In questa guida spieghiamo quali sono le caratteristiche del contratto di vendita di beni mobili e mettiamo a disposizione un fac simile di contratto da scaricare.
Caratteristiche del Contratto di Vendita Auto tra Privati
L’argomento relativo alla vendita delle automobili tra soggetti privati, oltre che al relativo contratto, può non risultare di semplice e pronta soluzione come talvolta si ha la tendenza a pensare. Sul tema entrano infatti in gioco una serie di fattori che è bene non ignorare, soprattutto allo scopo di evitare spiacevoli sorprese e di portare a termine la transazione commerciale nel migliore dei modi. Basti pensare al fatto che la compravendita di auto usate, tra soggetti che non siano concessionarie o autosaloni, non prevede la garanzia di un anno sugli eventuali malfunzionamenti che si manifestano nel periodo successivo all’acquisto del mezzo.
Ma passiamo subito ad analizzare nel dettaglio la questione e vediamo insieme cos’è il contratto di vendita auto tra privati, quali sono i consigli utili e cos’è necessario sapere sul punto per non incorrere in sgradite sorprese.
Contratto vendita auto tra privati – Di cosa si tratta e tutto ciò che occorre sapere a riguardo
Innanzitutto, la vendita tra privati, in relazione ai mezzi di trasporto (quindi le in particolare automobili), è caratterizzata dall’assenza dell’apposito salone auto, che normalmente funge da soggetto intermediario. In altre parole, sia colui che desidera acquistare una vettura, che colui che invece ha interesse nell’alienarla, stipuleranno un contratto tra di loro. Tale accordo dovrà necessariamente comprendere il passaggio di proprietà del mezzo, nonché prevedere eventuali clausole a tutela di entrambi.
Naturalmente, per far ciò, occorrerà conoscere la disciplina inerente alle garanzie che seguiranno la vendita, in modo tale da non incappare in errori o in situazioni non volute.
A tal proposito è bene precisare che non vi è alcuna normativa specifica volta a stabilire le regole riguardanti le fasi di detta compravendita tra soggetti privati. Per tali ragioni è indispensabile conoscere in quale precisa forma dev’essere redatto il contratto in esame, come comportarsi, in quali modalità viene effettuata la trascrizione dell’atto al cosiddetto PRA (peraltro obbligatoria), cos’è tenuto a fare il compratore qualora si dovesse rendere contro che l’auto è difettosa, e via dicendo.
Ma prima di entrare nel dettaglio di quanto sopra e capire l’esatto funzionamento di questa particolare dinamica, è opportuno precisare quali sono le attività da compiere nel periodo antecedente alla vendita dell’auto. Nello specifico, riguardo ai controlli da porre in essere sul veicolo, indispensabili per poter procedere con la compravendita.
Innanzitutto, per poter stabilire quale sia il valore dell’auto oggetto del contratto in parola, è opportuno verificare non soltanto l’anno di immatricolazione ma anche i chilometri effettuati dal mezzo in questione, nonché lo stato in cui lo stesso si trova al momento dell’alienazione. Trattasi di fattori che potrebbero essere modificati o comunque alterati. Per questo è importante contattare un tecnico fiduciario, al fine che effettui un controllo accurato sulla vettura. In particolare, egli dovrà: valutare le condizioni di usura dell’automobile, le parti di tipo meccanico ed elettronico, ecc.
Dopo di che dovrà esplicarsi un controllo sulle revisioni effettuate mediante l’apposito sito web, oppure avvalendosi del Portale dell’Automobilista. Operazione molto importante che consente di evitare di incappare nella truffa dei chilometri “scalati”, o più comunemente nota col termine di schilometraggio.
Sul punto infatti è bene precisare che non sono i rari i casi di chi, una volta comprata una vettura, si rende conto che il contachilometri del mezzo ha subito una manomissione. Per tutelarsi esiste una gamma di soluzioni abbastanza precisa, nonché sufficiente alla tutela dei diritti di chi subisce un simile raggiro.
Da un punto di vista del diritto civile, è possibile porre in essere quello che viene definito recesso dal contratto di vendita dell’auto, o pretendere un risarcimento dei danni subiti che sia corrispondente alla sottrazione del costo pagato e del valore della macchina. Così facendo l’acquirente ha la possibilità di far valere le proprie ragioni e di ottenere ciò di cui è stato privato in precedenza.
Sotto un profilo penalistico, invece, colui che ha comprato un’auto e si accorge in un secondo momento di essere stato truffato sul chilometraggio, può avvalersi dell’articolo 640 del codice penale, rubricato, appunto, truffa. In tal senso, il danneggiato può sporgere formale denuncia querela nei confronti del soggetto che gli ha venduto la macchina, presumendo che sia lo stesso che ha manomesso il contachilometri. In questo modo, dopo le opportune indagini effettuate dal Pubblico Ministero competente, si instaurerà un processo, ove il querelante avrà la possibilità di costituirsi parte civile per ottenere il risarcimento.
Una simile problematica, come già anticipato, sorge in un momento antecedente alla vendita della vettura. Da qui le domande: come rendersi effettivamente conto delle alterazioni al contachilometri? Oltre a tutte le questioni legate all’eventuale recupero del danno subito per vie legali, tra cui il sapere o meno se il soggetto in parola sia o meno titolare di beni, di conti correnti o di una somma di denaro sufficiente a riparare alla propria condotta.
Come scrive il contratto di vendita auto tra privati:
A seguito delle sopracitate premesse è possibile esplicare con più chiarezza in che modo viene redatto il contratto di vendita auto tra soggetti privati, passaggio indispensabile affinché venga conclusa la compravendita.
Per prima cosa, è bene tenere a mente che il contratto in esame deve contenere al suo interno quelle che generalmente vengono definite condizioni di vendita. In altre parole, le parti si tutelano mediante l’inserimento di determinati punti, afferenti al prezzo di acquisto, alla data in cui il mezzo verrà consegnato, alla descrizione dettagliata dello stato dell’auto quando questa verrà venduta, e via dicendo. Trattasi più che altro di vere e proprie accortezze, specialmente alla luce del fatto che non vi è una norma del codice civile, né tantomeno una legge apposita, che obblighi acquirente e alimentante alla redazione di un determinato tipo di contratto. Il che significa che questo potrebbe anche essere stipulato verbalmente, sebbene l’opzione sia altamente sconsigliabile.
Ciò che invece risulta assolutamente necessario e indispensabile è la cosiddetta annotazione di trasferimento di proprietà della vettura sul “certificato” di proprietà. Essa dev’essere in seguito trascritta al Pubblico “Registro” Automobilistico (il già citato PRA).
Importante, dunque, è stilare un contratto che abbia la forma scritta, giacché consentirà alle due parti di avere una tutela maggiore, nella non troppo remota ipotesi in cui qualcosa dovesse andare per il verso sbagliato. Per fare un esempio concreto: una delle due parti potrebbe risultare inadempiente rispetto a determinati obblighi. In tal caso un contratto scritto potrà far sì che acquirente (o venditore, dipende dalla situazione) si rivalga agevolmente sul soggetto che non ha ottemperato a quanto previsto nell’accordo.
Per redigere un contratto che abbia piena valenza tra le parti, e a differenza di ciò che molti tendono a pensare, non serve necessariamente un avvocato o altra figura professionale del genere. Esso, infatti, può essere scritto prendendo le informazioni essenziali direttamente da internet, oppure avvalendosi di un’agenzia specializzata in simili pratiche.
Inoltre è bene sapere che il contratto di vendita auto tra privati non ha bisogno di essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate (di conseguenza non deve essere pagata alcuna imposta, né devono essere apposte marche da bollo), oltre al fatto che può essere redatto su carta “semplice”.
A ciò si aggiunge che solitamente, in detti contratti, viene inserita la clausola nota con la frase “visto e piaciuto”: con essa il soggetto che compra il veicolo afferma di averlo sottoposto ad un meticoloso e dettagliato controllo, e quindi di averlo trovato conforme ai propri gusti. In tal modo, l’acquirente rinuncia ad esternare contestazioni, in futuri, relative ad eventuali vizi dell’automobile (ad esclusione della circostanza in cui tali vizi siano stati occultati dal venditore, nonché non siano facilmente visibili mediante quella che viene definita l’ordinaria “diligenza”).
Contratto di vendita auto tra privati- Informazioni utili sul trasferimento di proprietà del mezzo
Come già anticipato, uno degli aspetti salienti relativi al contratto di vendita auto tra privati, e dunque di ciò che porterà il compratore ad acquisire la sua nuova vettura, è il cosiddetto trasferimento di proprietà. Passaggio indispensabile affinché la compravendita sia portata a conclusione, che richiede una serie di accortezze e di operazioni che è opportuno tenere a mente onde incappare in spiacevoli errori e perdite di tempo.
Innanzitutto, le parti del contratto dovranno far autenticare, ad un Pubblico Ufficiale competente, le firme che ambedue hanno apposto sul documento di vendita. In sostanza, il Pubblico Ufficiale apporrà una vera e propria dichiarazione di autenticità, che dovrà essere contenuta o nel contratto stesso, oppure al termine del “certificato” di proprietà del mezzo.
Per far ciò sarà necessario acquistare una marca da bollo da euro sedici.
Quanto invece alla scelta del Pubblico Ufficiale, egli dovrà necessariamente essere: un notaio, o un incaricato del Comune, o un incaricato dell’ACI, oppure un membro di un’agenzia automobilistica che abbia stipulato apposita convenzione con lo Sportello “Telematico dell’Automobilista.” Nelle ultime due ipotesi, il trasferimento di proprietà del veicolo deve avvenire in maniera contestuale. Nei casi restanti, invece, si hanno sessanta giorni dalla sottoscrizione per porre in essere la trascrizione del “passaggio” di proprietà della vettura, prezzo il PRA.
Tutto ciò è importantissimo per il venditore: qualora il compratore non dovesse fare alcun passaggio, il soggetto alienante si vedrebbe inevitabilmente addebitare costi che non sarebbe tenuto a pagare, quali ad esempio quelli concernenti eventuali multi, oppure le spese per il bollo della macchina.
Di conseguenza, per aggirare simili ipotesi, il venditore può agevolmente recarsi lui stesso al PRA e chiedere che venga effettuata la sopracitata trascrizione. Così facendo non correrà il rischio di rispondere dei debiti dell’acquirente. In alternativa, egli potrà agire di fronte al Giudice di Pace competente per la cosiddetta “perdita di possesso”. Trattasi, in sostanza, di un procedimento civile volto a far dichiarare al Giudice che uno specifico mezzo non risulta più di proprietà del venditore.
Contratto di vendita auto tra privati – Cos’è la garanzia auto usata
Una delle particolarità (e anche degli svantaggi da valutare attentamente) del contratto di vendita auto sottoscritto tra soggetti privati, è che non sono previste garanzie. Tutto ciò a differenza di quanto accade, ad esempio, se la vettura usata viene comprata da un’officina. In quest’ultimo caso, infatti, è prevista la garanzia per il periodo di un anno.
In altre parole, qualora la macchia dovesse avere un difetto di cui il compratore non si è accorto (ad esempio una problematica strettamente inerente al motore dell’auto, sarà il soggetto alienante a rispondere di detto difetto).
In fondo è abbastanza pacifico che un veicolo usato, a causa dell’usura dello stesso, potrebbe presentare il rischio di mal funzionamento. Questione da non ignorare nel caso in cui l’acquisto dell’automobile viene effettuato da un privato, mediante apposito contratto.
In ogni caso, però, la garanzia in esame ha la durata di dodici mesi e non è indirizzata a coprire ogni singola parte della vettura, bensì unicamente i difetti che sono elencati nell’atto di vendita.
In linea generale, comunque, dei guasti inaspettati se ne deve occupare il compratore. Situazioni che potranno senz’altro manifestarsi con una frequenza maggiore se la macchina è molto vecchia e dunque è stata pagata a poco prezzo.
Dunque, ricapitolando, l’acquisto di un auto da un soggetto privato non fornisce alcun diritto alla garanzia sul mezzo. In questi casi, infatti, la sola garanzia che l’acquirente può ottenere è quella che deriva dalla polizza di assicurazione su ipotetici guasti (che dovrà essere appositamente sottoscritta dallo stesso), giacché ogni altra tipologia di tutela inerente all’acquisto di una macchina usata riguarda le compravendite effettuate da una concessionaria oppure da un apposito autosalone.
Contratto di vendita auto tra privati – Come viene corrisposto il prezzo dell’auto
Il contratto di vendita auto tra soggetti privati deve necessariamente prevedere il prezzo pattuito per la compravendita del mezzo. Trattasi del mero frutto di un accordo tra le parti, il quale può dipendere da vari fattori. Primo fra tutti le condizioni in cui si trova il veicolo, il chilometraggio, l’usura, nonché la volontà dell’alienante di sbarazzarsene in tempi relativamente brevi.
Naturalmente, più la macchina si trova in condizioni accettabili, benché usata, più il costo della stessa sarà elevato.
Per portare a compimento il contratto, una volta sottoscritto ed espletati gli adempimenti necessari, il compratore è tenuto a corrispondere il prezzo indicato espressamente nel contratto. L’accordo, affinché sia tutto in regola e vi sia una piena tutela per entrambe le parti, dovrebbe altresì contenere l’enunciazione delle modalità con cui la somma di denaro dovrà essere corrisposta.
Preme precisare che il pagamento dovrà in ogni caso avvenire attraverso una modalità che sia pienamente tracciabile, in modo tale da evitare eventuali e spiacevoli problematiche. Il che significa che l’acquirente dovrà versare il prezzo preferibilmente mediante bonifico bancario oppure tramite assegno.
Una volta che il venditore avrà ricevuto la contabile del bonifico, oppure quanto a lui spettante per l’alienazione dell’auto, il compratore otterrà le chiavi della vettura e la transazione potrà dichiararsi ufficialmente conclusa e portata a termine con successo.
Come già in precedenza accennato, non essendovi una garanzia auto che tuteli l’acquirente da malfunzionamenti in un periodo successivo all’entrata in possesso della macchina (ad esempio dopo alcuni mesi), le eventuali riparazioni e sostituzioni delle parti meccaniche della stessa non saranno a carico del venditore. Tranne ipotesi particolari che siano espressamente indicate nel contratto di vendita auto tra privati.
Modello Contratto di Vendita Auto tra Privati
Di seguito è possibile trovare un fac simile contratto di vendita auto tra privati in formato Doc da scaricare e da utilizzare come esempio. La bozza di contratto di vendita auto tra privati può essere modificata inserendo i dati delle parti e gli altri elementi contrattuali mancanti, per poi essere convertita in formato PDF o stampata.