In questa guida spieghiamo quali sono le caratteristiche del contratto di subfornitura e mettiamo a disposizione un fac simile di contratto da scaricare.
Caratteristiche del Contratto di Subfornitura
La 1. 18 giugno 1998, n. 192, disciplina il contratto di subfornitura nelle attività produttive il quale viene definito (art. 1, comma 1) come il contratto con il quale un imprenditore si impegna a effettuare per conto di una impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime fornite dalla committente medesima; o si impegna a fornire all’impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell’ambito dell’attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenza tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall’impresa committente.
Ambito di applicabilità
Oggetto del contratto di subfornitura – dall’ambito del quale sono esclusi (art. 1, comma 2) le forniture di materie prime, di servizi di pubblica utilità e di beni strumentali non riconducibili ad attrezzature – sono la prestazione di un’opera o di un servizio destinati ad essere utilizzati o incorporati nell’attività produttiva del committente (e, dunque, rappresentando un segmento di quest’ultima), opera o servizio i quali devono essere realizzati o svolti secondo specifiche indicazioni o progetti forniti dal committente stesso.
Caratteristiche generali
Dipendenza tecnologica del subfornitore
Elementi caratterizzanti il contatto sono la cd. dipendenza tecnologi ca del subfornitore, la quale penetra nella stessa definizione legislativa (Trib Roma, 24 gennaio 2007; Trib. Bari, 13 luglio 2006, Trib. Udine, 27 aprile 2001; Trib. Taranto, 28 settembre 1999 e 13 ottobre 1999; Trib. Torino, 15 novembre 1999); e, entro certi limiti, una’ disparità economica tra committente e subfornitore che spesso nella pratica assume la veste di vera e propria dipendenza economica del secondo nei confronti del primo.
Tale ultima constatazione spiega il senso dell’intervento legislativo e la scelta di dettare una disciplina cogente della subfomitura attraverso, soprattutto, la previsione di termini di pagamento e di sanzioni in caso di ritardo a tutela del subfornitore contraente debole, e l’inserimento di una norma, a vocazione allargata ed applicabile anche al di là della specifica materia oggetto della legge, che sanziona l’abuso di dipendenza economica da parte del committente nei confronti di una impresa cliente o fornitrice (art. 9).
Integrazione della disciplina legislativa
Il contratto di subfornitura non trova un’esauriente disciplina nella 1. n. 192, la quale, per un verso, detta norme a carattere imperativo su forma e contenuto (art. 2), termini di pagamento (art. 3) e, per altro verso, richiama, esplicitamente o implicitamente, la disciplina di contratti affini (art. 5), quali l’appalto, la vendita e la somministrazione. A tali ultimi contratti deve, dunque, farsi riferimento per rinvenire la disciplina del rapporto di subfornitura rispetto a quei profili che non sono disciplinati dalla legge speciale.
Capacità
Per la conclusione del contratto di subfornitura è necessaria la capacità negoziale. Non si tratta di un atto di straordinaria amministrazione ma di un contratto concluso nell’ambito dell’esercizio dell’impresa, sia per committente che per subfornitore, sicché, ai sensi dell’art. 1330 c.c., l’incapacità dell’imprenditore non incidono sugli effetti della proposta o dell’accettazione del contratto (fatto salvo il caso, assai ricorrente in pratica, in cui il subfornitore debba considerarsi piccolo imprenditore).
Forma scritta
L’art. 2 stabilisce che che il contratto deve rivestire la forma scritta a pena di nullità e che presentano forma scritta anche le manifestazioni di consenso via telematica. Ove si tratti di subfornitura ad esecuzione continua o periodica, anche i singoli ordinativi delle forniture devono essere comunicate al subfornitore per iscritto.
Proposta e accettazione
È previsto altresì che il contratto si considera validamente concluso nell’ipotesi in cui il committente invii una proposta scritta al subfornitore e questi, senza accettare per scritto, proceda direttamente all’esecuzione della prestazione, secondo quanto contenuto nella proposta.
Conformemente a quanto accade nel rapporto di lavoro subordinato (art. 2126 c.c.), la nullità del contratto per difetto di forma non spiega effetti sulle prestazioni già effettuate dal subfornitore, il quale ha diritto al pagamento Selle stesse nonché al risarcimento delle spese sostenute in buona fede.
Oggetto
Oggetto del contratto di subfornitura possono essere sia prestazione di beni (opere) che svolgimento di attività (servizi) da inserire nel prodotto o nell’attività del committente, purché svolte secondo schemi o progetti forniti dal committente. Quest’ultimo elemento penetra nella causa stessa del contratto e caratterizza il contenuto della prestazione, contribuendo a distinguere il comune appalto dalla subfomitura.
Contenuto del contratto
La legge contiene, poi, una dettagliata indicazione dei contenuti minimi, ossia che devono essere necessariamente presenti, del contratto.
In particolare (art. 2, comma 4 e 5) deve essere determinato o determinabile «in modo chiaro e preciso» il prezzo dei beni o dei servizi.
E devono altresì essere specificati i requisiti del bene e del servizio richiesti, il prezzo pattuito nonché i termini e le modalità di consegna, di collaudo e di pagamento.
Obbligazioni del committente e conseguenze dell’inadempimento
Pagamento del prezzo
L’obbligazione principale del committente è il pagamento del prezzo ed al riguardo la legge (art. 3) stabilisce che il contratto deve prevedere i termini di pagamento della subfornitura decorrenti dalla consegna del bene o dallo svolgimento dell’attività (nonché gli eventuali sconti in caso di pagamento anticipato rispetto alla consegna) (F139-6; F140-6).
In ogni caso il pagamento deve essere effettuato in un termine non superiore a sessanta giorni dalla consegna. Possono essere previsti termini superiori, comunque non eccedenti novanta giorni, da accordi nazionali sottoscritti presso il Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato (oggi, Ministero delle Attività Produttive).
Inadempimento
Il mancato pagamento nei termini determina, quale conseguenza automatica e senza bisogno di costituzione in mora, l’obbligo di corrispondere interessi in misura pari al saggio d’interesse del principale strumento di finanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali.
Il saggio di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale europea del semestre in questione si applica per i successivi sei mesi (la norma è stata così modificata dall’art. 10 d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 213, in quanto, nella formulazione originaria, era previsto un interesse al tasso ufficiale di sconto maggiorato di cinque punti percentuali). Sono in ogni caso fatti salvi sia la pattuizione di interessi superiori sia la prova del maggior danno. Ove il ritardo sia superiore di trenta giorni rispetto al termine convenuto o previsto dalla legge, il committente deve anche corrispondere una penale pari al 5% dell’importo rispetto al quale è in ritardo nel pagamento. Il subfornitore, in caso di mancato pagamento, può ottenere un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ai sensi degli art. 633 ss. c.c.
Tra gli altri obblighi del committente, il più rilevante è quello relativo alla fornitura dei progetti esecutivi, delle conoscenza tecniche e dei modelli necessari per l’esecuzione del contratto da parte del subfornitore.
L’inadempimento a tale obbligo è grave e può determinare la risoluzione del contratto e l’obbligo a risarcire i danni.
Reclami del committente
Infine, il committente è tenuto a sollevare nei termini contrattuali le contestazioni in merito all’esecuzione della subfornitura (art. 5, comma 4). I termini entro i quali devono essere sollevate le contestazioni sono previsti nel contratto, ma non possono derogare i più generali termini di legge. Il rinvio alla legge deve intendersi ai termini previsti per la vendita e per l’appalto, i quali si applicano alla subfornitura anche nell’ipotesi in cui nulla sia stato previsto dalle parti.
Le obbligazioni del subfornitore
Responsabilità del subfornitore
Il subfornitore è tenuto all’esecuzione della prestazione conformemente alle previsioni contrattuali e nei termini convenuti. L’art. 5 stabilisce che il subfornitore è responsabile del funzionamento e della qualità di quanto realizzato secondo le prescrizioni contrattuali e a regola d’arte (F139-4; F1409). Il contenuto di tale responsabilità non è ulteriormente specificato dalla norma, sicché deve essere ricavato dalla disciplina dei vizi e delle difformità prevista per l’appalto e la vendita. In particolare, si è ritenuto che debba applicarsi l’art. 1667, comma 2, c.c., che stabilisce che il committente deve, a pena di decadenza, denunziare i vizi dell’opera entro sessanta giorni dalla scoperta (Trib. Udine, 27 aprile 2001).
Peraltro il subfornitore non può essere ritenuto responsabile per i difetti di materiali fornitigli dal committente, purché li abbia tempestivamente denunciati (art. 5, comma 2). Il subfornitore è, dunque, tenuto a sollevare le contestazioni relative ai beni forniti, così come è tenuto, nei limiti delle sue conoscenza e possibilità, a denunciare vizi e lacune dei progetti o modelli sulla base dei quali deve eseguire la prestazione. Rispetto al progetto consegnatogli, il subfornitore è poi tenuto a mantenere la riservatezza (art. 7).
Limiti al subcontratto
Il subfornitore non può, senza l’autorizzazione del committente, affidare a sua volta in subfornitura le opere oggetto del contratto di subfornitura (art. 4). Con l’autorizzazione del committente, l’affidamento in subfornitura non può in ogni caso superare il cinquanta per cento del valore della fornitura, salvo che le parti abbiano indicato nel contratto una misura maggiore. Anche in caso di subaffidamento, i rapporti tra subfornitore e l’altro imprenditore sono disciplinati dalla 1. n. 192 del 1998 (F139-10; F140-16).
L’art. 10 prevede una specifica disciplina per la risoluzione delle controversie tra committente e subfornitore, affidata, prima, ad una procedura obbligatoria di conciliazione presso la camera di commercio e, in caso di suo fallimento, ad un arbitrato rimesso alla commissione arbitrale istituita presso la stessa camera di commercio.
Soluzione delle controversie, conciliazione obbligatoria
Tutte le controversie che traggono origine dall’accordo di subfornitura sono sottoposte ad un tentativo obbligatorio di conciliazione, da esperirsi presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui territorio ha sede il subfornitore (art. 10, comma 1, 1. n. 192 del 1998).
Tutte le controversie sono soggette al tentativo obbligatorio di conciliazione, tanto quelle da iniziare in sede ordinaria, quanto quelle da svolgersi in sede monitoria, quanto, infine, quelle devolute alla cognizione di un collegio arbitrale, in virtù di clausola compromissoria contenuta nell’accordo di subfornitura.
L’esperimento del tentativo di conciliazione costituisce, infatti, una condizione di procedibilità della successiva domanda (Trib. Udine, 27 aprile 2001, cit.). Il tentativo di conciliazione non deve essere esperito qualora venga richiesta una misura cautelare (Trib. Bari, 10 agosto 2000).
Il tentativo di conciliazione deve essere proposto entro 30 giorni dalla scadenza del termine contrattualmente stabilito per la comunicazione di contestazioni.
Procedura per la conciliazione
Normalmente sarà la parte che ha interesse a proporre la domanda di conciliazione. Quest’ultima, tuttavia, può essere proposta congiuntamente da entrambe le parti. Nel caso di proposizione della domanda ad iniziativa della parte che ne ha interesse, la Camera Arbitrale istituita presso la CCIAA provvede ad invitare l’altra parte ad aderire alla proposta, e in ipotesi affermativa, viene nominato il conciliatore, scegliendolo in una apposita lista. Quest’ultimo incontrerà le parti e tenterà di farle addivenire ad un componimento della controversia.
La procedura deve concludersi entro 30 giorni (art. 10, comma 2, 1. n. 192 del 1998), e in caso di esito negativo, verrà rilasciato un documento comprovante l’avvenuto esperimento del tentativo e le parti potranno così adire la competente autorità giudiziaria (o il competente collegio arbitrale previsto dal contratto). In alternativa, in esito al negativo risultato del tentativo, le parti possono congiuntamente adire la commissione arbitrale istituita presso la CCIAA dove ha sede il subfornitore, o, in mancanza, presso una CCIAA individuata dai contraenti.
Il relativo procedimento arbitrale deve concludersi entro 60 giorni, decorrenti dal primo tentativo di conciliazione, salvo che le parti stabiliscano un termine più breve (art. 10, comma 3,1. n. 192 del 1998).
Modello Contratto di Subfornitura
Di seguito è possibile trovare un fac simile contratto di subfornitura in formato Doc da scaricare e da utilizzare come esempio. La bozza di contratto di subfornitura può essere modificata inserendo i dati delle parti e gli altri elementi contrattuali mancanti, per poi essere convertita in formato PDF o stampata.