il debitore medio impiega normalmente per soddisfare i propri obblighi (Trib. Monza, Sez. I, 17 ottobre 2005).
Le cose mobili possono essere consegnate per la custodia anche presso magazzini appositi, in tal modo esonerando i soggetti titolari dei rapporti contrattuali aventi ad o:ceno le merci stesse. L’obbligazione di custodia può essere disgiunta dalla detenzione della cosa, con ciò evidenziandosi che la detenzione è strumentale alla custodia stessa.
Restituzione
Legittimato a ricevere la restituzione della cosa è: il depositante, il mandatario o rappresentante, la persona designata all’atto del deposito, la persona indicata al depositano in modo univoco. Il depositante non è detto che sia anche il proprietario della cosa mobile depositata, il quale potrà eventualmente esperire l’azione di rivendica a tutela dei propri diritti.
Oggetto
Deve trattarsi di una cosa mobile, poiché l’affidamento per la custodia di beni immobili costituisce un contratto d’opera oppure un contratto misto o atipico (es. portierato), anche se rispetto a quest’ultimo troveranno applicazione nei limiti della compatibilità le norme in materia di deposito. Oggetto del contratto di deposito possono essere anche i beni mobili registrati.
Si ritiene che l’universalità di mobili, in quanto escluse dalla lettera della legge, non possano essere ricomprese fra gli oggetti del contratto in parola, non escludendosi invece che vengano in rilievo i singoli beni individualmente considerati. Si è detto che caratteristica precipua del contratto di deposito è la consegna e questa può avvenire presupponendo la fisicità della cosa mobile, ne restano esclusi, pertanto, i beni immateriali.
Il legislatore ha previsto che il deposito abbia ad oggetto cose fungibili, disciplinando il c.d. deposito irregolare nel quale l’oggetto stesso è costituito da una quantità di denaro o di altre cose fungibili che diventano di proprietà del depositario, il quale ha la facoltà di servirsene con l’obbligo di restituirne della stessa specie e qualità (art. 1782 c.c.). L’orientamento prevalente ritiene che tale figura vada fatta rientrare nello schema del mutuo, in presenza dell’obbligo di restituire il tantundem eiusdem generis.
Alcuni ritengono invece si tratti di deposito in considerazione del fatto che lo scopo sarebbe il medesimo ossia quello della conservazione e della sicurezza della cosa; altri ritengono trattarsi di una figura del tutto autonoma.
In caso di deposito irregolare di beni fungibili, come il denaro, quando non siano stati individuati al momento della consegna, entrano nella disponibilità del depositario che acquista il diritto di servirsene e, pertanto, ne diventa proprietario, pur essendo tenuto a restituirne altrettanti della stessa specie e qualità, salvo che sia stata apposta un’apposita clausola derogatoria. Nella specie il giudice di merito aveva dichiarato l’inefficacia della restituzione di un deposito cauzionale relativo ad un contratto preliminare di permuta, risolto prima della dichiarazione di insolvenza della parte depositaria, ritenendo che la cauzione costituiva un deposito irregolare e la restituzione della stessa pagamento di un credito liquido ed esigibile e, pertanto, eseguito in danno dei creditori (Cass., Sez. I, 20 aprile 2001, n. 5843).
Nel deposito irregolare di cui all’art. 1782 c.c. (nella specie ritenuto sussistente con riferimento ai premi riscossi dall’agente per conto del preponente) il depositario acquista la proprietà del danaro solo se ha la facoltà di servirsene; in caso contrario la proprietà resta al depositante e l’obbligazione di restituzione del depositario si prescrive nell’ordinario termine decennale (Cass., Sez. Lav., 14 ottobre 1999, n. 11540).
Gratuità ed onerosità
La gratuità è un elemento naturale del contratto di deposito, salva una diversa volontà delle parti. La presunzione di gratuità di cui all’art. 1767 c.c. ha valore relativo e può essere superata con ogni mezzo di prova. La qualità professionale del depositario o le altre circostanze possono essere elementi per valutare la diversa volontà.
Tra le circostanze che determinano l’onerosità del deposito la più diffusa è la connessione dell’obbligo di custodia con un rapporto contrattuale tipicamente oneroso (es. appalto, locazione e contratto d’appalto). Le circostanze oggettive da cui è possibile desumere la onerosità del contratto di deposito sono data dalla natura e dal valore della cosa, dalla difficoltà ed onerosità della sua custodia, dall’assenza di rapporti familiari o di amicizia o di servizio che possano giustificare un corrispettivo a favore del depositario.
Figure affini
Lo schema del contratto di deposito presenta degli elementi comuni con altre tipologie contrattuali, nelle quali si ha la consegna di una cosa ad un altro soggetto, con assunzione dell’obbligo da parte di questi di restituire la cosa ricevuta. Nella locazione e nel comodato la consegna avviene al solo fine di consentire l’uso o il godimento del locatore e del comodatario e nella locazione il locatore è tenuto ad un corrispettivo verso il conduttore. La custodia in tali fattispecie si pone in una logica di strumentalità. Il pegno, oltre che caratterizzarsi per la sua natura accessoria al rapporto obbligatorio principale, mentre il deposito è un contratto del tutto autonomo, si caratterizza per lo scopo di garanzia del tutto estraneo al deposito. Anche nel mutuo manca l’obbligo di custodire, il mutuatario, infatti, è obbligato a restituire solo cose della stessa qualità e specie. Nel trasporto l’affidamento della cosa è realizzato al solo fine di trasferire la stessa da un luogo ad un altro ed anche di realizzazione delle operazioni di handling per utilizzare anche mezzi di trasporto diversi tra loro.
Nel sequestro convenzionale (art. 1798 c.c.) l’affidamento in custodia è compiuto da due o più soggetti fra loro in contrasto di interessi e la causa consiste nel sottrarre la cosa al potere materiale delle parti.
Il contratto di ormeggio è contratto atipico, riconducibile a seconda delle fattispecie concrete alla figura della locazione o a quella del deposito, ma se viene scelto di riservare ai soci un diritto di godimento del posto barca collegato alla titolarità delle azioni della società concedente, viene in essere non un diritto di godimento del posto barca autonomo e indipendente rispetto alla società, ma, ai sensi dell’art. 2354 c.c., un diritto accessorio alle azioni di godere del bene sociale. Dunque, sul piano possessorio i singoli fruitori dei posti barca non hanno il possesso dello stesso, che rimane in capo alla società (trattandosi di società di capitali), ma solo una forma di detenzione qualificata (App. Genova, Sez. I, 27 settembre 2006).
Al contratto di parcheggio, quale contratto atipico, sono applicabili le norme relative al deposito, con conseguente obbligo di custodia del veicolo e restituzione nello stato in cui è stato consegnato.
Ciò posto, ai fini dell’esclusione dell’obbligo di risarcimento del danno arrecato durante la sosta non rilevano né le clausole di natura vessatoria di esclusione della responsabilità da parte della impresa che gestisce il parcheggio, poiché contrastanti con l’affidamento ingenerato nell’utente, né la circostanza che trattasi di parcheggio gratuito in forza della riserva gratuita di posti in favore dei detentori di contrassegno attestante la invalidità ai sensi dell’art. 11 d.P.R. n. 503 del 1996 (Trib. Bari, Sez. II, 10 luglio 2006).
Ai fini peculiari della definizione del contratto di parcheggio e della disciplina del deposito ad esso applicabile, nonché dell’obbligazione assunta dal gestore depositario ed anche del criterio di valutazione della diligenza impiegata e ad essa applicabile nell’assolverla, come pure ai fini della responsabilità e dell’obbligo del risarcimento del danno per quanto occorso all’autovettura nel tempo della consegna e custodia, è del tutto irrilevante, estraneo e ininfluente il fatto che non vi sia stata consegna delle chiavi dell’autovettura al gestore del parcheggio da parte del cliente-depositante (Trib. Bologna, Sez. II, 2 maggio 2006).
In assenza di chiara avvertenza che si tratta di “parcheggio non custodito”, collocata con modalità e in posizione che la rendano adeguatamente percepibile prima dell’ingresso, l’offerta al pubblico di un servizio di parcheggio in area chiusa dotata di sistemi automatizzati di accesso ed uscita e per il pagamento del corrispettivo, comporta che, all’atto del presentarsi dell’automobilista alla sbarra di ingresso, si perfezioni un contratto assimilabile al deposito ed assoggettabile alla relativa disciplina, con conseguente responsabilità ex recepto del gestore (Cass., Sez. III, 20 dicembre 2005, n. 28232).
Il contratto di albergo costituisce un contratto atipico o misto, con il quale l’albergatore si impegna a fornire al cliente, dietro corrispettivo, una serie di prestazioni eterogenee, quali la locazione di alloggio, la fornitura di servizi, il deposito, senza che la preminenza riconoscibile alla locazione d’alloggio possa valere, sotto il profilo causale, a dare carattere accessorio alle altre prestazioni. Pertanto, secondo i principi applicabili in tema di contratto misto, il negozio deve essere assoggettato alla disciplina unitaria dell’uno o dell’altro contratto in base alla prevalenza degli elementi, salva l’applicazione degli elementi del contratto non prevalente se regolati da norme compatibili con quelle del contratto prevalente. Nella specie, relativa a contratto di albergo stipulato in favore di terzo, avendo un assessore comunale pattuito la locazione per due mesi di un bungalow in un complesso alberghiero in favore di una famiglia sfrattata, la Corte di Cassazione, nel cassare la sentenza di merito che aveva limitato la condanna dell’assessore al pagamento dei canoni dei due mesi, ha ritenuto compatibile con il suddetto contratto l’obbligo del conduttore in mora nella restituzione della cosa locata di dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna e l’eventuale maggior danno (Cass., Sez. III, 20 gennaio 2005, n. 1150).
Forma
Secondo parte della dottrina la forma del contratto sarebbe costituita dalla stessa consegna della cosa mobile, con la quale le parti manifesterebbero in modo indiscutibile la loro volontà di impegnarsi. L’orientamento prevalente considera la consegna come un elemento perfezionativo del contratto che ha natura reale, con la conseguenza che deve ritenersi valido il principio di libertà della forma. Non si richiede nemmeno una forma ad probationem, anche se nella pratica è uso che il depositano rilasci al depositante contrassegni di legittimazione che legittimano il possessore ad esigere e richiedere la restituzione della cosa proprio nei confronti del depositario.
Le parti, nell’ambito della propria autonomia privata, possono concordare la forma scritta convenzionale ai sensi dell’art. 1352 c.c.
Obblighi delle parti
Per il contratto di deposito vale la regola generale in base alla quale per la sua conclusione occorre la capacità di agire delle parti. Il contratto sarà, pertanto, annullabile se una delle parti è incapace naturale o legale.
La invalidità del contratto per incapacità non determina il venir meno dell’obbligo di custodia fino alla restituzione della cosa (art. 1777 c.c.) come non muta la responsabilità del depositano in caso di negligenza (1768 c.c.).
Nell’ipotesi di pluralità di depositanti o depositari le obbligazioni sono assunte da tutte le parti in via solidale. La prestazione di custodia si configura come prestazione indivisibile e non può essere prestata a favore di uno solo dei depositanti, ciascuno dei quali conserva il potere di vigilanza e di controllo (art. 1772 c.c.).
Obblighi del depositarlo: custodia, diligenza e restituzione
L’obbligo di custodia implica la conservazione della cosa in modo da evitare la sottrazione, la distruzione ed il danneggiamento in modo da restituirla nello stato in cui è stata consegnata. Si deve ritenere, pertanto, che si tratti di una obbligazione di risultato. La diligenza che il depositano deve prestare è quella ordinaria del buon padre di famiglia e deve ritenersi applicabile l’art. 1176, comma 2, c.c. secondo cui la diligenza va valutata avendo riguardo alla natura dell’attività esercitata nell’ipotesi in cui il depositario riceva la cosa nell’ambito della propria attività professionale. Nel caso di deposito gratuito la responsabilità deve valutarsi con minor rigore, con la conseguenza che vi sarà una diminuzione nella liquidazione del danno subito dal depositante.
È esclusa la facoltà di uso della cosa da pane del depositante (art. 1770 c.c.), salvo che gli sia consentito dal depositario in modo espresso. La violazione di tale divieto comporta la facoltà del depositario di richiedere il risarcimento del danno o della risoluzione del contratto o la restituzione ai sensi dell’art. 1771 c.c.
La natura fiduciaria del rapporto intercorrente tra depositario e depositante impedisce al primo di dare la cosa in deposito ad un terzo, salvo il consenso del depositante al subdeposito. Tale consenso non è necessario quando ricorrano circostanze urgenti (art. 1770, comma 2, c.c.). La violazione del divieto in oggetto comporta la risoluzione del contratto e la restituzione della cosa anche qualora sia stato pattuito un termine a favore del depositante.
L’art. 1766 c.c. pone a carico del depositano l’obbligo di restituire la cosa. A seguito della restituzione il rapporto contrattuale si estingue e spetta al depositante verificare l’adempimento esatto della prestazione di custodire, da intendersi come obbligazione di risultato. L’obbligazione di restituire dà origine ad un debito dì valuta, con la conseguenza che il giudice deve tenere conto della svalutazione monetaria. Si ritiene che, nel silenzio della legge, la richiesta di restituzione per scadenza del termine possa essere proposta dal depositante in qualsiasi forma salvo che le parti non ne abbiano prevista contrattualmente una e non occorra una formale messa in mora.
Il diritto alla restituzione si prescrive nell’ordinario termine decennale e nell’ipotesi in cui sia previsto un termine di scadenza, i dieci anni decorrono dalla scadenza stessa. La restituzione della cosa deve essere effettuata nel luogo ove la cosa doveva essere custodita (art. 1774 c.c.) ossia il luogo in cui la cosa fu consegnata al depositario. Il depositario ha inoltre l’obbligo di restituire i frutti che abbia percepito, dei quali è in un certo senso anche amministratore (art. 1775 c.c.). Il depositario che scopre che la cosa depositata presso di sé proviene da un reato e conosce la persona alla quale è stata sottratta deve denunziare il deposito fatto presso di sé, altrimenti potrebbe incorrere nei reati di favoreggiamento o ricettazione. Il depositario è liberato se restituisce la cosa al depositante dopo almeno dieci giorni dalla denuncia senza che gli sia stata notificata una denuncia di rivendica del bene (art. 1778 c.c.).
Depositante
Al depositante sono riconosciuti poteri di vigilanza e di reazione legati al suo interesse immediato e diretto alla custodia. Il depositante deve corrispondere un compenso al depositario che, se non determinato dalle parti, deve essere determinato facendo riferimento alle tariffe professionali, agli usi, all’equità e deve provvedere al rimborso delle spese utili e necessarie.
Soggetto attivo dell’obbligazione di restituzione insita nel contratto di deposito è il depositante, senza che il depositario possa esigere la prova della proprietà della cosa depositata (Cass., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8629; Cass., Sez. III, 18 aprile 2006, n. 8934). La norma dell’art. 1781 c.c., secondo cui «il depositante è obbligato a rimborsare il depositario delle spese fatte per conservare la cosa, a tenerlo indenne delle perdite cagionate dal deposito e a pagargli il compenso pattuito», concerne gli obblighi del depositante derivanti da tale contratto e non certo, neppure laddove si riferisce a “perdite”, le conseguenze di un fatto illecito (App. Catania, Sez. II, 17 novembre 2005).
Deposito nell’interesse del terzo
La cosa può essere depositata anche nell’interesse del terzo il quale, se comunica la propria adesione al depositante ed al depositario, quest’ultimo non può liberarsi restituendo la cosa al depositante senza il consenso del terzo (art. 1773 c.c.). Il depositante rimane l’unico creditore della prestazione e titolare del diritto di agire in caso di imperfetta od omessa custodia. Il deposito potrebbe anche avvenire in funzione di garanzia nell’ipotesi che il terzo sia creditore del depositante. Si ha la diversa fattispecie del contratto a favore di terzo (art. 1411 c.c.) quando è pattuito il diritto di quest’ultimo di chiedere la restituzione della cosa con esclusione del medesimo diritto per il depositante.
Altro
Se il depositario scopre che la cosa gli appartiene e che il depositante non ha su di essa alcun diritto è liberato dall’obbligazione relativa (art. 1779 c.c.). Se l’appartenenza della cosa al depositario è precedente alla conclusione del contratto si verificherà una ipotesi di nullità per mancanza di causa, qualora sia successiva il contratto sarà risolubile per difetto funzionale della causa per impossibilità sopravvenuta della prestazione.
Impossibilità della restituzione
Il depositario non è responsabile nei confronti del depositante in caso di perdita della cosa dovuta a causa a lui non imputabile (art. 1780 c.c.). Si deve trattare di un evento imprevedibile, inevitabile e del tutto estraneo alla condotta del depositario. La conseguenza è la liberazione del depositario dall’obbligo restitutorio e per evitare ulteriori obblighi risarcitori il depositario deve, altresì, darne avviso immediato al depositante.
La disposizione di cui all’art. 1780 c.c., in forza della quale il depositario non si libera della responsabilità provando di avere usato nella custodia della cosa la diligenza del buon padre di famiglia, ma solo dimostrando che l’inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile, trova integrale applicazione anche quando l’obbligazione della custodia e della riconsegna sia necessariamente compresa nel contenuto di un contratto diverso da quello di custodia (nella specie: contratto d’opera) o formi parte di un contratto misto nel quale confluiscano le cause del deposito e di altro contratto.
Fac Simile Contratto di Deposito
Di seguito è possibile trovare un fac simile contratto di deposito in formato Doc da scaricare e da utilizzare come esempio. La bozza di contratto di deposito può essere modificata inserendo i dati delle parti e gli altri elementi contrattuali mancanti, per poi essere convertita in formato PDF o stampata.