In questa guida spieghiamo quali sono le caratteristiche del contratto di trasporto e mettiamo a disposizione un fac simile di contratto da scaricare.
Caratteristiche del Contratto di Trasporto
Il contratto di trasporto è il contratto con il quale una persona, denominata vettore, si impegna a trasportare persone o cose da un luogo all’altro, verso il pagamento di un corrispettivo; mentre nel trasporto di persone la controparte del vettore —che è al contempo soggetto e oggetto del rapporto giuridico — prende il nome di viaggiatore, nel trasporto di cose la persona per conto della quale sono trasportate le cose mobili prende nome di mittente.
Sotto il profilo strutturale il trasporto si qualifica come un contratto consensuale, a prestazioni corrispettive nonché ad effetti obbligatori. Resta estraneo al contratto di trasporto il destinatario delle cose da trasportare; la giurisprudenza comunemente configura il trasporto di cose come un contratto a favore di terzo, in cui terzo è appunto il destinatario che manifesta la sua adesione al contratto con la richiesta di riconsegna della merce trasportata (Cass., 1° dicembre 2003, n. 18300; Cass., 7 maggio 1999, n. 4593; Cass., 26 gennaio 1995 , n. 931; Cass., 22 giugno 1993, n. 6898).
La disciplina generale del trasporto è dettata dagli arti. 1678 e ss. c.c., i quali prevedono regole differenziate — soprattutto in materia di responsabilità del vettore— per le figure del trasporto di persone e del trasporto di cose. Le norme del c.c., pur essendo state concepite essenzialmente per il trasporto terrestre, sono applicabili ad ogni tipo di trasporto anche se in questi ambiti bisogna tener conto di una articolata legislazione speciale che fa degradare le norme del codice a disciplina di carattere secondario.
Una disciplina in parecchi punti diversa da quella del codice civile si ritrova in materia di trasporto ferroviario: basti qui ricordare che il trasporto ferroviario di cose si considera concluso al momento della consegna della merce al vettore (ed è dunque un contratto reale) e non, secondo le regole ordinarie, con la semplice prestazione del consenso (cfr. r.d.l. 25 gennaio 1940, n. 9, conv. nella 1. 13 maggio 1940, n. 674).
Altra regolamentazione specifica è quella dei trasporti di merci su strada, ora disciplinati dal d.lgs. 21 novembre 2005, n. 286: tale provvedimento normativo, che abroga la 1. 6 giugno 1974, n. 298 ha abolito tra l’altro il regime vincolante di tariffe (c.d. tariffe a forcella) che per lunghi anni aveva contraddistinto il settore, finalizzato ad evitare situazioni di concorrenza sleale realizzata mediante il contenimento dei corrispettivi, con possibili riflessi negativi sulla qualità e sulla sicurezza del trasporto (in materia v. Cass., 4 giugno 1992, n. 6853; Cass. 6 dicembre 1996, n. 10894). Ai sensi dell’art. 4 del citato provvedimento, a decorrere dal 28 febbraio 2006 i corrispettivi per i servizi di trasporto di merci su strada sono determinati dalla libera contrattazione delle parti che stipulano il contratto di trasporto.
Per il trasporto internazionale di merci trova applicazione il Regolamento CEE n. 4058/89 (Cass., 9 maggio 2007, n. 10561).
Nella prassi è frequente che la prestazione di trasporto avvenga con il concorso di più soggetti. Tale concorso è però suscettibile di assumere diverse qualificazioni giuridiche.
Una prima ipotesi è quella del trasporto con subtrasporto: ricorre questa ipotesi — ritenuta generalmente ammissibile in giurisprudenza nonostante la mancanza di una specifica previsione normativa (Cass., 16 settembre 1981, n. 5133) — quando un vettore, che ha assunto da solo l’obbligo di trasferimento di cose o persone da un luogo all’altro, esegua con mezzi propri solo una parte del trasferimento, avvalendosi per la restante parte dell’opera di un altro vettore, con cui conclude in nome e per conto proprio un contratto di subtrasporto. Tale contratto è del tutto autonomo rispetto al contratto principale, con la conseguenza che non si instaura alcun rapporto tra il mittente ed il subvettore: dell’inadempimento di quest’ultimo risponderà quindi, nei confronti del mittente, solo il vettore principale (Trib. Venezia 7 aprile 2003; Cass., 7 maggio 1999, n. 4593; Cass., 7 agosto 1996, n. 724; Cass., 17 aprile 1992, n. 4728; Cass., 27 giugno 1991, n. 7217; v. anche Cass., 21 gennaio 1995, n. 698, ove si precisa che l’azione proposta dal mittente contro il subvettore non vale ad interrompere la prescrizione nei confronti del vettore originario).
Altra ipotesi è quella del trasporto cumulativo, in cui più vettori si obbligano con un unico contratto a trasportare persone o cose fino al luogo di destinazione, curando ciascuno un tratto dell’intero percorso (v. Cass., 7 maggio 1999, n. 4593; Cass., 6 gennaio 1982, n. 10). La giurisprudenza ritiene che l’accettazione dei vettori non debba essere necessariamente contestuale, potendo i vettori successivi al primo manifestare la loro volontà di adesione successivamente alla conclusione del rapporto contrattuale con il primo vettore: in questo caso, tuttavia, il mittente deve avere chiaramente espresso al momento della stipula la volontà di concludere in contratto con più vettori e non con un solo vettore (Cass., 10 giugno 1991, n. 6557).
La legge prende in considerazione il trasporto cumulativo al fine di regolare il regime della responsabilità della pluralità di vettori: mentre nel trasporto cumulativo di cose vale la regola della responsabilità solidale (art. 1700 c.c.), nel trasporto cumulativo di persone ciascun vettore risponde nell’ambito del proprio percorso (art. 1682, comma 1 c.c.).
Va infine esaminato il trasporto con rispedizione: a norma dell’art. 1699 c.c., se il vettore si obbliga a far proseguire le cose trasportate oltre le proprie linee, per mezzo di vettori successivi, si presume che egli assuma, per il trasporto oltre le proprie linee, gli obblighi di uno spedizioniere. Ne consegue che il vettore non sarà responsabile per l’inadempimento dei terzo incaricati del trasporto, in quanto detti terzi — a differenza di quanto accade nel subtrasporto — non compiono un’attività che lo spedizioniere avrebbe dovuto eseguire in proprio (Cass., 28 marzo 1995, n. 3614; Cass. 8 gennaio 1999, n. 108).
Si è detto che il contratto di trasporto è essenzialmente oneroso: il trasporto gratuito è quindi un tipo contrattuale a sé stante, anche se ad esso si applicano in via analogica talune norme del codice sul trasporto oneroso (in particolare, quella riguardante la responsabilità del vettore: art. 1681 c.c.).
Forma
E’ di regola un contratto a forma libera.
Secondo l’interpretazione prevalente, l’art. 1 del d.l. 29 marzo 1993, n. 82, convertito nella I. 27 maggio 1993 n. 162, avrebbe imposto la forma scritta ad substantiam per la valida stipulazione del contratto di trasporto di cose per conto terzi (Pret. Pistoia 22 febbraio 1999; Trib. Milano 3 luglio 1997;). Questo orientamento è stato superato dopo che il legislatore aveva dettato con l’art. 3 del d.l. n. 256 del 2001, convertito con modificazioni dalla I. n. 334 del 2001, una norma di interpretazione autentica disponendo che: «L’ultimo comma dell’art. 26 della 1. 6 giugno 1974, n. 298, … si interpreta nel senso che la prevista annotazione sulla copia del contratto di trasporto dei dati relativi agli estremi dell’iscrizione all’albo e dell’autorizzazione al trasporto di cose per conto terzi possedute dal vettore, nonché la conseguente nullità del contratto privo di tali annotazioni, non comportano l’obbligatorietà della forma scritta del contratto di trasporto …, ma rilevano soltanto nel caso in cui per la stipula di tale contratto le parti abbiano scelto la forma scritta». La norma citata aveva superato i dubbi di legittimità costituzionale da più parti sollevati (Corte cost., 4 febbraio 2003, n. 26), ma è stata recentemente abrogata dall’art. 3 della 1. 1° marzo 2005, n. 32 (Delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell’autotrasporto di persone e cose), che così dispone: «Le disposizioni di cui all’art. 3 del d.l. 3 luglio 2001, n. 256 … sono abrogate. È prevista la decadenza, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle azioni da esercitare».
L’art. 6 d.lgs. 21 novembre 2005, n. 206 conferma che il contratto di trasporto di merci su strada non deve essere stipulato per iscritto a pena di nullità, benché la forma scritta sia di fatto raccomandata al fine di favorire la correttezza e la trasparenza dei rapporti tra i contraenti.
Obbligazioni delle parti nel Trasporto di cose
-Diritti e obblighi del committente
L’art. 1683 c.c. prevede che il mittente deve indicare con esattezza una serie di dati, reputati indispensabili per la corretta esecuzione della prestazione di trasporto; si tratta del nome del destinatario, del luogo di destinazione, della natura, del peso, della quantità, del numero delle cose da trasportare e di tutti gli altri estremi necessari per eseguire il trasporto.
La genericità di quest’ultima clausola deve indurre a calibrare il contenuto del dovere di informazione gravante sul mittente in relazione alle circostanze del caso concreto: si pensi ad esempio all’indicazione di particolari modalità o assetti di carico a causa della fragilità delle merci trasportate (Cass., 4 novembre 1993, n. 10889).
Il mittente deve altresì rimettere al vettore, all’atto della consegna della merce, tutti i documenti necessari per il trasporto.
L’ultimo comma dell’art. 1683 c.c. prevede la sanzione al descritto obbligo di rilascio delle informazioni e dei documenti necessari: il mittente dovrà sopportare i danni che derivano dall’inesattezza delle indicazioni o della mancata consegna o irregolarità dei documenti (cfr. sul punto Cass., 8 ottobre 1991, n. 10533).
Qualora il vettore ne faccia richiesta, il mittente è tenuto a rilasciare una lettera di vettura: trattasi di un documento sottoscritto dal mittente, contenente tutte le indicazioni considerate al paragrafo precedente (nome del destinatario, luogo di destinazione, natura, quantità, peso e numero delle cose da trasportare) nonché le condizioni convenute per il trasporto (art. 1684 c.c.). Tale documento ha finalità probatorie.
Il pagamento del corrispettivo è ovviamente un elemento essenziale del contratto in esame, tranne che non si tratti di trasporto gratuito. Nella prassi il pagamento del prezzo può avvenire nel luogo di partenza (c.d. trasporto con porto affrancato) o nel luogo di arrivo (c.d. trasporto con porto assegnato o trasporto contro assegno: cfr. Cass., 25 novembre 2002, n. 16572).
È opportuno ricordare che per certi tipi di trasporto la sua entità viene fissata dalla legge o comunque può variare solo entro certi limiti imposti dalla legge.
A nonna dell’art. 1685 c.c. il mittente ha la facoltà di sospendere il trasporto e di chiedere la restituzione delle cose; egli può poi ordinare la consegna a destinatario diverso o anche decidere di disporre diversamente.
Tale incisivo potere di modifica unilaterale del contenuto contrattuale ha però come contropartita l’obbligo di rimborsare al vettore le spese e di risarcire i danni subiti a causa del cambiamento di programma.
La giurisprudenza ha chiarito che l’esercizio del diritto di contraddire non è sonetto ad alcuna forma determinata (Cass., 26 gennaio 1995, n. 931).
L’esercizio del diritto di contrordine incontra taluni limiti: l’uno, di carattere temporale, è espressamente posto dall’ultimo comma dell’art. 1685 c.c., il quale dispone che il mittente non può disporre delle cose trasportate dal momento in cui esse sono passate a disposizione del destinatario; l’altro, implicito, deriva dal dovere generale di eseguire il contratto secondo buona fede: ne consegue che il mittente non può modificare il contenuto del contratto in maniera arbitraria e in modo da rendere la prestazione del vettore soverchiamente onerosa.
-Diritti e obblighi del vettore
Quando l’inizio o la continuazione del trasporto sono impediti o soverchiamente ritardati per causa non imputabile al vettore, costui deve chiedere immediatamente istruzioni al mittente. Se tale richiesta di istruzioni è resa impossibile dalle circostanze, il vettore può procedere al deposito della merce, ovvero, in caso di merce soggetta a deterioramento, farla vendere secondo la procedura prescritta dall’art. 1515 c.c.
Analogo obbligo di richiesta di istruzioni grava sul vettore nel caso di irreperibilità del destinatario ovvero di suo rifiuto o ritardo nel chiedere la riconsegna delle cose trasportate (Cass., 30 ottobre 1992, n. 11840, ove si chiarisce che l’obbligo di informare tempestivamente il mittente del sequestro della merce disposto su istanza di un terzo non comporta anche quello di resistere all’esecuzione del sequestro).
All’obbligo del mittente di rilasciare la lettera di vettura fa da pendant l’obbligo del vettore di rilasciare, se richiesto, il duplicato della lettera di vettura. D’altra parte, anche nel caso in cui non fosse stata rilasciata lettera di vettura, il vettore è tenuto comunque a rilasciare al mittente una ricevuta di carico, contenente le stesse indicazioni della lettera di vettura.
Quando il duplicato della lettera di vettura o la ricevuta di carico sono rilasciate con clausola all’ordine, tali documenti configurano dei titoli di credito: in particolare, si tratta di titoli rappresentativi di merci che, a norma dell’art. 1996 c.c., attribuiscono al possessore il diritto alla riconsegna delle merci in esso specificate, il possesso delle medesime, nonché il potere di disporne mediante trasferimento del titolo.
L’obbligo di riconsegna delle merci è il fine cui naturalmente tende il contratto di trasporto.
A norma dell’art. 1687 c.c., il vettore deve mettere le cose trasportate a disposizione del destinatario nel luogo, nel termine e con le modalità indicate in contratto o, in mancanza, secondo gli usi (Cass., 13 maggio 2005, n. 11598): nei casi in cui la riconsegna non deve eseguirsi presso il destinatario, il vettore deve informarlo tempestivamente dell’arrivo della merce. Al destinatario deve essere esibita la lettera di vettura, ove questa fosse stata rilasciata.
Perché la consegna delle merci possa dirsi avvenuta, non basta la semplice firma del documento fiscale (bolla di accompagnamento), ma occorre la ricezione materiale delle stesse da parte del destinatario (Cass., 10 giugno 1999, n. 5700).
La consegna a persona diversa dal destinatario costituisce perdita delle cose consegnate, della quale il vettore è responsabile ai sensi dell’art. 1693 (Cass., 14 luglio 2003, n. 11004).
Come si è detto, il trasporto di cose rappresenta, secondo la giurisprudenza e la dottrina prevalenti, un contratto a favore di terzo, in cui il terzo, cioè il destinatario della merce, dichiara di voler profittare del contratto con la richiesta di riconsegna della merce; da ciò discende che:
a) il destinatario può rifiutare la consegna della merce; in tal caso il vettore continuerà ad essere obbligato nei confronti del mittente (Cass., 4 ottobre 1991, n. 10392);
b) se invece chiede la riconsegna della merce, con ciò manifestando la propria adesione al contratto, i diritti nascenti dal contratto di trasporto verso il vettore spetteranno solo a lui e non al mittente; anche la legittimazione ad agire per il risarcimento del danno spetterà da questo momento al solo destinatario (Cass., 16 maggio 2003, n. 7634; Cass., 1 maggio 1999, n. 4650; Cass., 7 maggio 1999, n. 4593; Cass., 27 settembre 1997, n. 9369). Ovviamente, il mittente potrebbe agire in prima persona nel caso in cui affermasse che l’inadempimento del vettore ha arrecato danni a lui direttamente (Cass., 17 novembre 1999, n. 12744; Trib. Genova, 9 novembre 1998).
La giurisprudenza ha chiarito che, se normalmente la richiesta di riconsegna della merce avanzata dal destinatario ha il valore giuridico di adesione al contratto, ciò tuttavia non accade quando il destinatario ignora che la merce è andata perduta o deteriorata durante il trasporto (Cass., 19 dicembre 2000, n. 15946; Cass., 6 settembre 1996, n. 8151): in altri termini, in questo caso deve escludersi che il destinatario assuma che i diritti e gli obblighi del mittente, con la conseguenza di vedersi costretto da un lato al pagamento del prezzo, dall’altro a chiedere il risarcimento del danno nei confronti del vettore.
Nel caso in cui il vettore, convenuto in giudizio dal mittente, contesti la legittimazione di quest’ultimo in favore di quella del destinatario, su di lui incombe l’onere della prova dell’avvenuta richiesta della riconsegna della merce da parte del destinatario (Cass., 21 maggio 1998, n. 5084; Cass., 4 ottobre 1991, n. 10392).
Obbligazioni delle parti nel Trasporto di persone
Il codice civile, mentre regola dettagliatamente i diritti e gli obblighi delle parti nel trasporto di cose, non dedica alcuna norma alla esecuzione del trasporto di persone. È sufficiente quindi puntualizzare che il vettore di persone non si impegna soltanto a trasferire le persone da un luogo all’altro, ma anche a prendere tutte le misure idonee a garantire l’incolumità delle persone e l’integrità dei bagagli. Per converso, il viaggiatore ha l’obbligo di attenersi a quelle prescrizioni che il vettore dispone per evitare danni alle persone e alle cose.
Responsabilità del vettore nel trasporto di cose
A norma dell’art. 1693 c.c., il vettore è responsabile della perdita o dell’avaria delle cose trasportate dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario. Per non incorrere in tale responsabilità, spetta al vettore provare che la perdita o l’avaria è derivata da
a) caso fortuito; la giurisprudenza è molto rigorosa nell’individuazione della fattispecie.
b) natura o vizi delle cose trasportate o del loro imballaggio; va ricordato che se il vettore accetta la merce senza riserve, si presume che la stessa non presenti vizi apparenti di imballaggio (art. 1693, comma 2 c.c.). Ne consegue che il vettore, quando prende in consegna la merce, ha l’onere di procedere alla verifica esterna del contenitore, ed inoltre, in relazione alle specifiche circostanze del caso concreto, di assumere informazioni sulle cautele da adottare per preservare l’entità degli involucri (Cass., 20 gennaio 1995, n. 622);
c) il fatto del mittente o del destinatario; nell’elaborazione giurisprudenziale, il fatto del mittente è rappresentato in genere dalla mancanza di informazioni essenziali per la corretta esecuzione dell’incarico; ad esempio, la mancata indicazione della necessità di mantenere le merci imballate in una certa posizione durante il trasporto. Fatto del mittente, suscettibile di esonerare il vettore da responsabilità è anche la mancata indicazione dell’elevato valore della merce quando si dimostri che solo la conoscenza di tale valore avrebbe indotto il vettore ad adottare cautele superiori a quelle normali; se invece il vettore è stato negligente nella custodia della merce, egli dovrà comunque rispondere della perdita delle cose (Cass., 28 maggio 1998, n. 5262; Cass., 8 ottobre 1991, n. 10533).
La disciplina dettata dall’art. 1693 c.c. è derogabile, di talché è ad esempio ammissibile la clausola contrattuale che estenda la responsabilità del vettore all’ipotesi della perdita della merce trasportata a causa di rapina: tale clausola non può oltretutto ritenersi vessatoria e non richiede pertanto specifica approvazione per iscritto, atteso che essa comporta un obbligo di maggiore protezione della merce e non una limitazione di responsabilità (Cass., 19 maggio 2006, n. 11757).
Da quanto si è detto, emerge chiaramente che se il vettore non riesce a provare nessuna delle circostanze di cui sopra, il danno da perdita o avaria resta a suo carico: risponde quindi anche per perdita o avaria dovuti a causa ignota (Cass., 23 giugno 1997, n. 5573; v. anche Cass., 3 ottobre 1997, n. 9667). Siffatto regime di responsabilità può essere però attenuato per accordo delle parti: l’art. 1694 c.c. riconosce infatti validità a quelle clausole che stabiliscono presunzioni di fortuito per eventi che normalmente, in relazione ai mezzi e alle condizioni del trasporto, dipendano da caso fortuito.
Una limitazione di responsabilità è poi stabilita per le cose che sono soggette per natura a diminuzione di peso o misura durante il trasporto; in tal caso il vettore risponde solo delle diminuzioni che oltrepassano il calo naturale, a meno che il mittente o il destinatario non provino che la diminuzione non è stata conseguenza della natura delle cose.
Ai sensi dell’art. 1696, comma 1 c.c., il danno derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna. Aggiungendo nuovi commi al citato articolo del codice, il d.lgs. n. 286 del 2005 ha previsto in via generale che il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore ad un euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali ed all’importo di cui all’art. 23, comma 3 della Convenzione per il trasporto stradale di merci, ratificata con 1. 6 dicembre 1960, n. 1621, e succ. mod., nei trasporti internazionali.
La suddetta limitazione di responsabilità non opera ove sia fornita la prova che la perdita o l’avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l’esecuzione del trasporto.
Occorre puntualizzare che l’azione di responsabilità nei confronti del vettore si prescrive, ai sensi dell’art. 1951 c.c., in un anno, ovvero in diciotto mesi se il trasporto ha inizio o termine fuori dall’Europa: decorre non dal giorno della perdita o dell’avaria della merce, ma dal giorno in cui la riconsegna sarebbe dovuta avvenire (Cass., 13 novembre 2002, n. 15936).
Responsabilità del vettore nel trasporto di persone
L’art. 1681 prevede che il vettore risponda dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore, nonché la perdita del bagaglio, a meno che non provi di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. Il codice commina altresì la nullità di tutte le clausole limitative della responsabilità del vettore.
Nei trasporti ferroviari, il vettore risponde dei danni subiti dai viaggiatori se non dà prova che l’incidente è avvenuto per causa ad esso non imputabile: in altri termini, si applica il regime ordinario della responsabilità contrattuale di cui agli artt. 1218 e segg. c.c. (r.d.l. 11 ottobre 1934, n. 1948 e r.d.l. 25 gennaio 1940, n. 9 e succ. mod. In giurisprudenza, da ultimo, vedi Trib. Roma, 15 aprile 2003; Giud. Pace Cassino, 28 febbraio 2001).
Il regime ordinario di responsabilità vale anche nel trasporto marittimo di persone; l’art. 409 c. nav. Dispone infatti che la responsabilità del vettore viene meno solo se questi prova che l’evento dannoso è derivato da causa a lui non imputabile.
Modello Contratto di Trasporto
Di seguito è possibile trovare un fac simile contratto di trasporto in formato Doc da scaricare e da utilizzare come esempio. La bozza di contratto di trasporto può essere modificata inserendo i dati delle parti e gli altri elementi contrattuali mancanti, per poi essere convertita in formato PDF o stampata.